Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02571/2026REG.PROV.COLL.
N. 05514/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5514 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere SS NR BA, udito per l’appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia e viste le conclusioni scritte dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto la domanda di condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la malattia da cui è afflitto.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Nel corso della sua carriera, l’appellante, oggi Tenente colonnello dell’Esercito italiano, ha preso parte alla missione IFOR in Bosnia da maggio ad ottobre del 1996, presso il reparto Genio.
2.2. Dopo essere rientrato in Italia, nel 1998 gli è stata diagnosticato il “Linfoma o morbo di Hodgkin nella variante sclero-nodulare”.
2.3. Con verbale del 19 dicembre 2009, la commissione medica ospedaliera di Roma ha quantificato la percentuale d’invalidità complessiva dell’interessato conseguente all’infermità.
2.4. Con parere del comitato di verifica per le cause di servizio n. 4787 del 4 maggio 2010 l’infermità è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio e riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione.
2.5. Su questa base, all’appellante sono stati riconosciuti:
a) la speciale elargizione per euro 92.840, con decreto del Ministero della difesa n. 4 del 15 novembre 2011;
b) lo speciale assegno vitalizio per i soggetti equiparati a “vittime del dovere” per euro 1.033 mensili, con decreto del Ministero della difesa n. 23 del 24 maggio 2010;
c) l’assegno vitalizio per i soggetti equiparati a “vittime del dovere” per euro 258,23 mensili, con decreto del Ministero della difesa n. 81 del 16 dicembre 2010.
2.6. Il militare ha quindi convenuto l’amministrazione dinanzi il giudice ordinario per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, sostenendo che la malattia sia stata cagionata dall’esposizione all’uranio impoverito e ad altri agenti inquinanti ovvero patogeni avvenuta nel corso della missione in Bosnia.
Con sentenza n.-OMISSIS- il Tribunale di Roma ha accolto la domanda; su impugnazione del Ministero della difesa, tuttavia, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello con sentenza n. 1648 del 14 marzo 2018, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
2.7. Il militare ha riproposto la domanda risarcitoria dinanzi al T.a.r. per il Lazio.
2.8. Nel giudizio di primo grado, con ordinanza 12 febbraio 2021, n. 2767, il Tribunale ha disposto una verificazione per l’accertamento del nesso causale tra la patologia e il servizio effettivamente svolto dal ricorrente.
3. Dato atto che la verificazione ha escluso sia l’esistenza del nesso di causalità, sia la colpa dell’amministrazione, tanto rispetto al servizio prestato in Bosnia, quando rispetto al ciclo vaccinale cui il militare era stato sottoposto, con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, chiedendone la riforma con condanna del Ministero al risarcimento del danno, quantificato nella somma complessiva di euro 2.700.000.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero, resistendo al gravame e depositando a tal fine una memoria il 12 gennaio 2026.
4.2. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello si fonda su un unico motivo, con il quale si deduce: « Erroneità dell’impugnata sentenza, erroneità dei presupposti. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 (ARTT. 1078 E 1079) e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Violazione del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2087 e 2043 cod. civ. Violazione del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2043 cod. civ. e 40 cpv. cod. pen: mancato accertamento della responsabilità aquiliana. Violazione dell’art. 2050 cod. civ. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento ».
In particolare, l’appellante sostiene che:
- la sussistenza del nesso di causalità sarebbe dimostrata dall’avvenuto riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, che rappresenterebbero una confessione stragiudiziale da parte dell’amministrazione;
- il Ministero, non avrebbe dimostrato di aver adottato misure idonee a proteggere i militari (tale non sarebbe la maschera NBC che, seppur fornita, viene indossata solo quando vengono diramati avvertimenti di un imminente attacco nucleare, batteriologico o chimico e che in concreto non è stata mai utilizzata);
- nell’organismo dell’appellante sono state rinvenute le nanoparticelle cui fa riferimento l’art. 1078 del r.m. in quantità superiore rispetto ai soggetti sani e in genere alla popolazione italiana, circostanza che dimostrerebbe la concretizzazione del rischio tipizzato;
- non potrebbe seriamente dubitarsi della nocività del contesto ambientale.
6. L’appello è infondato.
7. In linea generale, è opportuno premettere che il dipendente che chiede il risarcimento del danno alla salute subito per la verificazione di eventi correlati a rischi cui è stato esposto in occasione e a causa della prestazione lavorativa fa valere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di « adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ».
