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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/08/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3811 R.G. dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Parte_1
Piazzetta del Fontanile 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso, per procura alle C.F._1 liti datata 10/11/2022 dall'avv. Ivana Manni (C.F.: ), presso il cui studio, C.F._2 in Civitavecchia alla via Traiana 64, ha eletto domicilio
- OPPONENTE -
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.12 (C.F.: ), richiedente il gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta C.F._3 istanza depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia n. prot. web
84/23 del 28.02.23 che si allega in atti, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in
Civitavecchia alla Via S.Francesco di Paola n.3 presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Roscioni
(C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di delega estesa in calce alla C.F._4 comparsa di risposta
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'opponente: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Voglia il Tribunale di Civitavecchia accertare e dichiarare che, dal gennaio 2017 al giugno 2020 l'opponente ha effettuato i pagamenti, per il mantenimento della figlia, per la somma di € 6.250,00 (come da ricevute dallo stesso prodotte); rigettare la domanda della sig.ra di pignoramento, come dalla stessa formulata, e CP_1 dichiarare che la stessa è invece creditrice di una somma inferiore a quella da lei richiesta, e cioè CP_1 della somma di € 1.450,00 per sorte, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, disporre la restituzione al sig. delle somme nel frattempo indebitamente percepite dalla sig.ra Parte_1 CP_1
a seguito di pignoramento in corso. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
[...]
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e comunque rigettare in toto le domande avversarie;
per l'effetto, confermare il provvedimento reso in sede di esecuzione anche nel merito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha promosso, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, la procedura di CP_1 pignoramento presso terzi, iscritta al n.1046/21 RG Es., nei confronti del sig. Parte_1
per crediti dalla stessa vantati per omesso versamento di quanto mensilmente a lei dovuto
[...] da quest'ultimo a titolo di contributo al mantenimento della loro figlia minore , Persona_1 per un totale non versato di € 8.138,49, comprensivo di interessi, delle spese di precetto ecc. (la procedura di pignoramento presso terzi veniva iscritta per la complessiva somma di € 12.207,73.
I titoli esecutivi posti a base del precetto erano:
a) il decreto di omologa del 31/7/2013, emesso a definizione del procedimento di separazione consensuale n. 1839/13 RG dal Tribunale di Civitavecchia, munito di formula esecutiva il
13/5/2020, con il quale veniva stabilito che il sig. dovesse versare Parte_1 mensilmente alla sig.ra (a titolo di contributo per il mantenimento della loro figlia CP_1 minore la somma di € 150,00 mensili;
Per_1
b) l'ordinanza del 9/4/2019, emessa all'udienza presidenziale nel procedimento per divorzio giudiziale n. 2538/18 RG Tribunale di Civitavecchia, munito di formula esecutiva il 4/6/2020, con il quale veniva stabilito l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia in € Per_1
250,00.
Il sig. si costituiva nella procedura esecutiva (iscritta al numero RG. Es. Parte_1 mob. 1046/21 Trib. Civitavecchia) con propria comparsa di costituzione e risposta e presentava
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inoltre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con relativa istanza di sospensione, eccependo di avere sempre versato alla sig.ra le somme a lei dovute a titolo di mantenimento CP_1 della loro figlia producendo ed allegando agli atti le ricevute dei pagamenti dallo stesso Per_1 effettuati, dal gennaio 2017 al 2021, nelle mani della sig.ra che aveva sottoscritto CP_1 per ricevuta (con eccezione di alcune ricevute di pagamento non rinvenute dall'opponente e non depositate).
La sig.ra ha eccepito la tardività ed inammissibilità delle eccezioni avanzate dal CP_1 [...]
e, subordinatamente, ha disconosciuto le firme. Pt_1
Con provvedimento dell'11/10/2022, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione, preso atto delle richieste e delle difese delle parti e considerato che la questione si sarebbe dovuta risolvere in sede di cognizione ordinaria, non essendovi allo stato alcun provvedimento giudiziale che accertava l'effettuazione dei pagamenti e con altro provvedimento in pari data assegnava a l'importo vincolato, liquidava le spese e compensi del CP_1 procedimento esecutivo e del successivo intervento della Sig.ra in € 1.600,00, ed assegnava CP_1 termine di gg.45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. introduceva il giudizio di Parte_1 merito formulando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale chiedeva di dichiarare inammissibili e CP_1 comunque rigettare in toto le domande avversarie e, per l'effetto, confermare il provvedimento reso in sede di esecuzione.
Le parti, autorizzate dal Giudice all'udienza del 15/3/2023, depositavano quindi le rispettive memorie ex art. 183 co.6 cpc.; la difesa dell'opponente eccepiva la mancanza di un formale disconoscimento delle firme;
avanzava inoltre istanza di verificazione, in caso di accertato disconoscimento.
La parte convenuta ribadiva il disconoscimento delle firme e chiedeva interrogatorio formale del
. Parte_1
Questo Giudice disponeva interrogatorio formale delle parti.
Il sig. rendeva interrogatorio in data 23/4/2024; la sig.ra eniva interrogata solo in Parte_1 CP_1 data 21/5/2025, poiché nella data del 23/4/2024 fissata per il suo interrogatorio non è comparsa.
Con provvedimento del 26/4/2024, questo Giudice considerava valido e tempestivo il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla sig.ra dinanzi al Giudice dell'Esecuzione CP_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e, stante l'istanza di verificazione formulata dalla parte opponente, disponeva CTU grafologica, che veniva espletata da parte del consulente nominato, Dr.ssa Persona_2
All'esito, all'udienza 21/5/2025 questo Giudice riteneva la causa matura per la decisione ed invitava le parti a precisare le conclusioni.
I difensori si riportavano alle conclusioni precisate in atti.
La causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La questione preliminare da affrontare è quella relativa alla validità e tempestività del disconoscimento effettuato dalla parte opposta.
La parte opposta ha disconosciuto nella fase del giudizio svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione le sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute di pagamento prodotte dall'opponente.
La difesa di quest'ultimo ha tuttavia eccepito la mancanza di un formale disconoscimento delle firme, da parte della sig.ra nel giudizio di merito in quanto il disconoscimento, non era stato CP_1 effettuato nelle forme, nei termini e nei modi legge in quanto nella prima difesa utile la convenuta si è limitata a sostenere di ribadire il formale disconoscimento, effettuato nella fase del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice dell'esecuzione, delle sottoscrizioni dei documenti depositati dal
[...]
. La difesa dell'opponente ha precisato che, a suo giudizio, la fase di merito è del tutto Pt_1 autonoma rispetto a quello di sospensione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, nella quale, peraltro, era mancato il formale disconoscimento, e pertanto non rilevava il disconoscimento operato nella prima fase.
L'eccezione è infondata in quanto:
a) chi vuole negare l'autenticità di una scrittura privata deve esperire la procedura di disconoscimento di scrittura privata descritta dall'art. 214 del Codice di procedura civile, mediante la quale «colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla,
è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione»; non ci sono formule sacramentali o moduli specifici da utilizzare per effettuare il disconoscimento: la negazione dell'autenticità della propria sottoscrizione deve essere formulata negli atti di causa in modo chiaro ed inequivocabile;
nel caso in esame nella opposizione esecutiva la parte convenuta ha disconosciuto i documenti;
b) considerata che la natura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 1 giugno 2022 n. 17913 secondo cui
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'opposizione esecutiva sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria), il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla parte opposta nella fase del CP_1 giudizio svoltosi dinanzi al giudice dell'esecuzione comporta che debba ritenersi tempestivo.
