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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 729/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Gioia Mudu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Roma presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Dario Buzzelli in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 26 marzo 2021, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo: CP_
- di essere stato dipendente dell' nell'ambito professionale dell'area legale e di aver prestato la propria attività all'interno dell'Istituto per 31 anni, fino alla propria collocazione a riposo avvenuta in data 31 ottobre 2010;
CP_
- che al momento della liquidazione dell'indennità di buonuscita del ricorrente, l' aveva inserito tra le voci componenti la “retribuzione utile annua” anche le indennità retributive corrisposte ai propri dipendenti nel corso del rapporto di servizio, riconoscendo la somma di euro
433.595,50, secondo il calcolo “retribuzione utile X anni di servizio/12”, informandolo in ordine a tale liquidazione mediante comunicazioni del 24 maggio 2011, 22 giugno 2012 e con il cedolino del maggio 2013;
- che, in particolare, l' aveva incluso tra le voci componenti la “retribuzione utile annua” CP_1
le seguenti voci:
Stipendio tabellare: euro 45.840,73;
Ind. Inc. Coordinatore CCNL96/A19: euro 17.029,44;
pagina 1 di 20 Indennità albo professionale: euro 5.833,56;
Stipendio di anzianità: euro 8.785,40;
Indennità di vacanza contrattuale: euro 343,85;
Onorari legali: euro 90.010,44; per un totale di euro 167.843,42; CP_
- che in seguito, con lettera dell'8 ottobre 2018, prot. 98052, l' ha comunicato al ricorrente di aver effettuato un ricalcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, richiedendo in restituzione l'importo lordo di euro 247.597,00;
- che la riliquidazione dell'indennità di buonuscita è stata operata dall' escludendo dal CP_1 computo della retribuzione annua di riferimento le voci “Indennità albo professionale” e “Onorari legali”, pervenendo ad un totale complessivo di retribuzioni annuali utili pari a euro 71.999,42 ed al calcolo del TFS pari ad euro 185.998,50;
- che la riliquidazione è stata motivata sulla base dell'assunto per cui le suddette voci non avrebbero dovuto essere computate nell'indennità di buonuscita percepita dal ricorrente giusto quanto affermato nelle pronunce n. 7154 del 25 marzo 2010 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite e n. 3775 del 9 marzo 2012 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro;
CP_
- di aver contestato la richiesta dell' con comunicazione del 27 ottobre 2018;
- che l' ha riscontrato la sua comunicazione con lettera del 5 marzo 2019, prot. 7050, CP_1 ribadendo la propria posizione e comunicando, altresì, che stava “provvedendo a quantificare le somme oggetto di restituzione relative alle quote di onorari corrispondenti agli accantonamenti
TFS effettuati per i periodi relativi alla vigenza dei Regolamenti per la corresponsione dei compensi professionali che non hanno fissato un limite netto alla erogazione degli onorari legali”; CP_
- che con decorrenza dal mese di ottobre 2019, l' ha iniziato a effettuare delle trattenute sul trattamento pensionistico del ricorrente, trattenendo l'importo corrispondente al quinto della pensione, calcolato al lordo delle ritenute applicate a titolo fiscale anziché al netto;
CP_
- che nello specifico, l' ha trattenuto la somma mensile di euro 1.607,76 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2019, la somma mensile di euro 1.610,34 per tutto il
2020, compresa tredicesima, la somma mensile di euro 1.610,98 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per un totale di euro 32.198,40 alla data del deposito del presente ricorso;
- di aver eccepito con lettera del 9 dicembre 2020 la decadenza e la prescrizione dalla richiesta
CP_ di restituzione della somma di euro 247.597,00, calcolata dall' a titolo di indebito risultante dal ricalcolo dell'indennità di buonuscita, e di aver richiesto la restituzione di quanto trattenuto CP_ dall' per tale titolo, diffidando l'Istituto dal proseguire con le trattenute sulla pensione;
pagina 2 di 20 CP_
- che l' non ha adempiuto a nessuna delle richieste, continuando a effettuare le trattenute sulla pensione lorda, e non ha provveduto a quantificare quanto debba essere restituito al ricorrente a titolo di accantonamenti TFS trattenuti sui compensi professionali.
Ciò esposto, parte ricorrente ha, in via preliminare, eccepito l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo della liquidazione della buonuscita e della conseguente richiesta di ripetizione della somma percepita per lo spirare del termine annuale di cui all'art. 30 del d.p.r. n° 1032 del 29 dicembre 1973, nonché per il decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. CP_ Nel merito, ha affermato la correttezza del calcolo originariamente formulato dall' in quanto conforme ai principi giurisprudenziali.
Inoltre, ha evidenziato che il protratto lasso di tempo trascorso tra la liquidazione della buonuscita e il ricalcolo effettuato dall'ente ha ingenerato in lui un legittimo affidamento nella stabilità dell'emolumento. CP_ In via subordinata, il ricorrente ha evidenziato l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' nella misura del quinto sul trattamento pensionistico spettante al ricorrente in quanto, ai sensi dell'art. 69 della L. 153 del 1969, poiché effettuato tra poste lorde invece che tra poste nette. CP_ Infine, il ricorrente ha dedotto che la somma richiesta in restituzione dall' sarebbe eccessiva perché l' non avrebbe tenuto conto della somma che l'Ente ha trattenuto a titolo di “oneri CP_1 riflessi” sulle somme erogate anno per anno agli avvocati a titolo di onorari in base al disposto dell'art. 1, comma 208 della legge 266/2005. CP_
L' ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, la parte ricorrente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 30 d.p.r. n.
1032 del 29 dicembre 1973, secondo il quale il provvedimento di revoca, modifica o rettifica d'ufficio del provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS deve essere adottato non oltre il termine di un anno dalla data della sua emanazione.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 30 del d.p.r. n. 1032/73 dispone che “I provvedimenti adottati dall'amministrazione del
Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando: a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio […]
pagina 3 di 20 Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione;
[…]”
Le disposizioni di cui al d.p.r. n. 1032/73 si applica però ai dipendenti statali, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono “gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali”, nonché, ai sensi del comma terzo, il personale militare.
Tra i soggetti destinatari non rientrano, pertanto, i dipendenti degli enti pubblici economici, (c.d. CP_ parastato) tra i quali è annoverato l'
Per tali soggetti la disciplina in materia è posta dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975, la quale regola lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente di tali enti pubblici.
Il trattamento previsto per i dipendenti al momento della cessazione dell'attività è disposto dall'art. 13, il quale statuisce che “all'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”, senza prevedere alcun termine di decadenza.
Poiché le disposizioni che introducono decadenze sono eccezionali e di stretta interpretazione, non è ammessa né la loro estensione né, tantomeno, la loro applicazione in via analogica, per cui non è possibile applicare la decadenza prevista con riguardo all'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici all'indennità di anzianità dei dipendenti parastatali. CP_ Infine, alcun rilievo assume il fatto che l' nella circolare n. 47 del 16 marzo 2018, abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 30 d.p.r. 1032/73: da un lato, le circolari non sono vincolanti per il giudice, dall'altro non possono disporre in contrasto con la legge.
Parte ricorrente ha anche dedotto nel ricorso introduttivo la prescrizione della pretesa di CP_ restituzione della somma che secondo l' sarebbe stata corrisposta indebitamente.
Poiché però, con le note depositate per l'udienza del 15 maggio 2024, il ricorrente ha espressamente rinunciato alla relativa domanda, non si ritiene di dover affrontare la questione.
2.2. Passando a esaminare le questioni afferenti al merito, innanzitutto non si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dalla parte ricorrente con riguardo alla asserita illegittimità del ricalcolo della buonuscita alla luce delle sentenze della Suprema Corte.
CP_ L' ha invocato, a fondamento della riliquidazione del TFS, la sentenza n. 7154 resa dalla
Cassazione Civile a SS.UU. il 25 marzo 2010, con la quale la Corte ha stabilito che in tema di base pagina 4 di 20 di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, “l'art. 13 l. 20 marzo 1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare
e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza CP_ per i dipendenti dell' e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, CP_ le disposizioni di regolamenti come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.