7.1. Come precisato dalla giurisprudenza, civile e amministrativa (anche di questa sezione), si tratta di una responsabilità di natura contrattuale – in quanto rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 c.c., è integrato dall’art. 2087 c.c. – con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., ai fini del relativo accertamento grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare: a) l’esistenza del danno subito; b) la nocività dell’ambiente di lavoro; c) il nesso di causa tra questi elementi.
Il datore di lavoro, dal canto suo, può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, in quanto ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, facendo il possibile per evitare il danno mediante adozione di tutte le misure – imposte da regole cautelari specifiche ovvero da regole generali di prudenza, diligenza e perizia – che avrebbero potuto impedirlo: la responsabilità datoriale, infatti, non è oggettiva, ma è comunque collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di diritto o suggeriti dalle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili in un dato momento storico (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2022, n. 5661; 20 gennaio 2023, n. 715; 7 febbraio 2023, n. 1276; nonché, più di recente, 27 novembre 2025, n. 9343).
7.2. Con specifico riferimento al nesso di causa, è opportuno precisare che, mentre in caso di domande volte a ottenere l’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e degli artt. 1078 e ss. del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, l’ordinamento pone una presunzione a favore del lavoratore – il quale è tenuto a dimostrare di aver svolto un servizio tra quelli tipizzati dall’art. 1078 del r.m. « in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio » ed è l’amministrazione a dover fornire la prova contraria di « una specifica genesi extra-lavorativa della patologia » (secondo le condizioni sancite da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 ottobre 2025, n. 15, di cui hanno dato una prima applicazione Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025, nn. 9341, 9343, 9344, 9345, 9347, 9349) – in caso di azione risarcitoria l’onere di dimostrare la genesi lavorativa della patologia grava interamente sul lavoratore, sia pure con le precisazioni che tale accertamento avviene secondo un criterio di probabilità relativa (c.d. canone del “più probabile che non”) e che, secondo il principio di equivalenza delle cause sancito dall’art. 41 c.p. e applicabile anche negli altri settori dell’ordinamento, è sufficiente che il fatto avvenuto in servizio costituisca una “concausa” della malattia, se non vi sono altre cause sopravvenute da sole sufficienti a determinarla.
8. Nel caso di specie, mediante la verificazione svolta in primo grado si è indagata in concreto la sussistenza del nesso di causa e le conclusioni negative – fondate essenzialmente sul tempo, relativamente breve, trascorso tra la missione in Bosnia e l’insorgenza della malattia, alla luce del quale la commissione di verificazione ha ritenuto che questa fosse verosimilmente già presente a livello preclinico al momento della partenza – non sono state specificamente confutate e risultano immuni da vizi, sotto i profili logico e metodologico.
Questa valutazione non si pone in contraddizione con quella del comitato di verifica, in quanto i presupposti per l’attribuzione della speciale elargizione (ovvero dell’equo indennizzo) sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno (Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2742), e solo nella prima ipotesi il danneggiato beneficia di una presunzione a suo favore circa la sussistenza del nesso di causa (Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 715).
Ne deriva quindi che, mentre il comitato di verifica può arrestarsi al riscontro delle condizioni in presenza delle quali la legge riconosce una presunzione a favore del dipendente e all’assenza di elementi di segno contrario da parte dell’amministrazione, il verificatore è incaricato d’indagare in concreto il nesso di causa, senza poter fondare la sua valutazione su presunzioni di legge.
La valutazione dell’ausiliario del giudice sulla sussistenza del nesso causale ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria , dunque, si muove su un piano diverso rispetto a quella del comitato di verifica ai fini del riconoscimento delle indennità previste dalla legge , senza smentirla o privarla di efficacia, ma al contempo senza esserne vincolata.
9. Il fatto che, con apprezzamento non inficiato da vizi logici o metodologici, in primo grado si sia accertata la mancanza in concreto del nesso causale tra l’ambiente in cui il militare ha svolto il suo servizio e la malattia che ha contratto, come richiesto per il riconoscimento del risarcimento, comporta che la sentenza del T.a.r. si sottrae alle censure dell’appellante.
10. La particolarità della vicenda, anche in fatto, e l’esistenza di diversi orientamenti sulle varie questioni oggetto della causa – rispetto alle quali vi sono state pronunce recenti dell’Adunanza Plenaria e di questa sezione – giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
SS NR BA, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NR BA | FA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.