TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 17642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17642 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 59282/2019 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gonnella, come da procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli (il 13.12.2002) e (il 22.3.2010), con ricorso depositato Per_1 Per_2
il 26.9.2019 chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli (il padre si era allontanato senza dare più notizie di sé dal dicembre 2018), il loro collocamento presso di sé ed il diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per i figli e per sé a carico del resistente pari ad almeno euro 150,00 mensili ciascuno, oltre al 50% a delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo IB.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace. In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “… rilevato che i figli minori vivono con la ricorrente nella casa familiare sita in Roma Via di Centocelle n°15 dalla quale il resistente si è allontanato dal mese di dicembre 2018; rilevato che il resistente da quando si è allontanato dall'abitazione familiare non ha piu' rapporti quotidiani con i figli che non vede e che non sente regolarmente né provvede al loro mantenimento ordinario e straordinario;
rilevato che il resistente non è comparso e non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, dimostrando disinteresse per la procedura;
ritenuto che
i figli minori devono essere affidati, in via provvisoria ed urgente, in via esclusiva alla madre con la quale hanno sempre vissuto sin dalla loro nascita, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per gli stessi e rispetto alla quale non si ravvisano serie limitazioni della capacita' genitoriale;
ritenuto che
la madre debba esercitare in via esclusiva la responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli minori assumendo tutte le decisioni piu' importanti per gli stessi concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturale e delle loro aspirazioni;
ritenuto doversi disciplinare, comunque, il diritto di visita paterno fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori liberamente, previo accordo con la madre, e compatibilmente con il desiderio degli stessi e con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
ritenuto che
la casa coniugale sita in Roma Via Centocelle n°15 deve essere assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario dei figli minori;
rilevato che la ricorrente lavora come addetta alle mense scolastiche, che percepisce dall'attivita' lavorativa un reddito mensile medio netto pari ad euro 430,00 per nove mensilita', che percepisce anche altre somme di danaro per il lavoro straordinario prestato in media pari ad euro 350,00 mensili, che percepisce gli assegni familiari per i figli pari ad euro 200,00 mensili, che vive in una casa dell'Ater, assegnata al resistente, che non ha altre proprieta' immobiliari e che è aiutata economicamente dai suoi genitori(cfr documentazione reddituale in atti e dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale); rilevato che il resistente, per quanto dedotto dalla ricorrente, in costanza di matrimonio lavorava come autotrasportatore e contribuiva al menage' familiare versandole la somma mensile di euro 200,00 e che attualmente vive presso l'abitazione dei suoi genitori;
ritenuto doversi porre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
un assegno pari ad euro 300,00 mensili, misura minima di contributo alla vita degli stessi che Per_2
il padre deve garantire, in adempimento dell'obbligo generale di mantenimento dei figli di cui agli artt.147,
148, 337 bis e ter c.c., adoperando la sua capacita' lavorativa generica della quale certamente dispone in ragione della sua eta', in difetto di elementi di segno contrario, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, considerato il reddito della ricorrente e considerate presumibili esigenze dei figli minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato IB;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida i figli minori e alla madre che esercitera' in via esclusiva la Per_1 Per_2
responsabilita'genitoriale assumendo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute degli stessi tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
3)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori e liberamente, previo Per_1 Per_2
accordo con la madre e compatibilmente con il desiderio degli stessi e con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
4)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via di Centocelle n°15; Parte_1
5)pone a carico di un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo al CP_1
mantenimento dei figli minori e da corrispondersi dal mese di ottobre 2020 a Per_1 Per_2
al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni Parte_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi CP_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli minori e come da Protocollo in uso presso Per_1 Per_2
l'intestato IB;
…”. Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale della ricorrente, in particolare la constatata indisponibilità della stessa ad una riconciliazione, e la condotta del resistente, rimasto contumace, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita dell'unico figlio minore
(l'altro è diventato maggiorenne nelle more del procedimento), si ritiene di confermare le statuizioni assunte in sede presidenziale. Infatti, come dedotto anche nella memoria conclusionale da parte della e come dichiarato dai due figli sentiti all'udienza Parte_1
del 16.5.2024, il padre è praticamente sparito dalla vita dei due ragazzi da anni (cfr. anche le dichiarazioni sul punto dei due nonni materni sentiti come testi).
In vista del collocamento dei figli presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla moglie.
Quanto all'aspetto economico, si ritiene, valutate le motivazioni ivi riportate, di confermare pure le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale emesse sul punto, oltre
Istat fin qui maturato e per il futuro quanto all'assegno di mantenimento per i figli, con rigetto della domanda di assegno di mantenimento chiesto per sé dalla Parte_1
considerato che nello stesso ricorso la stessa deduceva che il marito aveva un reddito dalla sua attività di autotrasportatore in proprio pari ad euro 1.300,00 mensili circa, dunque una somma mensile che, detratta quella per i figli, non consente di poter determinare una contribuzione anche per la moglie che, come detto, ha proprie entrate.
