Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13092/2023 Verbale dell'udienza del 17/06/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Nigro. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Nigro si riporta ai propri atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13092 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pierluigi Nigro, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Santa Maria di Co- stantinopoli n. 3 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Renzella, presso il cui studio elett.te do- micilia in Milano al Corso Monforte n. 45 APPELLATA NONCHE' c.f. in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso dall'Avv. Carla D'Alterio, elett.te domiciliato in Napoli presso la casa comunale al Palazzo S. Giacomo APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
proponendo opposizione avverso la cartella n. 07120200081899418, notificata CP_2 il 10.03.2022, relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. Nell'eccepire la prescrizione credito e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella impugnata, nonché ulteriori vizi formali, chiese dichiararsi l'inesistenza del credito vantato a titolo di interessi dall'agente della ri- scossione, l'annullamento della cartella di pagamento e la cancellazione del ruolo esatto- riale, con condanna dell' al pagamento delle spese di Controparte_4 lite con attribuzione. Si costituì l' resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_4 rigetto, mentre il benché regolarmente evocato, rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 417/2023, rigettò la domanda perché inammissibile, ai sensi del comma 4-bis, art. 12 del D.P.R. 602/1973, modificato dalla L. 215/2021, sull'erroneo presupposto che la domanda traesse origine dalla conoscenza de- gli atti esattoriali per il tramite dell'estratto di ruolo. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda, ritualmente proposta per impugna- re la cartella di pagamento regolarmente notificata e non l'estratto di ruolo, chiedendo, l'annullamento della stessa stante l'omessa notifica dei verbali sottesi e la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si sono costituiti l' ed il chiedendo Controparte_4 Controparte_2 il rigetto dell'appello. L'appello è fondato. Non può essere condivisa la decisione del giudice di prime cure di inammissibilità della domanda, posto che l'odierno appellante ha impugnato una cartella esattoriale ritualmen- te notificata e non un estratto di ruolo e, pertanto, sussiste certamente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente. L'opposizione in questione riveste anche natura c.d. recuperatoria, ovvero è diretta an- che a recuperare la forma di tutela non esperita avverso l'atto presupposto, di cui si as- sume la irregolare notificazione. Al riguardo, è noto che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ra- gione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazio- ne, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. 14266/2021).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità, l'impiego della citazione per l'atto introduttivo in luo- go di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 cit. non sortisce effetti preclusivi. Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo difforme da quello normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito che avrebbe dovuto essere seguito. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente in- trodotta con citazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, inve- ce, affermato un principio di segno opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4
– è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti so- stanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronun- cia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quan- do la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pe- cuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di paga- mento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (Cass. civ., SS.UU. n. 758/2022). Nel caso di specie, l'atto introduttivo in primo grado è stato notificato in data 11.03.2022 (per altro, è stato depositato nello stesso giorno), nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 10.03.2022, pertanto la domanda è ammissibile. Una volta affermata l'ammissibilità della domanda, la stessa risulta fondata, poiché l'ente impositore, contumace in primo grado, con la costituzione nel giudizio d'appello non ha depositato prova della rituale notifica dei verbali presupposti alla cartella, con conseguen- te estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S. L'appello va, quindi, accolto, con riforma della sentenza di primo grado e conseguente annullamento della cartella di pagamento. Ai fini delle spese di lite, va precisato che sono assorbiti i motivi di opposizione diversi. Tale precisazione si rende necessaria poiché lo scrivente ritiene che vada condannato al rimborso il solo ente impositore (ove così non fosse, va precisato che l'opposizione per il resto andrebbe dichiarata addirittura infondata, posto che è legittima l'iscrizione a ruo- lo di somme per maggiorazione ex l. 689/1981 - cass. 26308 del 29/09/2021).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 Con riferimento all'opposizione c.d. recuperatoria, invero, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vi- zio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litiscon- sorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chia- mata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese pro- cessuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processua- le. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pro- nunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ul- timo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la con- testazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede na- turale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legitti- mato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legitti- mazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichia- razione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione ammini- strativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossio- ne ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei con- fronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da par- te dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così
“mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio pre- vede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la neces- sità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecu- tivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle con- seguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un proce- dimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determi- nato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. La liquidazione a carico dell'ente impositore è effettuata ex DM 147/2022 ai minimi, in ragione della ridotta complessità della lite e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 417/2023 emessa dal giudice di pace di Napoli, dispone l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120200081899418;
- condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle competen- Controparte_2 ze di lite che liquida, per il primo grado, in € 173,00 e, per il secondo, in € 332,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'avv. Pierluigi Nigro, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 17/06/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5