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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 26907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26907 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Molino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/01/2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 16/01/2024, che aveva condannato CA PE per il reato di ricettazione, revocava la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius. Osserva che la Corte territoriale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dell'appello del Pubblico Ministero;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena, in presenza di cause ostative, solo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26907 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/06/2025 se le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha riconosciuto il beneficio;
che, nel caso di specie, il precedente penale da cui il PE risulta gravato e sulla base del quale la Corte di merito ha revocato la sospensione condizionale della pena era elemento conosciuto dal giudice di prime cure;
che, in conclusione, il giudice di appello non poteva revocare la sospensione condizionale della pena senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge, con riferimento all'art. 526 cod. proc. pen. ed al principio del contraddittorio. Rileva che la Corte territoriale, in relazione all'eccezione sulla mancata integrazione del reato presupposto per mancanza di prova circa la natura delle sostanze sequestrate, ha attribuito a dette sostanze la natura di steroidi con attività androgena e anabolizzante sulla base di una "ricerca su fonti aperte in internet", di cui non ha riportato nemmeno gli estremi;
che, dunque, la prova in ordine all'elemento materiale del reato presupposto rispetto alla ricettazione contestata è stata tratta unicamente dall'acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi, con conseguente utilizzo per la decisione di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, in palese violazione degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen.; che di conseguenza trattasi di prove inutilizzabili, perché acquisite unilateralmente, fuori dall'istruzione dibattimentale;
che, invece, trattandosi di valutazioni tecniche sulla composizione dei prodotti sequestrati, sarebbe stata necessario disporre perizia;
che, in ogni caso, nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al dato per cui dette sostanze sono ricomprese nelle classi previste dalla legge, elemento questo necessario per l'integrazione del reato presupposto di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla natura delle sostanze sequestrate. Evidenzia che la Corte di merito è incorsa nel travisamento della prova in relazione a dati probatori che non erano mai stati considerati dal Tribunale, avendo affermato che nulla consente di ritenere che il contenuto dei prodotti sequestrati non rispecchi le indicazioni riportate nelle confezioni e nei foglietti illustrativi;
che, tuttavia, non ha considerato che nessun elemento inerente dette indicazioni è mai stato acquisito durante l'iter processuale, tanto da esser costretta a ricorrere a fonti esterne in internet per ipotizzare la natura di dette sostanze;
che anche le dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento sono state travisate;
che, inoltre, pretendendo che il ricorrente provi la non corrispondenza tra il packaging ed il contenuto, ha invertito l'onere della prova, non potendo 2 sussistere in capo all'imputato alcun obbligo di effettuare indagini difensive per sopperire alla mancanza di accertamenti sull'elemento materiale del reato, specie se consistenti in indagini tecniche. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen. Rappresenta che con l'appello era stata, altresì, eccepita l'insussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, essendo l'imputato convinto di aver acquistato dei semplici integratori;
che tale convinzione trova conferma nella circostanza dell'assenza di obbligatoria prescrizione medica, non prevista per gli integratori, anche di provenienza estera, per i quali è sufficiente la mera notifica al Ministero della Salute;
che deve esser tenuto di conto che i prodotti di cui si discute riportano tutti scritte in lingua inglese;
che, dunque, la mancata produzione di prescrizione medica per l'acquisto costituisce elemento a sostegno della rappresentata inconsapevolezza dell'imputato in merito all'acquisto delle sostanze di cui all'art. 586-bis cod. pen.; che, invece, la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto che la stessa denominazione dei farmaci impressa sulla confezione si pone in contrasto con la convinzione del ricorrente di aver acquistato integratori in libera vendita;
che, peraltro, anche le dichiarazioni rese dal PE sul punto - secondo cui avrebbe reperito informazioni sugli effetti di tali sostanze in epoca non determinata - sono state del tutto travisate. 2.5. In data 05/06/2025 è pervenuta articolata memoria di replica con cui la difesa insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Coglie nel segno il primo motivo. Invero, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". Dunque, il divieto di reformatio in peius riguarda anche la revoca dei benefici per espressa previsione della citata disposizione. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi dei poteri del giudice dell'esecuzione con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, hanno avuto cura di precisare che è 3 Th precluso al giudice di appello, non 'investito dell'impugnazione sul punto, il potere di revoca d'ufficio del beneficio in discorso, in ossequio al principio devolutivo ed al divieto di reformatio in peius (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01). Ed invero, «dalla natura obbligatoria della revoca consegue soltanto che il giudice, sia di cognizione che di esecuzione, deve pronunciarla senza poter svolgere alcuna valutazione discrezionale;
non anche che essa [...] debba essere disposta non avendo riguardo alle ordinarie scansioni processuali che definiscono l'ambito di cognizione e di decisione dei giudici nei vari gradi del giudizio» (Sez. U, Zangari, cit.). Dunque, con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di appello ha il potere di rimediare all'errore commesso dal giudice di prime cure, sempre che gli sia stata devoluta la cognizione sul tema, non essendogli riconosciuto un potere esercitabile extra devolutum. Del resto, «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell'ambito della materia devoluta con l'atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante». Orbene, «in materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha un potere di concessione al di là del devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La disposizione, però, è di stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell'effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, come compiutamente argomentato da ultimo da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01. Non può dunque farsi leva su questa disposizione per argomentare che, come il giudice di appello può concedere la sospensione, pur quando la cognizione sul punto non gli sia stata devoluta, così può revocarla oltre il devoluto quando sia stata illegittimamente applicata» (Sez. U, Zangari, cit.). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto a revocare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, con la conseguenza che, per quanto sopra specificato, la sentenza va annullata senza rinvio sul punto. 1.2. I restanti tre motivi - che, per essere tutti relativi alla prova della contestata ricettazione, possono essere trattati congiuntamente - sono nel complesso infondati. Ed invero, premesso che è corretta l'obiezione difensiva relativa alla inutilizzabilità della prova della ricettazione dei farmaci in sequestro ricavata da una ricerca in rete su fonti aperte, cui fa riferimento la sentenza 4 impugnata, in quanto si tratterebbe di prova acquisita al di fuori dall'istruzione dibattimentale, osserva il Collegio che tale errato riferimento, operato dalla Corte territoriale, è del tutto ultroneo, avendo i giudici di merito fondato la responsabilità del PE su altri dati. In particolare, la sentenza di primo grado ha valorizzato la deposizione dell'agente operante che procedette al sequestro, che ha riferito che la perquisizione portò al rinvenimento di «26 confezioni di sostanze anabolizzanti, di cui 21 prive di AIC» ed entrambi i giudici di merito le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, che ha ammesso di aver appreso che si trattava di sostanze anabolizzanti altamente pericolose per la salute, oltre alla mancanza di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui ne sarebbe venuto in possesso, senza la necessaria prescrizione medica. Trattasi di motivazione sufficientemente congrua, ma soprattutto esente da vizi logici, che di conseguenza non è censurabile in sede di legittimità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Molino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/01/2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 16/01/2024, che aveva condannato CA PE per il reato di ricettazione, revocava la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in peius. Osserva che la Corte territoriale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dell'appello del Pubblico Ministero;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena, in presenza di cause ostative, solo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26907 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/06/2025 se le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha riconosciuto il beneficio;
che, nel caso di specie, il precedente penale da cui il PE risulta gravato e sulla base del quale la Corte di merito ha revocato la sospensione condizionale della pena era elemento conosciuto dal giudice di prime cure;
che, in conclusione, il giudice di appello non poteva revocare la sospensione condizionale della pena senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge, con riferimento all'art. 526 cod. proc. pen. ed al principio del contraddittorio. Rileva che la Corte territoriale, in relazione all'eccezione sulla mancata integrazione del reato presupposto per mancanza di prova circa la natura delle sostanze sequestrate, ha attribuito a dette sostanze la natura di steroidi con attività androgena e anabolizzante sulla base di una "ricerca su fonti aperte in internet", di cui non ha riportato nemmeno gli estremi;
che, dunque, la prova in ordine all'elemento materiale del reato presupposto rispetto alla ricettazione contestata è stata tratta unicamente dall'acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi, con conseguente utilizzo per la decisione di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, in palese violazione degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen.; che di conseguenza trattasi di prove inutilizzabili, perché acquisite unilateralmente, fuori dall'istruzione dibattimentale;
che, invece, trattandosi di valutazioni tecniche sulla composizione dei prodotti sequestrati, sarebbe stata necessario disporre perizia;
che, in ogni caso, nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al dato per cui dette sostanze sono ricomprese nelle classi previste dalla legge, elemento questo necessario per l'integrazione del reato presupposto di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla natura delle sostanze sequestrate. Evidenzia che la Corte di merito è incorsa nel travisamento della prova in relazione a dati probatori che non erano mai stati considerati dal Tribunale, avendo affermato che nulla consente di ritenere che il contenuto dei prodotti sequestrati non rispecchi le indicazioni riportate nelle confezioni e nei foglietti illustrativi;
che, tuttavia, non ha considerato che nessun elemento inerente dette indicazioni è mai stato acquisito durante l'iter processuale, tanto da esser costretta a ricorrere a fonti esterne in internet per ipotizzare la natura di dette sostanze;
che anche le dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento sono state travisate;
che, inoltre, pretendendo che il ricorrente provi la non corrispondenza tra il packaging ed il contenuto, ha invertito l'onere della prova, non potendo 2 sussistere in capo all'imputato alcun obbligo di effettuare indagini difensive per sopperire alla mancanza di accertamenti sull'elemento materiale del reato, specie se consistenti in indagini tecniche. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen. Rappresenta che con l'appello era stata, altresì, eccepita l'insussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, essendo l'imputato convinto di aver acquistato dei semplici integratori;
che tale convinzione trova conferma nella circostanza dell'assenza di obbligatoria prescrizione medica, non prevista per gli integratori, anche di provenienza estera, per i quali è sufficiente la mera notifica al Ministero della Salute;
che deve esser tenuto di conto che i prodotti di cui si discute riportano tutti scritte in lingua inglese;
che, dunque, la mancata produzione di prescrizione medica per l'acquisto costituisce elemento a sostegno della rappresentata inconsapevolezza dell'imputato in merito all'acquisto delle sostanze di cui all'art. 586-bis cod. pen.; che, invece, la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto che la stessa denominazione dei farmaci impressa sulla confezione si pone in contrasto con la convinzione del ricorrente di aver acquistato integratori in libera vendita;
che, peraltro, anche le dichiarazioni rese dal PE sul punto - secondo cui avrebbe reperito informazioni sugli effetti di tali sostanze in epoca non determinata - sono state del tutto travisate. 2.5. In data 05/06/2025 è pervenuta articolata memoria di replica con cui la difesa insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Coglie nel segno il primo motivo. Invero, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". Dunque, il divieto di reformatio in peius riguarda anche la revoca dei benefici per espressa previsione della citata disposizione. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi dei poteri del giudice dell'esecuzione con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, hanno avuto cura di precisare che è 3 Th precluso al giudice di appello, non 'investito dell'impugnazione sul punto, il potere di revoca d'ufficio del beneficio in discorso, in ossequio al principio devolutivo ed al divieto di reformatio in peius (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01). Ed invero, «dalla natura obbligatoria della revoca consegue soltanto che il giudice, sia di cognizione che di esecuzione, deve pronunciarla senza poter svolgere alcuna valutazione discrezionale;
non anche che essa [...] debba essere disposta non avendo riguardo alle ordinarie scansioni processuali che definiscono l'ambito di cognizione e di decisione dei giudici nei vari gradi del giudizio» (Sez. U, Zangari, cit.). Dunque, con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di appello ha il potere di rimediare all'errore commesso dal giudice di prime cure, sempre che gli sia stata devoluta la cognizione sul tema, non essendogli riconosciuto un potere esercitabile extra devolutum. Del resto, «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell'ambito della materia devoluta con l'atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante». Orbene, «in materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha un potere di concessione al di là del devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La disposizione, però, è di stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell'effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, come compiutamente argomentato da ultimo da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01. Non può dunque farsi leva su questa disposizione per argomentare che, come il giudice di appello può concedere la sospensione, pur quando la cognizione sul punto non gli sia stata devoluta, così può revocarla oltre il devoluto quando sia stata illegittimamente applicata» (Sez. U, Zangari, cit.). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha provveduto a revocare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, con la conseguenza che, per quanto sopra specificato, la sentenza va annullata senza rinvio sul punto. 1.2. I restanti tre motivi - che, per essere tutti relativi alla prova della contestata ricettazione, possono essere trattati congiuntamente - sono nel complesso infondati. Ed invero, premesso che è corretta l'obiezione difensiva relativa alla inutilizzabilità della prova della ricettazione dei farmaci in sequestro ricavata da una ricerca in rete su fonti aperte, cui fa riferimento la sentenza 4 impugnata, in quanto si tratterebbe di prova acquisita al di fuori dall'istruzione dibattimentale, osserva il Collegio che tale errato riferimento, operato dalla Corte territoriale, è del tutto ultroneo, avendo i giudici di merito fondato la responsabilità del PE su altri dati. In particolare, la sentenza di primo grado ha valorizzato la deposizione dell'agente operante che procedette al sequestro, che ha riferito che la perquisizione portò al rinvenimento di «26 confezioni di sostanze anabolizzanti, di cui 21 prive di AIC» ed entrambi i giudici di merito le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, che ha ammesso di aver appreso che si trattava di sostanze anabolizzanti altamente pericolose per la salute, oltre alla mancanza di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui ne sarebbe venuto in possesso, senza la necessaria prescrizione medica. Trattasi di motivazione sufficientemente congrua, ma soprattutto esente da vizi logici, che di conseguenza non è censurabile in sede di legittimità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.