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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17307 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 14641/2023 pervenuta all'udienza del 3 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Noemi Parte_1
Iannilli
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_1 Per_1
del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Massimo Raspini
APPELLATA
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Stefano Genovese CP_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 16124/2022 depositata CP_1
il 2.9.2022 – opposizione ad intimazione di pagamento – omessa notifica delle cartelle e dei verbali di accertamento presupposti – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
e di nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui CP_1 CP_2
integralmente si richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata il 2 settembre 2022 – atto di citazione in appello notificato il
23 febbraio 2023 e iscrizione a ruolo del 27.2.2023 ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che
[...]
ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla intimazione di Pt_1 CP_1
pagamento n. 09720199058879617000, notificata ad essa opponente in data 6 febbraio 2020 , lamentando la omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei verbali di accertamento presupposti , e sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981.
e , costituitesi in giudizio, hanno fornito prova della avvenuta notifica dei CP_2 CP_1
vvaavv e delle cartelle esattoriali sottesi alla intimazione di pagamento .
Il GDP ha rigettato l'opposizione .
Di qui lo spiegato gravame con il quale la ha riproposto in buona sostanza i motivi di Pt_1
opposizione dedotti in primo grado.
e hanno contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale CP_1 CP_2
conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che la ha impugnato una intimazione di pagamento che , al Pt_1
di là del nomen iuris adottato dalla Amministrazione (ingiunzione o sollecito o intimazione di pagamento) , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò premesso, ritiene il Tribunale di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là
,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Ferma la autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento, devono essere esaminate le relate di notifica prodotte in primo grado da in copia fotostatica per ciascuna cartella sottesa CP_2 all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Prima di passare alla disamina del procedimento notificatorio afferente alle cartelle sottese all'intimazione de qua , deve osservarsi che parte opponente ha disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche – prodotte da gli originali . CP_2
Osserva il Tribunale che il disconoscimento, pur essendo tempestivo, è generico e non circostanziato, e non può reputarsi idoneo ad inficiare la validità ed efficacia delle relate di notifica prodotte in copia fotostatica .
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, l'art. 2719
c.c. prevede che le copie fotostatiche di documenti scritti abbiano la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale oppure non sia espressamente disconosciuta dalla parte contro le quali sono fatte valere .
In detta seconda ipotesi , tuttavia, il disconoscimento deve essere tempestivo e specifico : “ In relazione all'art. 2719 c.c. applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione , nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. , con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosca in modo formale , e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione “ (Cass. Civ. 27233/2017) .
Ai fini dell'indagine sulla ritualità o meno della notifica delle cartelle esattoriali verranno quindi considerate le copie fotostatiche prodotte da . CP_2
Tanto premesso si osserva che : - la cartella n. 09720130169257486000 è stata notificata dal messo notificatore a mani del destinatario in data 8 luglio 2014 , forma ottimale di notifica;
- la cartella n. 09720130267296268000 è stata notificata dal messo notificatore a mani del destinatario in data 5 giugno 2014;
- la cartella n. 09720140223049578000 è stata notificata dal messo notificatore a mani del destinatario in data 6 febbraio 2015;
- la cartella n. 0972015014938416000 è stata notificata dal messo notificatore in data 10
agosto 2015;
- la cartella n. 09720180042797314000 è stata notificata dal messo notificatore in data 10 luglio 2018 a mani di familiare convivente .
Le notifiche delle cartelle sono state, dunque, eseguite ritualmente e ,proprio in considerazione delle notifiche delle cartelle esattoriali eseguite nelle date di cui sopra, si appalesa inammissibile la doglianza sulla mancata notifica dei verbali di accertamento , atteso che il profilo afferente alla inesistente/irregolare notifica dei suddetti verbali avrebbe dovuto essere proposto dalla con opposizione a cartella esattoriale in funzione Pt_1
recuperatoria.
Considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento, ossia il 6 febbraio 2020, si osserva che la prescrizione quinquennale è intervenuta solo per le cartelle nn.
09720130169257486000 e 09720130267296268000, avuto riguardo alle rispettive date di notifica di queste ultime come sopra indicate , mentre per le altre tre cartelle nessuna prescrizione risulta maturata .
La prescrizione si è maturata , quindi, per le due cartelle nn. 0972013…, non potendo ritenersi ammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello da CP_2
(doc. 2 ter ) che attesterebbe l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione in CP_3
relazione alle due cartelle nn.0972013.., stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. .
In parziale riforma della impugnata sentenza va dichiarato prescritto il credito portato dalle cartelle esattoriali nn. 09720130169257486000 e 09720130267296268000; fermo il resto .
Il parziale accoglimento dei motivi di appello determina soccombenza reciproca e legittima la integrale compensazione inter partes delle spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle esattoriali nn. 09720130169257486000 e 09720130267296268000; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) compensa in toto tra le parti le spese del secondo grado;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 14641/2023 pervenuta all'udienza del 3 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Noemi Parte_1
Iannilli
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_1 Per_1
del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Massimo Raspini
APPELLATA
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Stefano Genovese CP_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 16124/2022 depositata CP_1
il 2.9.2022 – opposizione ad intimazione di pagamento – omessa notifica delle cartelle e dei verbali di accertamento presupposti – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
e di nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui CP_1 CP_2
integralmente si richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado depositata il 2 settembre 2022 – atto di citazione in appello notificato il
23 febbraio 2023 e iscrizione a ruolo del 27.2.2023 ) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che
[...]
ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di alla intimazione di Pt_1 CP_1
pagamento n. 09720199058879617000, notificata ad essa opponente in data 6 febbraio 2020 , lamentando la omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei verbali di accertamento presupposti , e sostenendo che era maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981.
e , costituitesi in giudizio, hanno fornito prova della avvenuta notifica dei CP_2 CP_1
vvaavv e delle cartelle esattoriali sottesi alla intimazione di pagamento .
Il GDP ha rigettato l'opposizione .
Di qui lo spiegato gravame con il quale la ha riproposto in buona sostanza i motivi di Pt_1
opposizione dedotti in primo grado.
e hanno contestato i motivi di gravame avversari , instando per la integrale CP_1 CP_2
conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che la ha impugnato una intimazione di pagamento che , al Pt_1
di là del nomen iuris adottato dalla Amministrazione (ingiunzione o sollecito o intimazione di pagamento) , ha quale principale obiettivo quello di preannunciare al debitore l'instaurazione di una procedura coattiva nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente l'obbligazione di pagamento entro un termine prefissato dall'Ente impositore .
L'avviso, pur non essendo atto di esecuzione forzata , in quanto si limita a preannunciare il recupero coattivo del credito in difetto di spontaneo adempimento , ha valenza interruttiva della prescrizione, atteso che il pagamento richiesto manifesta inequivocabilmente la volontà dell'Ente impositore di tutelare e coltivare le proprie ragioni creditorie .
Ciò premesso, ritiene il Tribunale di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale con riferimento alla intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata , va affermata la autonoma impugnabilità dell'intimazione siccome assimilabile all'avviso di mora , la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 1 d. lgs. 546/1992 ; al di là
,quindi, della diversa denominazione dei singoli atti , deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. 6436/2025) .
La Suprema Corte ha dato quindi continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 d. lgs. 546/1992 comporta che , se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. 22108/2024 e 10736/2024) .
Ferma la autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento, devono essere esaminate le relate di notifica prodotte in primo grado da in copia fotostatica per ciascuna cartella sottesa CP_2 all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Prima di passare alla disamina del procedimento notificatorio afferente alle cartelle sottese all'intimazione de qua , deve osservarsi che parte opponente ha disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche – prodotte da gli originali . CP_2
Osserva il Tribunale che il disconoscimento, pur essendo tempestivo, è generico e non circostanziato, e non può reputarsi idoneo ad inficiare la validità ed efficacia delle relate di notifica prodotte in copia fotostatica .
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, l'art. 2719
c.c. prevede che le copie fotostatiche di documenti scritti abbiano la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale oppure non sia espressamente disconosciuta dalla parte contro le quali sono fatte valere .
In detta seconda ipotesi , tuttavia, il disconoscimento deve essere tempestivo e specifico : “ In relazione all'art. 2719 c.c. applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione , nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. , con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosca in modo formale , e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione “ (Cass. Civ. 27233/2017) .
Ai fini dell'indagine sulla ritualità o meno della notifica delle cartelle esattoriali verranno quindi considerate le copie fotostatiche prodotte da . CP_2
Tanto premesso si osserva che : - la cartella n. 09720130169257486000 è stata notificata dal messo notificatore a mani del destinatario in data 8 luglio 2014 , forma ottimale di notifica;
- la cartella n. 09720130267296268000 è stata notificata dal messo notificatore a mani del destinatario in data 5 giugno 2014;
- la cartella n. 09720140223049578000 è stata notificata dal messo notificatore a mani del destinatario in data 6 febbraio 2015;
- la cartella n. 0972015014938416000 è stata notificata dal messo notificatore in data 10
agosto 2015;
- la cartella n. 09720180042797314000 è stata notificata dal messo notificatore in data 10 luglio 2018 a mani di familiare convivente .
Le notifiche delle cartelle sono state, dunque, eseguite ritualmente e ,proprio in considerazione delle notifiche delle cartelle esattoriali eseguite nelle date di cui sopra, si appalesa inammissibile la doglianza sulla mancata notifica dei verbali di accertamento , atteso che il profilo afferente alla inesistente/irregolare notifica dei suddetti verbali avrebbe dovuto essere proposto dalla con opposizione a cartella esattoriale in funzione Pt_1
recuperatoria.
Considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento, ossia il 6 febbraio 2020, si osserva che la prescrizione quinquennale è intervenuta solo per le cartelle nn.
09720130169257486000 e 09720130267296268000, avuto riguardo alle rispettive date di notifica di queste ultime come sopra indicate , mentre per le altre tre cartelle nessuna prescrizione risulta maturata .
La prescrizione si è maturata , quindi, per le due cartelle nn. 0972013…, non potendo ritenersi ammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello da CP_2
(doc. 2 ter ) che attesterebbe l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione in CP_3
relazione alle due cartelle nn.0972013.., stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. .
In parziale riforma della impugnata sentenza va dichiarato prescritto il credito portato dalle cartelle esattoriali nn. 09720130169257486000 e 09720130267296268000; fermo il resto .
Il parziale accoglimento dei motivi di appello determina soccombenza reciproca e legittima la integrale compensazione inter partes delle spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede: a) in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle esattoriali nn. 09720130169257486000 e 09720130267296268000; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) compensa in toto tra le parti le spese del secondo grado;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri