Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10434/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10434/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE MARTINI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI 24, 40125 BOLOGNA
presso il difensore avv. DE MARTINI MATTEO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGNANI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. RIGHETTI ELISA ( ); elettivamente domiciliato in VIALE ALDO C.F._2
MORO 52, BOLOGNA presso il difensore avv. ARGNANI STEFANO
CONVENUTO/I
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 8, FIRENZE presso il difensore avv. USAI FRANCESCO
Contr Contr
con il patrocinio dell'avv. BONSANTO FRANCO, elettivamente domiciliato in Via Puglie
5, 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. BONSANTO FRANCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte : Parte_1
pagina 1 di 13
in via principale:
- accertati i danni causati da fauna selvatica nell'annata agraria 2019/2020 alle coltivazioni dell'azienda agricola come identificate in atti e documenti di causa;
Parte_1
- accertata e dichiarata la legittimazione passiva della convenuta a ristorare i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni di parte attrice nell'annata agraria 2019/2020;
- accertata e dichiarata la condotta negligente della convenuta rispetto agli obblighi prevenzionali e risarcitori previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. E.R. n. 8/94 e succ. modifiche;
- vista la pronuncia n. 5417/2004 con cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha sancito il diritto soggettivo del danneggiato all'integrale risarcimento del danno provocato dalla fauna selvatica, senza che lo stesso sia limitato dall'applicazione di criteri di liquidazione che si discostino dall'integrale ristoro del pregiudizio patito,
per l'effetto
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c. al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di €
19.828,00 o di quella diversa che parrà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 09.04.2020, data della richiesta risarcitoria, al saldo effettivo.
in subordine,
qualora il Tribunale adito ritenesse invece di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze dell'ultimo triennio della Suprema Corte, che riconosce in capo alla una responsabilità ex art. 2052 c.c., CP_1
in ragione del “potere di utilizzo” sulla fauna selvatica,
per l'effetto,
condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
responsabilità ex art. 2052 c.c. al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 19.828,00 o di quella diversa che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 09.04.2020, data della richiesta risarcitoria, al saldo effettivo.
in ulteriore subordine,
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di una delle due domande risarcitorie sopra formulate,
riconoscere comunque a parte attrice la tutela indennitaria prevista dalla L. n. 157/1992 e dalla L. Reg. E.R. n.
8/1994, seguendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze della Corte di Cassazione n.
2374/2016 e n. 2375/2016, che prevede un diritto compensativo all'indennizzo del danno diretto conseguente al mancato raccolto, a prescindere dalla condotta dell'ente, pagina 2 di 13 per l'effetto,
condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice della complessiva somma di € 19.828,00 o di quella diversa che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 09.04.2020, data della richiesta risarcitoria, al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge”.
Parte REGIONE : CP_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e conclusione rigettata:
- in via preliminare accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione o titolarità attiva della azienda agricola attrice e/o il difetto di legittimazione o titolarità passiva della con riferimento a ogni Controparte_6
domanda avversaria;
- in via principale rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'azione e degli elementi costitutivi il titolo di responsabilità ascritta (e qui fermamente contestata) all'Ente regionale, accertando e/o dichiarando comunque la sussistenza della colpa dell'
[...]
per mancata adozione di misure di prevenzione e protezione delle colture, con Parte_1
conseguente applicazione del disposto dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare e/o dichiarare la titolarità passiva e l'esclusiva responsabilità della
[...]
relativamente agli eventi per cui è Controparte_7 Controparte_8
causa, condannando conseguentemente la e/o l' , in persona dei Controparte_7 Controparte_9
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'attrice e/o a tenere indenne e manlevare la in relazione agli importi che quest'ultima dovesse erogare Controparte_6
all' ; Parte_1
- in via ulteriormente graduata, laddove dovessero essere in denegatissima ipotesi accolte in tutto o in parte le domande avversarie nei confronti dell'odierna comparente, accertare il diverso grado di responsabilità e la diversa efficacia causale delle condotte della della e Controparte_6 Controparte_7
dell' , provvedendo alla distinta ripartizione pro quota, tra i Controparte_8
corresponsabili, dei danni eventualmente pagina 3 di 13 riconosciuti a controparte, riducendo in ogni caso sensibilmente l'importo complessivamente richiesto ex adverso, in quanto affetto da evidente sovrastima, sotto vari profili e titoli, oltre che indeterminato e non provato,
applicando comunque l'art. 1227, primo comma, c.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso:
- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
per i motivi esposti in narrativa;
[...]
- nel merito: rigettare le domanda proposte nei confronti della perché infondate Controparte_7
in fatto e in diritto e comunque non provate;
- rigettare comunque la domanda di manleva svolta dalla Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014”.
Contr Parte ATC
precisa le conclusioni come dalla propria comparsa di costituzione e risposta per l
[...]
ossia: Controparte_10
“contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
allo stato, per le motivazioni tutte espresse nella parte narrativa:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, preso atto che la parte attrice e la non Controparte_7
hanno svolto domande contro l' , CP_10
respingere tutte le domande formulate dalla in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore, nei confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_10
In ogni caso
Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' citava Parte_1
in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, la al fine di sentir Controparte_6
accertare dal Giudice la responsabilità della stessa per i danni subiti alle colture nell'annata agraria
2019/2020 dalla fauna selvatica, ed in particolare da parte di cinghiali, e sentir pronunciare dal Giudice pagina 4 di 13 la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per la perdita di varie tipologie di CP_1
coltivazioni così suddivise:
- € =511,38= sulla produzione di prato polifita biologico;
- € =123,80= sulla produzione di prato polifita convenzionale;
- € =1.288,70= sulla produzione di patate;
- € =741,99= sulla produzione di ceci;
- € =1.655,25= sulla produzione di farro biologico;
- € =3.292,35= sulla produzione di frumento tenero biologico;
- € =10.816,68= sulla produzione di frumento duro biologico.
In diritto l'attore contestava alla convenuta una responsabilità ex artt. 2052 e 2043 c.c. ed in subordine la tutela indennitaria di cui alla legge n° 157/1992.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_6
eccepito, sia in fatto che in diritto, dall'attrice chiedendo il rigetto della domanda.
Nell'ordine, la convenuta eccepiva: CP_1
1) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto la stessa non aveva dimostrato di essere proprietaria od affittuaria dei terreni in cui insistevano le colture.
2) la carenza di legittimazione passiva della in quanto i terreni Controparte_6
danneggiati, rientranti in ambito di zona cacciabile onde per cui per legge il controllo era di spettanza delle Province, nel caso di specie la , e/o degli Ambiti Territoriali di Controparte_7
Caccia.
3) l'infondatezza delle pretese attoree per il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere della prova sia sul nesso di causalità che sulla quantificazione.
4) il concorso di colpa dell'attrice per non aver adottato le misure di cautela atte a proteggere i terreni dal rischio di passaggio e danneggiamento da parte della fauna selvatica.
Al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva la chiamata in causa della in quanto ai sensi dell'art. 9 della l. n° 157/1992 il quale Controparte_7
al primo comma stabilisce che “[…]Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna” e dell'art. 19, primo comma, del d.lgs. n° 267/2000 in cui viene previsto che
“spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: […]e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne” e dell'Ambito territoriale di caccia ATC BO3 pagina 5 di 13 in quanto, con riferimento alla domanda indennitaria ed essendo i terreni agricoli ricompresi nell'ambito di aree di caccia, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della Legge Reg. n° 8/1994 “gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico: a)
degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi[…]”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_7
eccepito sia dall'attrice, sostanzialmente aderendo alle contestazioni formulate dalla Controparte_1
nei confronti dell'attrice e, quanto alla domanda di manleva formulata dalla convenuta
[...]
eccepiva l'infondatezza alla luce della propria asserita carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito sia dall'attrice CP_11
che dalla Regione convenuta, sostanzialmente aderendo alle contestazioni formulate dalla Regione
nei confronti dell'attrice per quanto riguarda il merito e, quanto alla domanda di CP_6
manleva formulata dalla convenuta, ne eccepiva l'infondatezza alla luce della propria asserita carenza di legittimazione passiva.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e con successiva ordinanza il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c..
