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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL NN
NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2638/2024 R.G.L. promossa da
Parte_1
(c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RICCIARDI STEFANIA, per procura in atti, ricorrente, contro
in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. ), rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. CERALLO FABRIZIO e dall'avv. CATALANO GIANDOMENICO, per procura in atti,
(c.f. ,) in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BASILE CLAUDIO, per procura in atti resistente,
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/12/2024 la società
[...]
ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249015316049000 notificata dall' in data 11 settembre 2024, per l'importo Controparte_3 complessivo di € 20.693,17, di cui € 2.623,45 riferiti a premi assicurativi . CP_1
L'opposizione riguarda, in specie, due cartelle di pagamento: la n.
29520140025312125000, per € 2.257,31, asseritamente notificata il 25 ottobre 2014, e la n. 29520180022231830000, per € 366,14, asseritamente notificata il 21 dicembre
2018.
La ricorrente deduce, in via principale, la nullità delle cartelle per violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, lamentando la mancata allegazione delle copie delle cartelle e delle relative notifiche, nonché l'omessa prova della loro regolare notifica. In subordine, eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, trattandosi di premi assicurativi , e rileva che tra le date di presunta notifica delle CP_1 cartelle e quella dell'intimazione sono trascorsi oltre cinque anni senza validi atti interruttivi. Chiede, pertanto, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, nel merito, la declaratoria di nullità dell'intimazione e delle cartelle sottese, con conseguente accertamento della non debenza delle somme richieste, oltre alla condanna alle spese.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' . Controparte_4 CP_1
L eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, CP_4 osservando che le cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge sono divenute definitive, sicché l'opposizione proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99 è tardiva. Contesta, inoltre, la dedotta nullità dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle, evidenziando che l'avviso di intimazione è atto vincolato, redatto secondo il modello ministeriale, che non prevede tale allegazione, e che contiene comunque tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa. Quanto alla prescrizione, documenta la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, tra cui avvisi di intimazione del 2019 e 2020, e richiama la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid-19, sostenendo che il credito è attuale e non prescritto. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L' precisa che le eccezioni della ricorrente attengono alla regolarità della CP_1 procedura di riscossione, di competenza del Concessionario, mentre il credito dell'Istituto per premi e sanzioni è legittimo e ammonta, allo stato, a € 1.332,97, come da nota della sede di Messina.
Evidenzia che la società ricorrente ha presentato istanze di definizione agevolata
(“rottamazione ter” e “rottamazione quater”) nel 2019, 2023 e 2025, e ha effettuato pagamenti parziali, circostanze che valgono quali riconoscimento del debito e producono effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., secondo consolidata giurisprudenza. Richiama, inoltre, la sospensione dei termini prescrizionali per effetto della normativa emergenziale. Contesta la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'intimazione, ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora, anche in considerazione della natura documentale della causa e dell'esiguità degli importi. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, riservandosi di agire contro il Concessionario in caso di accertata irregolarità della procedura.
2- I motivi di contestazione relativi alla omessa notifica degli atti presupposti, alla decadenza ex art. 25 d.lgs 46/2009 e alla omessa produzione delle copie delle cartelle, sono inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, di cui al D.lgs 46/1999, consente al contribuente di proporre dinanzi al Giudice del Lavoro -anche cumulativamente con lo stesso atto- sia l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, nel termine perentorio di giorni quaranta (40) dalla notifica;
che, come disposto dall'art. 29 comma 2 d.lgs 46/1999, le ordinarie opposizioni esecutive: ovvero l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
e l' opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr Cassazione n.
18256/2020, Cassazione n. 9238/2018).
In particolare, per ciò che attiene al rimedio che tradizionalmente viene definito quale
“opposizione a cartella”, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 24, si ricava che esso investe non la cartella di pagamento, ma il “ruolo” e “l'iscrizione a ruolo” in essa incorporati e solo “per ragioni inerenti il merito della pretesa”.
Quindi, l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella e con l'avviso di addebito. Per questa ragione quella in esame
è anche nota come “opposizione di merito”.
L'ambito dell'azione va però dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dall'art. 29 del medesimo decreto, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (opposizione agli atti esecutivi).
Si deve, quindi, ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 cit. alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali, bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè
l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione (si badi non quella maturata dopo, oggetto invece dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Analogamente a quanto sopra detto, anche l'opposizione che investe l'intimazione di pagamento (art. 50 comma 2 DPR 602/1973) assume qualificazione diversa a seconda del suo contenuto, potendosi atteggiare come: opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., se con essa si deducono vizi formali propri dell'intimazione di pagamento o degli atti sottesi (cartella di pagamento/avviso di addebito); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis, come la prescrizione del credito maturata dopo la notifica del titolo esecutivo;
oppure come opposizione al ruolo tardiva o “recuperatoria”, ai sensi dell'art. 24 comma
6 D.lgs 46/1999, ove, essendo mancata la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale (cfr Cass. n. 18256/2020).
Fatta questa premessa di ordine generale, si osserva che parte opponente, con il primo motivo di doglianza, ha eccepito vizi relativi alla omessa allegazione delle copie delle cartelle e alla notifica degli atti presupposti, censure rispetto alle quali la proposta opposizione assume la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), da proporsi, quindi, nel termine decadenziale di gg 20 dalla notifica della intimazione di pagamento, termine in specie non rispettato.
Allo stesso modo, anche con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 D. lgs
46/1999, l'opposizione è tardiva e, quindi, inammissibile.
Si precisa, infatti, che l'opposizione con cui si contesti la decadenza dall'iscrizione a ruolo, deve essere correttamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento, rientrando tra i vizi procedurali connessi alla formazione del titolo esecutivo e va fatta valere nei modi e nel breve termine (20 gg) previsti per l'opposizione agli atti esecutivi (617 cpc).
Si giunge a tale conclusione valorizzando il principio, oramai consolidato, secondo cui il giudizio in questione, a differenza di quello tributario, non è un processo sull'atto che si assume viziato, ma investe il rapporto sotteso alla pretesa contributiva e quindi si sostanzia nell'accertamento negativo del credito dell'ente.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ha una valenza meramente processuale e non sostanziale, con la conseguenza che, ove anche l'opposizione venga accolta per la sussistenza di vizi formali
(come appunto la decadenza), ciò determinerà l'annullamento dell'avviso di addebito, ma non farà decadere l' dal proprio diritto di chiedere l'accertamento, in sede Pt_2 giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. n. 27726/2019, da ultimo Cass. n. 13843/2023; n. 11025/2022; n. 1558/2020; n. 29294/2019).
Pertanto, il corrispondente motivo di impugnazione va proposto entro il ristretto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto.
Nella fattispecie in esame, il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c. non è stato rispettato, posto che la intimazione di pagamento è stata notificata l'11.09.2024, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 09.12.2024.
3- Si osserva, in ogni caso, che con riferimento alle suddette cartelle ed al credito da esse portato, come documentato da risulta che l' con PEC del 18/10/2019, ha CP_1 CP_4 comunicato alla Società ricorrente il debito residuo dovuto con riguardo all'adesione alla definizione agevolata (“rottamazione ter”) presentata dalla ricorrente stessa con domanda del 30/07/2019 prot.415475, comprendente anche LA cartella esattoriale n.
29520140025312125000 (n. progressivo 8 dell' all. 1a).
Successivamente, l' con PEC in data 15/09/2023 (all. 1b), ha comunicato alla CP_4
Società ricorrente il debito residuo dovuto con riguardo alla dichiarazione di adesione della ditta GLORIA S.a.s. alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) presentata dalla ricorrente stessa con domanda del 29/06/2023 prot. W-2023062908515133 (cfr. ricevuta, all. 1c), concernente una serie di cartelle esattoriali, tra cui la cartella esattoriale n. 29520140025312125000 (n. progressivo 5) nonché la cartella esattoriale n.
2952018002223183000 (n. progressivo 18).
