Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei SInori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8736/2019
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Luigi De Filippis;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Massimo Guarini e Vito Lampugnano
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: divorzio contenzioso;
sentenza definitiva.
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza virtuale, di precisazione delle conclusioni, del 22/06/2023, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trasfuse nelle note di trattazione scritta medio tempore depositate telematicamente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M., in sede, per l'acquisizione del prescritto parere, che veniva reso in data 13/10/2023, con quale lo stesso P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Più precisamente, con le ridette note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 16/06/2023, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Premessa la più decisa contestazione di ogni avverso eccepito, dedotto e richiesto, chiede il rigetto di ogni avversa conclusione e richiesta perché infondata in fatto e in diritto. Dichiara la disponibilità del proprio assistito, SI. , a corrispondere la Parte_1 somma di € 200,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., a titolo di mantenimento per il figlio minore della coppia, , per cui chiede che il Tribunale disponga in tal senso;
chiede che il Per_1
Tribunale dichiari che il SI. nulla deve alla SI.ra , né a titolo di assegno divorzile né Pt_1 CP_1
chiede che il Tribunale, consequenzialmente, voglia condannare la SI.ra alla restituzione delle somme riscosse e da riscuotere, dal SI. a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento, dalla data di deposito del ricorso e fino al momento del pagamento, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Parte resistente formulava, a sua volta, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data
19/06/2023, le seguenti conclusioni: “-disporre l'affidamento super esclusivo o esclusivo del figlio ER
, con collocamento presso la madre, rimettendo all'Autorità Giudiziaria, nel superiore interesse del
[...] minore;
-disporre un assegno mensile divorzile, che tenga conto anche in considerazione della necessità di reperire un'idonea e autonoma soluzione abitativa per la madre e il figlio, che si quantifica in €.500,00 al mese, ovvero quella maggiore o diversa che sarà ritenuta di giustizia, così da ripartirsi: €. 350,00 per il mantenimento del figlio ed €. 150,00 per la moglie, con adeguamento ISTAT;
-disporre il contributo del SI.
al pagamento, nella misura del 50%, delle spese ordinarie e straordinarie che si renderanno Pt_1 necessarie per il minore;
-con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2019, (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”) Parte_1 deduceva: “1) che il giorno 16 febbraio 2016, il SI. in Bitritto, contraeva matrimonio Parte_1 civile con la SI.ra (nata a [...] il [...]). Detto matrimonio venne iscritto nel Controparte_1 registro di matrimonio del detto Comune al N°. 3, Parte I, Serie Ufficio 1 dell'anno 2016. I coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
2) Che dalla loro unione, in data 8 gennaio 2017, è nato il figlio;
3) Che l'unione coniugale, da subito, si è rilevata fallimentare di tal Persona_3 ché, in data 27/1/2017, la SI.ra depositava, dinanzi all'intestato Tribunale, ricorso per la CP_1 separazione dal proprio consorte;
4) Che i coniugi, il giorno 16/6/2017, comparvero dinanzi all'Ill.mo SI.
Presidente della I^ Sezione Civile. In tale udienza, il SI. Presidente, dato atto dell'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, emanava i provvedimenti urgenti riportati nell'allegato provvedimento;
5) Che il giudizio, rubricato sotto il N° 1284/2017, pende dinanzi al G. I. Dott. A. CARRA e prosegue ai soli fini dell'esatta determinazione del contributo di mantenimento giacché, in data 24/1/2019, è stata pubblicata la sentenza N° 451/2019 con la quale il Tribunale ha così deciso: “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1284/2017 RG. tra e con l'intervento Controparte_1 Parte_1 del P.M, cosi provvede:
1. dichiara la separazione personale del coniugi , nata a [...]_1
(Ba) il 22.02.1994, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio celebrato con Parte_1 il rito civile nel Comune di Bitritto (Ba) il giorno 16.02.2016 (anno 2016, Parte I, atto n. 00003);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio”; 6) Che detta sentenza ha fatto passaggio in giudicato, così come risulta dall'annotazione apposta in data 8/4/2019; 7) Che, da quanto esposto, risulta chiaro ed evidente che tra i coniugi è venuta meno la “affectio coniugalis”; 8) Che dalla comparizione dei coniugi dinanzi al SI.
Presidente sono trascorsi, ormai, circa due anni di tal che la separazione si è protratta, ininterrottamente, per tutto il periodo, superando i termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970, quale condizione per poter richiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
9) Che il ricorrente è addivenuto alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) Che lo stesso dichiara la propria disponibilità a contribuire al mantenimento del piccolo mediante corresponsione Persona_2 della somma mensile di € 200,00, annualmente aggiornabile sulla base dell'indice I.S.T.A.T. per le famiglie di operai e impiegati;
11) Che egli, però, ritiene di non dover corrispondere alla moglie alcuna somma a titolo di contributo di mantenimento, non sussistendo alcuno dei presupposti di legge come chiariti dalla sentenza n. 18287/2018, emessa a Sezioni Unite dalla Corte delle Leggi. Infatti, la SI.ra lavora CP_1 presso un'attività commerciale, sita in Bitritto alla Via N. Sauro n. 511, di tal che dispone di un reddito proprio adeguato;
comunque, la sua giovane età (25 anni circa) e il possesso del diploma di scuola media superiore ben le consentono di trovare collocazione nel mondo del lavoro;
nel breve periodo di coniugio, la resistente non ha rinunciato ad alcuna aspettativa professionale perché ha sempre lavorato e ha destinato i propri proventi solo alla soddisfazione delle proprie eSIenze senza apportare alcun contributo alle eSIenze della famiglia alle quali ha sempre provveduto, esclusivamente, il SInor con i proventi Parte_1 del proprio lavoro;
i coniugi non hanno costituito alcun patrimonio per la famiglia;
12) Il SInor Parte_1 ha un reddito da lavoro netto di € 760,00 circa”. Tanto premesso, ritenuto ed esposto, il ricorrente,
[...] così come rappresentato e difeso, chiedeva “che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione della rituale udienza di comparizione personale dei coniugi, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, volesse così provvedere: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bitritto il giorno 16 febbraio 2016 e trascritto nel registro di matrimonio del detto Comune al N°. 3, Parte I, Serie Ufficio 1 dell'anno 2016; 2) adottare i provvedimenti necessari nell'interesse del minore;
Persona_3
3) fissare un contributo, solo ed esclusivamente in favore dello stesso, pari ad €. 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) dichiarare che alla SI.ra nulla è dovuto a titolo di contributo Controparte_1 per assegno di divorzio secondo i principi della perequazione, atteso che: a) la medesima lavora per cui ha un reddito proprio che la rende, economicamente, autonoma;
b) durante il matrimonio, non ha apportato alcun contributo alla costituzione di un reddito familiare e/o patrimonio familiare;
5) porre le spese del giudizio come per legge”.
Con memoria depositata il 07/01/2020, si costituiva in giudizio, nel contesto della fase di merito davanti al G.I., la resistente , la quale, a sua volta, deduceva che: “Il SI. con Controparte_1 Parte_1 atto notificato alla resistente in data 11.7.2019, a quest'ultima comunicava di avere Controparte_1 depositato ricorso presso il Tribunale di Bari, volto ad ottenere domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente attraverso il predetto ricorso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Bitritto il giorno 16.2.2016 e trascritto nel registro di Matrimonio di detto Comune, al n. 3, parte I, serie ufficio 1, dell'anno 2016; 2) adottare i provvedimenti necessari nell'interesse del minore;
3) fissare un contributo, solo Persona_3 ed esclusivamente a favore del piccolo , pari ad €.200,00 mensili, rivalutabile secondo gli Persona_2 indici ISTAT;
4) dichiarare che, alla SI.ra , nulla è dovuto a titolo di contributo per Controparte_1 assegno di divorzio, secondo i principi della perequazione, atteso che: a la medesima lavora, per cui ha un reddito proprio che la rende, economicamente, autonoma;
b durante il matrimonio non ha apportato alcun contributo alla costituzione di un reddito famigliare e/o patrocinio famigliare;
