Articolo 19 della Legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 18
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13 marzo 1990
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27 febbraio 2007
Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((5))
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007