In merito all'eccezione preliminare sulla carenza di legittimazione attiva dell'attrice si condivide quanto affermato dall'attrice ossia che la legittimazione emerge dal doc.
9-1 prodotto dalla stessa.
L'esistenza di un piano colturale, peraltro necessario al fine dell'attività agraria, fa presupporre,
almeno in via presuntiva, che l'attrice sia se non proprietaria almeno locatrice dei terreni destinati a coltivazione.
Con riferimento alla questione preliminare afferente la legittimazione passiva si osserva, prima di tutto, che la domanda risarcitoria per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere formulata nei confronti della Pubblica Amministrazione posto che, ai sensi della l. n° 157/1992, la fauna selvatica è
patrimonio indisponibile dello Stato e la sua cura e gestione è affidata ai soggetti pubblici. Ancor più
nello specifico, la legittimazione passiva sulla domanda risarcitoria, ex artt. 2043 e 2052 c.c., risiede in via esclusiva in capo alle Regioni, come confermato dalla Suprema Corte, in quanto “sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di pagina 6 di 13 cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per casi di eventuali omissioni” (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. n° 7969/2020; ad ulteriore conferma anche Cass. civ., sez. III, sent. n°
8384/2020 e 8385/2020; Cass. civ., sez. VI-3, ord. n° 35556/2022; per la giurisprudenza di merito si veda
Trib. Torino, sez. IV, sent. n° 75/2022 in Redazione Giuffrè 2022; Trib. L'Aquila, sez. I, sent. n°
691/2022 e n° 687/2022 entrambe in Redazione Giuffrè 2022).
Più di recente, sempre la Suprema Corte nel ribadire quanto sopra (“la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1
nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti”) ha precisato che “la può rivalersi (anche mediante chiamata CP_1
in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali)” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n° 27931/2022 in Diritto & Giustizia
2022, 26 settembre;
Cass. civ., sez. VI, ord. n° 8206/2021 in Giustizia Civile Massimario 2021; Cass.
civ., sez. VI, ord. n° 3023/2021 in Diritto & Giustizia 2021, 10 febbraio;
Cass. civ., sez. VI, sent. n°
7969/2020 in Giustizia Civile Massimario 2020).
Pertanto, nel caso de quo, non vi è più dubbio alcuno in punto alla legittimazione passiva della che, tuttavia, vanta un potere di rivalsa/regresso nei confronti degli enti pubblici o privati CP_1
aventi eventuali funzioni proprie o delegate.
Nel caso di specie, venendo al merito, dall'espletata c.t.u. emerge con chiarezza, vedasi paragrafo
4 dell'elaborato peritale, che “gli elementi che consentono di riconoscere il cinghiale quale autore dei danni alle coltivazioni, oltre alla tipologia del danno medesimo, sono la presenza al suolo di orme ed anche di feci”. Il
c.t.u. aggiunge quindi che “le impronte hanno forma simmetrica rispetto all'asse maggiore, con punte stondate, soprattutto negli individui adulti e dimensioni corrispondenti alla mole dell'animale (oltre 7 cm di lunghezza e 5 di larghezza per gli individui adulti)”. Deve pertanto ritenersi, alla luce del materiale fotografico depositato che parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio in merito alle cause dei danni alle proprie coltivazioni.
Con riferimento invece al criterio di imputazione della responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica, si rileva che il danneggiato può avvalersi o dell'ordinaria tutela risarcitoria ex artt.
2043 o 2052 c.c. o della speciale tutela indennitaria prevista dall'art. 17 della Legge Emilia– CP_1 pagina 7 di 13 n° 8/1994 e dall'art. 26, comma 1, della Legge n° 157/1992. CP_1
Quanto alla domanda risarcitoria ritiene il giudicante che sia stata raggiunta la prova della responsabilità della e/o dell' ai sensi dell'art. 2052 c.c. in capo alla Controparte_6 CP_11
in quanto gli animali selvatici rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. la già CP_1
citata Cass. civ., sez. III, sent. n° 7969/2020).
Tale concetto è stato di recente ribadito sempre dalla Suprema Corte la quale ha affermato che
“nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la CP_1
fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass. civ., sez. III, ord. n°
6539/2024 in Guida al diritto 2024, 16; v. Cass. civ., sez. III, ord. n° 19332/2023 in Redazione Giuffrè
2023; Cass. civ., sez. III, ord. n° 40254/2021 in Responsabilità Civile e Previdenza 2021, 6, 2011).
Anche la giurisprudenza di merito, accodandosi all'orientamento della Suprema Corte, si è espressa in tal senso precisando che “in tema di responsabilità per i danni arrecati a terzi dal comportamento della fauna selvatica, si osserva come il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile in capo allo stesso
Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. In siffatta situazione, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla base della impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c., come già chiarito), finirebbe per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione. Il logico corollario di quanto sopra è che, poiché la proprietà pubblica delle specie protette si realizza mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo, è in capo alle
Regioni stesse che va imputata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.” (Trib. Ascoli Piceno, sent. n°
153/2023 in Redazione Giuffrè 2023; Trib. L'Aquila, sez. I, sent. n° 691/2022 e n° 687/2022 entrambe in pagina 8 di 13 Redazione Giuffrè 2022; Trib. Bolzano, sez. II, sent. n° 104/2022 in Redazione Giuffrè 2022).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, prima parte, della l. n° 157/1992 “fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”. Da ciò
consegue che l'art. 2052 c.c. non trova applicazione solo nel caso di specie protette ma anche nel caso di cinghiali o specie autoctone stabilmente presenti nel territorio nazionale. Sotto il profilo dell'onere probatorio “a norma dell'articolo 2052 Cc, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso CP_1
fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo,
come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 25868/2023 in Guida al diritto 2023, 39).
Per quanto riguarda invece la domanda di manleva formulata dalla questa si potrebbe CP_1
fondare su di una responsabilità di e della di BOLOGNA, in CP_11 Controparte_7
teoria, configurabile come responsabilità aquiliana per neminem laedere ex art. 2043 c.c. in quanto, non essendo proprietarie degli animali ma solo destinatari di compiti organizzativi e di amministrazione nel controllo della popolazione della fauna selvatica, potrebbero essere chiamate a rispondere per condotte omissive in violazione dei compiti alle stesse delegate dalla La pertanto, CP_1 CP_1
ove avesse interesse a essere manlevata ha l'onere di dimostrare il concreto comportamento colposo ascrivibile a detti enti e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità
omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che “in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica, la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., rispetto alla quale la è l'unico legittimato passivo, in quanto ente titolare della CP_1
competenza legislativa in tema di patrimonio faunistico, oltre che delle funzioni amministrative afferenti all'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, benché eventualmente svolte, per delega o in forza di poteri propri, da altri enti, può concorrere con quella ex art. 2043 cod. civ. che, oltre a rappresentare il fondamento dell'azione di rivalsa della contro gli enti a cui sarebbe spettata CP_1
concretamente, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto scongiurare il danno, ammette il diretto esercizio dell'azione risarcitoria altresì nei loro confronti da parte del danneggiato, il quale, peraltro, è tenuto a dimostrare il comportamento colposo pagina 9 di 13 causalmente efficiente dell'ente pubblico[…]” (C. App. Roma, sez. II, sent. n° 6314/2023 in Redazione
Giuffrè 2023).
Nel caso di specie, dimostrato il nesso di causalità tra la presenza della fauna selvatica e l'ipotizzabile danno subito era onere della dimostrare la prova liberatoria del caso fortuito. CP_1
Tale onere non è stato oggetto di adempimento in quanto la semplice predisposizione dei Piani di
Prelievo (docc. da 12 a 15 depositati con la seconda memoria istruttoria della convenuta) CP_1
risulta insufficiente dovendo la stessa dimostrare che tali piani fossero idonei a poter mantenere un controllo sulla fauna selvatica ma soprattutto che fossero stati correttamente messi in atto dalla stessa o dagli enti delegati e che pertanto la condotta dell'animale costituiva una “causa autonoma, eccezionale,
imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto” (cit. Cass. civ., sez. III, ord. n° 25868/2023). Allo
stesso modo, quanto alla richiesta di manleva formulata dalla con riferimento alla domanda CP_1
risarcitoria, non potrebbe essere accolta in quanto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la avrebbe CP_1
dovuto allegare e provare in cosa sia consistita la condotta illecita, da cui potrebbe sorgere una responsabilità omissiva, degli enti terzi chiamati. La Regione convenuta prima ancora dell'onere della prova non ha soddisfatto l'obbligo di allegazione in quanto con riferimento alla posizione delle terze chiamate si è limitata a fare un'approfondita disquisizione sulla loro legittimazione passiva ma entrando nel caso specifico non ha detto quali sono le condotte illecite alle stesse ascrivibili. Alla luce di ciò, si sottolinea, quanto alla domanda risarcitoria (diversamente quella indennitaria dove ex legge gli ATC hanno degli obblighi indennitari a proprio carico entro determinati ambiti territoriali) deve essere rigettata la domanda di manleva nei confronti delle terze chiamate.
Ciò posto, la domanda attorea deve essere accolta in minima parte, nella misura riconosciuta dalla convenuta, non avendo l'attrice dato prova del maggior danno richiesto. Nonostante le CP_1
contestazioni dell'attrice all'elaborato peritale, la quale è giunta a chiedere la rinnovazione della consulenza, ritiene il presente giudicante che le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio siano del tutto condivisibili e le critiche formulate sono del tutto pretestuose e destituite di fondamento.
Il consulente, al paragrafo 20 dell'elaborato peritale ha raggiunto le seguenti conclusioni:
“Nella zona è frequente la presenza di fauna selvatica;
nella visita collegiale di un campo di cereali un seminativo sono state individuate numerose impronte di fauna selvatica, particolarmente di cinghiali.
Vengono lamentati danni per l'annata 2019-2020 di € 19.828,00.
La documentazione fotografica depositata agli atti riprende solo e sempre in primo piano pagina 10 di 13 impronte di ungulati, senza mai riprendere le parti di coltura danneggiate, non offrendo mai alcuna dimostrazione e/o certezza dei lamentati danni.
La relazione agli atti del CTP Per. Agr. Geom riporta danni variabili dal 30% Persona_1
sulle patate, al 40-60% su farro e frumento e 90% su cece. ma senza mai dare riscontri oggettivi come si evince dall'esame della abbondante documentazione tecnica sia agli atti, sia integrata successivamente dall'attuale CTP Dott. Controparte_12
Dall'esame dei dati produttivi si rilevano rese fortemente irregolari tra i cereali, con grano tenero 3 q/ha,
farro 12 q/ha e grano duro 26 q/ha non riscontrando nella documentazione tecnica agli atti ed integrativa, nessuna traccia illustrativa riguardo le cause dell'insuccesso o quanto meno riconducesse la causa agli ungulati.
Infine la produzione di patata è apparsa regolare, quella del prato polifita inferiore alla media mentre quella del cece non è stata nemmeno raccolta.
Con quanto premesso, si deduce con chiarezza, l'impossibilità di procedere alla quantificazione del danno causato dagli ungulati su ogni coltura per determinare il relativo indennizzo.
Per Pertanto sia l'Ill.mo Sig. a scegliere uno dei due scenari che ritiene più opportuno:
- Tesi A: poiché non è stata trovata nessuna indicazione che possa permettere l'attribuzione di una % di danno causato da ungulati, il CTU è costretto a terminare il proprio elaborato senza alcuna definizione di indennizzo.
