CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a., Avv. LAURA LOCURCIO, ed udita la stessa, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando nota spese;
udito il difensore del ricorrente, Avv. LORENZO NICOLO’ MEAZZA, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 maggio 2025, confermava la sentenza di primo grado con la quale TO PU e TO TR CU erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3777 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/01/2026 3 e 642 comma 2 cod. pen., per avere avanzato alla compagnia Italiana Assicurazioni S.p.a. una richiesta di risarcimento danni per un sinistro mai avvenuto;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di TO PU, eccependo: 1.1 erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 148 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private); motivazione contradditoria con riferimento alla valutazione della missiva redatta dalla compagnia assicurativa in data 10.12.2008 e travisamento della prova;
del tutto apodittica e contraddittoria era la motivazione della Corte di appello nel far derivare l’assenza della disciplina invocata dalla difesa alla mancanza di alcun riferimento al comma 2-bis dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni nella missiva del 10.12.2018, soprattutto laddove la Compagnia assicurativa aveva esplicitamente scritto “La informiamo che ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 non sarà possibile procedere ad alcuna offerta di risarcimento”; non poteva quindi affermarsi in alcun modo che l’assicurazione non avesse avviato la speciale procedura risarcitoria prevista dal comma 2-bis dell’art. 148 D.Lgs. n. 209/2005; una volta chiarita la pacifica applicabilità della suddetta norma, era chiaro l’errore di diritto in cui era incorsa la Corte di appello nel ritenere tempestiva la querela;
aderendo alla tesi della Corte territoriale, secondo cui l’art. 148 avrebbe unicamente l’effetto di protrarre di 30 giorni il termine di cui all’art. 124 cod. pen. per proporre querela, ci si sarebbe trovati di fronte ad una disposizione affetta da palese irragionevolezza, non comprendendosi la ratio di un trattamento di favore per le compagnie assicurative;
1.2 violazione dell’art. 191 cod. proc. pen.; inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato del 24.01.2019, omessa motivazione sul punto;
a fronte di una denuncia-querela depositata in data 18.01.2019 e di una iscrizione della notitia criminis del 21.01.2019 la relazione era del 24.01.2019, e quindi era inutilizzabile;
1.3 mancata assunzione di una prova contraria decisiva (escussione del teste AN RE, proprietario del terreno ove era avvenuto il sinistro e committente dei lavori ivi svolti); il giudice di appello aveva erroneamente ribadito la tardività (e quindi la mancanza di novità) e la non decisività della prova;
1.4 omessa motivazione sulla mancata disposizione di perizia medico-legale, nemmeno tramite rinvio alla decisione del giudizio di primo grado, malgrado fosse stata acquisita in dibattimento, con il consenso delle parti, la perizia medico-legale di parte effettuata su PU, dalla quale si evinceva che i danni subiti erano causalmente riconducibili alla caduta del cancello. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. (Sez.2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 23/03/2021, Rv. 280993) Invero, secondo l’art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per quanto qui rileva, «[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive». Il rapporto tra l’ordinaria disciplina codicistica e la norma speciale è stato risolto, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al citato art. 148, n. 209 del 2005, il termine trimestrale per la proposizione della querela, previsto dall’art. 124 cod. pen., decorre – senza nessuna derogatoria compressione dell’ordinario spatium 5 deliberandi, ma senza prioritario riguardo al solo momento della piena conoscenza dell’illecito – dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (cfr. Sez. 7, ord. n. 10689 del 18/02/2025, Cicalese, non mass.; Sez. 7, ord. n. 22904 del 28/05/2024, Catenazzo, non mass.; Sez. 2, n. 6968 del 20/01/2022, Di Bitetto, non mass.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, non mass.; Sez. 5, n. 41021 del 05/10/2021, Parisi, non mass.; Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo Assicurazioni s.p.a., Rv. 280993-01). Ciò premesso, nel caso in esame correttamente la Corte di appello ha ritenuto non applicabile l’art. 148 comma 2-bis del Codice delle assicurazioni, in quanto la lettera del 12 dicembre 2018 non conteneva alcun riferimento alla necessità di effettuare approfondimenti;
ma anche a voler ammettere l’applicabilità della citata norma, la querela presentata il 18 gennaio 2019, alla luce della massima sopra citata, sarebbe comunque tempestiva, non essendo decorsi novanta giorni dal 12 dicembre 2018. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, la Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili al ricorrente. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente 6 comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). Ciò premesso, occorre rilevare come la Corte di appello abbia rimarcato, a pag.11 della sentenza impugnata, le contraddizioni tra le varie versioni dei fatti relative al ricovero di PU, l’incompatibilità della dinamica del sinistro denunciato con lo stato dei luoghi, l’accertata presenza in altro luogo di chi aveva dichiarato di essere presente ai fatti, i dati del pronto soccorso (era stato riferito un “incidente domestico”), per cui le censure proposte non supererebbero comunque la cd. “prova di resistenza”; tali considerazioni valgono anche per la mancata assunzione del teste RE, correttamente ritenuta prova tardivamente richiesta, in quanto elemento probatorio che avrebbe dovuto essere introdotto tempestivamente dalla difesa;
quanto alla inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato, la questione è superata dalla constatazione che lo stesso è stato sentito quale testimone. 2 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
l’imputato deve inoltre essere condannato, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Società Italiana Assicurazioni S.p.a., che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PE ON NG TO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a., Avv. LAURA LOCURCIO, ed udita la stessa, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando nota spese;
udito il difensore del ricorrente, Avv. LORENZO NICOLO’ MEAZZA, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 maggio 2025, confermava la sentenza di primo grado con la quale TO PU e TO TR CU erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3777 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 09/01/2026 3 e 642 comma 2 cod. pen., per avere avanzato alla compagnia Italiana Assicurazioni S.p.a. una richiesta di risarcimento danni per un sinistro mai avvenuto;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di TO PU, eccependo: 1.1 erronea applicazione degli artt. 124 cod. pen. e 148 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private); motivazione contradditoria con riferimento alla valutazione della missiva redatta dalla compagnia assicurativa in data 10.12.2008 e travisamento della prova;
del tutto apodittica e contraddittoria era la motivazione della Corte di appello nel far derivare l’assenza della disciplina invocata dalla difesa alla mancanza di alcun riferimento al comma 2-bis dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni nella missiva del 10.12.2018, soprattutto laddove la Compagnia assicurativa aveva esplicitamente scritto “La informiamo che ai sensi dell’art. 148 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 non sarà possibile procedere ad alcuna offerta di risarcimento”; non poteva quindi affermarsi in alcun modo che l’assicurazione non avesse avviato la speciale procedura risarcitoria prevista dal comma 2-bis dell’art. 148 D.Lgs. n. 209/2005; una volta chiarita la pacifica applicabilità della suddetta norma, era chiaro l’errore di diritto in cui era incorsa la Corte di appello nel ritenere tempestiva la querela;
aderendo alla tesi della Corte territoriale, secondo cui l’art. 148 avrebbe unicamente l’effetto di protrarre di 30 giorni il termine di cui all’art. 124 cod. pen. per proporre querela, ci si sarebbe trovati di fronte ad una disposizione affetta da palese irragionevolezza, non comprendendosi la ratio di un trattamento di favore per le compagnie assicurative;
1.2 violazione dell’art. 191 cod. proc. pen.; inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato del 24.01.2019, omessa motivazione sul punto;
a fronte di una denuncia-querela depositata in data 18.01.2019 e di una iscrizione della notitia criminis del 21.01.2019 la relazione era del 24.01.2019, e quindi era inutilizzabile;
1.3 mancata assunzione di una prova contraria decisiva (escussione del teste AN RE, proprietario del terreno ove era avvenuto il sinistro e committente dei lavori ivi svolti); il giudice di appello aveva erroneamente ribadito la tardività (e quindi la mancanza di novità) e la non decisività della prova;
1.4 omessa motivazione sulla mancata disposizione di perizia medico-legale, nemmeno tramite rinvio alla decisione del giudizio di primo grado, malgrado fosse stata acquisita in dibattimento, con il consenso delle parti, la perizia medico-legale di parte effettuata su PU, dalla quale si evinceva che i danni subiti erano causalmente riconducibili alla caduta del cancello. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. (Sez.2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 23/03/2021, Rv. 280993) Invero, secondo l’art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per quanto qui rileva, «[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive». Il rapporto tra l’ordinaria disciplina codicistica e la norma speciale è stato risolto, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al citato art. 148, n. 209 del 2005, il termine trimestrale per la proposizione della querela, previsto dall’art. 124 cod. pen., decorre – senza nessuna derogatoria compressione dell’ordinario spatium 5 deliberandi, ma senza prioritario riguardo al solo momento della piena conoscenza dell’illecito – dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (cfr. Sez. 7, ord. n. 10689 del 18/02/2025, Cicalese, non mass.; Sez. 7, ord. n. 22904 del 28/05/2024, Catenazzo, non mass.; Sez. 2, n. 6968 del 20/01/2022, Di Bitetto, non mass.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, non mass.; Sez. 5, n. 41021 del 05/10/2021, Parisi, non mass.; Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo Assicurazioni s.p.a., Rv. 280993-01). Ciò premesso, nel caso in esame correttamente la Corte di appello ha ritenuto non applicabile l’art. 148 comma 2-bis del Codice delle assicurazioni, in quanto la lettera del 12 dicembre 2018 non conteneva alcun riferimento alla necessità di effettuare approfondimenti;
ma anche a voler ammettere l’applicabilità della citata norma, la querela presentata il 18 gennaio 2019, alla luce della massima sopra citata, sarebbe comunque tempestiva, non essendo decorsi novanta giorni dal 12 dicembre 2018. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, la Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili al ricorrente. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente 6 comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). Ciò premesso, occorre rilevare come la Corte di appello abbia rimarcato, a pag.11 della sentenza impugnata, le contraddizioni tra le varie versioni dei fatti relative al ricovero di PU, l’incompatibilità della dinamica del sinistro denunciato con lo stato dei luoghi, l’accertata presenza in altro luogo di chi aveva dichiarato di essere presente ai fatti, i dati del pronto soccorso (era stato riferito un “incidente domestico”), per cui le censure proposte non supererebbero comunque la cd. “prova di resistenza”; tali considerazioni valgono anche per la mancata assunzione del teste RE, correttamente ritenuta prova tardivamente richiesta, in quanto elemento probatorio che avrebbe dovuto essere introdotto tempestivamente dalla difesa;
quanto alla inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato, la questione è superata dalla constatazione che lo stesso è stato sentito quale testimone. 2 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
l’imputato deve inoltre essere condannato, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Società Italiana Assicurazioni S.p.a., che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/01/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PE ON NG TO