Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 475
CS
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Consumazione del potere discrezionale e contraddittorietà dell'azione amministrativa

    Il Collegio ritiene che non sussista alcuna consumazione del potere discrezionale né contraddittorietà tra le delibere del 2018 e del 2022. La valutazione del 2018 relativa ai contenuti progettuali originari non preclude una diversa valutazione per opere successive ritenute non compatibili con l'interesse pubblico.

  • Rigettato
    Mancanza di doverosa comparazione con le precedenti valutazioni di pubblico interesse

    Il Collegio ritiene che la valutazione del 2018 non crei una preclusione e che la delibera del 2022 non sia incompatibile con quella precedente. Le opere di copertura sono state ritenute non compatibili con l'interesse pubblico per impatto paesaggistico.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'impatto paesaggistico

    Le valutazioni sull'incidenza paesaggistica rientrano nella discrezionalità del Comune. Le argomentazioni dell'appellante non sono sufficienti a dimostrare irragionevolezza nelle considerazioni del Comune riguardo a colore, dimensioni e collocazione delle coperture. Il TAR ha effettuato una valutazione complessiva e non era tenuto a confutare singolarmente ogni documento.

  • Rigettato
    Violazione procedimentale e del contraddittorio

    Per il rilascio del permesso di costruire in deroga è necessaria una preliminare deliberazione del Consiglio Comunale sulla valutazione di interesse pubblico, per la quale non è richiesta la partecipazione del richiedente al procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 475
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 475
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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