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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...], il [...],3 residente in [...]
n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Nomentana n. 63, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale della Sede
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu;
Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento ex l. n.18/80 ed handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n.104/92.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, il 9.06.2023, volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni, che tuttavia non erano state accolte.
Nell'ambito del procedimento per a.t.p. (R.G. N. 83/2024) è stata disposta CTU medico legale, a cura del Dott.ssa che ha escluso la sussistenza dei suddetti requisiti. Persona_1
1 Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, il ricorrente ha adito il CP_1
Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Infatti, ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, CP_1 comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso la sua Persona_2 relazione asserendo che il periziando “soggetto portatore dello status di HG ex art3 comma 3
L.104/92 dal 01gennaio 2025 senza previsione di revisione.
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art 2 e 12 l.118/1971): 100% dalla data della domanda amministrativa NON sussistono profili compatibili con il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
L'accertamento medico appare fondato sulla piena valorizzazione della documentazione sanitaria riferibile alla ricorrente, seguendo un ragionamento logico e condivisibile.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici.
Pertanto, la domanda parzialmente accolta e le spese di lite integralmente compensate tenuto conto che il beneficio di cui all'art 3 comma 3 l.104/92 è stato riconosciuto sussistente con decorrenza dal
1.1.2025, cioè in epoca successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione, avvenuto il
25.9.2024.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda riconosce in capo alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. n,104/92, con decorrenza dal 1.1.2025, senza previsione di revisione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. dell'atp a cura Dott.ssa e c.t.u. a cura Dott a carico dell' Per_1 Per_2 CP_1 come da separati decreti.
Rieti, 13.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...], il [...],3 residente in [...]
n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Nomentana n. 63, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale della Sede
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu;
Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento ex l. n.18/80 ed handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n.104/92.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, il 9.06.2023, volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni, che tuttavia non erano state accolte.
Nell'ambito del procedimento per a.t.p. (R.G. N. 83/2024) è stata disposta CTU medico legale, a cura del Dott.ssa che ha escluso la sussistenza dei suddetti requisiti. Persona_1
1 Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, il ricorrente ha adito il CP_1
Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Infatti, ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, CP_1 comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso la sua Persona_2 relazione asserendo che il periziando “soggetto portatore dello status di HG ex art3 comma 3
L.104/92 dal 01gennaio 2025 senza previsione di revisione.
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art 2 e 12 l.118/1971): 100% dalla data della domanda amministrativa NON sussistono profili compatibili con il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
L'accertamento medico appare fondato sulla piena valorizzazione della documentazione sanitaria riferibile alla ricorrente, seguendo un ragionamento logico e condivisibile.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici.
Pertanto, la domanda parzialmente accolta e le spese di lite integralmente compensate tenuto conto che il beneficio di cui all'art 3 comma 3 l.104/92 è stato riconosciuto sussistente con decorrenza dal
1.1.2025, cioè in epoca successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione, avvenuto il
25.9.2024.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda riconosce in capo alla ricorrente la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. n,104/92, con decorrenza dal 1.1.2025, senza previsione di revisione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. dell'atp a cura Dott.ssa e c.t.u. a cura Dott a carico dell' Per_1 Per_2 CP_1 come da separati decreti.
Rieti, 13.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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