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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 275/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7975/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 13/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3007 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Roma Capitale in persona del Direttore della Direzione Gestione
Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali impugnava la Sentenza n. 7975/23/2023, emessa dall'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 05/06/2023, depositata in data 13/06/2023 rilevandone la nullità. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva l'illegittimità della sentenza in merito al beneficio fiscale spettante agli immobili merce requisito sostanziale formale.
In sede di costituzione Resistente_1 SPA, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, in persona dei legali rappresentanti Dott. Nominativo_1 ed Arch. Nominativo_2, rappresentata e difesa dai Dott.ri Difensore_1 e Nominativo_3, chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene infondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il rigetto, confermando integralmente la sentenza di primo grado resa dall'allora Commissione
Tributaria Provinciale di Roma. In merito, la Corte condivide pienamente l'impianto motivazionale adottato dal giudice di prime cure, il quale trova conferma nelle argomentazioni riportate nella sentenza impugnata, sia in relazione al mezzo di prova specificamente riferito alle circostanze oggetto di giudizio, sia in relazione ai risultati conseguiti. Si evidenzia che la presente controversia verte sull'interpretazione della disciplina relativa all'esenzione IMU per i cosiddetti “beni merce” posseduti da imprese costruttrici. In particolare, gli atti richiamano: l'articolo 2 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,
n. 124, l'articolo 13, comma 9 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come successivamente riformulato, la
Risoluzione del Dipartimento delle Finanze 11 dicembre 2013, n. 11/DF, nonché l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5 bis, D.L. 102/2013, indicato quale condizione “a pena di decadenza” negli atti dell'Ente
e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente accertato la ricorrenza dei requisiti per l'esenzione, ovvero l'avvenuta realizzazione delle costruzioni in proprio così come risultante dai titoli edilizi, la destinazione alla vendita e l'omessa locazione nell'anno d'imposta considerato. Peraltro, il termine “costruiti” utilizzato dalla normativa non introduce limiti temporali, e una lettura restrittiva che subordini l'esenzione alla “recente costruzione” introdurrebbe una distinzione non prevista dal legislatore e potenzialmente irragionevole. Si osserva inoltre che la Risoluzione
MEF 11/DF/2013 è stata richiamata in modo non pertinente dalla parte appellante, poiché essa estende l'ambito di applicazione anche ai casi di recupero significativo, senza escludere le costruzioni realizzate direttamente in qualsiasi epoca. Nel caso concreto, risulta che l'obbligo dichiarativo IMU sia stato adempiuto,
e le presunte difformità numeriche siano riconducibili a soppressioni, riaccatastamenti o a cespiti inesistenti, con la conseguente insussistenza dell'obbligo tributario per le unità contestate. Va altresì rilevata la totale carenza di documentazione a supporto delle argomentazioni dedotte nel ricorso, omettendo la parte appellante di fornire idonea prova delle proprie affermazioni, sia in riferimento ai mezzi di prova sia ai risultati ottenuti. Pertanto, la Corte non può che confermare la sentenza impugnata, non essendo state prospettate dalla parte ricorrente argomentazioni decisive tali da giustificare una riforma della decisione di primo grado.
In conseguenza della conferma della sentenza, si dispone la compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo alla particolare natura della controversia e alle motivazioni poste a fondamento della decisione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in appello presentato. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 275/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7975/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 13/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3007 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Roma Capitale in persona del Direttore della Direzione Gestione
Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali impugnava la Sentenza n. 7975/23/2023, emessa dall'allora
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 05/06/2023, depositata in data 13/06/2023 rilevandone la nullità. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva l'illegittimità della sentenza in merito al beneficio fiscale spettante agli immobili merce requisito sostanziale formale.
In sede di costituzione Resistente_1 SPA, con sede legale in Roma, Indirizzo_1, in persona dei legali rappresentanti Dott. Nominativo_1 ed Arch. Nominativo_2, rappresentata e difesa dai Dott.ri Difensore_1 e Nominativo_3, chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene infondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il rigetto, confermando integralmente la sentenza di primo grado resa dall'allora Commissione
Tributaria Provinciale di Roma. In merito, la Corte condivide pienamente l'impianto motivazionale adottato dal giudice di prime cure, il quale trova conferma nelle argomentazioni riportate nella sentenza impugnata, sia in relazione al mezzo di prova specificamente riferito alle circostanze oggetto di giudizio, sia in relazione ai risultati conseguiti. Si evidenzia che la presente controversia verte sull'interpretazione della disciplina relativa all'esenzione IMU per i cosiddetti “beni merce” posseduti da imprese costruttrici. In particolare, gli atti richiamano: l'articolo 2 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,
n. 124, l'articolo 13, comma 9 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come successivamente riformulato, la
Risoluzione del Dipartimento delle Finanze 11 dicembre 2013, n. 11/DF, nonché l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5 bis, D.L. 102/2013, indicato quale condizione “a pena di decadenza” negli atti dell'Ente
e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente accertato la ricorrenza dei requisiti per l'esenzione, ovvero l'avvenuta realizzazione delle costruzioni in proprio così come risultante dai titoli edilizi, la destinazione alla vendita e l'omessa locazione nell'anno d'imposta considerato. Peraltro, il termine “costruiti” utilizzato dalla normativa non introduce limiti temporali, e una lettura restrittiva che subordini l'esenzione alla “recente costruzione” introdurrebbe una distinzione non prevista dal legislatore e potenzialmente irragionevole. Si osserva inoltre che la Risoluzione
MEF 11/DF/2013 è stata richiamata in modo non pertinente dalla parte appellante, poiché essa estende l'ambito di applicazione anche ai casi di recupero significativo, senza escludere le costruzioni realizzate direttamente in qualsiasi epoca. Nel caso concreto, risulta che l'obbligo dichiarativo IMU sia stato adempiuto,
e le presunte difformità numeriche siano riconducibili a soppressioni, riaccatastamenti o a cespiti inesistenti, con la conseguente insussistenza dell'obbligo tributario per le unità contestate. Va altresì rilevata la totale carenza di documentazione a supporto delle argomentazioni dedotte nel ricorso, omettendo la parte appellante di fornire idonea prova delle proprie affermazioni, sia in riferimento ai mezzi di prova sia ai risultati ottenuti. Pertanto, la Corte non può che confermare la sentenza impugnata, non essendo state prospettate dalla parte ricorrente argomentazioni decisive tali da giustificare una riforma della decisione di primo grado.
In conseguenza della conferma della sentenza, si dispone la compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo alla particolare natura della controversia e alle motivazioni poste a fondamento della decisione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in appello presentato. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore