Versione
24 marzo 1983
24 marzo 1983
Art. 13.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 , e' concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:
a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
b) delle imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, e' pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni ne' superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o piu' apprendisti.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 .
Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 , e' concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:
a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
b) delle imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, e' pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni ne' superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o piu' apprendisti.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 .
Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 04/08/2000 n. 154 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 4 agosto 2000 · 2.0222764
[…] attestazioni prescritte ai sensi dell\'articolo 5 del D.P.R. 597 del 1973, a i fini IRPEF e dall\'articolo 7 del D.P.R: 29 settembre 1973, n. 599, nonche\' dall\'articolo 13 della legge n. 72 del 1983 ai fini ILOR; - articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2003, n. 17003Provvedimento: […] A tale principio di carattere generale non si fa eccezione per le deduzioni previste ai fini dell'I.LO.R. nell'articolo 7, comma 4° del d.P.R. 599/1973 e nell'art. 13 della legge 72/1983; l'attestazione del contribuente prevista dall'art. 3 commi 13 e 14 del d.l. 853/1984 deve ritenersi sufficiente per l'applicazione delle predette deduzioni, senza necessità di prove documentali o altro genere, in caso di mancata contestazione dell'Amministrazione finanziaria;Leggi di più...
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