Le spese di lite, in vista della natura della causa, della parziale soccombenza della ricorrente e della contumacia del resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e coniugati in Parte_1 CP_1
NT (RM) il 26.9.2000; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 89, parte
II, serie A);
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva anche in ordine alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del per i due figli di cui all'ordinanza CP_1
presidenziale, pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo
IB (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese Parte_1
presso il suo domicilio);
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 4.11.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 59282/2019 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gonnella, come da procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli (il 13.12.2002) e (il 22.3.2010), con ricorso depositato Per_1 Per_2
il 26.9.2019 chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli (il padre si era allontanato senza dare più notizie di sé dal dicembre 2018), il loro collocamento presso di sé ed il diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per i figli e per sé a carico del resistente pari ad almeno euro 150,00 mensili ciascuno, oltre al 50% a delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo IB.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace. In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “… rilevato che i figli minori vivono con la ricorrente nella casa familiare sita in Roma Via di Centocelle n°15 dalla quale il resistente si è allontanato dal mese di dicembre 2018; rilevato che il resistente da quando si è allontanato dall'abitazione familiare non ha piu' rapporti quotidiani con i figli che non vede e che non sente regolarmente né provvede al loro mantenimento ordinario e straordinario;
rilevato che il resistente non è comparso e non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, dimostrando disinteresse per la procedura;
ritenuto che
i figli minori devono essere affidati, in via provvisoria ed urgente, in via esclusiva alla madre con la quale hanno sempre vissuto sin dalla loro nascita, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per gli stessi e rispetto alla quale non si ravvisano serie limitazioni della capacita' genitoriale;
ritenuto che
la madre debba esercitare in via esclusiva la responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli minori assumendo tutte le decisioni piu' importanti per gli stessi concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturale e delle loro aspirazioni;
ritenuto doversi disciplinare, comunque, il diritto di visita paterno fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori liberamente, previo accordo con la madre, e compatibilmente con il desiderio degli stessi e con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
ritenuto che
la casa coniugale sita in Roma Via Centocelle n°15 deve essere assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario dei figli minori;
rilevato che la ricorrente lavora come addetta alle mense scolastiche, che percepisce dall'attivita' lavorativa un reddito mensile medio netto pari ad euro 430,00 per nove mensilita', che percepisce anche altre somme di danaro per il lavoro straordinario prestato in media pari ad euro 350,00 mensili, che percepisce gli assegni familiari per i figli pari ad euro 200,00 mensili, che vive in una casa dell'Ater, assegnata al resistente, che non ha altre proprieta' immobiliari e che è aiutata economicamente dai suoi genitori(cfr documentazione reddituale in atti e dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale); rilevato che il resistente, per quanto dedotto dalla ricorrente, in costanza di matrimonio lavorava come autotrasportatore e contribuiva al menage' familiare versandole la somma mensile di euro 200,00 e che attualmente vive presso l'abitazione dei suoi genitori;
ritenuto doversi porre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
un assegno pari ad euro 300,00 mensili, misura minima di contributo alla vita degli stessi che Per_2
il padre deve garantire, in adempimento dell'obbligo generale di mantenimento dei figli di cui agli artt.147,
148, 337 bis e ter c.c., adoperando la sua capacita' lavorativa generica della quale certamente dispone in ragione della sua eta', in difetto di elementi di segno contrario, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, considerato il reddito della ricorrente e considerate presumibili esigenze dei figli minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato IB;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida i figli minori e alla madre che esercitera' in via esclusiva la Per_1 Per_2
responsabilita'genitoriale assumendo tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute degli stessi tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
3)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori e liberamente, previo Per_1 Per_2
accordo con la madre e compatibilmente con il desiderio degli stessi e con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
4)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via di Centocelle n°15; Parte_1
5)pone a carico di un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo al CP_1
mantenimento dei figli minori e da corrispondersi dal mese di ottobre 2020 a Per_1 Per_2
al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni Parte_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
6)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi CP_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli minori e come da Protocollo in uso presso Per_1 Per_2
l'intestato IB;
…”. Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale della ricorrente, in particolare la constatata indisponibilità della stessa ad una riconciliazione, e la condotta del resistente, rimasto contumace, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita dell'unico figlio minore
(l'altro è diventato maggiorenne nelle more del procedimento), si ritiene di confermare le statuizioni assunte in sede presidenziale. Infatti, come dedotto anche nella memoria conclusionale da parte della e come dichiarato dai due figli sentiti all'udienza Parte_1
del 16.5.2024, il padre è praticamente sparito dalla vita dei due ragazzi da anni (cfr. anche le dichiarazioni sul punto dei due nonni materni sentiti come testi).
In vista del collocamento dei figli presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla moglie.
Quanto all'aspetto economico, si ritiene, valutate le motivazioni ivi riportate, di confermare pure le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale emesse sul punto, oltre
Istat fin qui maturato e per il futuro quanto all'assegno di mantenimento per i figli, con rigetto della domanda di assegno di mantenimento chiesto per sé dalla Parte_1
considerato che nello stesso ricorso la stessa deduceva che il marito aveva un reddito dalla sua attività di autotrasportatore in proprio pari ad euro 1.300,00 mensili circa, dunque una somma mensile che, detratta quella per i figli, non consente di poter determinare una contribuzione anche per la moglie che, come detto, ha proprie entrate.
Le spese di lite, in vista della natura della causa, della parziale soccombenza della ricorrente e della contumacia del resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e coniugati in Parte_1 CP_1
NT (RM) il 26.9.2000; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 89, parte
II, serie A);
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva anche in ordine alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del per i due figli di cui all'ordinanza CP_1
presidenziale, pari ad euro 300,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo
IB (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese Parte_1
presso il suo domicilio);
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 4.11.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi