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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop
dott Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.1193 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria –, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Sara Zacco
ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
E Contro
in persona del legale rapp.te pro tempore, p iva n. Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'Avv Agatino Luigi Di Stallo
Terzo chiamato
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_
citava in giudizio chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
l'illegittimità del rigetto della istanza al Fondo di Garanzia dell' , con la quale CP_1
il ricorrente aveva chiesto il pagamento del TFR maturato per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Trasporti Di QU s.r.l. sino dal 29.10.2003 al
14.5.2013.
Il ricorrente premetteva di avere lavorato fino al 14.5.2013 per la ditta Di QU
Trasporti srl e di non avere percepito gli stipendi arretrati, oltre il TFR.
Lamentava pertanto di essere rimasto creditore del complessivo importo di € 5940,00 a titolo di retribuzioni arretrate e dell'ulteriore importo lordo di € 15137,84,00 a titolo di
TFR.
Illustrava il ricorrente che, con sentenza n. 45/2016 del Tribunale di Ragusa, era stato dichiarato il fallimento della suindicata società di trasporti;
di avere proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che, non essendo stata proposta alcuna opposizione allo stato passivo del fallimento, l'insinuazione era divenuta esecutiva;
di avere
CP_ presentato, al Fondo di Garanzia apposita istanza intesa ad ottenere il pagamento del
TFR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982;
CP_ rigettava tale domanda, eccependo la continuità del rapporto di lavoro con la ditta presso cui il ricorrente era stato effettivamente assunto in data 15 Controparte_2
maggio 2013, dopo la risoluzione del rapporto lavorativo con la Trasporti Di QU
s.r.l.
Eccepiva il ricorrente che tra i due citati rapporti lavorativi non vi era nessuna continuità,
atteso che, alla data dell'assunzione alle dipendenze della non risultava Controparte_2
Pagina 2 più alle dipendenze della Trasporti di QU;
eccepiva che la costituzione del diritto di usufrutto sul ramo di azienda della Trasporti Di QU s.r.l. a favore della CP_2
si verificava successivamente all'instaurazione del secondo rapporto;
che anche in
[...]
caso di una cessione di azienda, quanto al tfr maturato sino alla data del trasferimento, la presunta cessionaria può ritenersi obbligata soltanto per il vincolo di solidarietà;
sosteneva il ricorrente che una eventuale sostanziale continuità del rapporto lavorativo,
non può comunque essere invocata dall' nei confronti del lavoratore che reclami il CP_1
pagamento del TFR in discorso e ciò in quanto “l'istituto previdenziale subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato”;
che nel caso in oggetto, l'insinuazione del credito del ricorrente era divenuta esecutiva e pertanto una volta che i crediti del lavoratore siano stati definitivamente ammessi al passivo all' è preclusa la contestazione di tale accertamento CP_1
Chiedeva pertanto al Giudice voler accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato CP_1
pari ad € 15137,84 oltre interessi e rivalutazione, ed € 5940,00 per le ultime 3 mensilità di stipendio.
In subordine, chiedeva che le dette somme fossero dichiarate dovute in suo favore da nel caso in cui fosse stata riconosciuta la continuità del rapporto Controparte_2
CP_ lavorativo fra la Di QU trasporti srl e la CP_2
L' si costituiva chiedendo disattendersi il ricorso, ribadendo la sostanziale CP_1
insussistenza del requisito costituito dalla “cessazione del rapporto”.
Si costituiva altresì che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
CP_ passiva e chiedeva che fosse condannata a pagare le somme richieste dal ricorrente
Pagina 3 Nel merito.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nel giudizio n. 2505/2018 RG, ed altri giudizi analoghi, che possono essere richiamate e condivise.
In caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali, ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia dell' , devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) la cessazione del CP_1
rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale (fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), e dunque l'accertamento di una situazione di insolvenza;
3) l'accertamento dell'esistenza del credito del lavoratore, avente ad oggetto il t.f.r. e/o le ultime tre mensilità.
