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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
e quali successori della cessata e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
e nell'interesse della on il patrocinio Parte_2 Parte_3 Controparte_2 dell'avv. FABBRI FABRIZIO e dell'avv. Luca Morgagni, con domicilio DIGITALE C/O
47521 CESENA Email_1
Ricorrente contro
con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 dell'avv. BRASEY TOMMASO con domicilio in VIA M. ROMAGNOLI N. 7 47521 CESENA
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- Con citazione regolarmente notificata la società e nella Controparte_1 Parte_2 qualità di ex sub-agente, a seguito della cessazione del rapporto, chiedevano la condanna della società assicurativa e dei soci illimitatamente responsabili al pagamento dell'importo di € 85.579,89 o di quelle pagina 1 di 4 diverse somme maggiori o minori di giustizia a titolo di indennità di fine rapporto e delle provvigioni maturate fino al recesso;
si costituivano i convenuti, chiedendo la chiamata in causa della e Parte_3 svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del patto di non concorrenza e per concorrenza sleale. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 180/2013, pubblicata il 6 maggio 2013, accoglieva la domanda degli attori e rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando questi ultimi a pagare € 28.915,16 oltre interessi dal 23 luglio 2008 al saldo per indennità di fine rapporto, oltre le spese di lite liquidate a favore della società
[...]
in € 1.000,00 per esborsi e € 2.750,00 per compensi professionali oltre accessori e a Parte_4 favore della società G. F. Z di € 200,00 per esborsi e € 2.750,00 per compensi, Controparte_2 con spese di CTu definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
2.- A seguito di appello, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 1314/2019 riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda svolta dagli attori in primo grado per il pagamento delle indennità di fine rapporto e accogliendo la domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado, riconoscendo il loro diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza per l'importo di
€ 54.797,60 oltre interessi;
regolamentava quindi le spese di lite per primo e secondo grado (con Parte compensazione delle spese del doppio grado tra appellanti e compensazione per un terzo e condanna di e in favore delle altre controparti per i restanti due terzi per entrambi i Parte_2 CP_1 gradi).
3.- e di e c. proponevano ricorso per Cassazione Controparte_4 Controparte_3 Controparte_3 con tre motivi, relativi al mancato riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, al riconosciuto diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza e al regolamento delle spese di lite. La
Suprema Corte accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto degli originari attori all'indennità di fine rapporto, l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni degli originari convenuti per violazione del patto di non concorrenza, non sufficientemente motivata la compensazione delle spese Parte con rinviando a questa Corte per la definizione della lite sulla base dei principi espressi e per la regolazione delle spese.
4.- Il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
5.- Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte va riconosciuta in questa sede la fondatezza della domanda originaria svolta dagli attori per il pagamento dell'indennità di fine rapporto;
l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dagli originari convenuti per il risarcimento dei danni per violazione del patto di non concorrenza per invalidità della relativa clausola e, rigettato l'appello, vanno conseguentemente confermate integralmente le statuizioni del primo grado, anche per pagina 2 di 4 le spese di lite, con condanna degli appellati/resistenti alla restituzione di quanto versato in loro favore a seguito della sentenza di appello come cassata con rinvio. Sulle spese - ferme le statuizioni sul punto della sentenza di primo grado a seguito di rigetto dell'appello - valutata la soccombenza in modo unitario in tutti i gradi, in relazione alle domanda originariamente svolte, ne consegue la condanna degli odierni resistenti a tutte le spese di lite per la prima fase di appello, per il giudizio di Cassazione e per la presente fase di rinvio.
Preliminarmente, in ordine alla questione sollevata dai resistenti circa il fatto che, se anche il diritto al risarcimento va escluso per ritenuta invalidità del patto di non concorrenza come ritenuto dalla
Suprema Corte, il risarcimento andrebbe comunque riconosciuto per concorrenza sleale, si osserva quanto segue. In primo grado i convenuti avevano chiesto il risarcimento per violazione della clausola e per concorrenza sleale;
il primo giudice aveva escluso il diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza per invalidità della clausola e aveva ritenuto insussistente la prova della concorrenza sleale;
in appello la Corte aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza (ritenendo valida la clausola) aggiungendo, in relazione all'ipotizzata concorrenza sleale “la intervenuta violazione del patto (di natura contrattuale) non solo si presenta conforme ai limiti previsti dalla menzionata disposizione ma assorbe anche (trattandosi della medesima violazione anche se dedotta a titolo di illecito extracontrattuale) l'ipotesi prevista nell'art.
2598 c.c” (senza entrare nel merito di alcuna valutazione giuridica circa la sussistenza dei presupposti della concorrenza sleale, ipotesi di responsabilità extracontrattuale ben diversa da quella contrattuale per violazione del patto di non concorrenza); sia nel ricorso che nel controricorso in Cassazione le parti hanno dibattuto dinanzi al Supremo Collegio solo della validità del patto di non concorrenza, non proponendo alcuna questione sulla questione della ipotizzata concorrenza sleale, ragion per cui la questione è coperta dal giudicato.
Rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado sia in ordine al diritto all'indennità di fine rapporto come ivi liquidata, oltre interessi dalla notifica della citazione al saldo, sia in ordine alle spese di lite e CTU come ivi liquidate per il primo grado, in questa sede va disposta la restituzione di quanto da e versato in esecuzione della sentenza di secondo grado per complessivi Parte_2 CP_1
115.153,36, versati in due tranche di 40.000,00 in data 1.6.2019 ed 75.153,36 in data 20.6.2029
(pagamenti non specificamente contestati dai resistenti che, a fronte dei conteggi analiticamente indicati nella citazione in riassunzione, hanno argomentato soltanto circa la riconoscibilità di una responsabilità per concorrenza sleale e circa il regolamento delle spese processuali, senza nulla contestare in ordine ai pagamenti), somma che va integralmente restituita.
pagina 3 di 4 Valutata la soccombenza in modo unitario in tutti i gradi in relazione alle domande originariamente svolte ne consegue la condanna degli odierni resistenti a tutte le spese di lite per la prima fase di appello, per il giudizio di Cassazione e per la presente fase di rinvio come in dispositivo ai valori medi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 CP_1 quali successori della cessata e nell'interesse
[...] Controparte_1 Controparte_5 della contro Parte_5 Controparte_3
, avverso la sentenza Tribunale di Forlì n. 180/2013, a
[...] Controparte_4 seguito di rinvio della Suprema Corte con ordinanza del 20.5.2024, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e conferma la sentenza Tribunale di Forlì n. 180/2013;
ordina ai resistenti la restituzione in favore di e delle somme da Parte_1 Controparte_1 loro versate in esecuzione della sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 1314/2019 per l'importo complessivo di € 115.153,36 oltre interessi su € 40.000,00 dal 1.6.2019 al saldo e su € 75.153,36 dal
20.6.2029 al saldo;
condanna i resistenti al pagamento sia in favore di e quali Parte_1 Controparte_1 successori della cessata e sia in favore della Controparte_1 Parte_2 [...] elle spese di lite che liquida, in favore di ognuna, nell'importo di € Parte_5
9.991,00 per compensi della prima di fase di appello;
€ 7.655,00 per compensi della fase di legittimità ed € 9.991,00 per la presente fase di appello ed € 786,00 per spese esenti, oltre IVA , CPA e spese generali al 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
e quali successori della cessata e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
e nell'interesse della on il patrocinio Parte_2 Parte_3 Controparte_2 dell'avv. FABBRI FABRIZIO e dell'avv. Luca Morgagni, con domicilio DIGITALE C/O
47521 CESENA Email_1
Ricorrente contro
con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 dell'avv. BRASEY TOMMASO con domicilio in VIA M. ROMAGNOLI N. 7 47521 CESENA
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- Con citazione regolarmente notificata la società e nella Controparte_1 Parte_2 qualità di ex sub-agente, a seguito della cessazione del rapporto, chiedevano la condanna della società assicurativa e dei soci illimitatamente responsabili al pagamento dell'importo di € 85.579,89 o di quelle pagina 1 di 4 diverse somme maggiori o minori di giustizia a titolo di indennità di fine rapporto e delle provvigioni maturate fino al recesso;
si costituivano i convenuti, chiedendo la chiamata in causa della e Parte_3 svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del patto di non concorrenza e per concorrenza sleale. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 180/2013, pubblicata il 6 maggio 2013, accoglieva la domanda degli attori e rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando questi ultimi a pagare € 28.915,16 oltre interessi dal 23 luglio 2008 al saldo per indennità di fine rapporto, oltre le spese di lite liquidate a favore della società
[...]
in € 1.000,00 per esborsi e € 2.750,00 per compensi professionali oltre accessori e a Parte_4 favore della società G. F. Z di € 200,00 per esborsi e € 2.750,00 per compensi, Controparte_2 con spese di CTu definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
2.- A seguito di appello, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 1314/2019 riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda svolta dagli attori in primo grado per il pagamento delle indennità di fine rapporto e accogliendo la domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado, riconoscendo il loro diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza per l'importo di
€ 54.797,60 oltre interessi;
regolamentava quindi le spese di lite per primo e secondo grado (con Parte compensazione delle spese del doppio grado tra appellanti e compensazione per un terzo e condanna di e in favore delle altre controparti per i restanti due terzi per entrambi i Parte_2 CP_1 gradi).
3.- e di e c. proponevano ricorso per Cassazione Controparte_4 Controparte_3 Controparte_3 con tre motivi, relativi al mancato riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, al riconosciuto diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza e al regolamento delle spese di lite. La
Suprema Corte accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto degli originari attori all'indennità di fine rapporto, l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni degli originari convenuti per violazione del patto di non concorrenza, non sufficientemente motivata la compensazione delle spese Parte con rinviando a questa Corte per la definizione della lite sulla base dei principi espressi e per la regolazione delle spese.
4.- Il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
5.- Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte va riconosciuta in questa sede la fondatezza della domanda originaria svolta dagli attori per il pagamento dell'indennità di fine rapporto;
l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dagli originari convenuti per il risarcimento dei danni per violazione del patto di non concorrenza per invalidità della relativa clausola e, rigettato l'appello, vanno conseguentemente confermate integralmente le statuizioni del primo grado, anche per pagina 2 di 4 le spese di lite, con condanna degli appellati/resistenti alla restituzione di quanto versato in loro favore a seguito della sentenza di appello come cassata con rinvio. Sulle spese - ferme le statuizioni sul punto della sentenza di primo grado a seguito di rigetto dell'appello - valutata la soccombenza in modo unitario in tutti i gradi, in relazione alle domanda originariamente svolte, ne consegue la condanna degli odierni resistenti a tutte le spese di lite per la prima fase di appello, per il giudizio di Cassazione e per la presente fase di rinvio.
Preliminarmente, in ordine alla questione sollevata dai resistenti circa il fatto che, se anche il diritto al risarcimento va escluso per ritenuta invalidità del patto di non concorrenza come ritenuto dalla
Suprema Corte, il risarcimento andrebbe comunque riconosciuto per concorrenza sleale, si osserva quanto segue. In primo grado i convenuti avevano chiesto il risarcimento per violazione della clausola e per concorrenza sleale;
il primo giudice aveva escluso il diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza per invalidità della clausola e aveva ritenuto insussistente la prova della concorrenza sleale;
in appello la Corte aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per violazione del patto di non concorrenza (ritenendo valida la clausola) aggiungendo, in relazione all'ipotizzata concorrenza sleale “la intervenuta violazione del patto (di natura contrattuale) non solo si presenta conforme ai limiti previsti dalla menzionata disposizione ma assorbe anche (trattandosi della medesima violazione anche se dedotta a titolo di illecito extracontrattuale) l'ipotesi prevista nell'art.
2598 c.c” (senza entrare nel merito di alcuna valutazione giuridica circa la sussistenza dei presupposti della concorrenza sleale, ipotesi di responsabilità extracontrattuale ben diversa da quella contrattuale per violazione del patto di non concorrenza); sia nel ricorso che nel controricorso in Cassazione le parti hanno dibattuto dinanzi al Supremo Collegio solo della validità del patto di non concorrenza, non proponendo alcuna questione sulla questione della ipotizzata concorrenza sleale, ragion per cui la questione è coperta dal giudicato.
Rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado sia in ordine al diritto all'indennità di fine rapporto come ivi liquidata, oltre interessi dalla notifica della citazione al saldo, sia in ordine alle spese di lite e CTU come ivi liquidate per il primo grado, in questa sede va disposta la restituzione di quanto da e versato in esecuzione della sentenza di secondo grado per complessivi Parte_2 CP_1
115.153,36, versati in due tranche di 40.000,00 in data 1.6.2019 ed 75.153,36 in data 20.6.2029
(pagamenti non specificamente contestati dai resistenti che, a fronte dei conteggi analiticamente indicati nella citazione in riassunzione, hanno argomentato soltanto circa la riconoscibilità di una responsabilità per concorrenza sleale e circa il regolamento delle spese processuali, senza nulla contestare in ordine ai pagamenti), somma che va integralmente restituita.
pagina 3 di 4 Valutata la soccombenza in modo unitario in tutti i gradi in relazione alle domande originariamente svolte ne consegue la condanna degli odierni resistenti a tutte le spese di lite per la prima fase di appello, per il giudizio di Cassazione e per la presente fase di rinvio come in dispositivo ai valori medi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 CP_1 quali successori della cessata e nell'interesse
[...] Controparte_1 Controparte_5 della contro Parte_5 Controparte_3
, avverso la sentenza Tribunale di Forlì n. 180/2013, a
[...] Controparte_4 seguito di rinvio della Suprema Corte con ordinanza del 20.5.2024, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e conferma la sentenza Tribunale di Forlì n. 180/2013;
ordina ai resistenti la restituzione in favore di e delle somme da Parte_1 Controparte_1 loro versate in esecuzione della sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 1314/2019 per l'importo complessivo di € 115.153,36 oltre interessi su € 40.000,00 dal 1.6.2019 al saldo e su € 75.153,36 dal
20.6.2029 al saldo;
condanna i resistenti al pagamento sia in favore di e quali Parte_1 Controparte_1 successori della cessata e sia in favore della Controparte_1 Parte_2 [...] elle spese di lite che liquida, in favore di ognuna, nell'importo di € Parte_5
9.991,00 per compensi della prima di fase di appello;
€ 7.655,00 per compensi della fase di legittimità ed € 9.991,00 per la presente fase di appello ed € 786,00 per spese esenti, oltre IVA , CPA e spese generali al 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa pagina 4 di 4