TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3362 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3362/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SARACINO FRANCESCO e POLACCO ROSSELLA Parte_1 ELISA Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 10.03.2025, l'istante in epigrafe indicato domandava l'accertamento negativo dell'indebito comunicato dall' con nota del 09.02.2024, pervenuta in data 10.02.2024, per CP_1 l'importo di € 3.253,32, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2023, sulla pensione in godimento Cat. VOCTPS n. 03802921, con la seguente motivazione: “sono state erogate quote di Assegno per il Nucleo Familiare maggiori rispetto al dovuto”.
Precisava che lo stesso , con provvedimento in autotutela del 11.12.2024, disponeva CP_1
“l'annullamento del provvedimento in oggetto del debito R.I. 18359095 con l'abbandono dell'importo pari ad 154,92”, stante l'intervenuta prescrizione decennale.
A sostegno della domanda, eccepiva, in primo luogo, la genericità del provvedimento impugnato, attesa la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990; l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, a norma del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991; nonché, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, co. 2, della Legge n. 412/91. Dunque, evidenziando pure la carenza di dolo del beneficiario, chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era dovuto in forza del provvedimento del 09.02.2024 e, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità della restante somma di € 3.098,40 pretesa in restituzione dall' , con il favore delle spese di lite, da CP_1 distrarsi.
Costituendosi, l' contestava gli avversi assunti, evidenziando come “l'odierno ricorrente CP_1 percepiva su detta pensione l'ANF per la coniuge a carico, sig.ra , la quale decedeva Persona_1 in data 26/06/2012” e che “A causa dell'omessa comunicazione del decesso da parte del ricorrente, l' ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione assistenziale per cui è causa anche CP_1 successivamente all'intervenuto decesso e sino alla rata di dicembre 2023 per disporne, poi, a livello centrale la sospensione a partire dalla rata di gennaio 2024” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Escludeva il ricorrere nella fattispecie di “ipotesi di affidamento incolpevole da parte del SI. ”. Pt_1 Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto CP_ inconferente nel caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito.
In tema di indebito, si deve premettere come l'onere della prova della causale dello stesso, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_1 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato,
2 presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti CP_1 idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dall'esame del provvedimento in autotutela dell'11.12.2024 [nel quale è dato testualmente leggersi cfr. “al sig. è stato notificato provvedimento di indebito per Parte_1 importi ricevuti e non dovuti a titolo di Assegno al Nucleo Familiare, relativi al periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2023, in quanto liquidati successivamente all'intervenuto decesso del coniuge del ricorrente, , intervenuto in data 26/06/2012”] si evince chiaramente che l'indebito Persona_1 oggetto di recupero trae origine dalla revoca dell'ANF - accessorio al trattamento pensionistico in godimento - determinatasi per il decesso del coniuge della parte ricorrente soggetto in relazione al quale era stato riconosciuta la provvidenza (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Va, dunque, disattesa l'eccezione di genericità e carenza di motivazione dell'indebito.
Ne consegue che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l' ha adempiuto l'onere di CP_1 fornire argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione dei provvedimenti di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della Suprema Corte, incombe sul ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero il possesso di redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge per usufruire della prestazione oggetto di indebito, nella misura rivendicata.
Al riguardo parte ricorrente non ha fornito né allegazioni, né prove relativamente alla composizione del nucleo familiare ed al rispetto delle soglie reddituali, al fine di avvalorare l'entità della prestazione asseritamente spettantele.
Invero, parte ricorrente ha mancato di idoneamente supportare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., la fondatezza della domanda di accertamento negativo proposta, avendo omesso di dare conto della complessiva situazione anagrafica e patrimoniale, in relazione alla quale era stato erogato il trattamento accessorio di famiglia.
In proposito, in termini generali, si osserva che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno
3 solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Il nucleo familiare può essere, altresì, composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (comma 8). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Ai sensi dell'art. 11, primo comma, d.p.r. 30.5.1955, n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;
non abrogato dall'art. 2, d.l. 13.3.1988, n. 69, convertito in l. 13.5.1988, n. 153, sull'assegno per il nucleo familiare, bensì richiamato dal terzo comma della disposizione più recente), il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte (sostanziali e procedurali) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Quanto alla decorrenza, nel caso di insistenza del beneficio su una pensione, invece, bisogna avere riguardo alla data di presentazione dell'istanza amministrativa di assegni familiari presentata dal titolare del trattamento all'ente gestore.
Orbene, queste condizioni legali di maturazione del diritto non sono idoneamente documentate o comprovate in altro modo.
Invero, il ricorso introduttivo non si occupa degli aspetti concreti della vicenda, né in atti si rinviene alcun documento idoneo a supportare la pretesa attorea con riferimento al periodo in contestazione.
Si deve, ora, esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme asseritamente percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle CP_1 situazioni reddituali incidenza sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche.