La ricorrente ha presentato una ulteriore dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) con la domanda del 15/04/2025 prot. W2025041509091989 (cfr. all 1d) ed ha effettuato una serie di pagamenti parziali successivamente alla comunicazione di debito residuo a mezzo PEC del CP_4
18/10/2019 (n. 13 pagamenti dal 10/12/2019 al 29/11/2022) ed un pagamento dell'8/11/2023 riguardo la comunicazione di deposito residuo a mezzo PEC del CP_4
15/09/2023 (doc. 1e).
In data 11/09/2024 la ricorrente ha ricevuta la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249015316049-000, oggetto di giudizio, e successivamente è stato notificato atto di pignoramento dei crediti verso terzi, relativo anche alle cartelle di pagamento n.
29520140025312125000 e n. 2952018002223183000, oggetto dell'avviso di intimazione oggi impugnato (all. 1f).
Ritiene il Tribunale che la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta non solo il riconoscimento del debito, ma anche l'interruzione della prescrizione, facendo ritenere conosciute le cartelle/avvisi cui si riferiscono le somme di cui l'ente previdenziale ha chiesto la restituzione (Cfr Cass. n.
5160 del 2022 e n. 20260 del 2021).
Occorre ricordare che l'art. 2944 c.c. stabilisce che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari - ciò che vale anche in riferimento a debiti previdenziali, per di più, quando la richiesta sia seguita da parziali pagamenti - si può richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 5160/2022) secondo il quale, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale il citato art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 18904/2007). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, si è affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 20260/2021;
Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 26013/2015).
Analogamente, l'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti vale quale riconoscimento del debito e produca l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che in essa è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l'ente creditore e comunque vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr conforme Corte Appello Napoli N. 913/2024).
Tali principi sono stati affermati anche di recente dalla S.C. (cfr Cass. n. 12388/2023) che ha ribadito che l'istanza di rateizzazione del debito, valendo quale atto di riconoscimento del debito, è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. e si pone in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle (cfr Cass. n.16098/2018).
Ciò posto, appare evidente che, non solo il vizio di notifica delle cartelle appare smentito da quanto sopra esposto, ma anche che, alla luce degli atti interruttivi della prescrizione, nessuna prescrizione quinquennale sia maturata (e ciò senza neanche considerare la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico).
4- Unica notazione che si impone è che nel costituirsi, ha precisato che rispetto a: CP_1
a) Cartella esattoriale n. 295201400253121500, emessa il 05/06/2014, formata il
03/07/2014 e notificata il 25/10/2014 secondo l'iter ruolo, importo originario € 2.683,08, per effetto di pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella l'importo della stessa si
è ridotto ed è pari attualmente ad € 1.094,74.
b) cartella esattoriale n. 2952018002223183 emessa il 01/12/2018, formata il
19/12/2018 e notificata il 21/12/2018 secondo l'iter ruolo, importo originario € 264,37, per effetto di pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella l'importo della stessa si
è ridotto ed è pari attualmente ad € 238,23.
Pertanto, il credito dell' risultante dagli archivi contabili dell'Istituto e portato CP_1 dalle cartelle esattoriali sopra evidenziate è pari ad € 1.332,97 (in tale importo non sono ricomprese le somme di spettanza del concessionario).
Ciò posto, deve essere accertato e dichiarato la debenza della società ricorrente, in favore dell' , della somma di € 1.332,97, quale importo residuo risultante dalle CP_1 cartelle esattoriali n. 29520140025312125000 e n. 29520180022231830000, a cui vanno aggiunti gli oneri di riscossione spettanti all' Controparte_2 nella misura di legge.
5- Le spese di lite, in ragione della accertata riduzione del dovuto, possono compensarsi per 1/3, ponendo la restante parte a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2638/2024 RG, così provvede:
1) Accerta e dichiara la debenza da parte della società ricorrente, in favore dell' , CP_1 della somma di € 1.332,97, quale importo residuo risultante dalle cartelle esattoriali n.
29520140025312125000 e n. 29520180022231830000, a cui vanno aggiunti gli oneri di riscossione spettanti all' nella misura di legge;
Controparte_2
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società ricorrente al pagamento della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte, in € 874,67, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, CPA ed Iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07.11.2025
Il Giudice
CL NN NO