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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/11/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 256/2019 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Angela
Aversa per parte opponente e dall'avv. Leonardo Blandino per parte opposta e dall'avv. Giuseppe
RI SC per la società terza chiamata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 256 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Aversa;
- opponente - contro
(c.f.-p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino;
- società opposta -
e (p.i. , c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe RI
SC;
- società terza chiamata -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2018, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 26.11.2018 e notificato il 24.12.2018.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.11.2018
e notificato il 24.12.2018, con il quale - su istanza della società opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 32.888,37, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 3225182 intercorso in data 1.6.2009 con Consum.it S.p.A., il cui credito, poi, è stato oggetto di cessione in favore di
Controparte_1
A tal riguardo ha lamentato la mancata prova dell'avvenuta accettazione/approvazione del prestito de quo e della erogazione della relativa somma, disconoscendo - altresì - le sottoscrizioni, al medesimo apparentemente riferibili, apposte sulla documentazione negoziale prodotta da controparte, così concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in esame, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 24.7.2019 si è costituita in giudizio la quale ha ribadito la piena fondatezza della propria pretesa Controparte_1 creditoria, contestando in fatto ed in diritto i rilievi, le eccezioni e le domande avanzate dall'opponente, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
In data 13.2.2020 si è costituita in giudizio anche terza chiamata in causa dall'odierna CP_3 opposta, la quale ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Dal compendio probatorio risultante all'esito del presente giudizio si evince, infatti, che la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che, in data 1.6.2009, l'odierno opponente ebbe a stipulare con Consum.it S.p.A. il contratto di finanziamento personale n. 3225182 dell'importo complessivo di € 30.300,00, da restituire a mezzo 120 rate di € 411,56 cadauna.
3.1 Detto, poi, che non è stata in alcun modo contestata la circostanza relativa all'avvenuta cessione del credito de quo in favore di va considerato che - pur a fronte dell'eccezione Controparte_1 con cui ambo l'opponente ha disconosciuto le firme a sé apparentemente riferibili, apposte sulla documentazione contrattuale testé richiamata - non si rende necessario procedere alla verificazione delle sottoscrizioni de quibus, stante l'assorbente e dirimente rilievo assunto dal fatto che costituisce profilo pacifico (giacché non contestato e provato per tabulas) che l'opponente abbia parzialmente onorato il debito assunto con il negozio in questione con la società di finanziamento mediante il pagamento di alcune rate, così dando esecuzione a detto contratto riconoscendosi debitore in virtù delle pattuizioni ivi convenute, prima della dichiarazione di disconoscimento resa in giudizio.
Conseguentemente, il disconoscimento dal medesimo operato è da reputarsi privo di effetto in quanto del tutto incompatibile ed incoerente con il contegno (parzialmente adempiente) in precedenza tenuto, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2012, n. 10849); ed ancora, “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con
l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.
22460).
La pacifica circostanza che parte opponente abbia (sebbene) parzialmente onorato gli impegni negoziali assunti con il contratto in esame, unita all'altrettanto documentata circostanza relativa all'acquisto, poi operato dal , dell'immobile (per il quale lo stesso ebbe a fornire a Pt_1
Consum.it il relativo contratto preliminare), rende manifestamente pretestuosa l'allegazione difensiva relativa alla asserita mancata erogazione delle somme de quibis.
Nell'atto di opposizione si legge, poi, che controparte avrebbe prodotto solo una richiesta di prestito personale, senza offrire “nessuna prova in ordine alla approvazione/accettazione del prestito…”.
Anche detta doglianza risulta infondata, ove si consideri che la società opposta ha versato in atti non solo la richiesta di prestito personale dell'1.6.2009, ma anche la comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento datata 5.6.2009, entrambe debitamente sottoscritte dal (v. Pt_1 doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte opposta).
In conclusione, non avendo l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per come sopra analiticamente illustrato, va da sé che l'odierna opposizione debba essere rigetta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 653, comma 1 c.p.c.
