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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9649/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9649/2023, avente ad oggetto:
lesione personale, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del
17.10.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del 11.11.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN SI (CF: , elettivamente domiciliata in via C.F._2
Caracas n. 28, Trentola Ducenta, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 8 Controparte_1
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv. Domenico Di Paola (CF:
[...] P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Via E.A. Mario n. 54 C.F._3 CP_1
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ) rapp. e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonio CA (C.F.: ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._4
in NO PP (CE) alla Via Roma 126,
CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
pagina 2 di 8 modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il in Controparte_1 CP_1
dinanzi a questo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni da ella subiti in conseguenza dei fatti avvenuti in data 23.10.2022, allorquando era incinta all'ottavo mese. Deduceva infatti la che alle ore 7,30, recatasi presso Pt_1
il condominio “ ” , mentre scendeva le scale del Controparte_1 CP_1
condominio che portano ai garage, sui gradini finali della rampa di discesa, scivolava su un gradino rotto, non visibile, non transennato rovinando al suolo. Essendo alla
37° settimana di gravidanza, lamentando fortissimi dolori, veniva aiutata a raggiungere il piano rialzato per potersi distendere nell'attesa dell'ambulanza che intervenne trasportandola presso l'Ospedale San Giovanni di Dio in Frattamaggiore,
ove le veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentaria scomposta trimalleolare con slittamento anteriore della tibia e diastasi della pinza tibio-astragalica”, con richiesta urgente di una consulenza ginecologica. Deduceva ancora di aver rifiutato il pagina 3 di 8 ricovero e dopo essere stata dimessa il 24/10/2022 alle ore 10,16, si portava presso l'Ospedale Cardarelli in Napoli, ove veniva ricoverata alle ore 12,37 nella medesima giornata, stante la presenza della sua ginecologa di fiducia in loco, ed anche presso tale nosocomio i sanitari effettuavano una diagnosi di “frattura scomposta trimalleolare destra”. Deduceva inoltre che, nel corso della degenza il 26/10/2022 i sanitari decidevano di indurre il parto al fine di poter sottoporla ad un intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale con viti in sede tibiale” che veniva effettuato due giorni dopo il parto, ossia in data 28/10/2022.
Deduceva infine di essersi sottoposta a numerose visite mediche e di essere stata considerata guarita con postumi da valutare in sede medico legale. Chiedeva quindi dichiararsi la responsabilità del con il conseguente ristoro delle lesioni CP_1
subite nonché di tutti i danni non patrimoniali.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendone l'infondatezza in quanto i fatti dannosi, descritti in citazione,
si erano verificati tutti all'interno dell'abitazione della madre dell'Ingenito, in cui ella si trovava ed in cui era accidentalmente caduta. Tanto, come riferito ai sanitari del primo soccorso, ai quali dichiarava di essersi procurata le lesioni in conseguenza di un incidente domestico, versione confermata anche sul presupposto che gli operatori del 118 erano intervenuti presso l'abitazione della madre dell'attrice per il relativo soccorso. In virtù di polizza vigente, chiedeva in via preliminare la chiamata della spa pagina 4 di 8 garante per i danni reclamati dall'attrice in caso di pronuncia Controparte_2
sfavorevole.
Si costituiva, altresì, la società chiamata che eccepiva l'improcedibilità della chiamata nonché infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, mutato nelle more l'istruttore, acquisita l'istruttoria, la causa passava in decisione secondo le modalità sopra esposte.
Alla luce delle risultanze giudiziali, la domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, va dichiarata la ritualità della chiamata in causa della
[...]
, richiesta nelle difese spiegate dal convenuto nonché la sua Controparte_2 CP_1
procedibilità.
Nel merito, va riferito circa l'incertezza dell'ora dell'accadimento dei fatti,
indicata inizialmente in citazione alle ore 7,30 e, poi, successivamente corretta nelle successive memorie istruttorie depositate, ove viene rettificata nelle 14,30.
Tale rilevata incerta collocazione temporale dei fatti compromette ab origine la fondatezza della domanda, soprattutto alla luce del contenuto della dichiarazione resa dalla ai sanitari del P.S. dell'Ospedale di Frattamaggiore all'atto del suo Pt_1
ricovero, ove era giunta a bordo di un'ambulanza del servizio 118, laddove riferiva di
“caduta accidentale”, definendo l'evento dannoso occorsole come non addebitabile a cause esterne.
pagina 5 di 8 A tal proposito, ancora da ultimo con Ordinanza n. 20879 del 26/7/2024, la S.C.
ha confermato la validità di confessione stragiudiziale, della dichiarazione resa ai sanitari del P.S. da parte del danneggiato e riportate nel referto di Pronto Soccorso,
motivo per cui risulta importante definire la caduta accidentale che la riferì Pt_1
essere la causa delle gravi lesioni riportate. “In tema di giudizio di risarcimento del danno…, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono,
pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, c. 1,
secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (tra le tante anche Ordinanza n. 11898 del 18/6/2020).
Ciò posto, la prova per testi attorea, svolta con i testi e Testimone_1 [...]
dalla , la cui credibilità risulta gravemente pregiudicata dalla Testimone_2 Pt_1
qualità da loro rivestita, in quanto legati da rapporti di amicizia ma soprattutto di parentela con la danneggiata, come il secondo definitosi compagno della stessa, non consegna elementi certi per ritenere fondata la domanda e, quindi, del convincimento di questo Giudice della conformità dei fatti narrati con quelli effettivamente accaduti il 23.10.2022 in presso il Condominio di Piazza Matteotti isolato 15 scala B. CP_1
Il riscontro tra le dichiarazioni dei testi indotti dalla , la cui provenienza, Pt_1
come detto, risulta inficiata dagli stretti rapporti tra le parti, con quelle rese dai testi e condomini vicini di casa della madre della Testimone_3 Testimone_4
, indotti dal convenuto, le cui dichiarazioni risultano pienamente Pt_1 CP_1
pagina 6 di 8 credibili, essendo risultate circostanziate, intrinsecamente verosimili, avendo i testi narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti rispetto a quelle dei testi di parte attorea, non soffrendo di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, spontanee,
non emergendo alcun elemento destabilizzante.
L'analisi di tali elementi finisce per comporre un quadro per nulla chiaro dello sviluppo della vicenda che l'attrice deduce a sostegno della sua domanda;
anzi esso emerge come confuso e del tutto contraddittorio, soprattutto in relazione al luogo che la indica come quello ove era accaduto l'evento dannoso. Pt_1
Non consegnando l'istruttoria svolta elementi definiti e certi circa lo sviluppo della vicenda narrata, tali da convincere questo Giudicante della fondatezza dei fatti esposti dalla , palesandosi gli stessi lacunosi, imprecisi e, quindi, del tutto Pt_1
precari per poter consentire l'individuazione delle reali cause dell'evento dannoso lamentato nell'atto di citazione, la domanda va rigettata con la conseguente ed ovvia preclusione all'esame di ogni altra richiesta dell'attrice.
In ordine alle spese di giudizio, esse vanno dichiarate compensate in via integrale tra le parti, comunque rinvenendosi dal contesto degli atti assunti al giudizio, elementi per poter assumere decisione in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti del , in , e la Controparte_1 CP_1
Con chiamata , così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Aversa, 19/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9649/2023, avente ad oggetto:
lesione personale, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del
17.10.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del 11.11.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN SI (CF: , elettivamente domiciliata in via C.F._2
Caracas n. 28, Trentola Ducenta, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 8 Controparte_1
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv. Domenico Di Paola (CF:
[...] P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Via E.A. Mario n. 54 C.F._3 CP_1
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ) rapp. e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Antonio CA (C.F.: ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio C.F._4
in NO PP (CE) alla Via Roma 126,
CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
pagina 2 di 8 modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il in Controparte_1 CP_1
dinanzi a questo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni da ella subiti in conseguenza dei fatti avvenuti in data 23.10.2022, allorquando era incinta all'ottavo mese. Deduceva infatti la che alle ore 7,30, recatasi presso Pt_1
il condominio “ ” , mentre scendeva le scale del Controparte_1 CP_1
condominio che portano ai garage, sui gradini finali della rampa di discesa, scivolava su un gradino rotto, non visibile, non transennato rovinando al suolo. Essendo alla
37° settimana di gravidanza, lamentando fortissimi dolori, veniva aiutata a raggiungere il piano rialzato per potersi distendere nell'attesa dell'ambulanza che intervenne trasportandola presso l'Ospedale San Giovanni di Dio in Frattamaggiore,
ove le veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentaria scomposta trimalleolare con slittamento anteriore della tibia e diastasi della pinza tibio-astragalica”, con richiesta urgente di una consulenza ginecologica. Deduceva ancora di aver rifiutato il pagina 3 di 8 ricovero e dopo essere stata dimessa il 24/10/2022 alle ore 10,16, si portava presso l'Ospedale Cardarelli in Napoli, ove veniva ricoverata alle ore 12,37 nella medesima giornata, stante la presenza della sua ginecologa di fiducia in loco, ed anche presso tale nosocomio i sanitari effettuavano una diagnosi di “frattura scomposta trimalleolare destra”. Deduceva inoltre che, nel corso della degenza il 26/10/2022 i sanitari decidevano di indurre il parto al fine di poter sottoporla ad un intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale con viti in sede tibiale” che veniva effettuato due giorni dopo il parto, ossia in data 28/10/2022.
Deduceva infine di essersi sottoposta a numerose visite mediche e di essere stata considerata guarita con postumi da valutare in sede medico legale. Chiedeva quindi dichiararsi la responsabilità del con il conseguente ristoro delle lesioni CP_1
subite nonché di tutti i danni non patrimoniali.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendone l'infondatezza in quanto i fatti dannosi, descritti in citazione,
si erano verificati tutti all'interno dell'abitazione della madre dell'Ingenito, in cui ella si trovava ed in cui era accidentalmente caduta. Tanto, come riferito ai sanitari del primo soccorso, ai quali dichiarava di essersi procurata le lesioni in conseguenza di un incidente domestico, versione confermata anche sul presupposto che gli operatori del 118 erano intervenuti presso l'abitazione della madre dell'attrice per il relativo soccorso. In virtù di polizza vigente, chiedeva in via preliminare la chiamata della spa pagina 4 di 8 garante per i danni reclamati dall'attrice in caso di pronuncia Controparte_2
sfavorevole.
Si costituiva, altresì, la società chiamata che eccepiva l'improcedibilità della chiamata nonché infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, mutato nelle more l'istruttore, acquisita l'istruttoria, la causa passava in decisione secondo le modalità sopra esposte.
Alla luce delle risultanze giudiziali, la domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, va dichiarata la ritualità della chiamata in causa della
[...]
, richiesta nelle difese spiegate dal convenuto nonché la sua Controparte_2 CP_1
procedibilità.
Nel merito, va riferito circa l'incertezza dell'ora dell'accadimento dei fatti,
indicata inizialmente in citazione alle ore 7,30 e, poi, successivamente corretta nelle successive memorie istruttorie depositate, ove viene rettificata nelle 14,30.
Tale rilevata incerta collocazione temporale dei fatti compromette ab origine la fondatezza della domanda, soprattutto alla luce del contenuto della dichiarazione resa dalla ai sanitari del P.S. dell'Ospedale di Frattamaggiore all'atto del suo Pt_1
ricovero, ove era giunta a bordo di un'ambulanza del servizio 118, laddove riferiva di
“caduta accidentale”, definendo l'evento dannoso occorsole come non addebitabile a cause esterne.
pagina 5 di 8 A tal proposito, ancora da ultimo con Ordinanza n. 20879 del 26/7/2024, la S.C.
ha confermato la validità di confessione stragiudiziale, della dichiarazione resa ai sanitari del P.S. da parte del danneggiato e riportate nel referto di Pronto Soccorso,
motivo per cui risulta importante definire la caduta accidentale che la riferì Pt_1
essere la causa delle gravi lesioni riportate. “In tema di giudizio di risarcimento del danno…, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono,
pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, c. 1,
secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (tra le tante anche Ordinanza n. 11898 del 18/6/2020).
Ciò posto, la prova per testi attorea, svolta con i testi e Testimone_1 [...]
dalla , la cui credibilità risulta gravemente pregiudicata dalla Testimone_2 Pt_1
qualità da loro rivestita, in quanto legati da rapporti di amicizia ma soprattutto di parentela con la danneggiata, come il secondo definitosi compagno della stessa, non consegna elementi certi per ritenere fondata la domanda e, quindi, del convincimento di questo Giudice della conformità dei fatti narrati con quelli effettivamente accaduti il 23.10.2022 in presso il Condominio di Piazza Matteotti isolato 15 scala B. CP_1
Il riscontro tra le dichiarazioni dei testi indotti dalla , la cui provenienza, Pt_1
come detto, risulta inficiata dagli stretti rapporti tra le parti, con quelle rese dai testi e condomini vicini di casa della madre della Testimone_3 Testimone_4
, indotti dal convenuto, le cui dichiarazioni risultano pienamente Pt_1 CP_1
pagina 6 di 8 credibili, essendo risultate circostanziate, intrinsecamente verosimili, avendo i testi narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti rispetto a quelle dei testi di parte attorea, non soffrendo di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, spontanee,
non emergendo alcun elemento destabilizzante.
L'analisi di tali elementi finisce per comporre un quadro per nulla chiaro dello sviluppo della vicenda che l'attrice deduce a sostegno della sua domanda;
anzi esso emerge come confuso e del tutto contraddittorio, soprattutto in relazione al luogo che la indica come quello ove era accaduto l'evento dannoso. Pt_1
Non consegnando l'istruttoria svolta elementi definiti e certi circa lo sviluppo della vicenda narrata, tali da convincere questo Giudicante della fondatezza dei fatti esposti dalla , palesandosi gli stessi lacunosi, imprecisi e, quindi, del tutto Pt_1
precari per poter consentire l'individuazione delle reali cause dell'evento dannoso lamentato nell'atto di citazione, la domanda va rigettata con la conseguente ed ovvia preclusione all'esame di ogni altra richiesta dell'attrice.
In ordine alle spese di giudizio, esse vanno dichiarate compensate in via integrale tra le parti, comunque rinvenendosi dal contesto degli atti assunti al giudizio, elementi per poter assumere decisione in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti del , in , e la Controparte_1 CP_1
Con chiamata , così provvede: Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Aversa, 19/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8