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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...],Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PAOLO BALIANI, ed elettivamente domiciliata in Borgo
Trevi (PG), alla Piazza della Concordia, n. 12, presso lo studio del difensore
( ; Email_1
Resistente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA PANITTI, ed elettivamente domiciliato in Rieti
(RI), in via Manzoni n. 19, presso lo studio del difensore
( ; Email_2
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: Nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.2.2025, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, ivi riportate interamente:
“1) affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i Persona_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta
la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria
amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore
interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun
genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via
esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione. 2) sarà collocato presso la madre Per_1
dove stabilirà la residenza. Il padre durante la settimana potrà vedere e tenere con sé
il figlio previo accordo con la madre, tutte le volte che vorrà, nel rispetto degli impegni
scolastici ed extrascolastici di questo, riportandolo a casa entro le 22:00. Il padre
inoltre potrà tenere con sé alternativamente i fine settimana dal venerdì fino Per_1
alla domenica sera;
nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi con
ciascun genitore, con la possibilità di prolungare questo periodo fino a 30 giorni
qualora manifesti questa volontà; durante le vacanze natalizie trascorrerà Per_1
con ciascun genitore, con alternanza annuale, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il
primo gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali trascorrerà il
pagina 2 di 6 giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternativamente in ragione di ciascun anno.
3) Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio minore entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € Per_1
200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo
della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della
madre, alle coordinate bancarie della stessa. L'assegno dovrà essere corrisposto
anche nei periodi in cui si trova con il padre. Il padre inoltre concorrerà, Per_1
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie nella misura e secondo
le modalità previste dal Protocollo di intesa per il mantenimento della prole non
autosufficiente approvata in data 25/05/2016. Tali somme dovranno essere
corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro e
non oltre 15 giorni dalla richiesta. 4) le detrazioni ed i benefici fiscali relativi al minore
spetteranno integralmente alla madre in quanto collocataria;
5) i genitori
collaboreranno al fine di permettere la frequentazione delle rispettive famiglie di
origine; 6) le spese legali sono integralmente compensate”.
Conclusioni del P.m.: Il P.M. non ha fatto pervenire le conclusioni fino alla data della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.2.2024 denominato “ricorso 337 ter e art. 473bis.12 c.p.c. per le modalità di affidamento del minore”, la Sig.ra ha rappresentato: Parte_1 di aver avuto una storia sentimentale con il Sig. , dalla cui unione è CP_1 nato il figlio in data 14.12.2011; che i rapporti con il compagno si Persona_2 sono progressivamente deteriorati, fino a quando i due si sono definitivamente pagina 3 di 6 separati nel gennaio del 2019; di aver stipulato con il resistente un accordo stragiudiziale in data 22.5.2019 con il quale veniva prevista la gestione paritetica del bambino, tanto riguardo agli orari di frequentazione, quanto riguardo al regime delle spese;
che detto accordo non era stato rispettato dal Sig. che aveva avuto CP_1 difficoltà nella gestione paritetica del figlio in ragione della sua occupazione lavorativa;
che pertanto la ricorrente aveva proposto al medesimo di modificare la frequentazione con il figlio nei termini dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, con corresponsione a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della somma di € 200,00, mensili, senza tuttavia riuscire a raggiungere l'accordo. Quanto al profilo reddituale, la ricorrente ha dedotto di essere impiegata come operatrice sociosanitaria e di guadagnare €
1.055,00 mensili netti, dovendo far fronte ad una procedura di liquidazione controllata ex art. 272 CCl relativa ad una precedente attività imprenditoriale.
La sig.ra ha concluso quindi per ottenere l'affidamento condiviso del figlio Pt_1 minore, con collocamento prevalente presso di sé e un contributo al mantenimento di a carico del Sig. pari a € 250,00 mensili. Per_1 CP_1
Con comparsa di costituzione del 14.9.2024, il Sig. ha in primis dedotto come CP_1 quello intercorso tra le parti non poteva essere considerato un mero accordo privato, bensì un vero e proprio provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Perugia
l'8.3.2021, che ha omologato l'accordo delle parti, in relazione al quale non sussistevano i presupposti per una modifica come di fatto chiesta dalla ricorrente.
Specificava, in particolare, che il suddetto provvedimento aveva previsto l'affidamento paritetico del minore, ripartizione delle spese straordinarie al 50% e attribuzione integrale dell'assegno unico alla contestava poi il resistente Pt_1 non solo la circostanza che il padre non avrebbe rispettato l'accordo ma anche quella relativa al fatto che il non avrebbe accolto la richiesta di modifica CP_1 avanzata in via stragiudiziale dalla ricorrente, essendosi di contro reso disponibile a versare alla ricorrente una cifra pari a € 200,00 mensili a favore del figlio e pagina 4 di 6 sussistendo invece una contestazione della signora circa i tempi di permanenza del figlio con il padre durante il periodo estivo.
Il resistente ha poi dedotto di non lavorare più come operaio ma di aver avviato una start up, e di poter dunque dedicare più tempo al figlio, cosicchè non sussistevano i motivi - spesi da controparte relativi agli orari lavorativi del che gli avrebbero CP_1 impedito di vedere il figlio come da accordi - per procedere alla modifica richiesta;
in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto al Tribunale di tenere in ogni caso conto della sua nuova avviata situazione lavorativa per determinare il contributo a favore del figlio.
Ha quindi concluso per il rigetto della richiesta di modifica, con conferma delle condizioni vigenti fra le parti e del conseguente mantenimento diretto o, in subordine, per la previsione a suo carico di un contributo a titolo di mantenimento del figlio per la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice, preso atto che le parti avevano precedentemente depositato un accordo scritto, tuttavia sottoscritto dai soli difensori e non anche dalle parti, rinviava all'udienza cartolare del 4.2.2025 per consentire alle parti di regolarizzare la sottoscrizione dell'accordo.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti si sono riportate alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e hanno chiesto al Tribunale di recepirlo tramite provvedimento.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata dunque rimessa alla decisione del Collegio.
***
Debitamente riqualificato il ricorso depositato da quale modifica Parte_1 delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c. (rispetto a quelle di cui al decreto del Tribunale di Perugia dell'8.3.2021), ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte avanzate dalle parti pagina 5 di 6 possano essere accolte, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico, e conformi al superiore interesse del minore.
Le spese di lite del giudizio, visto anche l'accordo delle parti sul punto, andranno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, definitivamente pronunciando in modifica delle condizioni stabilite nel decreto dell'8.3.2021 del Tribunale di Perugia:
1) Provvede in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
2) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 17.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni dott.ssa Loredana Giglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...],Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PAOLO BALIANI, ed elettivamente domiciliata in Borgo
Trevi (PG), alla Piazza della Concordia, n. 12, presso lo studio del difensore
( ; Email_1
Resistente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VALENTINA PANITTI, ed elettivamente domiciliato in Rieti
(RI), in via Manzoni n. 19, presso lo studio del difensore
( ; Email_2
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: Nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.2.2025, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, ivi riportate interamente:
“1) affidamento condiviso, del figlio minore a favore di entrambi i Persona_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta
la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria
amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore
interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun
genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via
esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione. 2) sarà collocato presso la madre Per_1
dove stabilirà la residenza. Il padre durante la settimana potrà vedere e tenere con sé
il figlio previo accordo con la madre, tutte le volte che vorrà, nel rispetto degli impegni
scolastici ed extrascolastici di questo, riportandolo a casa entro le 22:00. Il padre
inoltre potrà tenere con sé alternativamente i fine settimana dal venerdì fino Per_1
alla domenica sera;
nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi con
ciascun genitore, con la possibilità di prolungare questo periodo fino a 30 giorni
qualora manifesti questa volontà; durante le vacanze natalizie trascorrerà Per_1
con ciascun genitore, con alternanza annuale, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il
primo gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali trascorrerà il
pagina 2 di 6 giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternativamente in ragione di ciascun anno.
3) Il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio minore entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € Per_1
200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo
della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della
madre, alle coordinate bancarie della stessa. L'assegno dovrà essere corrisposto
anche nei periodi in cui si trova con il padre. Il padre inoltre concorrerà, Per_1
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie nella misura e secondo
le modalità previste dal Protocollo di intesa per il mantenimento della prole non
autosufficiente approvata in data 25/05/2016. Tali somme dovranno essere
corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro e
non oltre 15 giorni dalla richiesta. 4) le detrazioni ed i benefici fiscali relativi al minore
spetteranno integralmente alla madre in quanto collocataria;
5) i genitori
collaboreranno al fine di permettere la frequentazione delle rispettive famiglie di
origine; 6) le spese legali sono integralmente compensate”.
Conclusioni del P.m.: Il P.M. non ha fatto pervenire le conclusioni fino alla data della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.2.2024 denominato “ricorso 337 ter e art. 473bis.12 c.p.c. per le modalità di affidamento del minore”, la Sig.ra ha rappresentato: Parte_1 di aver avuto una storia sentimentale con il Sig. , dalla cui unione è CP_1 nato il figlio in data 14.12.2011; che i rapporti con il compagno si Persona_2 sono progressivamente deteriorati, fino a quando i due si sono definitivamente pagina 3 di 6 separati nel gennaio del 2019; di aver stipulato con il resistente un accordo stragiudiziale in data 22.5.2019 con il quale veniva prevista la gestione paritetica del bambino, tanto riguardo agli orari di frequentazione, quanto riguardo al regime delle spese;
che detto accordo non era stato rispettato dal Sig. che aveva avuto CP_1 difficoltà nella gestione paritetica del figlio in ragione della sua occupazione lavorativa;
che pertanto la ricorrente aveva proposto al medesimo di modificare la frequentazione con il figlio nei termini dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, con corresponsione a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio della somma di € 200,00, mensili, senza tuttavia riuscire a raggiungere l'accordo. Quanto al profilo reddituale, la ricorrente ha dedotto di essere impiegata come operatrice sociosanitaria e di guadagnare €
1.055,00 mensili netti, dovendo far fronte ad una procedura di liquidazione controllata ex art. 272 CCl relativa ad una precedente attività imprenditoriale.
La sig.ra ha concluso quindi per ottenere l'affidamento condiviso del figlio Pt_1 minore, con collocamento prevalente presso di sé e un contributo al mantenimento di a carico del Sig. pari a € 250,00 mensili. Per_1 CP_1
Con comparsa di costituzione del 14.9.2024, il Sig. ha in primis dedotto come CP_1 quello intercorso tra le parti non poteva essere considerato un mero accordo privato, bensì un vero e proprio provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Perugia
l'8.3.2021, che ha omologato l'accordo delle parti, in relazione al quale non sussistevano i presupposti per una modifica come di fatto chiesta dalla ricorrente.
Specificava, in particolare, che il suddetto provvedimento aveva previsto l'affidamento paritetico del minore, ripartizione delle spese straordinarie al 50% e attribuzione integrale dell'assegno unico alla contestava poi il resistente Pt_1 non solo la circostanza che il padre non avrebbe rispettato l'accordo ma anche quella relativa al fatto che il non avrebbe accolto la richiesta di modifica CP_1 avanzata in via stragiudiziale dalla ricorrente, essendosi di contro reso disponibile a versare alla ricorrente una cifra pari a € 200,00 mensili a favore del figlio e pagina 4 di 6 sussistendo invece una contestazione della signora circa i tempi di permanenza del figlio con il padre durante il periodo estivo.
Il resistente ha poi dedotto di non lavorare più come operaio ma di aver avviato una start up, e di poter dunque dedicare più tempo al figlio, cosicchè non sussistevano i motivi - spesi da controparte relativi agli orari lavorativi del che gli avrebbero CP_1 impedito di vedere il figlio come da accordi - per procedere alla modifica richiesta;
in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto al Tribunale di tenere in ogni caso conto della sua nuova avviata situazione lavorativa per determinare il contributo a favore del figlio.
Ha quindi concluso per il rigetto della richiesta di modifica, con conferma delle condizioni vigenti fra le parti e del conseguente mantenimento diretto o, in subordine, per la previsione a suo carico di un contributo a titolo di mantenimento del figlio per la somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice, preso atto che le parti avevano precedentemente depositato un accordo scritto, tuttavia sottoscritto dai soli difensori e non anche dalle parti, rinviava all'udienza cartolare del 4.2.2025 per consentire alle parti di regolarizzare la sottoscrizione dell'accordo.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti si sono riportate alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e hanno chiesto al Tribunale di recepirlo tramite provvedimento.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata dunque rimessa alla decisione del Collegio.
***
Debitamente riqualificato il ricorso depositato da quale modifica Parte_1 delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c. (rispetto a quelle di cui al decreto del Tribunale di Perugia dell'8.3.2021), ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte avanzate dalle parti pagina 5 di 6 possano essere accolte, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico, e conformi al superiore interesse del minore.
Le spese di lite del giudizio, visto anche l'accordo delle parti sul punto, andranno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, definitivamente pronunciando in modifica delle condizioni stabilite nel decreto dell'8.3.2021 del Tribunale di Perugia:
1) Provvede in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
2) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 17.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni dott.ssa Loredana Giglio
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