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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2292 R.G. dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CANTONI 8 00055 LADISPOLI ITALIA presso lo studio dell'avv. AGARO AGOSTINO che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE -
E nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G. ALMIRANTE N. 3 00071 POMEZIA presso lo studio dell'avv. PONSI SAMANTHA che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
Voglia l'On.le Giudice adito accogliere le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto opposto in quanto vengono intimate somme in alcun modo dovute, come innanzi meglio specificato. Voglia, altresì,
l'Ill.mo Giudice condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, da determinarsi anche ai sensi TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'art. 96, ult. comma, c.p.c., e da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per la parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto opposto, in quanto inammissibile e priva di fondamento per tutte le ragioni sopra esposte;
nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto come in diritto, e confermare la validità ed efficacia del precetto opposto, dichiarando dovute alla Sig.ra tutte le somme precettate;
con condanna del Sig. ex art. 96, comma 1 CP_1 Pt_1
c.p.c., a pagare in favore della Sig.ra una somma, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di CP_1 risarcimento dei danni alla stessa arrecati per lite temeraria, ovvero per aver attivato il presente giudizio con intento meramente defatigatorio e dilatorio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, cosi come modificato dal D.M. 37/2018, oltre IVA e
CPA e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Samantha Ponsi che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 10.10.2024 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra al fine di sentir accogliere CP_1 le conclusioni sopra riportate.
Il Sig. asseriva che l'atto di precetto notificato dalla Sig.ra in data Pt_1 CP_1
04.10.2024, è inefficace e/o nullo e/o infondato in quanto con lo stesso viene richiesta a titolo di mantenimento per la comune figlia la somma di € 13.934,06, somma a suo dire Persona_1 non dovuta, in quanto l'obbligo di mantenimento in capo all'opponente decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1212/2024 del 09.09.2024, pubblicata il 18.09.2024, nel procedimento n. 1368/2020 RG, Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. La decorrenza dell'obbligazione
La questione oggetto del giudizio riguarda la determinazione della decorrenza dell'obbligo dell'opponente di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 aggiornamento Istat, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili a favore della figlia da versare ad convivente con la figlia. Per_1 CP_1
Il contrasto verte sulla decorrenza dell'obbligo che, secondo la parte precettante, deve essere individuata nella data pubblicazione della sentenza di divorzio, ovvero la sentenza n. 367/2021 del 31.03.2021 e pubblicata il 01.04.2021 mentre secondo la parte opponente deve essere individuata nella data di pubblicazione della sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio in data il 18 settembre 2024.
La motivazione di quest'ultima sentenza stabilisce quanto segue: “Il Collegio, pertanto, accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente di previsione di un assegno di mantenimento a beneficio della figlia
, da quantificare in euro 300,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente con Per_1 aggiornamento Istat e decorrenza dalla pubblicazione della sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio”.
Nel testo della motivazione si legge inoltre:
“Il 31 marzo 2021 il Tribunale, con sentenza 367/2021, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Istruttore”………… In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti”.
Dalla formulazione letterale della sentenza sembra emergere una distinzione tra la “sentenza parziale con la quale veniva pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti” emessa in data 31 marzo 2021 e “la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio” emessa in data 18 settembre 2024 e ciò sembra evidenziare che l'obbligo decorre dalla seconda e non dalla prima.
D'altro canto l'art. 4, co. 12°, l. div. prevede che: “Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10”.
E' quindi evidente che il riferimento contenuto nella sentenza emessa in data 18 settembre 2024 utilizza un concetto specifico, quello di sentenza “definitiva”, per affermare che solo dalla pubblicazione della stessa e non dalla sentenza normativamente qualificata come “non definitiva” decorre l'obbligo.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta e deve dichiararsi la nullità del precetto.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m.
