Articolo 1 della Legge 22 maggio 1956, n. 909
Articolo 2
Versione
21 agosto 1956
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.
Entrata in vigore il 21 agosto 1956