Art. 18. (Patto di convergenza) 1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria (( ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica)) , in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ((...)) . Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o piu' enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scosta-menti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.
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21 maggio 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 4
- 1. Controllo e monitoraggio dei conti pubbliciGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 giugno 2023
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Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/02/2020, n. 164Provvedimento: […] Anche la previsione dell'art. 14, 1° comma, lett. d) della l. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede poi come possibile esito degli accertamenti ispettivi l'<Leggi di più...
> o l'invio < all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge>>; di immediata evidenza risulta pertanto la finalizzazione della relazione ispettiva all'esercizio di poteri che, nella fattispecie, non risultano peraltro esercitati, con conseguenziale impugnabilità della relazione ispettiva solo congiuntamente al provvedimento finale di esercizio del potere. - inammissibilità del ricorso·
- violazione art. 97 Costituzione·
- art. 60 d.lgs. 165/2001·
- relazione ispettiva·
- giurisdizione amministrativa·
- violazione art. 3 l. 241/90·
- accertamento amministrativo·
- eccesso di potere·
- art. 14 l. 196/2009·
- difetto di istruttoria·
- spese di giudizio·
- atti non provvedimentali·
- difetto di motivazione