Sentenza 28 ottobre 1983
Massime • 1
In ipotesi di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il giudizio di primo grado, il procedimento d'appello ritualmente si svolge senza la partecipazione del dante causa, pur in assenza di un provvedimento formale di estromissione allorché sia mancata l'impugnazione del dante causa, a quest'ultimo non è stata notificata l'impugnazione proposta dal successore a titolo particolare, risulti il difetto di interesse sul punto della controparte, sicché emerga chiaramente l'intento delle parti di non contrastare e del giudice di riconoscere l'estromissione in questione, implicitamente disposta con l'emanazione della sentenza d'appello tra le sole parti che, rispettivamente, hanno proposto il gravame e vi hanno resistito. ( V 3369/81, mass n 413951; ( V 1910/77, mass n 385626; ( V 1489/77, mass n 385206).*
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/1983, n. 6391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6391 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1983 |
Testo completo
In ipotesi di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il giudizio di primo grado, il procedimento d'appello ritualmente si svolge senza la partecipazione del dante causa, pur in assenza di un provvedimento formale di estromissione allorché sia mancata l'impugnazione del dante causa, a quest'ultimo non è stata notificata l'impugnazione proposta dal successore a titolo particolare, risulti il difetto di interesse sul punto della controparte, sicché emerga chiaramente l'intento delle parti di non contrastare e del giudice di riconoscere l'estromissione in questione, implicitamente disposta con l'emanazione della sentenza d'appello tra le sole parti che, rispettivamente, hanno proposto il gravame e vi hanno resistito. ( V 3369/81, mass n 413951; ( V 1910/77, mass n 385626; ( V 1489/77, mass n 385206).*