5) porre le spese del giudizio come per legge”. La SI.ra , invero già costituitasi, nella fase sommaria presidenziale, con Controparte_1 memoria difensiva regolarmente depositata in cancelleria il 07.10.2019 – da intendersi totalmente richiamata e alle cui conclusioni ci si riporta integralmente - nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto concluso e documentato, chiedeva attraverso i sottoscritti procuratori all'Ill.mo SI. Presidente del Tribunale di Bari di: “ -disporre l'affidamento super esclusivo o esclusivo del figlio , con collocamento Persona_2 presso la madre, rimettendo all'Autorità Giudiziaria, nel superiore interesse del minore, la valutazione dell'opportunità dell'incontro del minore con il padre;
-disporre un assegno mensile divorzile, che tenga conto anche in considerazione della necessità di reperire un'idonea e autonoma soluzione abitativa per la madre e il figlio, che si quantifica in €.500,00 al mese, ovvero quella maggiore o superiore che sarà ritenuta di giustizia, così da ripartirsi: €.350,00 per il mantenimento del figlio ed €.150,00 per la moglie, con adeguamento ISTAT;
-disporre il contributo del SI. al pagamento, nella misura del 50%, delle Pt_1 spese ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per il minore”. Al solo ed esclusivo fine di riassumere sinteticamente quanto accaduto nel corso giudizio di separazione giudiziale e quanto dallo stesso giudicante statuito, occorre premettere che in data 16.6.2017 con ordinanza presidenziale pronunciata – in sede di giudizio di separazione - ai sensi dell'art. 708 cpc, venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: -autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
-affida il figlio minore ad Persona_3 entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 bis e segg. CC, con collocamento privilegiato presso la madre, non essendo emersi almeno allo stato, elementi che inducano a ritenere il nuovo regime legale dell'affidamento sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico della prole;
-dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
-il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore, attualmente presso il domicilio materno: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.00; -dà atto che il presente regolamento
è puramente indicativo e che le parti, e segnatamente la madre collocataria prevalente, dovranno favorire i contatti più frequenti tra il padre e il minore;
-pone a carico del padre l'obbligo di versare all'altro coniuge a partire dal mese di febbraio 2017 l'assegno mensile di € 300,00 di cui € 100,00 a titolo di mantenimento dello stesso ed € 200,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio. Il pagamento soggetto ad adeguamento ISTAT annuale dovrà avvenire entro 5 giorni per la mensilità in corso e gli arretrati ed entro il
25 di ogni mese per le mensilità future;
pone altresì a carico del padre un contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendosi per tali quelle sanitarie per prestazioni mediche non fornite dal
S.S.N. e quelle impreviste e imprevedibili”. Sulla osservanza delle statuizioni presidenziali, emesse in sede di giudizio di separazione, occorre rilevare, ancora una volta, che il SI. , pur adempiendo al Pt_1 pagamento delle somme previste mensilmente a titolo di mantenimento, fin dal momento della nascita del figlio , ha omesso di interessarsi totalmente a quest'ultimo. A tutt'oggi, infatti, senza tema di Persona_2 smentita, il non ha mai visto e/o voluto conoscere il piccolo . A ciò Parte_1 Persona_2 aggiungasi che il ha sconsideratamente posto in essere ulteriori gravi condotte dirette a creare Pt_1 anche un potenziale danno alla salute del piccolo. Sul punto, è importante ricordare che l'apice di tali condotte aberranti si è raggiunto nel momento in cui, a causa di una grave malformazione da cui è affetto il piccolo fin dalla nascita - “ptosi palpebrale” - per cui necessitava di intervento Persona_3 urgente, la SI.ra alla richiesta rivolta al padre di sottoscrizione del consenso informato, Controparte_1 otteneva da quest'ultimo un rifiuto secco e immotivato. Di tal guisa, stante il disinteresse del al Pt_1 minore, la SI.ra si vedeva costretta ad adire il Tribunale con procedimento sub cautelare, ex art. CP_1
709 ter e 337 ter, cpc. In ragione della gravità dei fatti, in data 19.6.2019 il Giudice così provvedeva :
“Autorizza con effetto immediato la genitrice istante, , nata a [...] il [...]…a Controparte_1 sottoporre il figlio minore intervento di correzione della Ptosi mediante Persona_4 sospensione al muscolo frontale…secondo quanto conSIliato dalla relazione clinica conSIliata dal Dott.