Ebbene, vale la pena di osservare che la fattispecie in esame appare esulante dall'ambito di applicazione del regime speciale della sanatoria previdenziale, atteso come l'indebita erogazione afferisca specificamente al trattamento familiare e non già direttamente alla pensione goduta dalla ricorrente.
Si è, difatti, osservato non essere pertinente il riferimento di parte ricorrente alla disciplina ex artt. 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, poiché, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è
4 perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza 7.3.2003, n. 3488).
Ciò chiarito, in tema d'indebito previdenziale, nei giudizi di accertamento negativo aventi ad oggetto CP_ altre prestazioni in particolare i trattamenti temporanei quali le indennità di disoccupazione e gli assegni nucleo familiare, è applicabile la disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c., pertanto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, cioè l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, grava sul ricorrente (cfr. Cass. S.U. 4.8.2010, n. 18046).
Giova, nondimeno, osservare che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
In argomento, vengono di seguito richiamate le argomentazioni rese nella sentenza n. 567/2023 del 07/04/2023 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448). Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. Un., 21.05.2015, n. 10454). A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993). Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23.08.2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens. È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio- economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
5 Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta. In particolare, la Suprema Corte, con la recente pronuncia 04.08.2022, n. 24180, successiva a quella richiamata dall'appellato a suffragio delle proprie argomentazioni difensive (Cass., Sez. lav., n. 29419/2018), ha chiarito che: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 Legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della Legge n. 412 del 1991, invocata dal convenuto, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione a un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottarne un'interpretazione analogica o estensiva, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Inoltre, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019). In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ”. Per_2
Calando i suesposti principi nella fattispecie che ci occupa, in ogni caso - in difetto di ulteriori specifiche allegazioni -, non pare possa accedersi alla tesi del presunto legittimo affidamento invocato dalla parte ricorrente, tenuto conto della consapevolezza in capo all'istante della mancanza in radice dei presupposti per l'erogazione del diritto all'ANF nel periodo per cui è causa, stante
6 l'intervenuto decesso del coniuge, soggetto in relazione al quale era stato riconosciuta la provvidenza, come puntualmente ed incontestatamente affermato dall' . CP_1
Alla stregua delle argomentazioni suesposte, la domanda è infondata e va rigettata.
Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 10.03.2025, così provvede: CP_1
-rigetta la domanda;
-spese irripetibili. Bari, lì 30/10/2025
Il Giudice
DI AN
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3362/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SARACINO FRANCESCO e POLACCO ROSSELLA Parte_1 ELISA Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 10.03.2025, l'istante in epigrafe indicato domandava l'accertamento negativo dell'indebito comunicato dall' con nota del 09.02.2024, pervenuta in data 10.02.2024, per CP_1 l'importo di € 3.253,32, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2023, sulla pensione in godimento Cat. VOCTPS n. 03802921, con la seguente motivazione: “sono state erogate quote di Assegno per il Nucleo Familiare maggiori rispetto al dovuto”.
Precisava che lo stesso , con provvedimento in autotutela del 11.12.2024, disponeva CP_1
“l'annullamento del provvedimento in oggetto del debito R.I. 18359095 con l'abbandono dell'importo pari ad 154,92”, stante l'intervenuta prescrizione decennale.
A sostegno della domanda, eccepiva, in primo luogo, la genericità del provvedimento impugnato, attesa la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990; l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, a norma del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991; nonché, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, co. 2, della Legge n. 412/91. Dunque, evidenziando pure la carenza di dolo del beneficiario, chiedeva di accertare e dichiarare che nulla era dovuto in forza del provvedimento del 09.02.2024 e, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità della restante somma di € 3.098,40 pretesa in restituzione dall' , con il favore delle spese di lite, da CP_1 distrarsi.
Costituendosi, l' contestava gli avversi assunti, evidenziando come “l'odierno ricorrente CP_1 percepiva su detta pensione l'ANF per la coniuge a carico, sig.ra , la quale decedeva Persona_1 in data 26/06/2012” e che “A causa dell'omessa comunicazione del decesso da parte del ricorrente, l' ha continuato ad erogare indebitamente la prestazione assistenziale per cui è causa anche CP_1 successivamente all'intervenuto decesso e sino alla rata di dicembre 2023 per disporne, poi, a livello centrale la sospensione a partire dalla rata di gennaio 2024” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Escludeva il ricorrere nella fattispecie di “ipotesi di affidamento incolpevole da parte del SI. ”. Pt_1 Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto CP_ inconferente nel caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito.
In tema di indebito, si deve premettere come l'onere della prova della causale dello stesso, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_1 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato,
2 presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti CP_1 idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dall'esame del provvedimento in autotutela dell'11.12.2024 [nel quale è dato testualmente leggersi cfr. “al sig. è stato notificato provvedimento di indebito per Parte_1 importi ricevuti e non dovuti a titolo di Assegno al Nucleo Familiare, relativi al periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2023, in quanto liquidati successivamente all'intervenuto decesso del coniuge del ricorrente, , intervenuto in data 26/06/2012”] si evince chiaramente che l'indebito Persona_1 oggetto di recupero trae origine dalla revoca dell'ANF - accessorio al trattamento pensionistico in godimento - determinatasi per il decesso del coniuge della parte ricorrente soggetto in relazione al quale era stato riconosciuta la provvidenza (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Va, dunque, disattesa l'eccezione di genericità e carenza di motivazione dell'indebito.
Ne consegue che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l' ha adempiuto l'onere di CP_1 fornire argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione dei provvedimenti di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della Suprema Corte, incombe sul ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero il possesso di redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge per usufruire della prestazione oggetto di indebito, nella misura rivendicata.
Al riguardo parte ricorrente non ha fornito né allegazioni, né prove relativamente alla composizione del nucleo familiare ed al rispetto delle soglie reddituali, al fine di avvalorare l'entità della prestazione asseritamente spettantele.
Invero, parte ricorrente ha mancato di idoneamente supportare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., la fondatezza della domanda di accertamento negativo proposta, avendo omesso di dare conto della complessiva situazione anagrafica e patrimoniale, in relazione alla quale era stato erogato il trattamento accessorio di famiglia.
In proposito, in termini generali, si osserva che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno
3 solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Il nucleo familiare può essere, altresì, composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (comma 8). Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Ai sensi dell'art. 11, primo comma, d.p.r. 30.5.1955, n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;
non abrogato dall'art. 2, d.l. 13.3.1988, n. 69, convertito in l. 13.5.1988, n. 153, sull'assegno per il nucleo familiare, bensì richiamato dal terzo comma della disposizione più recente), il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte (sostanziali e procedurali) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Quanto alla decorrenza, nel caso di insistenza del beneficio su una pensione, invece, bisogna avere riguardo alla data di presentazione dell'istanza amministrativa di assegni familiari presentata dal titolare del trattamento all'ente gestore.
Orbene, queste condizioni legali di maturazione del diritto non sono idoneamente documentate o comprovate in altro modo.
Invero, il ricorso introduttivo non si occupa degli aspetti concreti della vicenda, né in atti si rinviene alcun documento idoneo a supportare la pretesa attorea con riferimento al periodo in contestazione.
Si deve, ora, esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme asseritamente percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle CP_1 situazioni reddituali incidenza sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche.
Ebbene, vale la pena di osservare che la fattispecie in esame appare esulante dall'ambito di applicazione del regime speciale della sanatoria previdenziale, atteso come l'indebita erogazione afferisca specificamente al trattamento familiare e non già direttamente alla pensione goduta dalla ricorrente.
Si è, difatti, osservato non essere pertinente il riferimento di parte ricorrente alla disciplina ex artt. 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, poiché, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è
4 perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza 7.3.2003, n. 3488).
Ciò chiarito, in tema d'indebito previdenziale, nei giudizi di accertamento negativo aventi ad oggetto CP_ altre prestazioni in particolare i trattamenti temporanei quali le indennità di disoccupazione e gli assegni nucleo familiare, è applicabile la disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c., pertanto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, cioè l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, grava sul ricorrente (cfr. Cass. S.U. 4.8.2010, n. 18046).
Giova, nondimeno, osservare che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
In argomento, vengono di seguito richiamate le argomentazioni rese nella sentenza n. 567/2023 del 07/04/2023 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n. 448). Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. Un., 21.05.2015, n. 10454). A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993). Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23.08.2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens. È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio- economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
5 Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta. In particolare, la Suprema Corte, con la recente pronuncia 04.08.2022, n. 24180, successiva a quella richiamata dall'appellato a suffragio delle proprie argomentazioni difensive (Cass., Sez. lav., n. 29419/2018), ha chiarito che: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 Legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della Legge n. 412 del 1991, invocata dal convenuto, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione a un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottarne un'interpretazione analogica o estensiva, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Inoltre, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019). In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ”. Per_2
Calando i suesposti principi nella fattispecie che ci occupa, in ogni caso - in difetto di ulteriori specifiche allegazioni -, non pare possa accedersi alla tesi del presunto legittimo affidamento invocato dalla parte ricorrente, tenuto conto della consapevolezza in capo all'istante della mancanza in radice dei presupposti per l'erogazione del diritto all'ANF nel periodo per cui è causa, stante
6 l'intervenuto decesso del coniuge, soggetto in relazione al quale era stato riconosciuta la provvidenza, come puntualmente ed incontestatamente affermato dall' . CP_1
Alla stregua delle argomentazioni suesposte, la domanda è infondata e va rigettata.
Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va esente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 10.03.2025, così provvede: CP_1
-rigetta la domanda;
-spese irripetibili. Bari, lì 30/10/2025
Il Giudice
DI AN
7