CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1254/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
MA ER, AT
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3684/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229025078712000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229025078712000 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 661/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato al sig. Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma impugnava la sentenza n. 1241/07/24 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - depositata il 26.1.2024 e non notificata -, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal predetto contribuente, venivano annullate l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90250787 12 000 – notificata il 14.6.2022 - e la prodromica cartella di pagamento n. 097 2010 00528447 91 000 - notificata in data 30.4.2010 -, concernenti le imposte IRAP, IRPEF ed IVA relative all'anno 2006, attesa la ritenuta estinzione del credito erariale per l'intervenuto decorso decennale della prescrizione.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata sentenza, nella parte in cui erroneamente sanciva la estinzione del credito nonostante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90250787 12 fosse stata preceduta, prima della decorrenza del termine di anni dieci previsto in materia di prescrizione delle imposte erariali, dalla notifica, in data 10.7.2018, dell'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201800011646001.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il solo Resistente_1, il quale concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 2.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In ordine alla eccepita prescrizione la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una intimazione di pagamento, in tal caso “anche se l'atto prodromico è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo in esso richiamato”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'intimazione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi erariali – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi nell'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201800011646001 notificato in data 10.7.2018), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso.
L'appello, pertanto, per le ragioni anzidette, va senz'altro accolto.
La condanna alle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio. condanna Resistente_1 a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di
€ 2.500,00, onnicomprensive.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
MA ER, AT
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3684/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229025078712000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229025078712000 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 661/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato al sig. Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma impugnava la sentenza n. 1241/07/24 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - depositata il 26.1.2024 e non notificata -, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal predetto contribuente, venivano annullate l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90250787 12 000 – notificata il 14.6.2022 - e la prodromica cartella di pagamento n. 097 2010 00528447 91 000 - notificata in data 30.4.2010 -, concernenti le imposte IRAP, IRPEF ed IVA relative all'anno 2006, attesa la ritenuta estinzione del credito erariale per l'intervenuto decorso decennale della prescrizione.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata sentenza, nella parte in cui erroneamente sanciva la estinzione del credito nonostante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90250787 12 fosse stata preceduta, prima della decorrenza del termine di anni dieci previsto in materia di prescrizione delle imposte erariali, dalla notifica, in data 10.7.2018, dell'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201800011646001.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il solo Resistente_1, il quale concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 2.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In ordine alla eccepita prescrizione la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una intimazione di pagamento, in tal caso “anche se l'atto prodromico è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo in esso richiamato”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'intimazione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi erariali – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi nell'atto di pignoramento presso terzi n.
09784201800011646001 notificato in data 10.7.2018), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso.
L'appello, pertanto, per le ragioni anzidette, va senz'altro accolto.
La condanna alle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio. condanna Resistente_1 a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di
€ 2.500,00, onnicomprensive.