Ammonisce il resistente a norma dell'art. 709 ter cpc, attesa la gravità della propria condotta Persona_5 di inadempimento ai propri doveri cooperazione con l'altro genitore nel superiore interesse del figlio minore…..”- Ovviamente, il ricorrente ad oggi ancora lontano dall'invertire l'intrapresa rotta di padre irresponsabile, induce questa difesa ad affermare proverbialmente, sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso che “se al peggio non c'è mai fine, al meglio non c'è neanche inizio”. Ed infatti, Parte_1 con disarmante tempestività e con agghiacciante disinvoltura, all'udienza presidenziale del 23 ottobre 2019 il , dichiarava direttamente al dott. Saverio U. de Simone che “non incontro mio figlio perché è stato Pt_1 un figlio non voluto”. All'esito dell'interrogatorio delle parti il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: 1) conferma le statuizioni economiche regolanti lo stato di separazione, non essendo intervenute nelle more modificazioni sostanziali nelle rispettive condizioni reddituali che ne impongono il riequilibrio poiché la resistente, data l'età infantile del figlio della coppia, non è in grado almeno al momento di rendersi autosufficiente per il totale disinteresse affettivo del , che ha deliberatamente dichiarato Pt_1 di rifiutare il figlio perché da lui non voluto;
2) affida in via esclusiva il figlio minorenne della coppia alla madre per le ragioni innanzi indicate;
3) invita le parti a rivolgersi immediatamente allo sportello di mediazione esistente presso questo Tribunale per essere aiutate a comprendere la necessità di mettere da parte rivendicazioni di ordine personale collegate alla loro conflittualità di coppia e a concentrarsi, invece, sulla loro funzione genitoriale, da esercitare consapevolmente nell'interesse primario della prole minorenne;
4) assegna la causa al dott. Carra e fissa l'udienza del 20.02.2020 ora di rito per la comparizione delle parti;
5) dispone che questa ordinanza venga comunicata al p.m.; 6) assegna alla parte ricorrente termine sino al
30.11.2019 per il deposito di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 c.p.c. co 3°,
n 2),3),4),5),6); 7) assegna alla parte resistente termine sino al giorno 10.01.2020 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 cpc co. 1° e 2° nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio, avvertendo che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di legge e che oltre il suddetto termine non potranno essere proposte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”. Con memoria integrativa depositata in data 27.11.2019, il SI. Parte_1 insisteva per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) emettere sentenza che dichiari
[...] lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SIg. e , celebrato Parte_1 Controparte_1 in Bitritto il giorno 16 febbraio 2016 e trascritto nel registro di matrimonio del detto Comune al N°. 3, Parte
I, Serie Ufficio 1 dell'anno 2016; 2) fissare un contributo di mantenimento, solo ed esclusivamente in favore del figlio minore, pari ad € 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) dichiarare che alla SI.ra nulla è dovuto a titolo di contributo per assegno di divorzio. Nel frattempo, è anche Controparte_1 successo che la SI.ra in ossequio alla statuizione di cui al punto 3 dell'ordinanza Controparte_1 presidenziale, ha formulato a mezzo comunicazione mail del 02 dicembre 2019, inviata al difensore del SI.
un invito a fissare un incontro con il mediatore familiare presso lo sportello del Tribunale Parte_1 di Bari. (doc.1). Invito, che dal è stato puntualmente disatteso (doc.2). Con la presente memoria si Pt_1 costituisce in giudizio la SI.ra per impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 concluso e documentato e per eccepire in particolare quanto segue. Sulla situazione lavorativa e reddituale del SI. . Sul punto l'affermazione resa dal in sede di ricorso introduttivo –retribuzione Pt_1 Pt_1 media mensile pari a €.760,00- non risponde al vero. Difatti il SI. , sin dalla giovane età, ha prestato Pt_1
e a tutt'oggi esercita, la propria attività lavorativa, con qualifica e mansione di salumiere, in modo continuativo e ininterrotto, dalle ore 7.00 sino alle 14.00, dal lunedì al sabato, presso l'esercizio commerciale del di lui padre “Salumeria di OR AN , sita in Bitritto, presso il mercato Comunale –box n.
7- la quale costituiva e costituisce, ex art. 230 bis c.c., un'impresa familiare, nella quale lavorano giustappunto, il padre, nonché titolare unitamente al figlio a fronte di un Controparte_2 Pt_1 corrispettivo/utile medio mensile, corrisposto e ripartito in favore del SI. per un Parte_1 ammontare pari a €.1600,00 ca. La circostanza è provata dalla dichiarazione resa dalla SI.ra , Tes_1 residente in [...], a mezzo di “Dichiarazione Sostitutiva Dell'Atto di Notorietà” , la quale, consapevole e sotto comminatoria delle sanzioni penali e civili derivanti dalle dichiarazioni mendaci, così afferma: “Di aver visto in molteplici occasioni il SI. mentre esercitava attività Parte_1 lavorativa, con mansione di salumiere, presso l'esercizio commerciale, denominato <
Peraltro, il SI. faceva e fa fronte a sostanziose spese derivanti dall'assunzione di numerosi Pt_1 integratori alimentari necessari, a suo dire, per l'attività di body building (documenti già allegati). Il marito peraltro è proprietario di quote (Cfr. documenti allegati) dei seguenti beni immobili: 1/10 dell'appartamento sito in Bitetto alla Via Bari, 11; 1/10 dell'appartamento sito in Bitetto alla Via Bari, 13; 1/10 dell'appartamento sito in Bitetto alla Via Bari, 9; 1/10 del terreno sito in Bitetto, fg. 31, p.lla 262, are 14,94.