Poiché la parte opponente ha formulato istanza di verificazione si è disposta una CTU, espletata dalla Dott.ssa che con una relazione chiara, precisa, esente da vizi logici e tecnici Persona_2 ha concluso:
- le n. 66 sottoscrizioni in verifica a nome apparente apposte sulle relative n. 66 CP_1 ricevute inerenti il pagamento corrisposto in contanti dal signor per il Parte_1 mantenimento della figlia minore riguardanti gli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023, secondo scienza e coscienza, sono risultate tutte certamente e, quindi, non riferibili Per_3 alla signora sono emerse, infatti, tra tutte le n. 66 firme in verifica e le firme CP_1 autografe della signora, pur in presenza di chiare similarità di natura puramente formale, delle evidenti diversità sostanziali, nella gestualità, nel movimento, nel ritmo, nella dinamica neuro- muscolare e nell'esecuzione grafica.
- l'apocrifia delle n. 66 sottoscrizioni in verifica è confermata dal fatto che tutte le firme in esame mostrano un tracciato contraddistinto sia da chiari elementi grafici che compromettono l'armonia naturale del grafismo e che sono contrari ai principi naturali della fisiologia scritturale (tratti rigidi, tremolanti, giustapposti, controllati che si alternano a tratti più fluidi) sia dal fatto che tutte le n.
66 firme in verifica presentano tra loro eccessive similarità formali, esecutive e strutturali.
- nello specifico si tratta di un artificio imitativo in cui, prendendo a modello una sottoscrizione autografa della signora si è cercato di riprodurla attraverso la tecnica del ricalco CP_1
(calco) su fogli di carta chimica;
- tutte le n. 66 firme in verifica mostrano un tracciato contrario ai principi di fisiologia scritturale, tutte le n. 66 sottoscrizioni in verifica sono il risultato di una riproduzione per ricalco e, pertanto, nessuna firma è riferibile alla signora CP_1
La dott.ssa nella relazione finale depositata in data 1 aprile 2024, che deve ritenersi Per_2 richiamata in questa sentenza, ha specificamente e diffusamente confutato alle pagine 44-52 le osservazioni critiche della parte attrice, e devono quindi condividersi le conclusioni formulate
“con pieno grado di certezza” dal CTU.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.55/2014
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione alla esecuzione;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro Parte_1
5.077,00 oltre rimborso spese generali a favore dell'Erario.
Civitavecchia 22 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3811 R.G. dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Parte_1
Piazzetta del Fontanile 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso, per procura alle C.F._1 liti datata 10/11/2022 dall'avv. Ivana Manni (C.F.: ), presso il cui studio, C.F._2 in Civitavecchia alla via Traiana 64, ha eletto domicilio
- OPPONENTE -
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.12 (C.F.: ), richiedente il gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta C.F._3 istanza depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia n. prot. web
84/23 del 28.02.23 che si allega in atti, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in
Civitavecchia alla Via S.Francesco di Paola n.3 presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Roscioni
(C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di delega estesa in calce alla C.F._4 comparsa di risposta
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'opponente: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Voglia il Tribunale di Civitavecchia accertare e dichiarare che, dal gennaio 2017 al giugno 2020 l'opponente ha effettuato i pagamenti, per il mantenimento della figlia, per la somma di € 6.250,00 (come da ricevute dallo stesso prodotte); rigettare la domanda della sig.ra di pignoramento, come dalla stessa formulata, e CP_1 dichiarare che la stessa è invece creditrice di una somma inferiore a quella da lei richiesta, e cioè CP_1 della somma di € 1.450,00 per sorte, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, disporre la restituzione al sig. delle somme nel frattempo indebitamente percepite dalla sig.ra Parte_1 CP_1
a seguito di pignoramento in corso. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
[...]
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e comunque rigettare in toto le domande avversarie;
per l'effetto, confermare il provvedimento reso in sede di esecuzione anche nel merito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha promosso, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, la procedura di CP_1 pignoramento presso terzi, iscritta al n.1046/21 RG Es., nei confronti del sig. Parte_1
per crediti dalla stessa vantati per omesso versamento di quanto mensilmente a lei dovuto
[...] da quest'ultimo a titolo di contributo al mantenimento della loro figlia minore , Persona_1 per un totale non versato di € 8.138,49, comprensivo di interessi, delle spese di precetto ecc. (la procedura di pignoramento presso terzi veniva iscritta per la complessiva somma di € 12.207,73.
I titoli esecutivi posti a base del precetto erano:
a) il decreto di omologa del 31/7/2013, emesso a definizione del procedimento di separazione consensuale n. 1839/13 RG dal Tribunale di Civitavecchia, munito di formula esecutiva il
13/5/2020, con il quale veniva stabilito che il sig. dovesse versare Parte_1 mensilmente alla sig.ra (a titolo di contributo per il mantenimento della loro figlia CP_1 minore la somma di € 150,00 mensili;
Per_1
b) l'ordinanza del 9/4/2019, emessa all'udienza presidenziale nel procedimento per divorzio giudiziale n. 2538/18 RG Tribunale di Civitavecchia, munito di formula esecutiva il 4/6/2020, con il quale veniva stabilito l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia in € Per_1
250,00.
Il sig. si costituiva nella procedura esecutiva (iscritta al numero RG. Es. Parte_1 mob. 1046/21 Trib. Civitavecchia) con propria comparsa di costituzione e risposta e presentava
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inoltre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con relativa istanza di sospensione, eccependo di avere sempre versato alla sig.ra le somme a lei dovute a titolo di mantenimento CP_1 della loro figlia producendo ed allegando agli atti le ricevute dei pagamenti dallo stesso Per_1 effettuati, dal gennaio 2017 al 2021, nelle mani della sig.ra che aveva sottoscritto CP_1 per ricevuta (con eccezione di alcune ricevute di pagamento non rinvenute dall'opponente e non depositate).
La sig.ra ha eccepito la tardività ed inammissibilità delle eccezioni avanzate dal CP_1 [...]
e, subordinatamente, ha disconosciuto le firme. Pt_1
Con provvedimento dell'11/10/2022, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione, preso atto delle richieste e delle difese delle parti e considerato che la questione si sarebbe dovuta risolvere in sede di cognizione ordinaria, non essendovi allo stato alcun provvedimento giudiziale che accertava l'effettuazione dei pagamenti e con altro provvedimento in pari data assegnava a l'importo vincolato, liquidava le spese e compensi del CP_1 procedimento esecutivo e del successivo intervento della Sig.ra in € 1.600,00, ed assegnava CP_1 termine di gg.45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. introduceva il giudizio di Parte_1 merito formulando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale chiedeva di dichiarare inammissibili e CP_1 comunque rigettare in toto le domande avversarie e, per l'effetto, confermare il provvedimento reso in sede di esecuzione.
Le parti, autorizzate dal Giudice all'udienza del 15/3/2023, depositavano quindi le rispettive memorie ex art. 183 co.6 cpc.; la difesa dell'opponente eccepiva la mancanza di un formale disconoscimento delle firme;
avanzava inoltre istanza di verificazione, in caso di accertato disconoscimento.
La parte convenuta ribadiva il disconoscimento delle firme e chiedeva interrogatorio formale del
. Parte_1
Questo Giudice disponeva interrogatorio formale delle parti.
Il sig. rendeva interrogatorio in data 23/4/2024; la sig.ra eniva interrogata solo in Parte_1 CP_1 data 21/5/2025, poiché nella data del 23/4/2024 fissata per il suo interrogatorio non è comparsa.
Con provvedimento del 26/4/2024, questo Giudice considerava valido e tempestivo il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla sig.ra dinanzi al Giudice dell'Esecuzione CP_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e, stante l'istanza di verificazione formulata dalla parte opponente, disponeva CTU grafologica, che veniva espletata da parte del consulente nominato, Dr.ssa Persona_2
All'esito, all'udienza 21/5/2025 questo Giudice riteneva la causa matura per la decisione ed invitava le parti a precisare le conclusioni.
I difensori si riportavano alle conclusioni precisate in atti.
La causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La questione preliminare da affrontare è quella relativa alla validità e tempestività del disconoscimento effettuato dalla parte opposta.
La parte opposta ha disconosciuto nella fase del giudizio svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione le sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute di pagamento prodotte dall'opponente.
La difesa di quest'ultimo ha tuttavia eccepito la mancanza di un formale disconoscimento delle firme, da parte della sig.ra nel giudizio di merito in quanto il disconoscimento, non era stato CP_1 effettuato nelle forme, nei termini e nei modi legge in quanto nella prima difesa utile la convenuta si è limitata a sostenere di ribadire il formale disconoscimento, effettuato nella fase del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice dell'esecuzione, delle sottoscrizioni dei documenti depositati dal
[...]
. La difesa dell'opponente ha precisato che, a suo giudizio, la fase di merito è del tutto Pt_1 autonoma rispetto a quello di sospensione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, nella quale, peraltro, era mancato il formale disconoscimento, e pertanto non rilevava il disconoscimento operato nella prima fase.
L'eccezione è infondata in quanto:
a) chi vuole negare l'autenticità di una scrittura privata deve esperire la procedura di disconoscimento di scrittura privata descritta dall'art. 214 del Codice di procedura civile, mediante la quale «colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla,
è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione»; non ci sono formule sacramentali o moduli specifici da utilizzare per effettuare il disconoscimento: la negazione dell'autenticità della propria sottoscrizione deve essere formulata negli atti di causa in modo chiaro ed inequivocabile;
nel caso in esame nella opposizione esecutiva la parte convenuta ha disconosciuto i documenti;
b) considerata che la natura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 1 giugno 2022 n. 17913 secondo cui
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'opposizione esecutiva sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria), il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla parte opposta nella fase del CP_1 giudizio svoltosi dinanzi al giudice dell'esecuzione comporta che debba ritenersi tempestivo.
Poiché la parte opponente ha formulato istanza di verificazione si è disposta una CTU, espletata dalla Dott.ssa che con una relazione chiara, precisa, esente da vizi logici e tecnici Persona_2 ha concluso:
- le n. 66 sottoscrizioni in verifica a nome apparente apposte sulle relative n. 66 CP_1 ricevute inerenti il pagamento corrisposto in contanti dal signor per il Parte_1 mantenimento della figlia minore riguardanti gli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023, secondo scienza e coscienza, sono risultate tutte certamente e, quindi, non riferibili Per_3 alla signora sono emerse, infatti, tra tutte le n. 66 firme in verifica e le firme CP_1 autografe della signora, pur in presenza di chiare similarità di natura puramente formale, delle evidenti diversità sostanziali, nella gestualità, nel movimento, nel ritmo, nella dinamica neuro- muscolare e nell'esecuzione grafica.
- l'apocrifia delle n. 66 sottoscrizioni in verifica è confermata dal fatto che tutte le firme in esame mostrano un tracciato contraddistinto sia da chiari elementi grafici che compromettono l'armonia naturale del grafismo e che sono contrari ai principi naturali della fisiologia scritturale (tratti rigidi, tremolanti, giustapposti, controllati che si alternano a tratti più fluidi) sia dal fatto che tutte le n.
66 firme in verifica presentano tra loro eccessive similarità formali, esecutive e strutturali.
- nello specifico si tratta di un artificio imitativo in cui, prendendo a modello una sottoscrizione autografa della signora si è cercato di riprodurla attraverso la tecnica del ricalco CP_1
(calco) su fogli di carta chimica;
- tutte le n. 66 firme in verifica mostrano un tracciato contrario ai principi di fisiologia scritturale, tutte le n. 66 sottoscrizioni in verifica sono il risultato di una riproduzione per ricalco e, pertanto, nessuna firma è riferibile alla signora CP_1
La dott.ssa nella relazione finale depositata in data 1 aprile 2024, che deve ritenersi Per_2 richiamata in questa sentenza, ha specificamente e diffusamente confutato alle pagine 44-52 le osservazioni critiche della parte attrice, e devono quindi condividersi le conclusioni formulate
“con pieno grado di certezza” dal CTU.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.55/2014
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione alla esecuzione;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro Parte_1
5.077,00 oltre rimborso spese generali a favore dell'Erario.
Civitavecchia 22 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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