55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2292/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie l'opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto impugnato e dichiara che CP_1 non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di per la somma
[...] Parte_1 indicata in precetto;
condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Civitavecchia 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2292 R.G. dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CANTONI 8 00055 LADISPOLI ITALIA presso lo studio dell'avv. AGARO AGOSTINO che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE -
E nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G. ALMIRANTE N. 3 00071 POMEZIA presso lo studio dell'avv. PONSI SAMANTHA che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
Voglia l'On.le Giudice adito accogliere le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto opposto in quanto vengono intimate somme in alcun modo dovute, come innanzi meglio specificato. Voglia, altresì,
l'Ill.mo Giudice condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, da determinarsi anche ai sensi TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'art. 96, ult. comma, c.p.c., e da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per la parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto opposto, in quanto inammissibile e priva di fondamento per tutte le ragioni sopra esposte;
nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto come in diritto, e confermare la validità ed efficacia del precetto opposto, dichiarando dovute alla Sig.ra tutte le somme precettate;
con condanna del Sig. ex art. 96, comma 1 CP_1 Pt_1
c.p.c., a pagare in favore della Sig.ra una somma, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di CP_1 risarcimento dei danni alla stessa arrecati per lite temeraria, ovvero per aver attivato il presente giudizio con intento meramente defatigatorio e dilatorio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, cosi come modificato dal D.M. 37/2018, oltre IVA e
CPA e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Samantha Ponsi che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 10.10.2024 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra al fine di sentir accogliere CP_1 le conclusioni sopra riportate.
Il Sig. asseriva che l'atto di precetto notificato dalla Sig.ra in data Pt_1 CP_1
04.10.2024, è inefficace e/o nullo e/o infondato in quanto con lo stesso viene richiesta a titolo di mantenimento per la comune figlia la somma di € 13.934,06, somma a suo dire Persona_1 non dovuta, in quanto l'obbligo di mantenimento in capo all'opponente decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1212/2024 del 09.09.2024, pubblicata il 18.09.2024, nel procedimento n. 1368/2020 RG, Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto della opposizione. CP_1
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. La decorrenza dell'obbligazione
La questione oggetto del giudizio riguarda la determinazione della decorrenza dell'obbligo dell'opponente di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 aggiornamento Istat, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili a favore della figlia da versare ad convivente con la figlia. Per_1 CP_1
Il contrasto verte sulla decorrenza dell'obbligo che, secondo la parte precettante, deve essere individuata nella data pubblicazione della sentenza di divorzio, ovvero la sentenza n. 367/2021 del 31.03.2021 e pubblicata il 01.04.2021 mentre secondo la parte opponente deve essere individuata nella data di pubblicazione della sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio in data il 18 settembre 2024.
La motivazione di quest'ultima sentenza stabilisce quanto segue: “Il Collegio, pertanto, accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente di previsione di un assegno di mantenimento a beneficio della figlia
, da quantificare in euro 300,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente con Per_1 aggiornamento Istat e decorrenza dalla pubblicazione della sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio”.
Nel testo della motivazione si legge inoltre:
“Il 31 marzo 2021 il Tribunale, con sentenza 367/2021, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Istruttore”………… In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti”.
Dalla formulazione letterale della sentenza sembra emergere una distinzione tra la “sentenza parziale con la quale veniva pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti” emessa in data 31 marzo 2021 e “la sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio” emessa in data 18 settembre 2024 e ciò sembra evidenziare che l'obbligo decorre dalla seconda e non dalla prima.
D'altro canto l'art. 4, co. 12°, l. div. prevede che: “Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10”.
E' quindi evidente che il riferimento contenuto nella sentenza emessa in data 18 settembre 2024 utilizza un concetto specifico, quello di sentenza “definitiva”, per affermare che solo dalla pubblicazione della stessa e non dalla sentenza normativamente qualificata come “non definitiva” decorre l'obbligo.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta e deve dichiararsi la nullità del precetto.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m.
55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2292/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie l'opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto impugnato e dichiara che CP_1 non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di per la somma
[...] Parte_1 indicata in precetto;
condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Civitavecchia 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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