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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5630 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9946/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa IS NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 17/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9946/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANSELMI ANDREA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. ARANCIO PIERLUIGI ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro premesso che:
- con ricorso depositato in data 6.8.2025 ha chiesto accertarsi l'insussistenza dei Parte_1
presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, effettuata dall' d'ufficio “con CP_1
inizio dell'attività dal 22.12.2023 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.2.2025” come da comunicazione del 25.2.2025 e, di conseguenza, l'insussistenza del debito a titolo di contribuzione a detta gestione risultante nel cassetto fiscale del ricorrente per l'anno 2025 e ammontante ad € 4.170,65;
pagina 1 di 7 - l' si è costituito in giudizio e ha dedotto la ricorrenza dei presupposti di legge per CP_1
l'iscrizione alla Gestione Commercianti, svolgendo il ricorrente, secondo l'Istituto, attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza nella SMART DI UTS s.r.l.., società di cui il ricorrente è socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19.2.2025
e che svolge attività di “servizi di sostegno alle imprese n.c.a.., supporto alle aziende per lo sviluppo, rivendita di servizi professionali e digitali” in assenza di lavoratori dipendenti dopo l'anno 2024; ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
- esperita l'istruttoria orale, la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza;
* * * * * considerato che:
1. – con riguardo all'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti occorre ricordare che l'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662, sancisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e o siano iscritti in albi, registri o ruoli”; la norma citata è stata fatta oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/10, convertito dalla L. n. 122/10, nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti;
1.1. – in proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;
la disciplina previgente è stata infatti modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, pagina 2 di 7 art. 1, comma 203, che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami la iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali, con la specificazione che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass.,
Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018);
1.2. – pertanto, per il caso di soggetto che ricopre anche il ruolo di amministratore della società (assoggettabile ad iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), deve affermarsi che “distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte
"assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola” (Cass., Sez. L - , n. 3482 del
12/02/2020; cfr. anche Cass., sez. lav., n. 1759 del 27/01/2021) ovvero, in altri termini, che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di pagina 3 di 7 una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (così Cass., sez. L -
, Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018);
1.3. – quanto al requisito dell'abitualità dell'attività va poi ricordato che secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza esso richiede che la prestazione lavorativa sia svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale, pur dovendosi escludere la necessaria presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro ed essendo invece sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà (cfr. ex multis,
Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021);
2. – nel presente giudizio non è stata raggiunta la prova – il cui onere gravava sull' CP_2 resistente – della ricorrenza in capo al dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Pt_1
Commercianti;
2.1. – è emerso, in primo luogo, dalla istruttoria orale che nel periodo oggetto di causa l'attività commerciale della società è sempre stata affidata al socio e ai Controparte_3
dipendenti ( e;
in particolare, il , esperto in Persona_1 Persona_2 CP_3 telecomunicazioni digitali, si è occupato delle trattative con i clienti e della predisposizione dei servizi alla clientela, anche mediante l'ausilio dei lavoratori dipendenti, nei confronti dei quali egli ha esercitato i poteri di direzione e controllo;
2.1.1. – tanto è emerso dalle dichiarazioni concordi dei testimoni amico di Testimone_1
e socio della società dal marzo 2025 (“l'attività di consulenza e in generale Controparte_3
l'attività svolta dalla società la svolge il dipendente e l'altro socio che ha le competenze tecniche;
preciso che la società fornisce servizi e cioè prodotti informatici e non mere consulenze”), Controparte_3
(“dei servizi resi alla clientela io mi occupo della valutazione del servizio da rendere in termini di complessità e poi abbiamo un dipendente che ci segue da tempo;
lui è autonomo sulle attività più semplici mentre io seguo gli aspetti più importanti;
io quindi seguo per questi aspetti più complessi il nostro dipendente oppure mi rivolgo a professionisti esterni per attività che il nostro dipendente non può svolgere per complessità; il ricorrente non si occupa della parte di on-boarding nel senso che lui può esprimere un giudizio sulle richieste ma non dal punto di vista tecnico;
quindi solo io che ne ho le competenze seguo sia la prestazione del servizio che la trattativa e i contatti con i clienti, nella fase di prevendita;
il ricorrente non si occupa della fase di trattativa e sviluppo del progetto e della fase di pagina 4 di 7 prevedita;
è informato della cosa ma non vi partecipa direttamente;
… in caso di problemi dei dipendenti, e ribadisco che abbiamo un solo dipendente che è , lui si rivolge a me e non al Persona_1 ricorrente;
si tratta peraltro di una persona che conosco da quando è piccola;
si rivolge a me sulla gestione del lavoro e anche per problemi come malattie e impedimenti;
… L'anno scorso avevamo due dipendenti e c'era anche che ha lavorato mi pare 8 mesi”), , Persona_2 Persona_1 informatico dipendente della società dal 2024 (“io non mi rivolgo al ricorrente per problemi o esigenze lavorative;
per gli aspetti tecnici mi rivolgo a di;
mi rivolgo sempre a CP_3 CP_3 CP_3 anche per permessi o ferie;
è la persona che vedo di più in ufficio ed è la mia persona di riferimento un po' su tutto;
non so se poi lui parli anche al ricorrente;
io non sono mai stato seguito dal ricorrente per la formazione;
al mio arrivo della mia formazione se ne è occupato;
molte cose le sapevo ma per le CP_3 novità il riferimento è ; è che si occupa dei rapporto con i clienti sia per la trattativa che CP_3 CP_3 per costi e tempi del lavoro;
poi si consulta anche con me;
lo so dire perché quando arriva un nuovo cliente chiedo sempre a tutti i punti da trattare e le scadenze del progetto;
è che mi dà le CP_3 CP_3 indicazioni sui lavori da fare e le scadenze;
non mi è mai capitato che queste indicazioni provenissero dal ricorrente;
vi è stato in passato anche come dipendente;
la sua gestione in Persona_2 ambito lavorativo, e cioè le indicazioni sul tipo di lavoro da svolgere, posso dire che era uguale alla mia), informatico dipendente della società nel 2024 (“il colloquio l'ho fatto Persona_2 con e basta;
forse avevo incontrato anche che all'epoca era uno dei soci;
… le indicazioni CP_3 Per_3 sul lavoro da fare me le davano e non mi è mai capitato che queste indicazioni me le CP_3 Per_1 desse;
non si è mai occupato della mia formazione;
per permessi o esigenze mi rivolgevo a Parte_1
o a ); CP_3 Per_1
2.2. – i testimoni hanno inoltre confermato come il ricorrente non fosse in possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento dell'attività commerciale esercitata dalla SMART
DI UT (ossia la fornitura di servizi di marketing digitale alle imprese, lo sviluppo e la fornitura di software, la fornitura di servizi di marketing digitale alle imprese, etc, come risulta dalla visura camerale sub doc. 4 fascicolo ricorrente), occupandosi egli di attività di consulenza alle imprese in forma autonoma e per clienti differenti da quelli della società: tanto è stato affermato da (“so che lui svolge una sua attività principale che Testimone_1
è consulenza e coaching alle aziende;
si tratta di una attività diversa e distinta dalla Smart Digital
Solution; la Smart Digital Solution svolge attività di consulenza in ambito tecnico e cioè informatico pagina 5 di 7 mentre il ricorrente svolge attività di consulenza in altro ambito e per clienti differenti;
lui svolge consulenza aziendale;
nego che svolga le attività di cui al capo c per la Smart Digital Solution non avendone le competenze, come del resto nemmeno io”) e da (“da quanto mi dice il Controparte_3