Solo per completezza d'analisi, si osserva che alcun rilievo assume l'omessa attivazione del procedimento di mediazione, non essendo detto profilo stato oggetto di eccezione di parte o di rilievo officioso del giudice entro la prima udienza, secondo il disposto di cui all'art. 5 del decr. lgs n. 28-2010.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
256/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - sia in favore di parte opposta, sia in favore della società terza chiamata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 256/2019 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Angela
Aversa per parte opponente e dall'avv. Leonardo Blandino per parte opposta e dall'avv. Giuseppe
RI SC per la società terza chiamata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 256 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Aversa;
- opponente - contro
(c.f.-p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino;
- società opposta -
e (p.i. , c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe RI
SC;
- società terza chiamata -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2018, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 26.11.2018 e notificato il 24.12.2018.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2018, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.11.2018
e notificato il 24.12.2018, con il quale - su istanza della società opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 32.888,37, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 3225182 intercorso in data 1.6.2009 con Consum.it S.p.A., il cui credito, poi, è stato oggetto di cessione in favore di
Controparte_1
A tal riguardo ha lamentato la mancata prova dell'avvenuta accettazione/approvazione del prestito de quo e della erogazione della relativa somma, disconoscendo - altresì - le sottoscrizioni, al medesimo apparentemente riferibili, apposte sulla documentazione negoziale prodotta da controparte, così concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in esame, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 24.7.2019 si è costituita in giudizio la quale ha ribadito la piena fondatezza della propria pretesa Controparte_1 creditoria, contestando in fatto ed in diritto i rilievi, le eccezioni e le domande avanzate dall'opponente, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
In data 13.2.2020 si è costituita in giudizio anche terza chiamata in causa dall'odierna CP_3 opposta, la quale ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Dal compendio probatorio risultante all'esito del presente giudizio si evince, infatti, che la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che, in data 1.6.2009, l'odierno opponente ebbe a stipulare con Consum.it S.p.A. il contratto di finanziamento personale n. 3225182 dell'importo complessivo di € 30.300,00, da restituire a mezzo 120 rate di € 411,56 cadauna.
3.1 Detto, poi, che non è stata in alcun modo contestata la circostanza relativa all'avvenuta cessione del credito de quo in favore di va considerato che - pur a fronte dell'eccezione Controparte_1 con cui ambo l'opponente ha disconosciuto le firme a sé apparentemente riferibili, apposte sulla documentazione contrattuale testé richiamata - non si rende necessario procedere alla verificazione delle sottoscrizioni de quibus, stante l'assorbente e dirimente rilievo assunto dal fatto che costituisce profilo pacifico (giacché non contestato e provato per tabulas) che l'opponente abbia parzialmente onorato il debito assunto con il negozio in questione con la società di finanziamento mediante il pagamento di alcune rate, così dando esecuzione a detto contratto riconoscendosi debitore in virtù delle pattuizioni ivi convenute, prima della dichiarazione di disconoscimento resa in giudizio.
Conseguentemente, il disconoscimento dal medesimo operato è da reputarsi privo di effetto in quanto del tutto incompatibile ed incoerente con il contegno (parzialmente adempiente) in precedenza tenuto, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2012, n. 10849); ed ancora, “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con
l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.
22460).
La pacifica circostanza che parte opponente abbia (sebbene) parzialmente onorato gli impegni negoziali assunti con il contratto in esame, unita all'altrettanto documentata circostanza relativa all'acquisto, poi operato dal , dell'immobile (per il quale lo stesso ebbe a fornire a Pt_1
Consum.it il relativo contratto preliminare), rende manifestamente pretestuosa l'allegazione difensiva relativa alla asserita mancata erogazione delle somme de quibis.
Nell'atto di opposizione si legge, poi, che controparte avrebbe prodotto solo una richiesta di prestito personale, senza offrire “nessuna prova in ordine alla approvazione/accettazione del prestito…”.
Anche detta doglianza risulta infondata, ove si consideri che la società opposta ha versato in atti non solo la richiesta di prestito personale dell'1.6.2009, ma anche la comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento datata 5.6.2009, entrambe debitamente sottoscritte dal (v. Pt_1 doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte opposta).
In conclusione, non avendo l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per come sopra analiticamente illustrato, va da sé che l'odierna opposizione debba essere rigetta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 653, comma 1 c.p.c.
Solo per completezza d'analisi, si osserva che alcun rilievo assume l'omessa attivazione del procedimento di mediazione, non essendo detto profilo stato oggetto di eccezione di parte o di rilievo officioso del giudice entro la prima udienza, secondo il disposto di cui all'art. 5 del decr. lgs n. 28-2010.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
256/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - sia in favore di parte opposta, sia in favore della società terza chiamata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato