Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03766/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3766 del 2025, proposto da
TO NO e AL Lo SC, quali procuratori di sé stessi e per la prof.ssa LL RO, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. TO NO e dall’avv. AL Lo SC, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in LI, via Armando Diaz, 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di LI, sezione lavoro, n. 2168 del 21.03.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. MO LL Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di LI, sezione lavoro, n. 2168 del 21.03.2024, il Ministero dell’istruzione e del merito accertava il diritto di essa ricorrente LL RO, per gli anni scolastici 2018, 2019;2019/2020, 2020/2021 2021/2022 2022 /2023, ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero all’emissione di un buono dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità nonché al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, liquidate in € 1200,00 oltre CU spese generali IVA e CPA;
- che tale sentenza veniva notificata all’Amministrazione resistente in data 29.03.2024, e che la stessa non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del 23.10.2024;
- che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché essa parte ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di LI; condannarsi l’amministrazione resistente al risarcimento del danno, atteso che la prof. RO è ormai in pensione e non può più usufruire della cd. carta del docente; assegnarsi al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
DIRITTO
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto, preliminarmente, che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse quanto ai ricorrenti TO NO e AL Lo SC, atteso che, nelle note depositate in data 23.1.2026, i predetti ricorrenti hanno dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento delle loro competenze professionali;
- che tale dichiarazione, in mancanza di documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento, non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ma dimostra la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, quanto all’azione ex art. 112 comma 3 c.p.a., che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo (così Ta.r. Sicilia, Palermo, sez. IV, 15/10/2025, n. 2247, secondo cui il giudice amministrativo può conoscere le domande di risarcimento del danno conseguente alla ritardata esecuzione del giudicato civile quando sono strettamente consequenziali al giudicato civile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.);
- che, quanto all’entità del risarcimento, come si evince dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “ può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio ” (Cass. civ., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961);
- che, dunque, in mancanza di elementi da cui dedurre la permanenza nel sistema scolastico, si stima equo un risarcimento di euro 1.500;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, LI, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
- di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto ai ricorrenti TO NO e AL Lo SC;
b) condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.500 (millecinquecento/00), a favore della ricorrente LL RO, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.;
c) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente LL RO, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), o funzionario dallo stesso delegato, munito delle adeguate competenze tecniche, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MO LL Di LI |
IL SEGRETARIO