Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2026, proposto da LT AG, OR SC, MA NT, NO De UC, MB Di AN, DI LA, IU FA, ZO GR, IO PO, CO VE, DR IL, IA AN EL NI, OL Di NA, EM NA, US RO, CO LI, LD AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorena Mone, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervaro, via Leoni di Porchio;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dei provvedimenti di adeguamento Istat quinquennale del canone dell’alloggio di servizio;
- dei provvedimenti di conferma prot. n. 0034711 del 28/11/2025 e n. 0036941 del 16/12/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IAluca NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente rimedio giurisdizionale, i ricorrenti, titolari di concessione di alloggi di servizio in qualità di dipendenti della Marina Militare, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti attraverso cui l’Amministrazione ha determinato l’adeguamento ISTAT del canone di concessione nella misura del 75% e ha chiesto il pagamento del conguaglio per il periodo dal 01.07.2019 al 30.04.2025.
I ricorrenti, invero, ritengono che l’Amministrazione abbia operato un illegittimo adeguamento quinquennale del canone così violando il disposto dell’art. 286 cod. ord. mil. – a cui espressamente rinvia l’art. 2 dei contratti di concessione – e la normativa in materia di equo canone, a cui il citato art. 286 farebbe riferimento; è stata altresì censurata la violazione del principio del legittimo affidamento perché l’adeguamento del canone di un alloggio di servizio non potrebbe essere oggetto di richiesta retroattiva qualora non vi sia stata una espressa richiesta annuale e l’eccesso di potere perché l’azione amministrativa non sarebbe stata improntata al rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie.
3. Alla camera di consiglio del 18/02/2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; è stato altresì dato avviso di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adìto.
Il Collegio, invero, rileva, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici “ ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche” ; è, pertanto, evidente che le controversie riguardanti le modalità di adeguamento ISTAT del canone dell’alloggio di servizio non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi al contrario di accertare la corretta determinazione del corrispettivo da parte del soggetto creditore.
In secondo luogo, il Collegio rileva che l’esclusione delle controversie inerenti a “ indennità, canoni ed altri corrispettivi” da quelle soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comporta l’applicazione di un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ma l’applicazione dei generali criteri di riparto della giurisdizione: spettano, pertanto, alla giurisdizione ordinaria “quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi” (Cass. civ., sez. I, ord. 13 marzo 2024, n. 6747).
Ebbene, nel caso di specie, deve essere rilevato come non venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; così come emerge dagli atti impugnati e anche dal tenore delle contestazioni formulate dai ricorrenti, infatti, il thema decidendum della presente controversia si esaurisce nell’accertare se il Ministero della Difesa abbia correttamente applicato il disposto dell’art. 286 cod. ord. mil. (e dell’art. 2 dei contratti di concessione che allo stesso fanno espresso riferimento) nel momento in cui ha determinato l’adeguamento ISTAT del canone. Ai sensi dell’art. 286, infatti, “ In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti” e mentre i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione abbia operato un illegittimo adeguamento quinquennale del canone, il Ministero resistente si è difeso sostenendo che l’adeguamento, così come previsto dalla legge, è stato annuale, ma che ciò non implica che l’Amministrazione perda il diritto di recuperare i differenziali maturati relativi alle annualità precedenti qualora per ragioni organizzative l’adeguamento non sia stato materialmente riversato anno per anno.
In definitiva, gli atti impugnati hanno dato esecuzione ad un obbligo legale/contrattuale di adeguamento periodico, rendendo liquida un’obbligazione già determinabile sulla base della legge e degli atti di concessione; non viene in rilievo, pertanto, un potere pubblico, avendo parte ricorrente contestato sic et simpliciter l'ammontare del canone rideterminato dal Ministero con atti aventi natura paritetica. Gli atti gravati, infatti, non introducono un “nuovo titolo” ma quantificano differenziali maturati, dovendo pertanto essere considerati come atti con natura vincolata e ricognitiva del dovuto; invero, poiché l’adeguamento discende direttamente da indici e criteri predeterminati dalla legge, l’Amministrazione non disponeva di margini discrezionali.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e nei limiti di cui innanzi.
6. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; indica quale Giudice dotato di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IAluca NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IAluca NT | AN IN |
IL SEGRETARIO