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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 5755/2024 RG Previdenza vertente
TRA con sede legale a Napoli al Viale Umberto Maddalena 192, P. Iva: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett.te P.IVA_1 Controparte_1 domiciliata in Napoli alla Via Comunale Cintia, 36/37, presso lo studio degli Avv.ti Mario
Gallo e Michele Di Guida, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
(comunicazioni alle PEC: ; e Email_1
Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla pec: t) Email_3
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_3 dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Mariarosaria Controparte_4
Minniti, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i
(comunicazioni alla PEC: Email_4
E
Controparte_5 in persona del Direttore Regionale pro tempore della
[...] CP_6 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori giusta procura generale notarile in atti, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, angolo via
San Lazzaro (comunicazioni alla PEC: Email_5
- convenuti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.3.2024 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 notificata in data 29.1.2024 dall , limitatamente ai seguenti atti di competenza del Controparte_3
Giudice del lavoro adito
1) cartella n. 071/2016/00642237/29, ente impositore CP_7
n. 20 Avvisi di addebito di natura previdenziale, ente impositore , nn.:
[...] CP_8
371/2015/00119841/22, 371/2015/00128658/04, 371/2015/00128659/05,
371/2015/00128968/35, 371/2016/00016647/41, 371/2016/00082605/62,
371/2016/00097676/67, 371/2016/00101395/66, 371/2016/00196327/45,
371/2016/00228295/21, 371/2016/00229357/60, 371/2017/00005591/35, 371/2017/00009787/46, 371/2017/00013082/86, 371/2017/00025007/14, 371/2017/00030156/48, 371/2017/00128057/20, 371/2017/00139303/13,
371/2017/00161871/75, 371/2017/00162483/36
per un totale complessivo di € 251.768,03. ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei contributi pretesi, la carenza di motivazione degli atti impositivi e la nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti richiamati, con conseguente violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, cd. statuto del contribuente. Tanto premesso, invocata la sospensione dell'atto impugnato, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 in quanto nulli ed irrilevanti i presunti crediti, titoli esecutivi sottesi e tutti gli atti in fotocopia CP_ eventualmente esibiti e vantati dal Concessionario e dall'Ente Impositore perché non conformi agli originali, della presunta cartella esattoriale e priva di autentica e di qualsivoglia valore;
b) Accertare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE, l'INESISTENZA, l'INAMMISSIBILTA' ed l'INFONDATEZZA della pretesa creditoria di € 251.768,03 (duecentocinquantamilasettecentosettantotto/03) avversa perché infondata, o in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e delle collegate sanzioni ed interessi;
c) Ordinare ad esso ENTI IMPOSITORI di provvedere senza ulteriore ritardo all'immediato ed il conseguente DISCARICO delle Parte_2 dette somme in capo ad essa dei prodromici 20 avvisi Controparte_3 di addebito di natura previdenziale, nn.: 371/2015/00119841/22, 371/2015/00128658/04,
371/2015/00128659/05, 371/2015/00128968/35, 371/2016/00016647/41, 371/2016/00082605/62, 371/2016/00097676/67, 371/2016/00101395/66,
371/2016/00196327/45, 371/2016/00228295/21, 371/2016/00229357/60,
371/2017/00005591/35, 371/2017/00009787/46, 371/2017/00013082/86,
371/2017/00025007/14, 371/2017/00030156/48, 371/2017/00128057/20,
371/2017/00139303/13, 371/2017/00161871/75, 371/2017/00162483/36, - Ente Impositore e della cartella n. cartella n. 071/2016/00642237/29 e di tutti gli atti agli CP_8 stessi conseguenti e/o collegati di natura previdenziale sottesi all'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario”. Con decreto del 18.3.2024 questo giudicante fissava l'udienza di discussione al 24.10.2024 e, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e sospendeva l'esecutorietà dell'opposta intimazione di pagamento. Si costituivano ritualmente e tempestivamente in giudizio tutti gli enti convenuti, che concludevano, con diffuse deduzioni in fatto e in diritto, per la inammissibilità e infondatezza del ricorso in opposizione.
L' eccepiva preliminarmente il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva relativamente alle questioni riguardanti la notifica degli avvisi di addebito ed il merito dei crediti previdenziali. Sosteneva, in ogni caso, la inammissibilità e la infondatezza della domanda.
Evidenziava che gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale sottesi alla opposta intimazione risultavano tutti regolarmente notificati e rilevava altresì che la prescrizione
“successiva” alla notifica dei cennati titoli era comunque stata efficacemente interrotta, allegando quali atti interruttivi la Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e la Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022 (docc. 4/6). Concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa conferma del provvedimento previa revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- sempre in via preliminare, dichiarare l'estraneità e/o carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio con riferimento agli avvisi di Controparte_3 addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, trattandosi di atti emessi e notificati dall'ente impositore;
- senza recesso dalle superiori eccezioni di carattere preliminare, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, stante – tra l'altro – la notifica di atti interruttivi della prescrizione”. L' h, a sua volta, dedotto l'avvenuta regolare notifica a mezzo pec degli avvisi di CP_8 addebito, eccependo in ogni caso il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid.
L' ha rappresentato altresì che, dopo la notifica Controparte_9 degli AVA a cura dell' , i successivi atti interruttivi della prescrizione, comprese le CP_8 eventuali azioni esecutive, sono a carico dell' e che nella specie Controparte_10 risultano attivate procedure esecutive da parte del Concessionario.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale, rigettare l'opposizione nel merito con vittoria di spese. Cont In subordine, nel caso di inerzia dell' , ESONERARE l' DALLE SPESE DEL CP_8 Cont GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, addebitandole esclusivamente all' . L' preliminarmente eccepiva la inammissibilità della domanda per tardività CP_5 dell'opposizione alla cartella esattoriale n. 071/2016/00642237/29 sottostante l'opposta intimazione di pagamento, ex art. 24, comma quinto, del D.lgs n. 46/99; eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva per eventuali negligenze dell' Controparte_3
circa l'omessa notifica della cartella esattoriale e dei successivi atti interruttivi
[...] della prescrizione.
Deduceva inoltre che non era maturato nella specie il termine di prescrizione.
Concludeva
“in via principale, per il rigetto della domanda poiché inammissibile per tardività della domanda proposta, ex art. 24, comma quinto, D.lgs n. 46/1999, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla notifica della contestata cartella esattoriale n.
071/2016/00642237/29 e per essere, altresì, maturato il termine perentorio di gg. 20 dalla data di ricezione dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 per le sollevate eccezioni di tipo formale.
Nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata e non provata. In ogni caso, per la carente legittimazione passiva dell' in ordine ad eccezioni di CP_5 tipo formale relative alla procedura coattiva (con particolare riferimento alla notifica della cartella esattoriale impugnata), poiché responsabile l' Controparte_12
.
[...] In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola . Vinte le spese del Controparte_12 giudizio”. La causa, all'esito del deposito di note difensive, veniva da ultimo rinviata al 27.3.2025. All'odierna udienza la causa è stata decisa, con dispositivo contestuale letto il giorno dell'udienza con fissazione di un termine per il deposito dei motivi.
***** Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Va premesso che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n. 22292). Passando all'esame del ricorso, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti presupposti e carenza di motivazione, anche in ordine alla quantificazione delle sanzioni. Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato per consolidata giurisprudenza, in quanto attiene al quomodo dell'opposizione e come tale qualificabile come opposizione agli atti esecutivi;
per effetto di tale qualificazione, deve ritenersi che la pretesa in parte qua risulta tardivamente proposta, in quanto il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto in data 7.3.2024, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato ( 29.1.2024), previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 29 del d.lgs. n. 46 \1999. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tale parte.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la omessa notifica della cartella esattoriale e degli
Avvisi di addebito sottesi alla opposta Intimazione di pagamento e la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori ivi sottesi.
Considerato che in materia opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/1995, l'eccezione è infondata, avendo l' fornito prova, CP_8 mediante la documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica dei seguenti AVA, rispetto ai quali ha documentato di avere notificato i CP_13 seguenti atti interruttivi della prescrizione successiva (ovvero calcolata a decorrere dalle date di notifica degli AVA presupposti):
1) AVA 371/2016/00016647/41 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
2) AVA 371/2016/00082605/62 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
3) AVA 371/2016/00097676/67 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 4) AVA 371/2016/00101395/66 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 5) AVA 371/2016/00196327/45 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
6) AVA 371/2016/00228295/21 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
7) AVA 371/2016/00229357/60 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
8) AVA 371/2017/00005591/35 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 9) AVA 371/2017/00009787/46 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
10) AVA 371/2017/00013082/86 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
11) AVA 371/2017/00025007/14 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
12) AVA 371/2017/00030156/48 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
13) AVA 371/2017/00128057/20 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 14) AVA 371/2017/00139303/13 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
15) AVA 371/2017/00161871/75 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
16) AVA 371/2017/00162483/36 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120229003973458000, notificata il 03.03.2022. Del pari la prescrizione risulta interrotta rispetto alle pretese assicurative di cui alla CP_5 cartella esattoriale n. 071/2016/00642237/29 (notificata il 25.8.2016) e contenuta nelle successive Intimazioni di pagamento n. 07120189045333462000 (notificata il 05.09.2018)
e n. 07120229003973458000 (notificata il 03.03.2022).