A quanto sopra aggiungasi che in data 19.2.2016, ovvero in costanza di matrimonio, il SI. Pt_1 acquistava un'autovettura, del valore di €.16.100,00, accedendo a un finanziamento, con una rata mensile pari a €.300,00. Da quanto innanzi emerge, senza dubbi di smentita, che il percepisce e percepiva Pt_1 una cifra ben superiore agli €.760,00 mensili, somma che da sempre si è attestata nella misura media di
€.1600,00 mensili, a titolo di ripartizione degli utili derivanti dalla citata impresa familiare. Situazione patrimoniale-reddituale e capacità lavorativa della SI.ra . Sul punto devesi preliminarmente CP_1 osservare che l'istante è affetta da una grave invalidità deambulatoria, derivante da monoparesi dell'arto inferiore sinistro, in esiti di mieloradicolite, che le comporta una incapacità lavorativa pari al 65% (Cfr. documenti già allegati). La SI.ra , negli ultimi tre anni ha percepito le seguenti somme: anno 2016 CP_1
€.3237,00; anno 2017, €.375,00; anno 2018, €.0,00. Come è dato evincere dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (Cfr doc.allegati); la SI.ra è rimasta disoccupata senza CP_1 percepire alcuna forma di reddito sino al 17.6. 2019, allorquando, per un breve periodo, ovvero sino al
16.9.2019 (cfr. doc. allegati) è stata assunta con un contratto part-time, per 12 ore settimanali, a tempo determinato con retribuzione media mensile pari a €. 250,00 (cfr. doc. allegati), con qualifica di commessa.
Il contratto di che trattasi non è stato rinnovato. La moglie, a causa della citata grave patologia e del lungo corso della malattia che l'ha costretta sulla sedia a rotelle dal 2006 al 2013 e a continue degenze ospedaliere e trattamenti chirurgici (Cfr. doc. allegati), è stata impossibilitata ad acquisire particolari titoli di studio, se non la licenza superiore e in particolar modo, non ha potuto maturare alcuna specifica esperienza lavorativa.
A quanto sopra, non ha giovato e non giova certamente la nascita del figlio, per il cui accudimento la SI.ra non ha potuto e non potrà contare su alcun supporto e apporto del marito, in quanto, si torna a CP_1 ribadire, quest'ultimo si è da sempre disinteressato del figlio. Violazione degli obblighi genitoriali del SI.
. A far data dal 2 maggio 2016 -ovvero da quando il SI. ha inopinatamente assunto la Pt_1 Pt_1 decisione di andarsene di casa, rectius abbandonare la famiglia, il marito, nonostante lo stato di gravidanza, si è disinteressato completamente della giovane moglie, omettendo qualsiasi forma di supporto morale e materiale, in mancanza del quale e soprattutto in ragione della gravidanza, la giovanissima moglie si è vista giocoforza costretta a rifugiarsi presso i di lei genitori. Si badi bene, la decisione di concepire un figlio veniva assunta e voluta da entrambi, fatto salvo il successivo “pentimento inoperoso” del padre. Nessun supporto materiale, finanche per le spese di gravidanza integralmente affrontate, con grandi sacrifici dai genitori dell'istante – famiglia monoreddito;
nessuna richiesta di informazione sullo stato di salute e morale della moglie e/o sull'iter della gravidanza, della nascita e della crescita del minore. Inutile è dire del disinteressamento assoluto del padre nei confronti del figlio del quale lo stesso non ne conosce finanche il colore degli occhi e che non ha mai voluto vedere e conoscere. Tanto è altresì fondatamente provato dall'Ordinanza resa dal Tribunale di Bari in data 19.6.2019. Alla luce di quanto sopra e stante l'evidente disinteresse del padre nei confronti del figlio, si chiede che venga confermata la statuizione di cui all'ordinanza presidenziale del 23.10.2019 in ordine all'affidamento esclusivo del piccolo in Persona_2 favore della madre, stante il conclamato, evidente e comprovato disinteresse del padre, rimettendo alla valutazione del Giudicante l'opportunità, nell'interesse del minore, del diritto di incontro del figlio – ad oggi mai esercitato dal padre - secondo la valutazione discrezionale dell'Autorità Giudicante. Il contegno fortemente ostativo e non collaborativo del “reso palese anche dalla mancata Parte_1 partecipazione agli incontri col piccolo ” e reso ancora più palese dalle aberranti Persona_2 dichiarazioni “E' STATO UN FIGLIO NON VOLUTO...” avanzate in sede di udienza presidenziale, di fatto procura un pregiudizio al piccolo , impedendo a quest'ultimo l'avvio di un rapporto con il Persona_2 padre. Inoltre, la manifesta e totale assenza di consapevolezza da parte del padre delle reali condizioni psicofisiche del minore, portano questa difesa ad affermare con decisione che l'eventuale affidamento condiviso si risolverebbe in un grave pregiudizio per il bambino, conducendo - anche per l'episodio che portava la SI.ra ad introdurre ricorso ex art 709ter, così come evidenziato in atti - al rischio CP_1 concreto di una paralisi decisionale in merito alle questioni che riguardano e riguarderanno la salute e l'educazione del piccolo . In ragione dell'assegno divorzile, tenuto conto dello stato di Persona_2 bisogno in cui versa la moglie, della comprovata incapacità ed oggettiva difficoltà di produrre reddito da parte della madre, unitamente all'impegno di tempo che la stessa deve dedicare al figlio, senza alcun apporto e supporto paterno, si chiede, qualora, come in narrativa che precede, accertato il maggior reddito del di disporre un assegno in favore della stessa, con rivalutazione ISTAT, non inferiore a complessivi Pt_1
€.500,00, di cui €.150,00 per la moglie ed €.350,00 per le sempre più crescenti spese di accudimento del figlio.
In subordine si chiede confermare le statuizioni presidenziali, disponendo in ogni caso, nella misura del 50%,
a carico dei rispettivi genitori, le spese di natura scolastica e sanitaria, ordinarie e straordinarie e comunque come da Protocollo d'intesa che dovessero rendersi necessarie per il minore. Sul punto si osserva che la breve durata del matrimonio -peraltro evidentemente ed esclusivamente imputabile al marito-, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (Cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 1162 del 18 gennaio 2017), come ben noto alla S.V. Ill.ma, non incide sull'an dell'assegno, bensì costituisce uno dei tanti parametri da utilizzarsi ai fini della quantificazione dell'assegno e pertanto, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, del particolare stato di bisogno e dell'oggettiva incapacità economica e lavorativa in cui versa la giovane madre, nonché delle difficoltà derivanti dall'accudimento del minore, le somme richieste a titolo di mantenimento appaiono assolutamente congrue e finanche oggettivamente eSIue”. Premesso e ritenuto quanto sopra, la SI.ra , rappresentata e difesa come in atti, disattesa ogni avversa domanda, Controparte_1 chiedeva che il Tribunale adito così provvedesse: “confermare l'ordinanza presidenziale di affido esclusivo del figlio , con collocamento presso la madre, rimettendo all'Autorità Giudiziaria, nel Persona_2 superiore interesse del minore, la valutazione dell'opportunità dell'incontro del minore con il padre;
disporre un assegno mensile divorzile, che tenga conto anche in considerazione della necessità di reperire un'idonea e autonoma soluzione abitativa per la madre e il figlio, che si quantifica in €.500,00 al mese, ovvero quella maggiore o superiore che sarà ritenuta di giustizia, così da ripartirsi: €.350,00 per il mantenimento del figlio ed €.150,00 per la moglie, con adeguamento ISTAT, ovvero in subordine confermare il provvedimento presidenziale di cui al punto 1) dell'ordinanza emessa il 23 ottobre 2019; -disporre il contributo del SI.
al pagamento, nella misura del 50%, delle spese ordinarie e straordinarie che si renderanno Pt_1 necessarie per il minore;
condannare in ogni caso il SI. al pagamento di spese e Parte_1 competenze del presente giudizio da determinarsi ai sensi del D.M. 55/2014”. Depositata sentenza non definitiva, n. 1125/2020, pubblicata in data 07/04/2020, relativa alla sola declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, con ordinanza separata e coeva, venivano concessi alle parti i termini dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e veniva fissata, per l'ammissione dei mezzi di prova che sarebbero stati medio tempore articolati dalle parti, l'udienza del 04/03/2021.
Con ordinanza del 19/09/2021, il sottoscritto Giudice relatore, nella qualità di G.I., così provvedeva relativamente ai mezzi di prova nelle more articolati dalle parti, nelle rispettive memorie: “Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17.06.2021, provvede come di seguito indicato. Con riferimento alle richieste istruttorie come articolate nell'interesse del ricorrente con la memoria Parte_1 ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., del 4.09.2020: NON AMMETTE l'interrogatorio formale della resistente CP_1 sulle circostanze di cui ai numeri: 1), perché incontestata, 4), perché generica;
Con riferimento alle richieste
[...] istruttorie come articolate nell'interesse della resistente , con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., Controparte_1 depositata telematicamente in data 31.08.2020: NON AMMETTE la richiesta di indagini di Polizia Tributaria asseritamente rivolta all'accertamento della reale redditività della ditta , perché esplorativa;
Parte_3
P.Q.M.
Con riferimento alle richieste istruttorie come articolate nell'interesse del ricorrente con Parte_1 la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., del 4.09.2020: AMMETTE l'interrogatorio formale della resistente CP_1 sulle circostanze di cui ai numeri: 2) e 3); Con riferimento alle richieste istruttorie come articolate
[...] nell'interesse della resistente con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., depositata telematicamente Controparte_1 in data 31.08.2020: AMMETTE l'interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di fatto Parte_1 di cui ai numeri 1) e 2); AMMETTE la prova testimoniale a mezzo della SI.ra , residente in [...] sulle circostanze di cui ai numeri 1) e 2); FISSA, impregiudicato l'eventuale prosieguo dell'istruttoria orale, per l'espletamento dei reciproci interrogatori formali, sui capitoli di prova sopra ammessi,
l'udienza del 12.05.2022, ore di rito.
Dopo l'espletamento dell'attività istruttoria, consistita, per l'appunto, nell'acquisizione di documenti, nonché nell'assunzione degli interrogatori formali di entrambe le parti e nell'assunzione di un solo testimone, la causa veniva rimessa al Collegio, ai fini dell'adozione di una sentenza che definisse, nel merito, il giudizio di divorzio.
Nel merito, pronunciata, e ormai passata in cosa giudicata, la sentenza non definitiva, in atti, n. 1125/2020, pubblicata in data 07/04/2020, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile a suo tempo contratto dalle parti, il Collegio deve affrontare e definire le residue questioni accessorie, che, tuttora, risultano controverse tra le parti.
-QUESTIONI PERSONALI-
Non constano, almeno allo stato, fatti nuovi, i quali, sopravvenuti ai provvedimenti interinali presidenziali, emessi all'esito dell'udienza di comparizione del 23/10/2019, possano giustificare, ad oggi, una qualche revisione in punto di regime affidativo. A tanto consegue la conferma del vigente regime di affidamento, in via esclusiva alla genitrice, del figlio minore della coppia, (08/01/2017). Secondo quanto, infatti, è già stato Persona_3 rilevato in sede presidenziale, il padre ha permanentemente dimostrato un totale disinteresse affettivo nei confronti del figlio minore;
né, del resto, il padre, oggi ricorrente, successivamente all'adozione dei provvedimenti presidenziali, si è mai attivato allo scopo di “riappropriarsi”, con consapevolezza e responsabilità, delle proprie prerogative genitoriali, così evidentemente preferendo che fosse la madre a continuare ad assumersi, in via esclusiva, le responsabilità parentali, nei confronti del figlio comune, in termini di costruzione di un rapporto affettivo, nonché in termini di accudimento e di educazione dello stesso. Non sfugga, ancora, al riguardo, la circostanza che lo stesso padre ricorrente dichiarava expressis verbis, in sede di comparizione presidenziale, di non voler incontrare suo figlio, proprio perché da lui non voluto.
