Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.