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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10151 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 71704 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, (con termine alle parti di giorni sessanta e giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Prof. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Michelangelo Tilli 57/A4, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra
Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
in pers. l.r.p.t. Dott. Controparte_1 CP_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina 63,
[...]
presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Di Giorgi, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OGGETTO: Responsabilità e risarcimento
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Prof.
[...]
esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Parte_1
Roma, Via Gaeta 23, facente parte dello stabile condominiale amministrato dallo e Controparte_1
rilevava che, nel corso del 2014, l'assemblea aveva deliberato i lavori di restauro dell'edificio, con rifacimento totale delle facciate.
Evidenziava di aver iniziato immediatamente a pagare la propria quota, prima ancora della scelta della ditta appaltatrice, e che, affidato l'incarico alla e approvato il riparto spese definitivo, Parte_2
aveva riscontrato una serie di problemi successivamente all'apposizione dei ponteggi;
in particolare, aveva subito la recisione del cavo dell'impianto del digitale terrestre e lo spostamento della parabola satellitare, con necessità di un intervento manutentivo;
inoltre infiltrazioni si erano verificate con provenienza dal lucernaio della camera di letto.
In assenza dell'intervento dell'amministratore, pur richiesto, aveva contattato una propria ditta di fiducia per la riparazione del danno, richiedendo poi di compensare le spese affrontate con le quote ancora da pagare.
Rilevava poi di aver appreso che le facciate della sua abitazione sarebbero state solo parzialmente rifatte, con grave pregiudizio per il suo immobile, e che, avendo richiesto di decurtare la somma corrispondente ai lavori non svolti, gli era stato notificato un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 3.766,03, comprensivi anche della somma richiesta a saldo per i lavori di ristrutturazione dell'edificio.
Rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, rilevava l'attore di aver corrisposto quanto dovuto e di aver poi impugnato la delibera assembleare di approvazione, fra l'altro, del consuntivo 2020 della gestione ordinaria con la relativa ripartizione e il preventivo 2021.
Evidenziava pertanto la mala gestio dell'amministratore, che aveva sottoposto all'approvazione dell'assemblea un rendiconto non veritiero e affetto da errori e difetti di trasparenza e concludeva richiedendo disporsi la revoca dell'amministratore, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno causato, per euro 18.000,00.
Si costituiva in giudizio lo Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1
che contestava le domande attoree, richiamando i precedenti giudizi intervenuti fra le parti, e deduceva che la richiesta di revoca non era stata introdotta con un ricorso di volontaria giurisdizione.
Concludeva richiedendo il rigetto della domande attoree, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzi tutto evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha in primo luogo richiesto l'accertamento della responsabilità per mala gestio della convenuta in relazione alle condotte alla stessa imputate, con revoca dell'incarico di amministratore. A fronte di ciò, parte convenuta ha eccepito, sul punto, la mancata introduzione della richiesta di revoca con ricorso di volontaria giurisdizione, con conseguente improcedibilità dell'azione.
Come noto, l'art. 1129 c.c. prevede che la revoca dell'amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria, nei casi previsti, su ricorso di ciascun condomino, laddove l'art. 64 disp. att. c.c. prevede che, sulla revoca dell'amministratore, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentiti l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi chiarito che nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3,
c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (C.C. 15706/17).
Deve quindi ritenersi che il procedimento volto alla revoca dell'amministratore rientri nella cd volontaria giurisdizione, e lo stesso si concluda con un decreto emesso dal Tribunale in composizione collegiale, reclamabile innanzi alla Corte d'Appello.
A ciò consegue che debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea volta alla revoca dell'amministratore, in quanto formulata, diversamente da quanto previsto ex lege, nella presente sede contenziosa.
In ordine poi alla richiesta volta al risarcimento dei danni subiti, la stessa risulta fondarsi, nella prospettazione attorea, sul pregiudizio all'immagine subito e sul danno economico conseguente al mancato riconoscimento dei crediti vantati nei confronti dei Condominio.
Sul punto, tuttavia, a fronte delle contestazioni della convenuta, nessuna specifica deduzione risulta svolta dall'attore, non potendo considerarsi sussistente, in assenza di ulteriori elementi e nei termini prospettati dalla detta parte, il lamentato danno conseguente all'indicazione del nominativo attoreo quale condomino moroso;
lo stesso è a dirsi in relazione al lamentato danno patrimoniale, conseguente, nella prospettazione attorea, alle somme compensate e agli sconti non goduti, per euro 6.029,00, tenuto conto, a fronte degli elementi introdotti in giudizio sul punto, dell'avvenuta impugnazione da parte del Prof. della contestata delibera in data 26 Parte_1
maggio 2021, con cui veniva approvato, fra l'altro, il rendiconto 2020, il preventivo 2021 e il rendiconto dei lavori delle facciate, in altro giudizio;
a ciò deve aggiungersi che, in riferimento ai danni conseguenti alla recisione del cavo dell'impianto del digitale terrestre e allo spostamento della parabola satellitare, come anche alle infiltrazioni provenienti dal lucernaio della camera da letto, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e che le deduzioni svolte in tal senso dalla detta parte devono essere condivise, discendendo i danni patrimoniali in oggetto, dalla stessa prospettazione attorea, dalla condotta della ditta incaricata dei lavori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le domande attoree, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, devono essere rigettate.
Deve altresì essere rigettata l'avanzata domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza degli elementi giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Rigetta le domande attrici;
II. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro
2.550,00, di cui euro 750,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 71704 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025, (con termine alle parti di giorni sessanta e giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Prof. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Michelangelo Tilli 57/A4, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra
Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
in pers. l.r.p.t. Dott. Controparte_1 CP_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina 63,
[...]
presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Di Giorgi, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OGGETTO: Responsabilità e risarcimento
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Prof.
[...]
esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Parte_1
Roma, Via Gaeta 23, facente parte dello stabile condominiale amministrato dallo e Controparte_1
rilevava che, nel corso del 2014, l'assemblea aveva deliberato i lavori di restauro dell'edificio, con rifacimento totale delle facciate.
Evidenziava di aver iniziato immediatamente a pagare la propria quota, prima ancora della scelta della ditta appaltatrice, e che, affidato l'incarico alla e approvato il riparto spese definitivo, Parte_2
aveva riscontrato una serie di problemi successivamente all'apposizione dei ponteggi;
in particolare, aveva subito la recisione del cavo dell'impianto del digitale terrestre e lo spostamento della parabola satellitare, con necessità di un intervento manutentivo;
inoltre infiltrazioni si erano verificate con provenienza dal lucernaio della camera di letto.
In assenza dell'intervento dell'amministratore, pur richiesto, aveva contattato una propria ditta di fiducia per la riparazione del danno, richiedendo poi di compensare le spese affrontate con le quote ancora da pagare.
Rilevava poi di aver appreso che le facciate della sua abitazione sarebbero state solo parzialmente rifatte, con grave pregiudizio per il suo immobile, e che, avendo richiesto di decurtare la somma corrispondente ai lavori non svolti, gli era stato notificato un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 3.766,03, comprensivi anche della somma richiesta a saldo per i lavori di ristrutturazione dell'edificio.
Rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, rilevava l'attore di aver corrisposto quanto dovuto e di aver poi impugnato la delibera assembleare di approvazione, fra l'altro, del consuntivo 2020 della gestione ordinaria con la relativa ripartizione e il preventivo 2021.
Evidenziava pertanto la mala gestio dell'amministratore, che aveva sottoposto all'approvazione dell'assemblea un rendiconto non veritiero e affetto da errori e difetti di trasparenza e concludeva richiedendo disporsi la revoca dell'amministratore, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno causato, per euro 18.000,00.
Si costituiva in giudizio lo Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1
che contestava le domande attoree, richiamando i precedenti giudizi intervenuti fra le parti, e deduceva che la richiesta di revoca non era stata introdotta con un ricorso di volontaria giurisdizione.
Concludeva richiedendo il rigetto della domande attoree, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzi tutto evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha in primo luogo richiesto l'accertamento della responsabilità per mala gestio della convenuta in relazione alle condotte alla stessa imputate, con revoca dell'incarico di amministratore. A fronte di ciò, parte convenuta ha eccepito, sul punto, la mancata introduzione della richiesta di revoca con ricorso di volontaria giurisdizione, con conseguente improcedibilità dell'azione.
Come noto, l'art. 1129 c.c. prevede che la revoca dell'amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria, nei casi previsti, su ricorso di ciascun condomino, laddove l'art. 64 disp. att. c.c. prevede che, sulla revoca dell'amministratore, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentiti l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi chiarito che nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3,
c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (C.C. 15706/17).
Deve quindi ritenersi che il procedimento volto alla revoca dell'amministratore rientri nella cd volontaria giurisdizione, e lo stesso si concluda con un decreto emesso dal Tribunale in composizione collegiale, reclamabile innanzi alla Corte d'Appello.
A ciò consegue che debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea volta alla revoca dell'amministratore, in quanto formulata, diversamente da quanto previsto ex lege, nella presente sede contenziosa.
In ordine poi alla richiesta volta al risarcimento dei danni subiti, la stessa risulta fondarsi, nella prospettazione attorea, sul pregiudizio all'immagine subito e sul danno economico conseguente al mancato riconoscimento dei crediti vantati nei confronti dei Condominio.
Sul punto, tuttavia, a fronte delle contestazioni della convenuta, nessuna specifica deduzione risulta svolta dall'attore, non potendo considerarsi sussistente, in assenza di ulteriori elementi e nei termini prospettati dalla detta parte, il lamentato danno conseguente all'indicazione del nominativo attoreo quale condomino moroso;
lo stesso è a dirsi in relazione al lamentato danno patrimoniale, conseguente, nella prospettazione attorea, alle somme compensate e agli sconti non goduti, per euro 6.029,00, tenuto conto, a fronte degli elementi introdotti in giudizio sul punto, dell'avvenuta impugnazione da parte del Prof. della contestata delibera in data 26 Parte_1
maggio 2021, con cui veniva approvato, fra l'altro, il rendiconto 2020, il preventivo 2021 e il rendiconto dei lavori delle facciate, in altro giudizio;
a ciò deve aggiungersi che, in riferimento ai danni conseguenti alla recisione del cavo dell'impianto del digitale terrestre e allo spostamento della parabola satellitare, come anche alle infiltrazioni provenienti dal lucernaio della camera da letto, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e che le deduzioni svolte in tal senso dalla detta parte devono essere condivise, discendendo i danni patrimoniali in oggetto, dalla stessa prospettazione attorea, dalla condotta della ditta incaricata dei lavori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le domande attoree, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, devono essere rigettate.
Deve altresì essere rigettata l'avanzata domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza degli elementi giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Rigetta le domande attrici;
II. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro
2.550,00, di cui euro 750,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2025
IL GIUDICE