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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/06/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12229/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12229/2023 promossa da
C.F. , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
Agrisicilia, rappresentato e difeso dall'AVV. FILIPPO LO FARO, C.F. e C.F._2 dall'AVV. VERONICA NOBILE, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._3
G. Pascoli, n.6, Caltagirone (CT); opponente contro
, C.F. , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._4 individuale, rappresentato e difeso dall'AVV. LUCA CONTRINO, C.F. , ed C.F._5
elettivamente domiciliato in via Escrivà, n. 2 Catania;
opposto
All'udienza di giorno 11.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso il procedimento e il procedimento è stato assunto in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art
281sexies c.p.c., quale novellata dal d.lgs. 149/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
3644/2023 emesso dal Tribunale di Catania, con cui quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale Agrisicilia, è stato condannato a corrispondere a euro 5.110,52, Controparte_1
oltre interessi moratori e spese.
ha proposto opposizione eccependo, innanzitutto, l'incompetenza per valore Parte_1
e per territorio del Tribunale di Catania, in favore del Giudice di pace di Lentini e/o Caltagirone competente per valore ai sensi dell'art. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 ratione temporis applicabile e per territorio ex 18 c.p.c.
In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente ai sensi dell'art. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 ed applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente al
28.02.2023, che ha ampliato la competenza per valore del giudice di pace estendendola a tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 10.000,00, il procedimento monitorio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Giudice di pace di Lentini competente per valore e territorio o, alternativamente, di Caltagirone.
Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza del procuratore di parte opposta.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 ss c.p.c. ed, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ed ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
L'opponente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, in accoglimento dei motivi su esposti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per valore e dire competente il Giudice di
Pace e, più precisamente, il Giudice di Pace di Lentini o, alternativamente, il Giudice di Pace di
Caltagirone,
- poi, sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di rappresentanza del difensore e procuratore di parte opposta;
- nel merito, senza recesso dalle superiori richieste preliminari, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3644/2023 (R.G. n. 7339/2023) emesso dal Tribunale di Catania, quarta sezione civile, il 27.09.2023, depositato il 29.09.2023, perché infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi indicati nel presente atto;
e comunque,
- accertare e dichiarare ex art. 1467 c.c. la risoluzione del contratto dal quale sono scaturite le fatture oggetto del d.i. opposto e pertanto l'insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato;
- in subordine, qualora il Giudice adito ritenga non applicabile l'art. 1467 c.c., ridurre
l'ammontare del credito e, pertanto, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto”, con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 13.04.2025 e, Controparte_1 preliminarmente ha aderito all'accezione di incompetenza per valore e territorio del Tribunale di
Catania in favore del Giudice di pace di Lentini, precisando che l'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Catania è stata determinata da una incertezza interpretativa del d.lgs n. 149/2022, entrato in vigore poco tempo prima del deposito del ricorso monitorio.
Nel merito, l'opposto ha contestato i motivi di opposizione ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per valore in favore del Giudice di Pace competente e conseguentemente disporre la cancellazione della causa dal ruolo e fissare termine perentorio per la riassunzione dinanzi al Giudice competente, ex art. 50 c.p.c., ovvero rimettere gli atti al Giudice competente ex art. 38 c.p.c. (Giudice di Pace di Lentini); nel merito,
In caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, voglia l'Ill.mo Giudice rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti.
Qualora in subordine, codesto Giudice dovesse ritenere di accogliere l'eccezione di incompetenza con provvedimento avente natura decisoria, si chiede che le spese di lite siano compensate in ragione della obiettiva incertezza interpretativa sulla competenza, derivante dall'entrata in vigore della nuova normativa e dell'assenza di colpa grave nella scelta del giudice monitorio. Si evidenzia che la problematica relativa al valore è emersa a seguito della recente riforma Cartabia, entrata in vigore poco prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio, che ha modificato i criteri di competenza. È importante sottolineare che nemmeno il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ha rilevato tale questione, né lo ha fatto con decreto ex art. 171bis
c.p.c., nonostante avesse il potere di provvedere d'ufficio prima dell'emissione del decreto ingiuntivo stesso”.
2. Pronuncia sull'incompetenza
Nel caso in esame deve prendersi atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore del Giudice di pace di
Lentini, competente per valore ex art. 7 c.p.c. e per territorio ex art. 18 co. I c.p.c., circostanza che comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza.
Sul punto, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
tuttavia, il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo prende atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione deve essere emesso nella forma di sentenza e contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre effetti in pendenza di opposizione
(tra le numerose pronunce sul tema, Cass. civ., Sez. VI, 10.06.2019, n. 15579 e Sez. lav.,
21.05.2007, n. 11748).
La controversia, previa indicazione del Giudice di pace di Lentini quale giudice territorialmente competente, potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice, con la precisazione che, con la riassunzione del procedimento, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che non esiste più, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 26.01.2016, n. 1372).
3. Statiuizioni finali
In conclusione, va dunque dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Catania in favore del Giudice di pace di Lentini, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi ai sensi dell'art. 50 c.p.c., e deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 co. II c.p.c., con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese, in linea generale con la dichiarazione di incompetenza il giudice chiude il processo davanti a sé ed è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. civ., Sez. III, 20.10.2006, n. 22541).
Tuattavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 co. II,
c.p.c. e, dunque, di adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore, il Giudice è privato del potere di decidere sulla competenza e, di conseguenza, non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 11.05.2022, n.
15017). Tali principi, secondo l'orientamento prevalente (tra le più recenti, Cass. civ., sez. II,
30.07.2024 n. 21300), trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita all'adesione del convenuto comporta quale effetto ulteriore anche la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente. Di conseguenza, deve darsi atto della circostanza per cui le spese verranno regolate dal giudice munito di competenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12229/2023, così decide:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania, a favore del Giudice di pace di Lentini;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 co. II c.p.c.;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3644/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
- dà atto che le spese verranno regolate dal giudice competente.
Catania, 27/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12229/2023 promossa da
C.F. , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
Agrisicilia, rappresentato e difeso dall'AVV. FILIPPO LO FARO, C.F. e C.F._2 dall'AVV. VERONICA NOBILE, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._3
G. Pascoli, n.6, Caltagirone (CT); opponente contro
, C.F. , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._4 individuale, rappresentato e difeso dall'AVV. LUCA CONTRINO, C.F. , ed C.F._5
elettivamente domiciliato in via Escrivà, n. 2 Catania;
opposto
All'udienza di giorno 11.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso il procedimento e il procedimento è stato assunto in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art
281sexies c.p.c., quale novellata dal d.lgs. 149/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
3644/2023 emesso dal Tribunale di Catania, con cui quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale Agrisicilia, è stato condannato a corrispondere a euro 5.110,52, Controparte_1
oltre interessi moratori e spese.
ha proposto opposizione eccependo, innanzitutto, l'incompetenza per valore Parte_1
e per territorio del Tribunale di Catania, in favore del Giudice di pace di Lentini e/o Caltagirone competente per valore ai sensi dell'art. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 ratione temporis applicabile e per territorio ex 18 c.p.c.
In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente ai sensi dell'art. 7 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 ed applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente al
28.02.2023, che ha ampliato la competenza per valore del giudice di pace estendendola a tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 10.000,00, il procedimento monitorio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Giudice di pace di Lentini competente per valore e territorio o, alternativamente, di Caltagirone.
Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza del procuratore di parte opposta.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 ss c.p.c. ed, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ed ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
L'opponente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, in accoglimento dei motivi su esposti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per valore e dire competente il Giudice di
Pace e, più precisamente, il Giudice di Pace di Lentini o, alternativamente, il Giudice di Pace di
Caltagirone,
- poi, sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di rappresentanza del difensore e procuratore di parte opposta;
- nel merito, senza recesso dalle superiori richieste preliminari, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3644/2023 (R.G. n. 7339/2023) emesso dal Tribunale di Catania, quarta sezione civile, il 27.09.2023, depositato il 29.09.2023, perché infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi indicati nel presente atto;
e comunque,
- accertare e dichiarare ex art. 1467 c.c. la risoluzione del contratto dal quale sono scaturite le fatture oggetto del d.i. opposto e pertanto l'insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato;
- in subordine, qualora il Giudice adito ritenga non applicabile l'art. 1467 c.c., ridurre
l'ammontare del credito e, pertanto, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto”, con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 13.04.2025 e, Controparte_1 preliminarmente ha aderito all'accezione di incompetenza per valore e territorio del Tribunale di
Catania in favore del Giudice di pace di Lentini, precisando che l'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Catania è stata determinata da una incertezza interpretativa del d.lgs n. 149/2022, entrato in vigore poco tempo prima del deposito del ricorso monitorio.
Nel merito, l'opposto ha contestato i motivi di opposizione ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per valore in favore del Giudice di Pace competente e conseguentemente disporre la cancellazione della causa dal ruolo e fissare termine perentorio per la riassunzione dinanzi al Giudice competente, ex art. 50 c.p.c., ovvero rimettere gli atti al Giudice competente ex art. 38 c.p.c. (Giudice di Pace di Lentini); nel merito,
In caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, voglia l'Ill.mo Giudice rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti.
Qualora in subordine, codesto Giudice dovesse ritenere di accogliere l'eccezione di incompetenza con provvedimento avente natura decisoria, si chiede che le spese di lite siano compensate in ragione della obiettiva incertezza interpretativa sulla competenza, derivante dall'entrata in vigore della nuova normativa e dell'assenza di colpa grave nella scelta del giudice monitorio. Si evidenzia che la problematica relativa al valore è emersa a seguito della recente riforma Cartabia, entrata in vigore poco prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio, che ha modificato i criteri di competenza. È importante sottolineare che nemmeno il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ha rilevato tale questione, né lo ha fatto con decreto ex art. 171bis
c.p.c., nonostante avesse il potere di provvedere d'ufficio prima dell'emissione del decreto ingiuntivo stesso”.
2. Pronuncia sull'incompetenza
Nel caso in esame deve prendersi atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore del Giudice di pace di
Lentini, competente per valore ex art. 7 c.p.c. e per territorio ex art. 18 co. I c.p.c., circostanza che comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza.
Sul punto, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
tuttavia, il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo prende atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione deve essere emesso nella forma di sentenza e contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre effetti in pendenza di opposizione
(tra le numerose pronunce sul tema, Cass. civ., Sez. VI, 10.06.2019, n. 15579 e Sez. lav.,
21.05.2007, n. 11748).
La controversia, previa indicazione del Giudice di pace di Lentini quale giudice territorialmente competente, potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice, con la precisazione che, con la riassunzione del procedimento, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che non esiste più, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 26.01.2016, n. 1372).
3. Statiuizioni finali
In conclusione, va dunque dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Catania in favore del Giudice di pace di Lentini, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi ai sensi dell'art. 50 c.p.c., e deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 co. II c.p.c., con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese, in linea generale con la dichiarazione di incompetenza il giudice chiude il processo davanti a sé ed è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. civ., Sez. III, 20.10.2006, n. 22541).
Tuattavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 co. II,
c.p.c. e, dunque, di adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore, il Giudice è privato del potere di decidere sulla competenza e, di conseguenza, non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 11.05.2022, n.
15017). Tali principi, secondo l'orientamento prevalente (tra le più recenti, Cass. civ., sez. II,
30.07.2024 n. 21300), trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita all'adesione del convenuto comporta quale effetto ulteriore anche la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente. Di conseguenza, deve darsi atto della circostanza per cui le spese verranno regolate dal giudice munito di competenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12229/2023, così decide:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania, a favore del Giudice di pace di Lentini;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 co. II c.p.c.;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3644/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
- dà atto che le spese verranno regolate dal giudice competente.
Catania, 27/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone