Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando il subappalto si realizzi nel cantiere predisposto dall'appaltante e a lui facente capo, tale affidamento parziale dei lavori ad un appaltatore, che si avvale dell'organizzazione già esistente, determina la comune responsabilità di entrambi i soggetti appaltante e appaltatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 32943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32943 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 874
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 041924/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AF LB N. IL 13/02/1938;
avverso SENTENZA del 25/09/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Udito il difensore Avv.to Maurizio Gianone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Pretore di Monza IA AL veniva dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi, reato commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e condannato, con il concorso di colpa del 50% della persona offesa, RC LU, alla pena di 200.000 lire di multa. L'incidente avveniva il 1 settembre 1990 all'interno del cantiere edile appaltato alla Cosmac srl, di cui IA era legale rappresentante e che a sua volta aveva dato incarico ad altra ditta di installare l'impianto di elevazione del montacarichi;
secondo quanto risulta dalla sentenza di appello "per contratto gravava sulla Cosmac l'obbligo di assicurare al concessionario RC la predisposizione e la fornitura di quanto necessario, mentre quest'ultimo veniva esentato da responsabilità civile ancorché direttore di quegli specifici lavori"; il giorno del fatto IA non era presente sul cantiere, essendosi accertato che, dopo aver dato disposizione al personale dipendente di porsi a disposizione e alle direttive del montatore RC, si era allontanato;
RC aveva dunque dato le disposizioni per l'allocazione delle parti meccaniche;
l'impianto avrebbe dovuto essere installato in una apposita buca, profonda circa 5 metri, attrezzata e predisposta dalla Cosmac;
tale fossa era stata coperta da un assito composto da barre di acciaio, copertura indubbiamente solida che però era necessario rimuovere almeno in parte per ricavare un varco in cui installare l'elevatore. Pertanto RC dava disposizioni in tal senso al personale che IA gli aveva messo a disposizione ed in particolare faceva sostituire alcune delle robuste assi da ponte con più leggeri pannelli di legno;
a causa del cedimento di uno dei pannelli sostituiti lo stesso RC precipitava nella buca riportando lesioni gravi.
Entrambe le sentenze ravvisavano la responsabilità di IA nella violazione del dovere di sorveglianza, atteso che egli aveva abbandonato il cantiere e così facendo aveva omesso di esercitare il proprio controllo sullo svolgimento di lavori la cui difficoltà e pericolosità non poteva ignorare;
anche RC risultava in colpa, dal momento che era stata sua l'iniziativa di sostituire parzialmente le robuste assi di sostegno con dei pannelli assai meno robusti, tenendo così una condotta imprudente. La Corte di appello, nel confermare le statuizioni civili della sentenza di primo grado, dichiarava la estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorre per Cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore avv.to Angelo Morrone, lamentando, ai soli effetti civili, i seguenti vizi: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione cui la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire risultando dagli atti evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto addebitatogli, che era invece da attribuire alla sola responsabilità del danneggiato;
2) manifesta illogicità della motivazione che aveva individuato la colpa dell'imputato nel fatto di non essere rimasto a sorvegliare l'attività di RC, in tal modo ritenendolo responsabile per un fatto ragionevolmente imprevedibile, atteso che la sostituzione delle assi non trovava giustificazione nelle reali esigenze connesse alle modalità del lavoro ma solo in una maggior comodità dello stesso;
risultava violato il principio dell'affidamento in virtù del quale ogni consociato può legittimamente confidare che ciascun altro si comporti adottando le regole precauzionali proprie dell'attività che svolge;
tale principio deriva dall'esigenza di circoscrivere l'ambito del dovere di diligenza incombente su ciascuno entro limiti compatibili con il principio della personalità della responsabilità penale;
IA non era in colpa in quanto, allontanandosi dal cantiere poteva legittimamente fare affidamento su un comportamento responsabile di RC;
3) manifesta illogicità della motivazione in tema di nesso di causalità atteso che causa dell'evento era stato il comportamento di RC che aveva creato ex novo una situazione di pericolo.
I motivi di ricorso sono stati ulteriormente ribaditi con memoria illustrativa.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, dal momento che la sentenza impugnata risulta informata a corretti principi giuridici.
Secondo quanto accertato dal giudice di merito, la organizzazione del cantiere faceva effettivamente, come peraltro già previsto per contratto, capo alla Cosmac, avendo la Cosmac predisposto e fornito il necessario per l'espletamento dell'opera commissionata a RC e avendo altresì messo a disposizione di quest'ultimo il proprio personale.
In tale situazione non è dubitabile che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro facesse capo a IA, atteso che il cantiere era da lui organizzato e gestito ed in esso l'attività di RC si inseriva quale esecuzione di un'opera parziale e specialistica, affidata in subappalto senza estromissione dell'imprenditore principale. Costituisce infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che l'affidamento parziale di lavori non esclude la responsabilità dell'appaltante quando appunto, come nella specie, il subappalto si realizza nell'ambito del cantiere predisposto dall'appaltante e a lui facente capo, avvalendosi l'appaltatore della organizzazione ivi esistente e senza estromissione del primo (da ultimo sez. 4^ 3.3.98 n. 2748 Gerbaro ed altro m.u. 210174). Per altro verso è assai risalente (15.6.1990 n. 10999, Fantini m.u. 185051) l'affermazione secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le attrezzature idonee e regolamentari grava sull'imprenditore che comunque usufruisca dell'opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca nell'organizzazione aziendale".
Altrettanto pacifica è la giurisprudenza secondo la quale gli obblighi del datore di lavoro non si limitano alla predisposizione delle misure antinfortunistiche, come nella specie è avvenuto, ma richiedono l'esercizio della costante sorveglianza sulla concreta esecuzione del lavoro, proprio al fine di evitare che sia possibile l'inosservanza delle cautele imposte. Permaneva dunque l'obbligo di vigilanza da parte del IA sull'attività svolta da RC al fine di controllare che, nello svolgimento del lavoro commissionatogli, non mettesse a repentaglio la propria e la altrui incolumità, tanto più che gli operai che lo coadiuvavano erano dipendenti di IA.
Nè per escludere la responsabilità, può farsi ricorso al principio dell'affidamento, correttamente richiamato dal difensore di IA come principio che limita l'ambito della responsabilità colposa nel senso che ognuno è responsabile solo della propria attività (colposa) e non è invece tenuto ad impedire che terze persone, altrettanto capaci e responsabili, realizzino scelte pericolose;
il principio, come è pacificamente ammesso dalla dottrina, non opera in presenza di posizioni di garanzia, tra cui, come anche questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 4^ 3.6.99 n. 12115, Grande A. m.u. 214997) ritenuta anche quella cui è tenuto il datore di lavoro di una posizione di tal genere impone infatti a che la riveste, stante la rilevanza del bene protetto consistente nella incolumità a nella salute dei lavori, l'obbligo di farsi carico anche dell'imprudenza di costoro e dunque anche nel comportamento colposo prevedibile che dagli stessi venga posto in essere. Correttamente dunque nella specie è stata ritenuta la responsabilità di EI per l'infortunio occorso a RC, peraltro addebitato anche a quest'ultimo nella misura dal 50%. Resta da ultimo da precisare addebitato che neppure può dubitarsi della sussistenza del nesso di casualità, sotto il profilo della rilevanza esclusiva del comportamento del RC di per sè solo idoneo a cagionare l'evento. L'iniziativa di RC è sicuramente stata imprudente, come dimostra il riconoscimento concorso di colpa, ma essa però non vale ad interrompere il nesso di casualità dal momento che egli ha agito nello svolgimento dei compiti che gli erano stati affidati e dunque in maniera non esorbitante e tale da interrompere il predetto nesso casuale.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004