- Tesi B: le colture sono state sicuramente visitate dagli ungulati durante il loro ciclo colturale, pur non sapendo in quale fase fenologica e con quale intensità, pertanto non potendo quantificare i danni, lo scrivente ritiene tuttavia giustificabile un generalizzato 5% del valore della produzione media ordinaria, (come il CTU
protende) che determina con un indennizzo di € 600,00 (seicento) complessivo”.
Il consulente lamenta infatti che “parte attrice non ha nemmeno prodotto immagini registrate, come riprese ottenute da voli con droni, o precisi rilievi fotografici, o rilievi con pesature, per cui, dopo 3 anni, non si conoscono le cause per le basse produzioni ottenute ed anche i potenziali danni da fauna selvatica sono inquantificabili, privi anche di un minimo sospetto di responsabilità che non permette di procedere alla sua quantificazione” (par. 15 c.t.u.). Alla luce di ciò il c.t.u. perviene alla conclusione dell'impossibilità di procedere alla quantificazione del danno causato dagli ungulati su ogni coltura per poter determinare il relativo indennizzo (par. 16 c.t.u.).
Effettivamente, ritiene il giudicante che la documentazione fotografica è del tutto inidonea a rappresentare le dimensioni effettive delle aree danneggiate e quindi a definire, anche solo in modo pagina 11 di 13 approssimativo, quanto delle colture sono andate perdute. Né la perdita delle colture può essere dedotta dalla documentazione contabile in quanto in parte afferente alla vendita di prodotti derivati dalle colture su cui non vi è richiesta risarcitoria – ad esclusione della fattura n° 11/2020 – (ved. doc. n°
9-4) ed in parte non è chiaro a quale annata si riferisca. Ciò posto, anche dando per ammesso che le dette fatture riguardano l'annata agraria 2019-2020 tale documentazione prova soltanto le vendite effettuate ma sono inidonee a dimostrare il mancato guadagno subito e quindi i danni subiti per la perdita culturale e neppure costituiscono elementi indiziari precisi e gravi e comunque idonei a fare ricorso a delle presunzioni non essendovi parametri comparativi di riferimento (guadagni nelle annate precedenti ed in quelle successive). Non può neppure accogliersi la tesi B) delle conclusioni in quanto meramente ipotetica in assenza di un qualunque parametro oggettivo.
All'attrice può pertanto liquidarsi soltanto la somma riconosciuta dalla Regione CP_1
Romagna di € =378,93= (ved. doc. 18, pag. 17, Reg. . CP_6
Ogni altra questione giuridica non esplicitamente affrontata deve ritenersi assorbita “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Trib. Napoli, sez. VI,
sent. n° 9199/2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Al parziale accoglimento della domanda attorea consegue la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la Tra la e la Controparte_6 Controparte_6 CP_11 [...]
stante la particolarità delle questioni di diritto affrontate ed un'ipotetica Controparte_7
fondatezza della domanda di manleva sia per la domanda risarcitoria e ancor di più per quella indennitaria. Spese di c.t.u. poste a carico di parte attrice come da decreto di liquidazione in quanto sostanzialmente soccombente mentre compensa quelle di c.t.p..
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando nella causa n° 10434/2021 R.G., ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede:
a) dichiara la legittimazione attiva di;
Parte_1 pagina 12 di 13 b) dichiara la legittimazione passiva della Controparte_13
c) condanna la ex art. 2052 c.c., a pagare all Controparte_13 Parte_1
la somma di € =378,93= oltre interessi legali dalla domanda alla presente sentenza ed
[...]
interessi ex art. 1282 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
d) rigetta la domanda di manleva formulata dalla nei confronti delle Controparte_13
terze chiamate e CP_7 Controparte_7 CP_11
e) compensa le spese di lite;
f) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice così come da decreto di liquidazione 6/3/2025.
Così deciso in Bologna, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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