ricorrente lui fa come lavoro principale attività di consulenza come coaching e ho conosciuto anche delle altre persone che mi hanno confermato la cosa;
posso dire che questa è la sua attività principale” ) e trova conferma anche nel versamento della contribuzione alla gestione separata per attività professionale in misura non irrisoria nel periodo oggetto di causa (doc. 6 fascicolo ricorrente e doc. 5 fascicolo;
CP_1
2.3. – dalle testimonianze è infine emerso come l'impegno del ricorrente nella società abbia riguardato le attività tipiche di amministrazione e gestione societaria (così il teste : CP_3
“occasionalmente si fanno delle riunioni a cui partecipa e gli altri soci;
si tratta di assemblee o Pt_1 consigli di amministrazione in cui vengono discusse le linee generali;
l'attuazione di queste direttive le fa Venditti previa condivisione del budget con il c.d.a.; queste riunioni si tengono ogni 3 o 4 mesi;
si danno indicazioni di ampio raggio e poi si segue la linea;
vi sono ordini del giorno e verbali di queste riunioni”) ovvero attività complementari a quella commerciale propriamente intesa ma svolte dal ricorrente in maniera del tutto sporadica, concretizzandosi in attività di fatturazione o invio di documentazione svolta in un paio di ore settimanali e non via continuativa, come concordemente dichiarato dai testimoni (“da quando sono socio io so che il ricorrente Tes_1
svolge attività di fatturazione;
si tratta di una azienda molto piccola e ci confrontiamo su possibili azioni di marketing da intraprendere;
questo lo dico per conoscenza diretta;
non saprei dire in termini di tempo quanto impieghi per questa attività il ricorrente ma guardando i bilanci si vede che le fatture sono poche e quindi suppongo impieghi qualche ora ogni tanto… lui svolge attività di contatto con le banche per la Smart Digital Solution e anche io ho facoltà di firma;
noi abbiamo un dipendente e qualcuno deve eseguire il bonifico;
non si occupa di contrattazione con i clienti o recupero crediti con i clienti al di là forse di qualche email di sollecito di pagamento”), (“si occupa di Controparte_3 controlli sporadici in ambito finanziario per evitare errori come contatti con il commercialista per la contabilità o indicazioni per la redazione del bilancio;
è il commercialista che si occupa di questi aspetti;
si tratta di attività sporadiche;
posso dire che la ricorrenza di questa attività è una mezza giornata il lunedì mattina ma non tutti i lunedì; spesso manca per via dei suoi impegni lavorativi;
… si occupa solo della fase di recupero crediti in caso di pagamenti non saldati;
lui in questo caso dà delle pagina 6 di 7 indicazioni;
ribadisco che la fase amministrativa è gestita dal commercialista;
quanto ai dipendenti lui raccoglie le ore a fine mese e le trasmette al consulente;
inoltre si occupa della gestione dei corsi sulla sicurezza nel senso che ricorda le scadenze e invia il dipendente ai corsi previo contatto con le strutture;
questo impegna una volta ogni sei mesi circa), (“lo vedo in ufficio solitamente una volta Persona_1
a settimana il lunedì mattina;
non tutti i lunedì; io arrivo alle 9 e lui in genere viene verso le 10 e sta una o due ore;
io so che lui si occupa della fatturazione ai clienti e recupero crediti”) e Per_2
(“il ricorrente lo vedevo raramente, circa una volta alla settimana;
da quanto so io lui si
[...] occupava di fatturazione ai clienti e recupero crediti;
non interagivo con lui”);
3. – alla luce di quanto sopra, tenuto conto del carattere sporadico della partecipazione del ricorrente ad attività complementari rispetto all'attività commerciale svolta dalla società, nonché dello svolgimento di altra e diversa attività professionale in maniera abituale già soggetta a contribuzione nella gestione separata, deve concludersi per l'insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di iscrizione alla Gestione Commercianti e del conseguente obbligo contributivo;
4. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della causa e pertanto avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 1.101 ed € 5.200;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda assorbita o respinta,
- dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente con riferimento alla sua qualità di socio della SMART DI UTS s.r.l. e del conseguente obbligo contributivo a decorrere dal 1.2.2025;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.620,00 oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE
IS NT
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa IS NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 17/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9946/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANSELMI ANDREA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. ARANCIO PIERLUIGI ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro premesso che:
- con ricorso depositato in data 6.8.2025 ha chiesto accertarsi l'insussistenza dei Parte_1
presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, effettuata dall' d'ufficio “con CP_1
inizio dell'attività dal 22.12.2023 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.2.2025” come da comunicazione del 25.2.2025 e, di conseguenza, l'insussistenza del debito a titolo di contribuzione a detta gestione risultante nel cassetto fiscale del ricorrente per l'anno 2025 e ammontante ad € 4.170,65;
pagina 1 di 7 - l' si è costituito in giudizio e ha dedotto la ricorrenza dei presupposti di legge per CP_1
l'iscrizione alla Gestione Commercianti, svolgendo il ricorrente, secondo l'Istituto, attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza nella SMART DI UTS s.r.l.., società di cui il ricorrente è socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19.2.2025
e che svolge attività di “servizi di sostegno alle imprese n.c.a.., supporto alle aziende per lo sviluppo, rivendita di servizi professionali e digitali” in assenza di lavoratori dipendenti dopo l'anno 2024; ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
- esperita l'istruttoria orale, la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza;
* * * * * considerato che:
1. – con riguardo all'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti occorre ricordare che l'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662, sancisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e o siano iscritti in albi, registri o ruoli”; la norma citata è stata fatta oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/10, convertito dalla L. n. 122/10, nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti;
1.1. – in proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;
la disciplina previgente è stata infatti modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, pagina 2 di 7 art. 1, comma 203, che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami la iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali, con la specificazione che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass.,
Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018);
1.2. – pertanto, per il caso di soggetto che ricopre anche il ruolo di amministratore della società (assoggettabile ad iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), deve affermarsi che “distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte
"assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola” (Cass., Sez. L - , n. 3482 del
12/02/2020; cfr. anche Cass., sez. lav., n. 1759 del 27/01/2021) ovvero, in altri termini, che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di pagina 3 di 7 una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (così Cass., sez. L -
, Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018);
1.3. – quanto al requisito dell'abitualità dell'attività va poi ricordato che secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza esso richiede che la prestazione lavorativa sia svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale, pur dovendosi escludere la necessaria presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro ed essendo invece sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà (cfr. ex multis,
Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021);
2. – nel presente giudizio non è stata raggiunta la prova – il cui onere gravava sull' CP_2 resistente – della ricorrenza in capo al dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Pt_1
Commercianti;
2.1. – è emerso, in primo luogo, dalla istruttoria orale che nel periodo oggetto di causa l'attività commerciale della società è sempre stata affidata al socio e ai Controparte_3
dipendenti ( e;
in particolare, il , esperto in Persona_1 Persona_2 CP_3 telecomunicazioni digitali, si è occupato delle trattative con i clienti e della predisposizione dei servizi alla clientela, anche mediante l'ausilio dei lavoratori dipendenti, nei confronti dei quali egli ha esercitato i poteri di direzione e controllo;
