TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12091 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c.
nella causa n. 7458/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. VACCARO FRANCESCO) Contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
ZANNINI QU SIMONETTA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, proponeva opposizione all'ordinanza – ingiunzione n. 0I – 001705429, notificata in data 23.01.2024, avente ad oggetto sanzione amministrativa per l'importo di € 7.230,00 relativa ad atto di accertamento n. 7003.15/04/2019.0061625 del 15.04.2019 riferito CP_1 all'anno 2016. Chiedeva, quindi, rsi la nullità dell'avviso di accertamento e della conseguente ordinanza – ingiunzione, per violazione dei termini di contestazione e notificazione ex art. 14 della L. 689/1981; per prescrizione delle ritenute contributive e assistenziali e della relativa sanzione amministrativa;
per assenza di motivazione relativamente alla decisione del quantum della sanzione amministrativa;
o comunque, in via subordinata: dichiarare l'errata determinazione della base di calcolo della sanzione amministrativa, conseguente rideterminazione degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ricoperto formalmente la carica di amministratore unico della società dal 28.07.1999 al 26.05.2016; che in tale veste, CP_2 nel 2019 gli era stato notificato av ertamento n. 7003.15/04/2019.0061625 CP_1 del 15.04.2019, relativo ad una presupposta violazione dell comma 1 bis, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relative al lavoratore con matricola aziendale n. 7064903953 dei periodi dicembre 2015- novembre 2016, per un importo complessivo di € 3.615,00; che, in data 23.01.2024, a seguito di tale accertamento, gli era stata notificata l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio. Eccepiva la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento, atteso che la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell' (per il periodo compreso fra il dicembre 2015 e il novembre 2016), risaliva CP_1 all'a 019 e cioè ben tre anni dopo rispetto all'omesso versamento delle ritenute;
la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza della qualifica soggettiva con riferimento al periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore della società (del 26 maggio 2016), con conseguente errata individuazione della base di calcolo della sanzione amministrativa, pari ad un massimo di € 1.801,50. Contestava comunque il difetto di motivazione sulla quantificazione pari al doppio della sanzione amministrativa. Si costituiva tardivamente in giudizio la parte convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza. In ogni caso, prendeva atto che l'opponente, effettivamente, aveva cessato la carica di legale rappresentante dal 09/06/2016, con conseguente riduzione dell'importo diffidato e sanzionato, alle mensilità da 12/2015 a 05/2016, comunque raddoppiato in ragione della recidiva dell'opponente, dopo la medesima violazione nel 2015. Nelle note autorizzate, l' dava atto della riduzione della sanzione nel minor importo CP_3 di €3114,00 chiedendo si la parziale cessazione della materia del contendere, ferme le difese già svolte. La parte ricorrente prendeva atto della rideterminazione della sanzione e, pur insistendo nelle contestazioni relative al periodo antecedente alla cessazione della carica di legale rappresentante e amministratore, chiedeva dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere, con liquidazione delle spese in proprio favore, in regione della sostanziale adesione alla propria linea difensiva, formulata in via subordinata nell'atto introduttivo. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, previa concessione alle parti di termine per note scritte. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di estinzione dell'obbligazione di cui alla ordinanza ingiunzione opposta, per violazione del disposto di cui all'art.14 l.689/1981, a mente del quale «la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.” Sono pacifici i fatti di causa;
a fronte di omissioni risalenti all'anno 2015 e 2016, l'avviso di accertamento da parte del convenuto risale al 15 aprile 2019 ed è stato pacificamente notificato alla odierna opponente in data successiva. pagina 2 di 5 Contrariamente a quanto sostenuto da nelle sue difese, la predetta norma è CP_1 applicabile al caso di specie, trattandosi ione amministrativa irrogata per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), come formulato a seguito di modifica avvenuta in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Ebbene, è vero che l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689", tuttavia non vi sono adeguate ragioni per ritenere che l'art.14 del predetto testo normativo non sia applicabile al caso di specie. Secondo l'art.6 del d.lgs.8/2016, richiama (per la disciplina del procedimento di CP_1 applicazi le sanzioni amministrative, originate dalla depenalizzazione introdotta ), le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra queste, non sarebbe compreso l'art. 14, in ragione della specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016. Tale specialità sarebbe dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito. Tuttavia, deve ritenersi che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale, ma solo sul piano sostanziale, avendo infatti previsto una soglia massima oltre la quale l'illecito conserva rilevanza penale, cosi come prevede una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza. Diversamente, sul piano procedurale il d.lgs. 8/2016 non si occupa delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, né della fase di applicazione della sanzione. Conseguentemente, per tali aspetti occorre inevitabilmente fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81. Peraltro, l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25.02.2022, a mente della quale "In particolare, il provvedimento di archiv può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)” (cfr. in tal senso, Corte di Appello di Trieste, sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.). Sorreggono tali conclusioni, anche le recenti modifiche normative che il legislatore ha introdotto, facendosi carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la CP_1
(parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributiv tti l'art. 23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023, prevede testualmente che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione.
pagina 3 di 5 La norma, a contrario, induce a ritenere che sia stato corretto applicare il disposto di cui all'art.14 predetto, espressamente precisando che il nuovo termine non ha efficacia retroattiva, ma valendo invece solo a decorrere “dal 1° gennaio 2023”. Quindi, precisando che tale nuova disciplina deve intendersi “in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, il legislatore ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità della predetta norma per il passato. Né può ritenersi, in senso contrario, che valga l'argomentazione di relativa alla CP_1 difficoltà materiale di contestare l'illecito amministrativo nel termine di cui all'art.14, trattandosi di mero ostacolo materiale a fronte della previsione della decadenza normativamente imposta, che presenta un prevalente profilo pubblicistico. Giova precisare, peraltro, che quanto all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, per orientamento autorevole della giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile S.U. 31/10/2019, n. 28210). Ebbene, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che il termine di decadenza sia decorso inutilmente, atteso che la contestazione della violazione è stata notificata soltanto nel 2019 ed è riferita a violazioni relative all'anno 2015 e 2016; né l' ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse ad CP_1 attività istruttoria piere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un arco temporale pari a tre anni tra la violazione e la notifica dell' accertamento. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Conseguentemente, benché vi sia stata nelle more una rideterminazione della sanzione amministrativa da parte dell'istituto previdenziale, per il periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore, da parte dell'opponente, tuttavia non vi sono gli estremi per ritenere una cessazione, neanche parziale, della materia del contendere, alla luce delle argomentazioni che precedono. Ciò in quanto la parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese formulate in via principale nelle conclusioni del ricorso, associandosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, solo parzialmente e per il periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore. Pertanto, essendo fondate le doglianze proposte in via principale nell'atto introduttivo nel presente giudizio, deve concludersi ritenendo che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate non espressamente affrontate La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per inutile decorso del termine di cui all'art.14 l.689/1981; pagina 4 di 5 - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€2143,00 oltre iva e cpa come per legge. Roma, 24 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 5 di 5
Il giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c.
nella causa n. 7458/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. VACCARO FRANCESCO) Contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
ZANNINI QU SIMONETTA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, proponeva opposizione all'ordinanza – ingiunzione n. 0I – 001705429, notificata in data 23.01.2024, avente ad oggetto sanzione amministrativa per l'importo di € 7.230,00 relativa ad atto di accertamento n. 7003.15/04/2019.0061625 del 15.04.2019 riferito CP_1 all'anno 2016. Chiedeva, quindi, rsi la nullità dell'avviso di accertamento e della conseguente ordinanza – ingiunzione, per violazione dei termini di contestazione e notificazione ex art. 14 della L. 689/1981; per prescrizione delle ritenute contributive e assistenziali e della relativa sanzione amministrativa;
per assenza di motivazione relativamente alla decisione del quantum della sanzione amministrativa;
o comunque, in via subordinata: dichiarare l'errata determinazione della base di calcolo della sanzione amministrativa, conseguente rideterminazione degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ricoperto formalmente la carica di amministratore unico della società dal 28.07.1999 al 26.05.2016; che in tale veste, CP_2 nel 2019 gli era stato notificato av ertamento n. 7003.15/04/2019.0061625 CP_1 del 15.04.2019, relativo ad una presupposta violazione dell comma 1 bis, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relative al lavoratore con matricola aziendale n. 7064903953 dei periodi dicembre 2015- novembre 2016, per un importo complessivo di € 3.615,00; che, in data 23.01.2024, a seguito di tale accertamento, gli era stata notificata l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio. Eccepiva la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento, atteso che la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell' (per il periodo compreso fra il dicembre 2015 e il novembre 2016), risaliva CP_1 all'a 019 e cioè ben tre anni dopo rispetto all'omesso versamento delle ritenute;
la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza della qualifica soggettiva con riferimento al periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore della società (del 26 maggio 2016), con conseguente errata individuazione della base di calcolo della sanzione amministrativa, pari ad un massimo di € 1.801,50. Contestava comunque il difetto di motivazione sulla quantificazione pari al doppio della sanzione amministrativa. Si costituiva tardivamente in giudizio la parte convenuta, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza. In ogni caso, prendeva atto che l'opponente, effettivamente, aveva cessato la carica di legale rappresentante dal 09/06/2016, con conseguente riduzione dell'importo diffidato e sanzionato, alle mensilità da 12/2015 a 05/2016, comunque raddoppiato in ragione della recidiva dell'opponente, dopo la medesima violazione nel 2015. Nelle note autorizzate, l' dava atto della riduzione della sanzione nel minor importo CP_3 di €3114,00 chiedendo si la parziale cessazione della materia del contendere, ferme le difese già svolte. La parte ricorrente prendeva atto della rideterminazione della sanzione e, pur insistendo nelle contestazioni relative al periodo antecedente alla cessazione della carica di legale rappresentante e amministratore, chiedeva dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere, con liquidazione delle spese in proprio favore, in regione della sostanziale adesione alla propria linea difensiva, formulata in via subordinata nell'atto introduttivo. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, previa concessione alle parti di termine per note scritte. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare di estinzione dell'obbligazione di cui alla ordinanza ingiunzione opposta, per violazione del disposto di cui all'art.14 l.689/1981, a mente del quale «la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.” Sono pacifici i fatti di causa;
a fronte di omissioni risalenti all'anno 2015 e 2016, l'avviso di accertamento da parte del convenuto risale al 15 aprile 2019 ed è stato pacificamente notificato alla odierna opponente in data successiva. pagina 2 di 5 Contrariamente a quanto sostenuto da nelle sue difese, la predetta norma è CP_1 applicabile al caso di specie, trattandosi ione amministrativa irrogata per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), come formulato a seguito di modifica avvenuta in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Ebbene, è vero che l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689", tuttavia non vi sono adeguate ragioni per ritenere che l'art.14 del predetto testo normativo non sia applicabile al caso di specie. Secondo l'art.6 del d.lgs.8/2016, richiama (per la disciplina del procedimento di CP_1 applicazi le sanzioni amministrative, originate dalla depenalizzazione introdotta ), le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra queste, non sarebbe compreso l'art. 14, in ragione della specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016. Tale specialità sarebbe dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito. Tuttavia, deve ritenersi che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale, ma solo sul piano sostanziale, avendo infatti previsto una soglia massima oltre la quale l'illecito conserva rilevanza penale, cosi come prevede una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza. Diversamente, sul piano procedurale il d.lgs. 8/2016 non si occupa delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, né della fase di applicazione della sanzione. Conseguentemente, per tali aspetti occorre inevitabilmente fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81. Peraltro, l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25.02.2022, a mente della quale "In particolare, il provvedimento di archiv può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)” (cfr. in tal senso, Corte di Appello di Trieste, sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.). Sorreggono tali conclusioni, anche le recenti modifiche normative che il legislatore ha introdotto, facendosi carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la CP_1
(parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributiv tti l'art. 23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023, prevede testualmente che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione.
pagina 3 di 5 La norma, a contrario, induce a ritenere che sia stato corretto applicare il disposto di cui all'art.14 predetto, espressamente precisando che il nuovo termine non ha efficacia retroattiva, ma valendo invece solo a decorrere “dal 1° gennaio 2023”. Quindi, precisando che tale nuova disciplina deve intendersi “in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, il legislatore ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità della predetta norma per il passato. Né può ritenersi, in senso contrario, che valga l'argomentazione di relativa alla CP_1 difficoltà materiale di contestare l'illecito amministrativo nel termine di cui all'art.14, trattandosi di mero ostacolo materiale a fronte della previsione della decadenza normativamente imposta, che presenta un prevalente profilo pubblicistico. Giova precisare, peraltro, che quanto all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, per orientamento autorevole della giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile S.U. 31/10/2019, n. 28210). Ebbene, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che il termine di decadenza sia decorso inutilmente, atteso che la contestazione della violazione è stata notificata soltanto nel 2019 ed è riferita a violazioni relative all'anno 2015 e 2016; né l' ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse ad CP_1 attività istruttoria piere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un arco temporale pari a tre anni tra la violazione e la notifica dell' accertamento. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Conseguentemente, benché vi sia stata nelle more una rideterminazione della sanzione amministrativa da parte dell'istituto previdenziale, per il periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore, da parte dell'opponente, tuttavia non vi sono gli estremi per ritenere una cessazione, neanche parziale, della materia del contendere, alla luce delle argomentazioni che precedono. Ciò in quanto la parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese formulate in via principale nelle conclusioni del ricorso, associandosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, solo parzialmente e per il periodo successivo alla cessazione della sua carica di amministratore. Pertanto, essendo fondate le doglianze proposte in via principale nell'atto introduttivo nel presente giudizio, deve concludersi ritenendo che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate non espressamente affrontate La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per inutile decorso del termine di cui all'art.14 l.689/1981; pagina 4 di 5 - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€2143,00 oltre iva e cpa come per legge. Roma, 24 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 5 di 5