Nel caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, tale accertamento si determina con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia
(mentre in caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura).
Preso atto delle eccezioni di , è necessario verificare la sussistenza del requisito CP_1
costituito dalla cessazione del rapporto, tenuto conto che in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario,
che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente).
CP_ In ordine a questa circostanza, la documentazione prodotta da e tutto il compendio probatorio del procedimento, dimostra che, in realtà, il rapporto lavorativo già
intercorrente tra il sig e la Trasporti Di QU s.r.l. (altresì detta non Pt_1 CP_2
abbia subito alcuna effettiva interruzione
Pagina 4 Ed invero: a) tale rapporto è formalmente cessato in data 14 maggio 2013; 2) appena il giorno dopo il ricorrente veniva assunto dalla 3) le due citate società Controparte_2
presentano una denominazione simile, atteso che la prima è denominata (Di CP_2
QU Trasporti) s.r.l. e la seconda 4) l'attività svolta da entrambe le Controparte_2
società comprende il trasporto di merci su strada;
5) il capitale della è Controparte_2
detenuto per il 67% da (che di tale società è amministratore unico) e Controparte_3
per il 33% da 6) è stata, a sua volta, Persona_1 Persona_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della CP_2
7) in data 27 maggio 2013 (pochi giorni dopo la cessazione del rapporto) la
[...] CP_2
ha costituito, in favore della un diritto di usufrutto su ramo di
[...] Controparte_2
azienda con decorrenza dal 1° giugno 2013.
Alla luce di quanto sopra appare ragionevole presumere che – con riferimento al rapporto lavorativo di cui si discute – la e la integrino un solo centro CP_2 Controparte_2
datoriale di imputazione. E' consolidato il principio secondo il quale il collegamento economico tra società del medesimo gruppo, in linea di principio, non implica il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità giuridica, con la conseguenza che un simile collegamento non si rivela di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano alla società madre o ad altre società dello stesso gruppo. Resta peraltro salva la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi i quali (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria) siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Con la conseguenza che, ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al
Pagina 5 tempo stesso di altre società collegate (ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati),
potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario (v. in tal senso, tra le numerosissime altre, Cass. nn. 5496/06;
11107/06; 4418/97; 2008/96; 5011/92;12053/92).
La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano anche taluni soltanto dei seguenti indici rivelatori: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n. 4274/03.)
Ora, con riferimento al caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la abbia posto in essere un meccanismo inteso a riversare sull' l'obbligo CP_2 CP_1
di pagamento del t.f.r. maturato dal lavoratore.
E dunque, considerato che il rapporto, già dal giorno successivo alla cessazione, è
proseguito (presumibilmente senza alcuna variazione riguardante il contenuto delle prestazioni lavorative, dell'orario e della retribuzione) alle dipendenze di altra ditta che deve ritenersi sostanzialmente identica alla prima, può desumersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso, che possa legittimare il ricorso al fondo di garanzia.
Pagina 6 Per quanto sopra esposto la domanda formulata nei confronti dell' va rigettata;
va CP_1
invece accolta la domanda (avente ad oggetto il pagamento del TFR) proposta nei confronti della Controparte_2
Deve ritenersi invece prescritta la pretesa avente ad oggetto il pagamento di emolumenti arretrati, trattandosi di retribuzioni che – alla stregua della prospettazione attrice – sono certamente maturate in epoca anteriore all'11 maggio 2013 (data della risoluzione del rapporto lavorativo formalmente intrattenuto con la Trasporti Di QU).
Di.Tra va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo CP_2
importo di 15137,84 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Stante l'esito e la complessità della lite, la va condannata a rifondere Controparte_2
al ricorrente le spese processuali;
vanno invece compensate le spese tra parte ricorrente
CP_ ed
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
condanna la Di. al pagamento, in favore del ricorrente, del Controparte_4
complessivo importo di 15137,84,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna la al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_2
processuali liquidate in complessive € 2.500,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ compensa le spese tra parte ricorrente ed
Così deciso in Ragusa il 11.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 7
Il Giudice Gop
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop
dott Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.1193 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria –, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Sara Zacco
ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
E Contro
in persona del legale rapp.te pro tempore, p iva n. Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'Avv Agatino Luigi Di Stallo
Terzo chiamato
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_
citava in giudizio chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
l'illegittimità del rigetto della istanza al Fondo di Garanzia dell' , con la quale CP_1
il ricorrente aveva chiesto il pagamento del TFR maturato per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Trasporti Di QU s.r.l. sino dal 29.10.2003 al
14.5.2013.
Il ricorrente premetteva di avere lavorato fino al 14.5.2013 per la ditta Di QU
Trasporti srl e di non avere percepito gli stipendi arretrati, oltre il TFR.
Lamentava pertanto di essere rimasto creditore del complessivo importo di € 5940,00 a titolo di retribuzioni arretrate e dell'ulteriore importo lordo di € 15137,84,00 a titolo di
TFR.
Illustrava il ricorrente che, con sentenza n. 45/2016 del Tribunale di Ragusa, era stato dichiarato il fallimento della suindicata società di trasporti;
di avere proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che, non essendo stata proposta alcuna opposizione allo stato passivo del fallimento, l'insinuazione era divenuta esecutiva;
di avere
CP_ presentato, al Fondo di Garanzia apposita istanza intesa ad ottenere il pagamento del
TFR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982;
CP_ rigettava tale domanda, eccependo la continuità del rapporto di lavoro con la ditta presso cui il ricorrente era stato effettivamente assunto in data 15 Controparte_2
maggio 2013, dopo la risoluzione del rapporto lavorativo con la Trasporti Di QU
s.r.l.
Eccepiva il ricorrente che tra i due citati rapporti lavorativi non vi era nessuna continuità,
atteso che, alla data dell'assunzione alle dipendenze della non risultava Controparte_2
Pagina 2 più alle dipendenze della Trasporti di QU;
eccepiva che la costituzione del diritto di usufrutto sul ramo di azienda della Trasporti Di QU s.r.l. a favore della CP_2
si verificava successivamente all'instaurazione del secondo rapporto;
che anche in
[...]
caso di una cessione di azienda, quanto al tfr maturato sino alla data del trasferimento, la presunta cessionaria può ritenersi obbligata soltanto per il vincolo di solidarietà;
sosteneva il ricorrente che una eventuale sostanziale continuità del rapporto lavorativo,
non può comunque essere invocata dall' nei confronti del lavoratore che reclami il CP_1
pagamento del TFR in discorso e ciò in quanto “l'istituto previdenziale subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato”;
che nel caso in oggetto, l'insinuazione del credito del ricorrente era divenuta esecutiva e pertanto una volta che i crediti del lavoratore siano stati definitivamente ammessi al passivo all' è preclusa la contestazione di tale accertamento CP_1
Chiedeva pertanto al Giudice voler accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato CP_1
pari ad € 15137,84 oltre interessi e rivalutazione, ed € 5940,00 per le ultime 3 mensilità di stipendio.
In subordine, chiedeva che le dette somme fossero dichiarate dovute in suo favore da nel caso in cui fosse stata riconosciuta la continuità del rapporto Controparte_2
CP_ lavorativo fra la Di QU trasporti srl e la CP_2
L' si costituiva chiedendo disattendersi il ricorso, ribadendo la sostanziale CP_1
insussistenza del requisito costituito dalla “cessazione del rapporto”.
Si costituiva altresì che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
CP_ passiva e chiedeva che fosse condannata a pagare le somme richieste dal ricorrente
Pagina 3 Nel merito.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nel giudizio n. 2505/2018 RG, ed altri giudizi analoghi, che possono essere richiamate e condivise.
In caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali, ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia dell' , devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) la cessazione del CP_1
rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale (fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), e dunque l'accertamento di una situazione di insolvenza;
3) l'accertamento dell'esistenza del credito del lavoratore, avente ad oggetto il t.f.r. e/o le ultime tre mensilità.
Nel caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, tale accertamento si determina con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia
(mentre in caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura).
Preso atto delle eccezioni di , è necessario verificare la sussistenza del requisito CP_1
costituito dalla cessazione del rapporto, tenuto conto che in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario,
che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente).
CP_ In ordine a questa circostanza, la documentazione prodotta da e tutto il compendio probatorio del procedimento, dimostra che, in realtà, il rapporto lavorativo già
intercorrente tra il sig e la Trasporti Di QU s.r.l. (altresì detta non Pt_1 CP_2
abbia subito alcuna effettiva interruzione
Pagina 4 Ed invero: a) tale rapporto è formalmente cessato in data 14 maggio 2013; 2) appena il giorno dopo il ricorrente veniva assunto dalla 3) le due citate società Controparte_2
presentano una denominazione simile, atteso che la prima è denominata (Di CP_2
QU Trasporti) s.r.l. e la seconda 4) l'attività svolta da entrambe le Controparte_2
società comprende il trasporto di merci su strada;
5) il capitale della è Controparte_2
detenuto per il 67% da (che di tale società è amministratore unico) e Controparte_3
per il 33% da 6) è stata, a sua volta, Persona_1 Persona_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della CP_2
7) in data 27 maggio 2013 (pochi giorni dopo la cessazione del rapporto) la
[...] CP_2
ha costituito, in favore della un diritto di usufrutto su ramo di
[...] Controparte_2
azienda con decorrenza dal 1° giugno 2013.
Alla luce di quanto sopra appare ragionevole presumere che – con riferimento al rapporto lavorativo di cui si discute – la e la integrino un solo centro CP_2 Controparte_2
datoriale di imputazione. E' consolidato il principio secondo il quale il collegamento economico tra società del medesimo gruppo, in linea di principio, non implica il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità giuridica, con la conseguenza che un simile collegamento non si rivela di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano alla società madre o ad altre società dello stesso gruppo. Resta peraltro salva la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi i quali (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria) siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Con la conseguenza che, ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al
Pagina 5 tempo stesso di altre società collegate (ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati),
potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario (v. in tal senso, tra le numerosissime altre, Cass. nn. 5496/06;
11107/06; 4418/97; 2008/96; 5011/92;12053/92).
La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano anche taluni soltanto dei seguenti indici rivelatori: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n. 4274/03.)
Ora, con riferimento al caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la abbia posto in essere un meccanismo inteso a riversare sull' l'obbligo CP_2 CP_1
di pagamento del t.f.r. maturato dal lavoratore.
E dunque, considerato che il rapporto, già dal giorno successivo alla cessazione, è
proseguito (presumibilmente senza alcuna variazione riguardante il contenuto delle prestazioni lavorative, dell'orario e della retribuzione) alle dipendenze di altra ditta che deve ritenersi sostanzialmente identica alla prima, può desumersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso, che possa legittimare il ricorso al fondo di garanzia.
Pagina 6 Per quanto sopra esposto la domanda formulata nei confronti dell' va rigettata;
va CP_1
invece accolta la domanda (avente ad oggetto il pagamento del TFR) proposta nei confronti della Controparte_2
Deve ritenersi invece prescritta la pretesa avente ad oggetto il pagamento di emolumenti arretrati, trattandosi di retribuzioni che – alla stregua della prospettazione attrice – sono certamente maturate in epoca anteriore all'11 maggio 2013 (data della risoluzione del rapporto lavorativo formalmente intrattenuto con la Trasporti Di QU).
Di.Tra va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo CP_2
importo di 15137,84 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Stante l'esito e la complessità della lite, la va condannata a rifondere Controparte_2
al ricorrente le spese processuali;
vanno invece compensate le spese tra parte ricorrente
CP_ ed
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
condanna la Di. al pagamento, in favore del ricorrente, del Controparte_4
complessivo importo di 15137,84,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna la al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_2
processuali liquidate in complessive € 2.500,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ compensa le spese tra parte ricorrente ed
Così deciso in Ragusa il 11.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 7
Il Giudice Gop