2.1.1. – tanto è emerso dalle dichiarazioni concordi dei testimoni amico di Testimone_1
e socio della società dal marzo 2025 (“l'attività di consulenza e in generale Controparte_3
l'attività svolta dalla società la svolge il dipendente e l'altro socio che ha le competenze tecniche;
preciso che la società fornisce servizi e cioè prodotti informatici e non mere consulenze”), Controparte_3
(“dei servizi resi alla clientela io mi occupo della valutazione del servizio da rendere in termini di complessità e poi abbiamo un dipendente che ci segue da tempo;
lui è autonomo sulle attività più semplici mentre io seguo gli aspetti più importanti;
io quindi seguo per questi aspetti più complessi il nostro dipendente oppure mi rivolgo a professionisti esterni per attività che il nostro dipendente non può svolgere per complessità; il ricorrente non si occupa della parte di on-boarding nel senso che lui può esprimere un giudizio sulle richieste ma non dal punto di vista tecnico;
quindi solo io che ne ho le competenze seguo sia la prestazione del servizio che la trattativa e i contatti con i clienti, nella fase di prevendita;
il ricorrente non si occupa della fase di trattativa e sviluppo del progetto e della fase di pagina 4 di 7 prevedita;
è informato della cosa ma non vi partecipa direttamente;
… in caso di problemi dei dipendenti, e ribadisco che abbiamo un solo dipendente che è , lui si rivolge a me e non al Persona_1 ricorrente;
si tratta peraltro di una persona che conosco da quando è piccola;
si rivolge a me sulla gestione del lavoro e anche per problemi come malattie e impedimenti;
… L'anno scorso avevamo due dipendenti e c'era anche che ha lavorato mi pare 8 mesi”), , Persona_2 Persona_1 informatico dipendente della società dal 2024 (“io non mi rivolgo al ricorrente per problemi o esigenze lavorative;
per gli aspetti tecnici mi rivolgo a di;
mi rivolgo sempre a CP_3 CP_3 CP_3 anche per permessi o ferie;
è la persona che vedo di più in ufficio ed è la mia persona di riferimento un po' su tutto;
non so se poi lui parli anche al ricorrente;
io non sono mai stato seguito dal ricorrente per la formazione;
al mio arrivo della mia formazione se ne è occupato;
molte cose le sapevo ma per le CP_3 novità il riferimento è ; è che si occupa dei rapporto con i clienti sia per la trattativa che CP_3 CP_3 per costi e tempi del lavoro;
poi si consulta anche con me;
lo so dire perché quando arriva un nuovo cliente chiedo sempre a tutti i punti da trattare e le scadenze del progetto;
è che mi dà le CP_3 CP_3 indicazioni sui lavori da fare e le scadenze;
non mi è mai capitato che queste indicazioni provenissero dal ricorrente;
vi è stato in passato anche come dipendente;
la sua gestione in Persona_2 ambito lavorativo, e cioè le indicazioni sul tipo di lavoro da svolgere, posso dire che era uguale alla mia), informatico dipendente della società nel 2024 (“il colloquio l'ho fatto Persona_2 con e basta;
forse avevo incontrato anche che all'epoca era uno dei soci;
… le indicazioni CP_3 Per_3 sul lavoro da fare me le davano e non mi è mai capitato che queste indicazioni me le CP_3 Per_1 desse;
non si è mai occupato della mia formazione;
per permessi o esigenze mi rivolgevo a Parte_1
o a ); CP_3 Per_1
2.2. – i testimoni hanno inoltre confermato come il ricorrente non fosse in possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento dell'attività commerciale esercitata dalla SMART
DI UT (ossia la fornitura di servizi di marketing digitale alle imprese, lo sviluppo e la fornitura di software, la fornitura di servizi di marketing digitale alle imprese, etc, come risulta dalla visura camerale sub doc. 4 fascicolo ricorrente), occupandosi egli di attività di consulenza alle imprese in forma autonoma e per clienti differenti da quelli della società: tanto è stato affermato da (“so che lui svolge una sua attività principale che Testimone_1
è consulenza e coaching alle aziende;
si tratta di una attività diversa e distinta dalla Smart Digital
Solution; la Smart Digital Solution svolge attività di consulenza in ambito tecnico e cioè informatico pagina 5 di 7 mentre il ricorrente svolge attività di consulenza in altro ambito e per clienti differenti;
lui svolge consulenza aziendale;
nego che svolga le attività di cui al capo c per la Smart Digital Solution non avendone le competenze, come del resto nemmeno io”) e da (“da quanto mi dice il Controparte_3
ricorrente lui fa come lavoro principale attività di consulenza come coaching e ho conosciuto anche delle altre persone che mi hanno confermato la cosa;
posso dire che questa è la sua attività principale” ) e trova conferma anche nel versamento della contribuzione alla gestione separata per attività professionale in misura non irrisoria nel periodo oggetto di causa (doc. 6 fascicolo ricorrente e doc. 5 fascicolo;
CP_1
2.3. – dalle testimonianze è infine emerso come l'impegno del ricorrente nella società abbia riguardato le attività tipiche di amministrazione e gestione societaria (così il teste : CP_3
“occasionalmente si fanno delle riunioni a cui partecipa e gli altri soci;
si tratta di assemblee o Pt_1 consigli di amministrazione in cui vengono discusse le linee generali;
l'attuazione di queste direttive le fa Venditti previa condivisione del budget con il c.d.a.; queste riunioni si tengono ogni 3 o 4 mesi;
si danno indicazioni di ampio raggio e poi si segue la linea;
vi sono ordini del giorno e verbali di queste riunioni”) ovvero attività complementari a quella commerciale propriamente intesa ma svolte dal ricorrente in maniera del tutto sporadica, concretizzandosi in attività di fatturazione o invio di documentazione svolta in un paio di ore settimanali e non via continuativa, come concordemente dichiarato dai testimoni (“da quando sono socio io so che il ricorrente Tes_1
svolge attività di fatturazione;
si tratta di una azienda molto piccola e ci confrontiamo su possibili azioni di marketing da intraprendere;
questo lo dico per conoscenza diretta;
non saprei dire in termini di tempo quanto impieghi per questa attività il ricorrente ma guardando i bilanci si vede che le fatture sono poche e quindi suppongo impieghi qualche ora ogni tanto… lui svolge attività di contatto con le banche per la Smart Digital Solution e anche io ho facoltà di firma;
noi abbiamo un dipendente e qualcuno deve eseguire il bonifico;
non si occupa di contrattazione con i clienti o recupero crediti con i clienti al di là forse di qualche email di sollecito di pagamento”), (“si occupa di Controparte_3 controlli sporadici in ambito finanziario per evitare errori come contatti con il commercialista per la contabilità o indicazioni per la redazione del bilancio;
è il commercialista che si occupa di questi aspetti;
si tratta di attività sporadiche;
posso dire che la ricorrenza di questa attività è una mezza giornata il lunedì mattina ma non tutti i lunedì; spesso manca per via dei suoi impegni lavorativi;
… si occupa solo della fase di recupero crediti in caso di pagamenti non saldati;
lui in questo caso dà delle pagina 6 di 7 indicazioni;
ribadisco che la fase amministrativa è gestita dal commercialista;
quanto ai dipendenti lui raccoglie le ore a fine mese e le trasmette al consulente;
inoltre si occupa della gestione dei corsi sulla sicurezza nel senso che ricorda le scadenze e invia il dipendente ai corsi previo contatto con le strutture;
questo impegna una volta ogni sei mesi circa), (“lo vedo in ufficio solitamente una volta Persona_1
a settimana il lunedì mattina;
non tutti i lunedì; io arrivo alle 9 e lui in genere viene verso le 10 e sta una o due ore;
io so che lui si occupa della fatturazione ai clienti e recupero crediti”) e Per_2
(“il ricorrente lo vedevo raramente, circa una volta alla settimana;
da quanto so io lui si
[...] occupava di fatturazione ai clienti e recupero crediti;
non interagivo con lui”);
3. – alla luce di quanto sopra, tenuto conto del carattere sporadico della partecipazione del ricorrente ad attività complementari rispetto all'attività commerciale svolta dalla società, nonché dello svolgimento di altra e diversa attività professionale in maniera abituale già soggetta a contribuzione nella gestione separata, deve concludersi per l'insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di iscrizione alla Gestione Commercianti e del conseguente obbligo contributivo;
4. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della causa e pertanto avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 1.101 ed € 5.200;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda assorbita o respinta,
- dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente con riferimento alla sua qualità di socio della SMART DI UTS s.r.l. e del conseguente obbligo contributivo a decorrere dal 1.2.2025;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.620,00 oltre € 49,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE
IS NT
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