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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti GAETINI LAURA e IRENZE GIULIA che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. LODATO EMILIA che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 26/06/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 167 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/03/2009 e il 12/06/2017. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/02/2025, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, via Andrea Sansovino n. 123 sia assegnata alla signora;
Controparte_1
DISPONE che i figli minori e , siano affidati congiuntamente ad entrambi Per_2 Persona_1 i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
la responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore eventuali viaggi o trasferte fuori città;
DISPONE che le parti, di comune accordo, intendano regolamentare i tempi di permanenza dei figli minori e secondo le seguenti modalità, salvo migliori o diversi accordi: Per_2 Persona_1
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
- durante il periodo natalizio di sospensione scolastica, i minori trascorreranno con il padre o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie alla data del 31 dicembre, o il periodo dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, alternandosi di anno in anno;
- durante il periodo di vacanza estiva i figli trascorreranno con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo e il luogo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze Pasquali, da intendersi come il periodo di chiusura della scuola, salvo accordi diversi, verranno trascorse, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
- durante le altre festività infrannuali, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore in modalità turnaria il giorno festivo ed i relativi ponti (ad esempio 25 aprile 2025 con il padre, 1° maggio 2025 con la madre, 2 giugno con il padre, salvo migliori e/o diversi accordi);
DISPONE, quale contributo al mantenimento dei figli minori, che il Sig. corrisponda alla Pt_1 Sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 400,00 euro complessivi CP_1 (corrispondenti a 200,00 € per figlio), annualmente rivalutabili in base ad indici Istat;
le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo le regole e le modalità previste nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cpc” del Tribunale di Torino, già ricevuto in copia dalle parti e che le stesse si impegnano ad osservare;
l'Assegno Unico Universale sarà suddiviso al 50% tra i due genitori come per legge;
DÀ ATTO che con il puntuale ed integrale rispetto di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e/o a nessun altro titolo e dichiarano di aver risolto ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente;
DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente atto che le clausole contenute nel predetto accordo, ivi inclusa quella relativa alla decorrenza del versamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori, avranno validità dal momento della cessazione della convivenza coniugale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti GAETINI LAURA e IRENZE GIULIA che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. LODATO EMILIA che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 26/06/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 167 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/03/2009 e il 12/06/2017. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 19/02/2025, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, via Andrea Sansovino n. 123 sia assegnata alla signora;
Controparte_1
DISPONE che i figli minori e , siano affidati congiuntamente ad entrambi Per_2 Persona_1 i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
la responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore eventuali viaggi o trasferte fuori città;
DISPONE che le parti, di comune accordo, intendano regolamentare i tempi di permanenza dei figli minori e secondo le seguenti modalità, salvo migliori o diversi accordi: Per_2 Persona_1
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
- durante il periodo natalizio di sospensione scolastica, i minori trascorreranno con il padre o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie alla data del 31 dicembre, o il periodo dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, alternandosi di anno in anno;
- durante il periodo di vacanza estiva i figli trascorreranno con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo e il luogo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze Pasquali, da intendersi come il periodo di chiusura della scuola, salvo accordi diversi, verranno trascorse, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
- durante le altre festività infrannuali, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore in modalità turnaria il giorno festivo ed i relativi ponti (ad esempio 25 aprile 2025 con il padre, 1° maggio 2025 con la madre, 2 giugno con il padre, salvo migliori e/o diversi accordi);
DISPONE, quale contributo al mantenimento dei figli minori, che il Sig. corrisponda alla Pt_1 Sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 400,00 euro complessivi CP_1 (corrispondenti a 200,00 € per figlio), annualmente rivalutabili in base ad indici Istat;
le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo le regole e le modalità previste nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cpc” del Tribunale di Torino, già ricevuto in copia dalle parti e che le stesse si impegnano ad osservare;
l'Assegno Unico Universale sarà suddiviso al 50% tra i due genitori come per legge;
DÀ ATTO che con il puntuale ed integrale rispetto di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e/o a nessun altro titolo e dichiarano di aver risolto ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente;
DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente atto che le clausole contenute nel predetto accordo, ivi inclusa quella relativa alla decorrenza del versamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori, avranno validità dal momento della cessazione della convivenza coniugale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.