La Corte ha inteso fugare ogni dubbio su quali voci della retribuzione annualmente corrisposta possano essere contemplate come basi per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovuta alla fine del rapporto lavorativo.
Ai fini dell'art. 13, lo stipendio idoneo a costituire parametro per il calcolo dell'ammontare della buonuscita è costituito soltanto dalle voci afferenti alla retribuzione tabellare integrata dagli scatti di anzianità o, al più, da altre voci integrative a questi similari, senza che assumano rilievo ulteriori e diverse voci, comprese quelle corrisposte a titolo di indennità, a prescindere dal loro eventuale carattere fisso e continuativo.
Orbene, gli onorari di avvocato e l'ulteriore indennità di indennità albo professionale non costituiscono stipendio tabellare né possono essere considerati una componente retributiva similare all'indennità di anzianità, per cui è da escluderne l'inclusione “diretta” nel computo dell'indennità di anzianità.
pagina 5 di 20 Secondo il ricorrente la quota onorari costituisce una componente stipendiale che, comunque, integra lo stipendio tabellare sulla base della mera anzianità, similmente agli scatti di anzianità espressamente contemplati.
La tesi non è corretta.
Non può infatti dirsi che la quota sia integrativa dello stipendio tabellare perché corrisposta sulla base della semplice anzianità in servizio;
sulla base della semplice anzianità, infatti, si calcola soltanto la misura della ripartizione degli onorari, mentre la maturazione del diritto agli onorari dipende dall'esito delle cause di cui è parte l' nel corso dell'anno. CP_1
Sul punto, si veda, da ultimo, Cass. Civ. Sez. L. n. 5892 del 3 marzo 2020, in tema di computabilità ai fini dell'indennità di anzianità dell'indennità di coordinatore dell'ufficio legale
: “Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto CP_1
di SU nr. 7154/2010, secondo cui ai fini della indennità di anzianità sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate alla anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale”.
A tale riguardo, nella già citata sentenza n. 7154/2010, infatti, la Corte ha affermato che “…sotto il secondo profilo risulta congruo il procedimento ermeneutico cui hanno proceduto Cass. n.
11604/2008 e le altre pronunce analoghe, di ritenere ai fini in esame assimilabile allo voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è sostanzialmente equivalente, ai fini in esame ai passaggi definiti di classe stipendiale, come si evince anche dalla L. n. 70 del 1975, art.
17, comma 1 secondo cui: “Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'art.
11”.
Pertanto, sono assimilabili alla voce stipendiale di base soltanto le integrazioni retributive che, come gli scatti di anzianità, siano poste da norme di applicazione generale e siano raggiunte sulla base della effettiva anzianità di servizio e non le voci che, sulla base dell'anzianità, prevedano solo il diverso calcolo del loro ammontare.
Del resto, come rilevato dalla stessa parte ricorrente, l'attribuzione dell'indennità de quo è disposta sulla base dell'art. 26 della legge n. 20/75, il quale prevede che “il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, […] sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della
Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28
pagina 6 di 20 […] Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”.
A tale disposizione è stata data attuazione dall'art. 30, comma 2, del d.p.r. n.411 del 26 maggio
1976, il quale dispone che “ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di
3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5;1”.
Com'è agevole osservare, l'attribuzione della quota di indennità ai dipendenti non è conferita sulla base del mero decorso del tempo nel servizio ma solo in quanto e fintanto venga svolta in modo effettivo l'attività legale;
l'anzianità, infatti, rileva solo ai fini della ripartizione degli onorari.
In conclusione, non vi è alcuna similarità tra l'indennità in godimento e lo stipendio tabellare e, CP_ pertanto, l' ha escluso tali indennità dalla base di calcolo da adoperare ai fini dell'erogazione della buonuscita.
Nelle memorie depositate per l'udienza del 15 novembre 2023, parte ricorrente ha inoltre CP_ osservato che l' nonostante l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, secondo cui gli unici elementi utilizzabili quali base di calcolo della buonuscita del dipendente sono costituiti dallo stipendio tabellare, gli scatti di anzianità e le integrazioni a questi assimilati, avrebbe continuato a contemplare le voci ulteriori nell'ambito di un quadro normativo ormai delineato incorrendo, pertanto, in un errore di fatto o di calcolo, rettificabili entro il termine annuale di cui all'art. 30 d.p.r. 1032/73.
Sul punto, non si ritiene di doversi soffermare giacché, come già supra esposto, l'art. 30 del d.p.r. 1032/73 non trova applicazione con riferimento al rapporto di cui in causa.
2.3. Parte ricorrente ha altresì sostenuto che il provvedimento di ricalcolo dell'indennità di CP_ buonuscita operata dall' contrasti con il principio del legittimo affidamento del dipendente e che tale illegittimità impedisca la ripetizione di quanto dallo stesso percepito in buona fede.
Anche tale domanda deve essere respinta.
È opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ripetizione dell'indebito da parte del datore di lavoro pubblico nel caso di legittimo affidamento.
pagina 7 di 20 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23419/2023, ha sostenuto che “il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21- nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n.
2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per
l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez.
VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art.
2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio
2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e
l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di
Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291)”.
La tutela dell'affidamento del dipendente pubblico alla conservazione di somme attribuite da parte del datore di lavoro pubblico, dunque, non può essere valorizzato in senso assoluto fino al punto di elidere il contrario potere-dovere della pubblica amministrazione a ripetere quanto indebitamente erogato, ma deve essere con esso contemperato.
pagina 8 di 20 Dato per fermo tale punto di partenza, l'analisi della Corte è proseguita con riguardo alle modalità con le quali tale principio è stato tradotto nell'ordinamento nazionale alla luce della disciplina comunitaria regolante la materia, nello specifico l'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU.
Prosegue la Corte, “è infondato il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale si pone la questione della rilevanza impeditiva dell'affidamento del lavoratore che, in buona fede, abbia ricevuto dal datore di lavoro pubblico retribuzioni non dovute. Sostiene la ricorrente la violazione dell'art. 2033 cod. civ., nonché dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte EDU con la c.d. sentenza in relazione CP_2 all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Più nello specifico, con tale motivo di ricorso incidentale, la ricorrente sostiene che - proprio in base a quanto affermato nella richiamata sentenza della Corte EDU - l'attribuzione senza riserve di un emolumento retributivo da parte di un datore di lavoro pubblico ad un lavoratore in buona fede, ingenererebbe in quest'ultimo un legittimo affidamento alla conservazione di quanto percepito.
Pertanto, sempre secondo parte ricorrente, sarebbe preclusa all'Amministrazione ogni forma di recupero dell'indebito erogato, soprattutto quando, come nella fattispecie, le condizioni economiche del percettore rendano insostenibile la ripetizione. 10. Il suddetto quarto motivo ha comportato, come evidenziato nello storico di lite, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ravvisandosi, da parte di questa Corte, nella citata ordinanza interlocutoria n.
40004 del 2021, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni. 11. Il Giudice delle leggi nella citata sentenza n. 8 del 2023 ha ritenuto che l'art. 2033 cod. civ. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. La Corte ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il
pagina 9 di 20 creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando
l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell'ente a cui sia imputabile l'indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale;
in tal modo l'ordinamento nazionale consente di addebitare all'ente pubblico la responsabilità per la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione indebita. 12. Questa Corte, già nell'indicata ordinanza interlocutoria n. 40004/2021, ha evidenziato che la disapplicazione del diritto interno non è consentita in relazione alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sprovviste, diversamente dalle norme dell'Unione Europa, di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale. Ciò in conformità con altro proprio orientamento secondo il quale – in linea con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 80 del 2011) - nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non ha modificato la propria posizione nel sistema delle fonti. Il rinvio operato dall'art. 6, par. 3 del Trattato UE alla convenzione (con la qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione) non consente al giudice nazionale nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa (per tutte, Cass. 4 dicembre 2013, n. 27102). La stessa Corte di Giustizia ha chiarito (CGUE, sentenza 24 aprile
2012 in causa C 571/10 punti 62 e 63) che l'art. 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il Per_1
rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
pertanto, il rinvio operato dal suddetto articolo alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa. Da qui, la
pagina 10 di 20 necessità della sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art.
2033 cod. civ. alla luce della sentenza della Corte EDU 11 febbraio 2021, sul ricorso n. 4893/13,
contro con la quale la Corte europea ha ritenuto violato l'art. 1 del Protocollo n. CP_2 CP_3
1 alla Convenzione in una fattispecie in cui, sulla base dell'art. 2033 cod. civ., la , CP_2 dipendente - transitata dal per mobilità volontaria - era stata CP_1 Controparte_4
condannata a restituire al datore di lavoro le retribuzioni indebite (euro 13.288,39) percepite nel periodo settembre 1998/febbraio 2004 a titolo di assegno ad personam (sottratte erroneamente al riassorbimento), esclusa essendo la possibilità di conformarsi direttamente ai principi declinati dal giudice della CEDU (come invece fatto dal Consiglio di Stato, sez. II, 1° luglio 2021
n. 5014). Come detto, il Giudice delle leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. affermando che non è illegittima per contrarietà alla Costituzione
l'omessa previsione dell'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico là dove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza;
con il solo limite che la richiesta di restituzione deve avvenire con modalità conformi a buona fede oggettiva. Vanno, dunque, tenuti distinti il piano della tutela dell'affidamento e quello della prestazione pecuniaria restitutoria (e del quomodo della stessa)”.
Nel caso di specie, l'analisi deve svolgersi in due fasi, una tesa a verificare la sussistenza o meno della buona fede, così come delineata dalla disciplina nazionale e comunitaria, un'altra, qualora questa fosse accertata, attinente al rimedio esperibile conforme ai principi enunciati dalla
CEDU.
Partendo dall'aspetto relativo alla tutela dell'affidamento, occorre valutare la presenza della buona fede nel momento della percezione.
Sul punto, la stessa Corte Costituzionale citata, nella sentenza n.8/2023, ha indicato i criteri ermeneutici da adoperare, statuendo che “in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la
Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti
l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il
pagina 11 di 20 tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte
EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva”.
Nel caso de quo, possono rinvenirsi tutti i presupposti supra enunciati: la presenza di un titolo fondato sulla legge, l'autorevolezza del soggetto pubblico erogatore, la natura previdenziale della prestazione, il carattere ordinario dell'erogazione e la sua persistenza nel tempo;
sono presenti anche i requisiti soggettivi, ovvero la spontaneità dell'attribuzione, il pagamento titolato non fondato su mero errore di calcolo o materiale, nonché l'assenza di una clausola di riserva di ripetizione. CP_ Su tale ultimo punto si osserva che l' ha inviato al ricorrente un prospetto di liquidazione, con annesso cedolino, datato 24 maggio 2011 e relativo alla prima rata della buonuscita, un secondo prospetto, datato 22 giugno 2012, relativo alla seconda rata e infine un terzo cedolino, datato 21 maggio 2015 e relativo alla terza rata (vedi doc. allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Nessuno dei cedolini riporta una espressa clausola di riserva di ripetizione, salvo il secondo, nel quale vi è però una annotazione scritta con penna (di cui non è dato conoscere né la paternità né la data di apposizione).
pagina 12 di 20 Una volta acclarata la sussistenza della buona fede in capo all'accipiens al momento della percezione delle somme, occorre soffermarsi sull'apparato rimediale approntato dall'ordinamento CP_ a tutela dell'affidamento legittimo, ovvero, lungi dall'escludere tout-court la possibilità per l' di richiedere la ripetizione, verificare se le modalità con cui questa è stata formulata siano rispettose o meno dei principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi alla luce dei principi EDU richiamati.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale, nella già summenzionata sentenza, afferma che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale – come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva
(ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare – per comune insegnamento – la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie.
pagina 13 di 20 Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore.
Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto. In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare
[…] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899).
In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens
e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Sulla base di quanto esposto, si deve allora ritenere che la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al percipiente non determini il diritto all'irripetibilità della prestazione;
può invece costituire motivo di temporanea inesigibilità della medesima nel caso la pretesa restitutoria sia formulata senza tenere in debita considerazione in primis le condizioni economiche e patrimoniali in cui versi l'obbligato, che non può ragionevolmente trovarsi nella situazione improvvisa di dover corrispondere una ingente somma di denaro che riteneva aver ricevuto legittimamente.
Allo stesso modo, deve essere valutata anche l'eventuale esistenza di particolari condizioni personali o del coinvolgimento di diritti inviolabili dell'obbligato, che potrebbero essere compressi qualora si trovi a dover far repentinamente fronte a un esborso pecuniario gravoso.
Nel caso di specie, esaminando le modalità con le quali la pretesa restitutoria è stata avanzata, si
CP_ osserva che l' ha provveduto a comunicare al ricorrente il ricalcolo della liquidazione della buonuscita con lettera raccomandata datata 8 ottobre 2018, nella quale si faceva espressamente salva la possibilità di rateizzare il debito riscontrato, avvertendo che, in caso di mancata pagina 14 di 20 ottemperanza entro 30 giorni, avrebbe proceduto in forma esecutiva (vedi doc. “comunicazione
08.10.2018” nel fascicolo di parte ricorrente). CP_1
Successivamente, con comunicazione del 5 marzo 2019, l' resistente, riscontrando la CP_1
comunicazione inviata da parte ricorrente in data 27 ottobre 2018, ha ribadito le proprie argomentazioni e, stante l'adempimento del ricorrente, ha iniziato, senza ulteriori avvisi, a operare una trattenuta sul trattamento pensionistico a partire dal mese di ottobre 2019.
CP_ La modalità con la quale l' ha disposto il recupero della somma indebita è conforme ai canoni del legittimo affidamento così come supra individuati.
Da un lato, il pagamento è stato richiesto non in un'unica soluzione ma ratealmente mediante trattenute effettuate mese per mese sulla pensione erogata, entro un limite legislativamente posto adeguato rispetto alle condizioni patrimoniali del debitore;
dall'altro, quest'ultimo non ha dedotto particolari condizioni personali che giustificassero l'inesigibilità parziale o temporanea della restituzione.
A tal proposito, il ricorrente ha dichiarato di essere sottoposto a terapia dialitica ma non ha rappresentato l'impatto negativo che la restituzione della somma indebitamente percepita, secondo le modalità descritte, avrebbe su tale propria condizione, né come ciò comporti la compressione di propri diritti inviolabili.
2.4. Parte ricorrente ha subordinatamente affermato l'illegittimità del calcolo delle trattenute CP_ effettuate dall' nella misura del quinto sul trattamento pensionistico lordo spettante al ricorrente.
CP_ A riguardo, si osserva che l' ha effettuato la compensazione del proprio credito ai sensi dell'art. 69 della legge n. 153/1969, il quale consente il pignoramento dei crediti pensionistici nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute, nonché per omissioni contributive.
Secondo parte ricorrente, il calcolo della quota effettuata sarebbe illegittimo perché effettuato al lordo dell'ammontare erogato a titolo di pensione, quindi sul valore di esso prima dell'applicazione delle ritenute fiscali.
Su tale aspetto, la Corte di Cassazione, operando una disamina sistematica della disciplina in materia, ha affermato che “il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dall'art. 2 del d.p.r. 150 cit., in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545, co. 7 ss. c.p.c.
Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate «al netto di ritenute».
pagina 15 di 20 Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.
8. Rispetto al pignoramento delle pensioni va tuttavia considerato il già citato art. 69 L.
153/1969, che è la norma specifica da applicare nella presente controversia.
Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non CP_1
transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7
c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.
Non può però dirsi che, rispetto al quadro generale come sopra ricostruito e tale per cui il pignoramento ha testualmente ad oggetto le pensioni (come anche le retribuzioni) «valutate al netto di ritenute», vi siano elementi da cui desumere che l'ipotesi dell'art. 69 postuli un calcolo della quota pignorabile sul “lordo” del trattamento da percepire.
[…]
Infatti l'art. 69 cit., pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo
(l si inserisce in ogni caso, come rilevato in sostanza anche dal Pubblico Ministero, nel CP_1
sistema generale del pignoramento delle pensioni quale sopra ricostruito, le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali.
9. Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 L. 153/1969, sugli importi pignorabili dei CP_1
trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale”. (Cass. Civ. Sez. L. n. 3648 del 7 febbraio 2019).
Tale approdo giurisprudenziale è stato successivamente recepito dal legislatore, il quale, all'art. 150 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, stabilendo che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite pagina 16 di 20 al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili (vedi anche circolare 22 CP_1
novembre 2021, n. 174).
Nel caso in esame, analizzando ad esempio i cedolini prodotti dal ricorrente con il doc. 9, mese di gennaio 2021, il recupero del TFS è stato erroneamente calcolato nella misura di un quinto sulla pensione lorda, pari a euro 8.054,92 (al netto della riduzione = euro 8.002,84), anziché essere determinato sulla pensione al netto delle trattenute.
L'esatto metodo di calcolo avrebbe dovuto considerare la pensione al netto della riduzione (euro
8.002,84), sottraendo le trattenute IRPEF (euro 2.946,98) e l'IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati (euro 14,95), senza sommare l'acconto rimborso IRPEF (euro 593,24), in quanto quest'ultimo rappresenta un credito fiscale e non una componente della pensione imponibile.
Pertanto, la base di calcolo corretta per calcolare il quinto sarebbe stata: euro 8.002,84 - euro 2.946,98 - euro 14,95 = euro 5.040,91.
Di conseguenza, il calcolo effettuato ha comportato un'indebita maggiorazione della trattenuta applicata (nel caso dell'esempio, la trattenuta era stata calcolata sull'importo lordo in misura pari a euro 1.610,98, applicando poi sull'importo lordo l'aliquota IRPEF, mentre la trattenuta calcolata sul netto sarebbe stata pari a euro 1.008,18).
Deve altresì rilevarsi che, in concreto, la differenza risulta in parte neutralizzata dal successivo conguaglio della somma dovuta per rimborso IRPEF.
Per tali motivi, la domanda di parte ricorrente relativa al calcolo delle trattenute deve essere
CP_ accolta, dichiarandosi il diritto dell' al recupero delle differenze sul TFS corrisposto a
[...]
mediante trattenute nei limiti di un quinto calcolato sul trattamento pensionistico Parte_1
spettante al ricorrente al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale, con conseguente condanna dell' alla restituzione della differenza sulle maggiori somme eventualmente trattenute sulla CP_1
base di calcoli diversi.
2.5. Da ultimo, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della somma richiesta in restituzione alla luce dell'art. 1, comma 208 della legge 266/2005. CP_ L' avrebbe trattenuto per accantonamento buonuscita una quota dell'8.33% sul monte onorari dovuti ai propri legali e tale importo, in quanto trattenuto ma non valorizzato ai fini del trattamento di fine rapporto, dovrebbe essere restituito ai legali.
L'art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, ha disposto, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2006, che “le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla
pagina 17 di 20 base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
CP_ A seguito di tale intervento normativo, l' con determinazione n. 143 del 23 ottobre 2007, ha provveduto a modificare il regolamento per la corresponsione dei compensi professionali dei legali dell'ente fino a quel momento vigente (approvato con determinazione n. 1384 del 9 dicembre
2003) con particolare riferimento agli art. 4, commi 1 e 2 e 8, comma 2.
L'art. 4, derubricato “compensi professionali a carico dell'amministrazione”, al primo comma stabiliva che “a decorrere dal 1° gennaio 2006 nei procedimenti conclusi con pronuncia passata in giudicato o comunque divenuta irrevocabile e favorevole all' , senza la condanna delle CP_1
spese a carico delle controparti, saranno corrisposte a favore degli avvocati, secondo le modalità di seguito indicate, le competenze per onorari e diritti che si sarebbero liquidate a carico del soccombente, calcolate sulla base dei minimi della corrispondente tariffa professionale, nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 2”.
Al secondo comma veniva disposto che “con uguale decorrenza di cui al primo comma, quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota dei compensi professionali recuperata nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall' la rimanente quota di competenze per CP_1 onorari e diritti dell'avvocato relativamente alla quale è stata dichiarata la compensazione, comunque determinata sulla base dei minimi della corrispondente tariffa professionale, nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 2”.
L'art. 8, comma 2, dedicato alle “coperture di spesa”, statuiva che “le somme determinate per ogni anno solare in applicazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 1 e 2, saranno erogate agli avvocati dell' fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro CP_1
32.000.000,00, composta dell'importo di euro 23.000.000,00 per gli onorari comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente imputati al capitolo 4U1102015 “onorari e competenze al personale professionale legale” e dell'importo di euro 9.000.000,00 quali oneri riflessi a carico del datore di lavoro imputati al capitolo 4U1102009 “oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente […]”. CP_ Per effetto della modifica al regolamento, i compensi erogabili ai legali dell' in caso di esito favorevole dei contenziosi nel caso di compensazione delle spese parziale o totale determinati in base ai minimi tariffari sarebbero stati versati “nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 2”.
Secondo tale articolo, le somme determinate per ogni anno solare in applicazione dell'art. 3, comma 1 (competenze su onorari riscossi) e dell'art. 4, commi 1 e 2, sarebbero state corrisposte pagina 18 di 20 agli avvocati dell'istituto fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro
32.000.000,000, composto dell'importo di euro 23.000.000,00 per gli onorari comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente imputati al capitolo 4U1102015 “onorari e competenze al personale professionale legale” e dell'importo di euro 9.000.000,00 quali “oneri riflessi a carico del datore di lavoro imputati al capitolo 4U1102009 oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente”.
Il regolamento è stato in seguito ulteriormente modificato dalla determinazione n. 89 del 9 agosto 2010, e con altre successive. CP_ Secondo la normativa di settore applicabile ratione temporis, l' con determinazione finanziaria adottata a monte, individuava separatamente le risorse destinate a finanziare le quote onorari da versare ai propri professionisti, secondo un sistema di ripartizione interno tra tutti i legali in servizio al momento del passaggio in giudicato dei giudizi, e quelle diverse finalizzate a saldare gli oneri riflessi prodotti dai pagamenti consistenti nelle ritenute di ogni genere gravanti sul datore di lavoro, tra cui va ricompreso l'accantonamento per la buonuscita dell'8,33%. CP_ Dall'esame della disciplina suesposta emerge, pertanto, che l' non ha operato alcuna trattenuta sui compensi erogati agli avvocati finalizzata a finanziare la quota onorari riservata al trattamento di buonuscita, in quanto, per tale voce, la copertura finanziaria è stata garantita con l'apposito capitolo di spesa previsto all'art. 8, comma 2, del regolamento, teso precipuamente a finanziare gli oneri riflessi costituiti dalle ritenute di ogni genere gravanti sul datore di lavoro.
Inoltre, se si aderisse alla tesi prospettata da parte ricorrente e si ammettesse l'esistenza di un credito restitutorio del dipendente per pretesi accantonamenti sul trattamento retributivo, si finirebbe per contravvenire a quanto statuito dalle Sezioni Unite nella più volte richiamata sentenza n. 7154/2010, ampliando per via indiretta la base di calcolo utile per il computo del trattamento di buonuscita.
Anche tale ultima domanda deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, dato l'accoglimento parziale del ricorso e considerata la rilevanza dirimente ai fini di causa della recente decisione della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, emessa successivamente all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara il diritto dell' al recupero delle differenze sul TFS corrisposto a Parte_1
pagina 19 di 20 mediante trattenute nei limiti di un quinto calcolato sul trattamento pensionistico spettante al CP_ ricorrente al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale, e di conseguenza condanna l' a restituire l'eventuale differenza tra la misura delle somme da trattenere calcolate con tale metodo e la misura delle somme effettivamente trattenute sulla base di calcoli diversi;
- rigetta le ulteriori domande agitate con il ricorso.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Cagliari, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 729/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Gioia Mudu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Roma presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Dario Buzzelli in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 26 marzo 2021, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo: CP_
- di essere stato dipendente dell' nell'ambito professionale dell'area legale e di aver prestato la propria attività all'interno dell'Istituto per 31 anni, fino alla propria collocazione a riposo avvenuta in data 31 ottobre 2010;
CP_
- che al momento della liquidazione dell'indennità di buonuscita del ricorrente, l' aveva inserito tra le voci componenti la “retribuzione utile annua” anche le indennità retributive corrisposte ai propri dipendenti nel corso del rapporto di servizio, riconoscendo la somma di euro
433.595,50, secondo il calcolo “retribuzione utile X anni di servizio/12”, informandolo in ordine a tale liquidazione mediante comunicazioni del 24 maggio 2011, 22 giugno 2012 e con il cedolino del maggio 2013;
- che, in particolare, l' aveva incluso tra le voci componenti la “retribuzione utile annua” CP_1
le seguenti voci:
Stipendio tabellare: euro 45.840,73;
Ind. Inc. Coordinatore CCNL96/A19: euro 17.029,44;
pagina 1 di 20 Indennità albo professionale: euro 5.833,56;
Stipendio di anzianità: euro 8.785,40;
Indennità di vacanza contrattuale: euro 343,85;
Onorari legali: euro 90.010,44; per un totale di euro 167.843,42; CP_
- che in seguito, con lettera dell'8 ottobre 2018, prot. 98052, l' ha comunicato al ricorrente di aver effettuato un ricalcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, richiedendo in restituzione l'importo lordo di euro 247.597,00;
- che la riliquidazione dell'indennità di buonuscita è stata operata dall' escludendo dal CP_1 computo della retribuzione annua di riferimento le voci “Indennità albo professionale” e “Onorari legali”, pervenendo ad un totale complessivo di retribuzioni annuali utili pari a euro 71.999,42 ed al calcolo del TFS pari ad euro 185.998,50;
- che la riliquidazione è stata motivata sulla base dell'assunto per cui le suddette voci non avrebbero dovuto essere computate nell'indennità di buonuscita percepita dal ricorrente giusto quanto affermato nelle pronunce n. 7154 del 25 marzo 2010 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite e n. 3775 del 9 marzo 2012 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro;
CP_
- di aver contestato la richiesta dell' con comunicazione del 27 ottobre 2018;
- che l' ha riscontrato la sua comunicazione con lettera del 5 marzo 2019, prot. 7050, CP_1 ribadendo la propria posizione e comunicando, altresì, che stava “provvedendo a quantificare le somme oggetto di restituzione relative alle quote di onorari corrispondenti agli accantonamenti
TFS effettuati per i periodi relativi alla vigenza dei Regolamenti per la corresponsione dei compensi professionali che non hanno fissato un limite netto alla erogazione degli onorari legali”; CP_
- che con decorrenza dal mese di ottobre 2019, l' ha iniziato a effettuare delle trattenute sul trattamento pensionistico del ricorrente, trattenendo l'importo corrispondente al quinto della pensione, calcolato al lordo delle ritenute applicate a titolo fiscale anziché al netto;
CP_
- che nello specifico, l' ha trattenuto la somma mensile di euro 1.607,76 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2019, la somma mensile di euro 1.610,34 per tutto il
2020, compresa tredicesima, la somma mensile di euro 1.610,98 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per un totale di euro 32.198,40 alla data del deposito del presente ricorso;
- di aver eccepito con lettera del 9 dicembre 2020 la decadenza e la prescrizione dalla richiesta
CP_ di restituzione della somma di euro 247.597,00, calcolata dall' a titolo di indebito risultante dal ricalcolo dell'indennità di buonuscita, e di aver richiesto la restituzione di quanto trattenuto CP_ dall' per tale titolo, diffidando l'Istituto dal proseguire con le trattenute sulla pensione;
pagina 2 di 20 CP_
- che l' non ha adempiuto a nessuna delle richieste, continuando a effettuare le trattenute sulla pensione lorda, e non ha provveduto a quantificare quanto debba essere restituito al ricorrente a titolo di accantonamenti TFS trattenuti sui compensi professionali.
Ciò esposto, parte ricorrente ha, in via preliminare, eccepito l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo della liquidazione della buonuscita e della conseguente richiesta di ripetizione della somma percepita per lo spirare del termine annuale di cui all'art. 30 del d.p.r. n° 1032 del 29 dicembre 1973, nonché per il decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. CP_ Nel merito, ha affermato la correttezza del calcolo originariamente formulato dall' in quanto conforme ai principi giurisprudenziali.
Inoltre, ha evidenziato che il protratto lasso di tempo trascorso tra la liquidazione della buonuscita e il ricalcolo effettuato dall'ente ha ingenerato in lui un legittimo affidamento nella stabilità dell'emolumento. CP_ In via subordinata, il ricorrente ha evidenziato l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' nella misura del quinto sul trattamento pensionistico spettante al ricorrente in quanto, ai sensi dell'art. 69 della L. 153 del 1969, poiché effettuato tra poste lorde invece che tra poste nette. CP_ Infine, il ricorrente ha dedotto che la somma richiesta in restituzione dall' sarebbe eccessiva perché l' non avrebbe tenuto conto della somma che l'Ente ha trattenuto a titolo di “oneri CP_1 riflessi” sulle somme erogate anno per anno agli avvocati a titolo di onorari in base al disposto dell'art. 1, comma 208 della legge 266/2005. CP_
L' ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, la parte ricorrente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 30 d.p.r. n.
1032 del 29 dicembre 1973, secondo il quale il provvedimento di revoca, modifica o rettifica d'ufficio del provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS deve essere adottato non oltre il termine di un anno dalla data della sua emanazione.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 30 del d.p.r. n. 1032/73 dispone che “I provvedimenti adottati dall'amministrazione del
Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando: a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio […]
pagina 3 di 20 Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione;
[…]”
Le disposizioni di cui al d.p.r. n. 1032/73 si applica però ai dipendenti statali, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono “gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali”, nonché, ai sensi del comma terzo, il personale militare.
Tra i soggetti destinatari non rientrano, pertanto, i dipendenti degli enti pubblici economici, (c.d. CP_ parastato) tra i quali è annoverato l'
Per tali soggetti la disciplina in materia è posta dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975, la quale regola lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente di tali enti pubblici.
Il trattamento previsto per i dipendenti al momento della cessazione dell'attività è disposto dall'art. 13, il quale statuisce che “all'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”, senza prevedere alcun termine di decadenza.
Poiché le disposizioni che introducono decadenze sono eccezionali e di stretta interpretazione, non è ammessa né la loro estensione né, tantomeno, la loro applicazione in via analogica, per cui non è possibile applicare la decadenza prevista con riguardo all'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici all'indennità di anzianità dei dipendenti parastatali. CP_ Infine, alcun rilievo assume il fatto che l' nella circolare n. 47 del 16 marzo 2018, abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 30 d.p.r. 1032/73: da un lato, le circolari non sono vincolanti per il giudice, dall'altro non possono disporre in contrasto con la legge.
Parte ricorrente ha anche dedotto nel ricorso introduttivo la prescrizione della pretesa di CP_ restituzione della somma che secondo l' sarebbe stata corrisposta indebitamente.
Poiché però, con le note depositate per l'udienza del 15 maggio 2024, il ricorrente ha espressamente rinunciato alla relativa domanda, non si ritiene di dover affrontare la questione.
2.2. Passando a esaminare le questioni afferenti al merito, innanzitutto non si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dalla parte ricorrente con riguardo alla asserita illegittimità del ricalcolo della buonuscita alla luce delle sentenze della Suprema Corte.
CP_ L' ha invocato, a fondamento della riliquidazione del TFS, la sentenza n. 7154 resa dalla
Cassazione Civile a SS.UU. il 25 marzo 2010, con la quale la Corte ha stabilito che in tema di base pagina 4 di 20 di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, “l'art. 13 l. 20 marzo 1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare
e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza CP_ per i dipendenti dell' e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, CP_ le disposizioni di regolamenti come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.
La Corte ha inteso fugare ogni dubbio su quali voci della retribuzione annualmente corrisposta possano essere contemplate come basi per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovuta alla fine del rapporto lavorativo.
Ai fini dell'art. 13, lo stipendio idoneo a costituire parametro per il calcolo dell'ammontare della buonuscita è costituito soltanto dalle voci afferenti alla retribuzione tabellare integrata dagli scatti di anzianità o, al più, da altre voci integrative a questi similari, senza che assumano rilievo ulteriori e diverse voci, comprese quelle corrisposte a titolo di indennità, a prescindere dal loro eventuale carattere fisso e continuativo.
Orbene, gli onorari di avvocato e l'ulteriore indennità di indennità albo professionale non costituiscono stipendio tabellare né possono essere considerati una componente retributiva similare all'indennità di anzianità, per cui è da escluderne l'inclusione “diretta” nel computo dell'indennità di anzianità.
pagina 5 di 20 Secondo il ricorrente la quota onorari costituisce una componente stipendiale che, comunque, integra lo stipendio tabellare sulla base della mera anzianità, similmente agli scatti di anzianità espressamente contemplati.
La tesi non è corretta.
Non può infatti dirsi che la quota sia integrativa dello stipendio tabellare perché corrisposta sulla base della semplice anzianità in servizio;
sulla base della semplice anzianità, infatti, si calcola soltanto la misura della ripartizione degli onorari, mentre la maturazione del diritto agli onorari dipende dall'esito delle cause di cui è parte l' nel corso dell'anno. CP_1
Sul punto, si veda, da ultimo, Cass. Civ. Sez. L. n. 5892 del 3 marzo 2020, in tema di computabilità ai fini dell'indennità di anzianità dell'indennità di coordinatore dell'ufficio legale
: “Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto CP_1
di SU nr. 7154/2010, secondo cui ai fini della indennità di anzianità sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate alla anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale”.
A tale riguardo, nella già citata sentenza n. 7154/2010, infatti, la Corte ha affermato che “…sotto il secondo profilo risulta congruo il procedimento ermeneutico cui hanno proceduto Cass. n.
11604/2008 e le altre pronunce analoghe, di ritenere ai fini in esame assimilabile allo voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è sostanzialmente equivalente, ai fini in esame ai passaggi definiti di classe stipendiale, come si evince anche dalla L. n. 70 del 1975, art.
17, comma 1 secondo cui: “Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'art.
11”.
Pertanto, sono assimilabili alla voce stipendiale di base soltanto le integrazioni retributive che, come gli scatti di anzianità, siano poste da norme di applicazione generale e siano raggiunte sulla base della effettiva anzianità di servizio e non le voci che, sulla base dell'anzianità, prevedano solo il diverso calcolo del loro ammontare.
Del resto, come rilevato dalla stessa parte ricorrente, l'attribuzione dell'indennità de quo è disposta sulla base dell'art. 26 della legge n. 20/75, il quale prevede che “il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, […] sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della
Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28
pagina 6 di 20 […] Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”.
A tale disposizione è stata data attuazione dall'art. 30, comma 2, del d.p.r. n.411 del 26 maggio
1976, il quale dispone che “ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di
3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5;1”.
Com'è agevole osservare, l'attribuzione della quota di indennità ai dipendenti non è conferita sulla base del mero decorso del tempo nel servizio ma solo in quanto e fintanto venga svolta in modo effettivo l'attività legale;
l'anzianità, infatti, rileva solo ai fini della ripartizione degli onorari.
In conclusione, non vi è alcuna similarità tra l'indennità in godimento e lo stipendio tabellare e, CP_ pertanto, l' ha escluso tali indennità dalla base di calcolo da adoperare ai fini dell'erogazione della buonuscita.
Nelle memorie depositate per l'udienza del 15 novembre 2023, parte ricorrente ha inoltre CP_ osservato che l' nonostante l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, secondo cui gli unici elementi utilizzabili quali base di calcolo della buonuscita del dipendente sono costituiti dallo stipendio tabellare, gli scatti di anzianità e le integrazioni a questi assimilati, avrebbe continuato a contemplare le voci ulteriori nell'ambito di un quadro normativo ormai delineato incorrendo, pertanto, in un errore di fatto o di calcolo, rettificabili entro il termine annuale di cui all'art. 30 d.p.r. 1032/73.
Sul punto, non si ritiene di doversi soffermare giacché, come già supra esposto, l'art. 30 del d.p.r. 1032/73 non trova applicazione con riferimento al rapporto di cui in causa.
2.3. Parte ricorrente ha altresì sostenuto che il provvedimento di ricalcolo dell'indennità di CP_ buonuscita operata dall' contrasti con il principio del legittimo affidamento del dipendente e che tale illegittimità impedisca la ripetizione di quanto dallo stesso percepito in buona fede.
Anche tale domanda deve essere respinta.
È opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ripetizione dell'indebito da parte del datore di lavoro pubblico nel caso di legittimo affidamento.
pagina 7 di 20 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23419/2023, ha sostenuto che “il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21- nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n.
2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per
l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez.
VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art.
2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio
2017, n. 4323). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e
l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di
Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291)”.
La tutela dell'affidamento del dipendente pubblico alla conservazione di somme attribuite da parte del datore di lavoro pubblico, dunque, non può essere valorizzato in senso assoluto fino al punto di elidere il contrario potere-dovere della pubblica amministrazione a ripetere quanto indebitamente erogato, ma deve essere con esso contemperato.
pagina 8 di 20 Dato per fermo tale punto di partenza, l'analisi della Corte è proseguita con riguardo alle modalità con le quali tale principio è stato tradotto nell'ordinamento nazionale alla luce della disciplina comunitaria regolante la materia, nello specifico l'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU.
Prosegue la Corte, “è infondato il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale si pone la questione della rilevanza impeditiva dell'affidamento del lavoratore che, in buona fede, abbia ricevuto dal datore di lavoro pubblico retribuzioni non dovute. Sostiene la ricorrente la violazione dell'art. 2033 cod. civ., nonché dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte EDU con la c.d. sentenza in relazione CP_2 all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Più nello specifico, con tale motivo di ricorso incidentale, la ricorrente sostiene che - proprio in base a quanto affermato nella richiamata sentenza della Corte EDU - l'attribuzione senza riserve di un emolumento retributivo da parte di un datore di lavoro pubblico ad un lavoratore in buona fede, ingenererebbe in quest'ultimo un legittimo affidamento alla conservazione di quanto percepito.
Pertanto, sempre secondo parte ricorrente, sarebbe preclusa all'Amministrazione ogni forma di recupero dell'indebito erogato, soprattutto quando, come nella fattispecie, le condizioni economiche del percettore rendano insostenibile la ripetizione. 10. Il suddetto quarto motivo ha comportato, come evidenziato nello storico di lite, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ravvisandosi, da parte di questa Corte, nella citata ordinanza interlocutoria n.
40004 del 2021, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni. 11. Il Giudice delle leggi nella citata sentenza n. 8 del 2023 ha ritenuto che l'art. 2033 cod. civ. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. La Corte ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il
pagina 9 di 20 creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando
l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell'ente a cui sia imputabile l'indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale;
in tal modo l'ordinamento nazionale consente di addebitare all'ente pubblico la responsabilità per la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione indebita. 12. Questa Corte, già nell'indicata ordinanza interlocutoria n. 40004/2021, ha evidenziato che la disapplicazione del diritto interno non è consentita in relazione alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sprovviste, diversamente dalle norme dell'Unione Europa, di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale. Ciò in conformità con altro proprio orientamento secondo il quale – in linea con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 80 del 2011) - nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non ha modificato la propria posizione nel sistema delle fonti. Il rinvio operato dall'art. 6, par. 3 del Trattato UE alla convenzione (con la qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione) non consente al giudice nazionale nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea ed in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa (per tutte, Cass. 4 dicembre 2013, n. 27102). La stessa Corte di Giustizia ha chiarito (CGUE, sentenza 24 aprile
2012 in causa C 571/10 punti 62 e 63) che l'art. 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il Per_1
rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
pertanto, il rinvio operato dal suddetto articolo alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa. Da qui, la
pagina 10 di 20 necessità della sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art.
2033 cod. civ. alla luce della sentenza della Corte EDU 11 febbraio 2021, sul ricorso n. 4893/13,
contro con la quale la Corte europea ha ritenuto violato l'art. 1 del Protocollo n. CP_2 CP_3
1 alla Convenzione in una fattispecie in cui, sulla base dell'art. 2033 cod. civ., la , CP_2 dipendente - transitata dal per mobilità volontaria - era stata CP_1 Controparte_4
condannata a restituire al datore di lavoro le retribuzioni indebite (euro 13.288,39) percepite nel periodo settembre 1998/febbraio 2004 a titolo di assegno ad personam (sottratte erroneamente al riassorbimento), esclusa essendo la possibilità di conformarsi direttamente ai principi declinati dal giudice della CEDU (come invece fatto dal Consiglio di Stato, sez. II, 1° luglio 2021
n. 5014). Come detto, il Giudice delle leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. affermando che non è illegittima per contrarietà alla Costituzione
l'omessa previsione dell'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico là dove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza;
con il solo limite che la richiesta di restituzione deve avvenire con modalità conformi a buona fede oggettiva. Vanno, dunque, tenuti distinti il piano della tutela dell'affidamento e quello della prestazione pecuniaria restitutoria (e del quomodo della stessa)”.
Nel caso di specie, l'analisi deve svolgersi in due fasi, una tesa a verificare la sussistenza o meno della buona fede, così come delineata dalla disciplina nazionale e comunitaria, un'altra, qualora questa fosse accertata, attinente al rimedio esperibile conforme ai principi enunciati dalla
CEDU.
Partendo dall'aspetto relativo alla tutela dell'affidamento, occorre valutare la presenza della buona fede nel momento della percezione.
Sul punto, la stessa Corte Costituzionale citata, nella sentenza n.8/2023, ha indicato i criteri ermeneutici da adoperare, statuendo che “in sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la
Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti
l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il
pagina 11 di 20 tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte
EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva”.
Nel caso de quo, possono rinvenirsi tutti i presupposti supra enunciati: la presenza di un titolo fondato sulla legge, l'autorevolezza del soggetto pubblico erogatore, la natura previdenziale della prestazione, il carattere ordinario dell'erogazione e la sua persistenza nel tempo;
sono presenti anche i requisiti soggettivi, ovvero la spontaneità dell'attribuzione, il pagamento titolato non fondato su mero errore di calcolo o materiale, nonché l'assenza di una clausola di riserva di ripetizione. CP_ Su tale ultimo punto si osserva che l' ha inviato al ricorrente un prospetto di liquidazione, con annesso cedolino, datato 24 maggio 2011 e relativo alla prima rata della buonuscita, un secondo prospetto, datato 22 giugno 2012, relativo alla seconda rata e infine un terzo cedolino, datato 21 maggio 2015 e relativo alla terza rata (vedi doc. allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Nessuno dei cedolini riporta una espressa clausola di riserva di ripetizione, salvo il secondo, nel quale vi è però una annotazione scritta con penna (di cui non è dato conoscere né la paternità né la data di apposizione).
pagina 12 di 20 Una volta acclarata la sussistenza della buona fede in capo all'accipiens al momento della percezione delle somme, occorre soffermarsi sull'apparato rimediale approntato dall'ordinamento CP_ a tutela dell'affidamento legittimo, ovvero, lungi dall'escludere tout-court la possibilità per l' di richiedere la ripetizione, verificare se le modalità con cui questa è stata formulata siano rispettose o meno dei principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi alla luce dei principi EDU richiamati.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale, nella già summenzionata sentenza, afferma che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale – come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva
(ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare – per comune insegnamento – la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie.
pagina 13 di 20 Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore.
Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto. In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare
[…] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899).
In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens
e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Sulla base di quanto esposto, si deve allora ritenere che la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al percipiente non determini il diritto all'irripetibilità della prestazione;
può invece costituire motivo di temporanea inesigibilità della medesima nel caso la pretesa restitutoria sia formulata senza tenere in debita considerazione in primis le condizioni economiche e patrimoniali in cui versi l'obbligato, che non può ragionevolmente trovarsi nella situazione improvvisa di dover corrispondere una ingente somma di denaro che riteneva aver ricevuto legittimamente.
Allo stesso modo, deve essere valutata anche l'eventuale esistenza di particolari condizioni personali o del coinvolgimento di diritti inviolabili dell'obbligato, che potrebbero essere compressi qualora si trovi a dover far repentinamente fronte a un esborso pecuniario gravoso.
Nel caso di specie, esaminando le modalità con le quali la pretesa restitutoria è stata avanzata, si
CP_ osserva che l' ha provveduto a comunicare al ricorrente il ricalcolo della liquidazione della buonuscita con lettera raccomandata datata 8 ottobre 2018, nella quale si faceva espressamente salva la possibilità di rateizzare il debito riscontrato, avvertendo che, in caso di mancata pagina 14 di 20 ottemperanza entro 30 giorni, avrebbe proceduto in forma esecutiva (vedi doc. “comunicazione
08.10.2018” nel fascicolo di parte ricorrente). CP_1
Successivamente, con comunicazione del 5 marzo 2019, l' resistente, riscontrando la CP_1
comunicazione inviata da parte ricorrente in data 27 ottobre 2018, ha ribadito le proprie argomentazioni e, stante l'adempimento del ricorrente, ha iniziato, senza ulteriori avvisi, a operare una trattenuta sul trattamento pensionistico a partire dal mese di ottobre 2019.
CP_ La modalità con la quale l' ha disposto il recupero della somma indebita è conforme ai canoni del legittimo affidamento così come supra individuati.
Da un lato, il pagamento è stato richiesto non in un'unica soluzione ma ratealmente mediante trattenute effettuate mese per mese sulla pensione erogata, entro un limite legislativamente posto adeguato rispetto alle condizioni patrimoniali del debitore;
dall'altro, quest'ultimo non ha dedotto particolari condizioni personali che giustificassero l'inesigibilità parziale o temporanea della restituzione.
A tal proposito, il ricorrente ha dichiarato di essere sottoposto a terapia dialitica ma non ha rappresentato l'impatto negativo che la restituzione della somma indebitamente percepita, secondo le modalità descritte, avrebbe su tale propria condizione, né come ciò comporti la compressione di propri diritti inviolabili.
2.4. Parte ricorrente ha subordinatamente affermato l'illegittimità del calcolo delle trattenute CP_ effettuate dall' nella misura del quinto sul trattamento pensionistico lordo spettante al ricorrente.
CP_ A riguardo, si osserva che l' ha effettuato la compensazione del proprio credito ai sensi dell'art. 69 della legge n. 153/1969, il quale consente il pignoramento dei crediti pensionistici nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute, nonché per omissioni contributive.
Secondo parte ricorrente, il calcolo della quota effettuata sarebbe illegittimo perché effettuato al lordo dell'ammontare erogato a titolo di pensione, quindi sul valore di esso prima dell'applicazione delle ritenute fiscali.
Su tale aspetto, la Corte di Cassazione, operando una disamina sistematica della disciplina in materia, ha affermato che “il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dall'art. 2 del d.p.r. 150 cit., in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545, co. 7 ss. c.p.c.
Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate «al netto di ritenute».
pagina 15 di 20 Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.
8. Rispetto al pignoramento delle pensioni va tuttavia considerato il già citato art. 69 L.
153/1969, che è la norma specifica da applicare nella presente controversia.
Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non CP_1
transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7
c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.
Non può però dirsi che, rispetto al quadro generale come sopra ricostruito e tale per cui il pignoramento ha testualmente ad oggetto le pensioni (come anche le retribuzioni) «valutate al netto di ritenute», vi siano elementi da cui desumere che l'ipotesi dell'art. 69 postuli un calcolo della quota pignorabile sul “lordo” del trattamento da percepire.
[…]
Infatti l'art. 69 cit., pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo
(l si inserisce in ogni caso, come rilevato in sostanza anche dal Pubblico Ministero, nel CP_1
sistema generale del pignoramento delle pensioni quale sopra ricostruito, le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali.
9. Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 L. 153/1969, sugli importi pignorabili dei CP_1
trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale”. (Cass. Civ. Sez. L. n. 3648 del 7 febbraio 2019).
Tale approdo giurisprudenziale è stato successivamente recepito dal legislatore, il quale, all'art. 150 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, stabilendo che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite pagina 16 di 20 al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili (vedi anche circolare 22 CP_1
novembre 2021, n. 174).
Nel caso in esame, analizzando ad esempio i cedolini prodotti dal ricorrente con il doc. 9, mese di gennaio 2021, il recupero del TFS è stato erroneamente calcolato nella misura di un quinto sulla pensione lorda, pari a euro 8.054,92 (al netto della riduzione = euro 8.002,84), anziché essere determinato sulla pensione al netto delle trattenute.
L'esatto metodo di calcolo avrebbe dovuto considerare la pensione al netto della riduzione (euro
8.002,84), sottraendo le trattenute IRPEF (euro 2.946,98) e l'IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati (euro 14,95), senza sommare l'acconto rimborso IRPEF (euro 593,24), in quanto quest'ultimo rappresenta un credito fiscale e non una componente della pensione imponibile.
Pertanto, la base di calcolo corretta per calcolare il quinto sarebbe stata: euro 8.002,84 - euro 2.946,98 - euro 14,95 = euro 5.040,91.
Di conseguenza, il calcolo effettuato ha comportato un'indebita maggiorazione della trattenuta applicata (nel caso dell'esempio, la trattenuta era stata calcolata sull'importo lordo in misura pari a euro 1.610,98, applicando poi sull'importo lordo l'aliquota IRPEF, mentre la trattenuta calcolata sul netto sarebbe stata pari a euro 1.008,18).
Deve altresì rilevarsi che, in concreto, la differenza risulta in parte neutralizzata dal successivo conguaglio della somma dovuta per rimborso IRPEF.
Per tali motivi, la domanda di parte ricorrente relativa al calcolo delle trattenute deve essere
CP_ accolta, dichiarandosi il diritto dell' al recupero delle differenze sul TFS corrisposto a
[...]
mediante trattenute nei limiti di un quinto calcolato sul trattamento pensionistico Parte_1
spettante al ricorrente al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale, con conseguente condanna dell' alla restituzione della differenza sulle maggiori somme eventualmente trattenute sulla CP_1
base di calcoli diversi.
2.5. Da ultimo, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della somma richiesta in restituzione alla luce dell'art. 1, comma 208 della legge 266/2005. CP_ L' avrebbe trattenuto per accantonamento buonuscita una quota dell'8.33% sul monte onorari dovuti ai propri legali e tale importo, in quanto trattenuto ma non valorizzato ai fini del trattamento di fine rapporto, dovrebbe essere restituito ai legali.
L'art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, ha disposto, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2006, che “le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla
pagina 17 di 20 base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
CP_ A seguito di tale intervento normativo, l' con determinazione n. 143 del 23 ottobre 2007, ha provveduto a modificare il regolamento per la corresponsione dei compensi professionali dei legali dell'ente fino a quel momento vigente (approvato con determinazione n. 1384 del 9 dicembre
2003) con particolare riferimento agli art. 4, commi 1 e 2 e 8, comma 2.
L'art. 4, derubricato “compensi professionali a carico dell'amministrazione”, al primo comma stabiliva che “a decorrere dal 1° gennaio 2006 nei procedimenti conclusi con pronuncia passata in giudicato o comunque divenuta irrevocabile e favorevole all' , senza la condanna delle CP_1
spese a carico delle controparti, saranno corrisposte a favore degli avvocati, secondo le modalità di seguito indicate, le competenze per onorari e diritti che si sarebbero liquidate a carico del soccombente, calcolate sulla base dei minimi della corrispondente tariffa professionale, nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 2”.
Al secondo comma veniva disposto che “con uguale decorrenza di cui al primo comma, quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota dei compensi professionali recuperata nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall' la rimanente quota di competenze per CP_1 onorari e diritti dell'avvocato relativamente alla quale è stata dichiarata la compensazione, comunque determinata sulla base dei minimi della corrispondente tariffa professionale, nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 2”.
L'art. 8, comma 2, dedicato alle “coperture di spesa”, statuiva che “le somme determinate per ogni anno solare in applicazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 1 e 2, saranno erogate agli avvocati dell' fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro CP_1
32.000.000,00, composta dell'importo di euro 23.000.000,00 per gli onorari comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente imputati al capitolo 4U1102015 “onorari e competenze al personale professionale legale” e dell'importo di euro 9.000.000,00 quali oneri riflessi a carico del datore di lavoro imputati al capitolo 4U1102009 “oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente […]”. CP_ Per effetto della modifica al regolamento, i compensi erogabili ai legali dell' in caso di esito favorevole dei contenziosi nel caso di compensazione delle spese parziale o totale determinati in base ai minimi tariffari sarebbero stati versati “nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 2”.
Secondo tale articolo, le somme determinate per ogni anno solare in applicazione dell'art. 3, comma 1 (competenze su onorari riscossi) e dell'art. 4, commi 1 e 2, sarebbero state corrisposte pagina 18 di 20 agli avvocati dell'istituto fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro
32.000.000,000, composto dell'importo di euro 23.000.000,00 per gli onorari comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente imputati al capitolo 4U1102015 “onorari e competenze al personale professionale legale” e dell'importo di euro 9.000.000,00 quali “oneri riflessi a carico del datore di lavoro imputati al capitolo 4U1102009 oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente”.
Il regolamento è stato in seguito ulteriormente modificato dalla determinazione n. 89 del 9 agosto 2010, e con altre successive. CP_ Secondo la normativa di settore applicabile ratione temporis, l' con determinazione finanziaria adottata a monte, individuava separatamente le risorse destinate a finanziare le quote onorari da versare ai propri professionisti, secondo un sistema di ripartizione interno tra tutti i legali in servizio al momento del passaggio in giudicato dei giudizi, e quelle diverse finalizzate a saldare gli oneri riflessi prodotti dai pagamenti consistenti nelle ritenute di ogni genere gravanti sul datore di lavoro, tra cui va ricompreso l'accantonamento per la buonuscita dell'8,33%. CP_ Dall'esame della disciplina suesposta emerge, pertanto, che l' non ha operato alcuna trattenuta sui compensi erogati agli avvocati finalizzata a finanziare la quota onorari riservata al trattamento di buonuscita, in quanto, per tale voce, la copertura finanziaria è stata garantita con l'apposito capitolo di spesa previsto all'art. 8, comma 2, del regolamento, teso precipuamente a finanziare gli oneri riflessi costituiti dalle ritenute di ogni genere gravanti sul datore di lavoro.
Inoltre, se si aderisse alla tesi prospettata da parte ricorrente e si ammettesse l'esistenza di un credito restitutorio del dipendente per pretesi accantonamenti sul trattamento retributivo, si finirebbe per contravvenire a quanto statuito dalle Sezioni Unite nella più volte richiamata sentenza n. 7154/2010, ampliando per via indiretta la base di calcolo utile per il computo del trattamento di buonuscita.
Anche tale ultima domanda deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, dato l'accoglimento parziale del ricorso e considerata la rilevanza dirimente ai fini di causa della recente decisione della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, emessa successivamente all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara il diritto dell' al recupero delle differenze sul TFS corrisposto a Parte_1
pagina 19 di 20 mediante trattenute nei limiti di un quinto calcolato sul trattamento pensionistico spettante al CP_ ricorrente al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale, e di conseguenza condanna l' a restituire l'eventuale differenza tra la misura delle somme da trattenere calcolate con tale metodo e la misura delle somme effettivamente trattenute sulla base di calcoli diversi;
- rigetta le ulteriori domande agitate con il ricorso.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Cagliari, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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