-QUESTIONI ECONOMICHE-
-Assegno divorzile-
Va certamente rigettata, per infondatezza nel merito, la pretesa accessoria, a contenuto patrimoniale, azionata in via riconvenzionale dall'odierna resistente, volta all'attribuzione, in proprio favore, di un assegno post Controparte_1 matrimoniale. Difettano, infatti, radicalmente, nel caso di specie, i presupposti fattuali e giuridici, che potrebbero giustificare il riconoscimento di siffatto trattamento economico periodico. Trattasi, in ogni caso, di donna giovane che è senz'altro in grado di procurarsi, autonomamente, i mezzi economici necessari per il proprio decoroso e dignitoso sostentamento. Viene in rilievo, oltretutto, il dato del possesso di una capacità lavorativa, non soltanto generica, ma anche specifica, per essere quest'ultima desumibile dalle pregresse esperienze lavorative maturate dalla parte istante.
Ad ogni buon conto, prescindendosi da tutte le superiori considerazioni, la pretesa in scrutinio sarebbe comunque andata incontro ad un dictum di rigetto, in considerazione del dato decisivo e, quindi, munito di portata assorbente, afferente all'estrema eSIuità dell'estensione temporale di un rapporto matrimoniale, che si è protratto, nella vicenda storica in esame, per un periodo di appena 16 mesi.
A tutti i superiori rilievi consegue, quindi, anche la revoca, con effetto a decorrere dal mese di ottobre dell'anno
2024, dell'assegno di mantenimento, così come riconosciuto, in sede separativa, alla resistente, , nella Controparte_1 misura di € 100,00 mensili (trattamento economico periodico provvisoriamente confermato con i provvedimenti presidenziali del 23/10/2019, emessi, a norma dell'art. 4 L. 898/70, nell'ambito del presente procedimento contenzioso).
-Mantenimento del figlio minore-
Il Collegio reputa equo, a fronte del dato irrefutabile del sopraggiunto e SInificativo accrescimento delle eSIenze del figlio comune elevare, alla complessiva somma di € 350,00 mensili, il contributo forfettario periodico Persona_2
d'ora innanzi dovuto dal padre ricorrente, per il mantenimento ordinario del ridetto figlio, fermo Parte_1 restando il distinto obbligo del medesimo padre di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, relative al citato figlio, con la precisazione che le stesse spese dovranno individuarsi e rimborsarsi, in ossequio alle previsioni di cui al pertinente protocollo d'intesa, adottato dal Tribunale di Bari, nella sua vigente formulazione.
-Assegno unico e universale-
Va, ovviamente, attribuito, nella sua interezza, alla madre resistente, l'assegno unico e universale spettante ex lege per il figlio per esserne la stessa madre resistente il genitore affidatario in via esclusiva. Persona_2
-SPESE DEL GIUDIZIO-
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso, rubricato al n. 8736/2019, introdotto da
, con ricorso depositato in data 10/06/2019, fermo restando quanto già statuito, con Parte_1 la sentenza parziale sullo status, n. 1125/2020, pubblicata in data 07/04/2020, di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
CONFERMA l'affidamento del figlio minore (08/01/2017), in via esclusiva alla Persona_3 madre resistente, ; Controparte_1
, a complessivi € 350,00 mensili, con decorrenza a partire dal mese di ottobre dell'anno 2024, CP_3 oltre aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT-FOI, maturati e maturandi, la somma d'ora innanzi dovuta dal ricorrente, a titolo di contributo forfettario periodico paterno al mantenimento Parte_1 ordinario del predetto figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie concernenti il medesimo figlio, le quali dovranno identificarsi e rimborsarsi, in ossequio alle previsioni di cui al pertinente e vigente protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Bari;
RIGETTA, per infondatezza nel merito, la pretesa patrimoniale, a carattere accessorio, avanzata in via riconvenzionale dalla resistente, volta all'attribuzione di un assegno post matrimoniale;
Controparte_1
REVOCA, con effetto a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2024, l'assegno di mantenimento, così come riconosciuto, in sede separativa, alla resistente, nella misura di € 100,00 mensili Controparte_1
(trattamento economico periodico provvisoriamente confermato con i provvedimenti presidenziali, del
23/10/2019, emessi, a norma dell'art. 4 L. 898/70, nell'ambito del presente procedimento contenzioso);
ATTRIBUISCE, alla genitrice resistente, il 100% dell'assegno unico e universale, Controparte_1 spettante ex lege per il figlio minore (08/01/2017); Persona_3
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di conSIlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10/09/2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone