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21 agosto 1956
21 agosto 1956
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948.