Risultano al contrario prescritte (per maturazione del termine successivo di prescrizione) le pretese creditorie di cui ai seguenti Avvisi di addebito CP_8 1) AVA 371 2015 00119841 22 000 contributi 2015 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti notificato il 16/10/2015 e contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120189045333462000, notificata il 05.09.2018
2) AVA 371 2015 00128658 04 000 contributi anni 2014/2015 notificato via pec il 26/11/2015 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018
3) AVA 371/2015/00128659/05 notificato via pec il 26/11/2015 e contenuto nella
Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018
4) AVA 371/2015/00128968/35 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018, risultando decorso il termine quinquennale di prescrizione ex lege 335/1995 fra la data di notifica della citata Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000 (5.09.2018) e la data di notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione, idest della qui opposta
Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 (29.1.2024). Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta nei limiti di cui in parte motiva. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 27.3.2025 sulla domanda proposta da ei confronti di , e con Parte_1 CP_8 CP_13 CP_5 ricorso del 7.3.2024 contrassegnato dal N.R.G. 5755/2024, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 notificata in data 29.1.2024 limitatamente agli Avvisi di addebito n. 37120150011984122000, n. 37120150012865804000, n.
371/2015/00128659/05 e n. 371/2015/00128968/35, i cui importi dichiara non dovuti;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa le spese di lite;
d) Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione;
Napoli 29.4.2025
Il giudice Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 5755/2024 RG Previdenza vertente
TRA con sede legale a Napoli al Viale Umberto Maddalena 192, P. Iva: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett.te P.IVA_1 Controparte_1 domiciliata in Napoli alla Via Comunale Cintia, 36/37, presso lo studio degli Avv.ti Mario
Gallo e Michele Di Guida, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
(comunicazioni alle PEC: ; e Email_1
Email_2
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla pec: t) Email_3
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_3 dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Mariarosaria Controparte_4
Minniti, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i
(comunicazioni alla PEC: Email_4
E
Controparte_5 in persona del Direttore Regionale pro tempore della
[...] CP_6 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori giusta procura generale notarile in atti, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, angolo via
San Lazzaro (comunicazioni alla PEC: Email_5
- convenuti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.3.2024 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 notificata in data 29.1.2024 dall , limitatamente ai seguenti atti di competenza del Controparte_3
Giudice del lavoro adito
1) cartella n. 071/2016/00642237/29, ente impositore CP_7
n. 20 Avvisi di addebito di natura previdenziale, ente impositore , nn.:
[...] CP_8
371/2015/00119841/22, 371/2015/00128658/04, 371/2015/00128659/05,
371/2015/00128968/35, 371/2016/00016647/41, 371/2016/00082605/62,
371/2016/00097676/67, 371/2016/00101395/66, 371/2016/00196327/45,
371/2016/00228295/21, 371/2016/00229357/60, 371/2017/00005591/35, 371/2017/00009787/46, 371/2017/00013082/86, 371/2017/00025007/14, 371/2017/00030156/48, 371/2017/00128057/20, 371/2017/00139303/13,
371/2017/00161871/75, 371/2017/00162483/36
per un totale complessivo di € 251.768,03. ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei contributi pretesi, la carenza di motivazione degli atti impositivi e la nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti richiamati, con conseguente violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, cd. statuto del contribuente. Tanto premesso, invocata la sospensione dell'atto impugnato, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 in quanto nulli ed irrilevanti i presunti crediti, titoli esecutivi sottesi e tutti gli atti in fotocopia CP_ eventualmente esibiti e vantati dal Concessionario e dall'Ente Impositore perché non conformi agli originali, della presunta cartella esattoriale e priva di autentica e di qualsivoglia valore;
b) Accertare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE, l'INESISTENZA, l'INAMMISSIBILTA' ed l'INFONDATEZZA della pretesa creditoria di € 251.768,03 (duecentocinquantamilasettecentosettantotto/03) avversa perché infondata, o in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e delle collegate sanzioni ed interessi;
c) Ordinare ad esso ENTI IMPOSITORI di provvedere senza ulteriore ritardo all'immediato ed il conseguente DISCARICO delle Parte_2 dette somme in capo ad essa dei prodromici 20 avvisi Controparte_3 di addebito di natura previdenziale, nn.: 371/2015/00119841/22, 371/2015/00128658/04,
371/2015/00128659/05, 371/2015/00128968/35, 371/2016/00016647/41, 371/2016/00082605/62, 371/2016/00097676/67, 371/2016/00101395/66,
371/2016/00196327/45, 371/2016/00228295/21, 371/2016/00229357/60,
371/2017/00005591/35, 371/2017/00009787/46, 371/2017/00013082/86,
371/2017/00025007/14, 371/2017/00030156/48, 371/2017/00128057/20,
371/2017/00139303/13, 371/2017/00161871/75, 371/2017/00162483/36, - Ente Impositore e della cartella n. cartella n. 071/2016/00642237/29 e di tutti gli atti agli CP_8 stessi conseguenti e/o collegati di natura previdenziale sottesi all'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario”. Con decreto del 18.3.2024 questo giudicante fissava l'udienza di discussione al 24.10.2024 e, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e sospendeva l'esecutorietà dell'opposta intimazione di pagamento. Si costituivano ritualmente e tempestivamente in giudizio tutti gli enti convenuti, che concludevano, con diffuse deduzioni in fatto e in diritto, per la inammissibilità e infondatezza del ricorso in opposizione.
L' eccepiva preliminarmente il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva relativamente alle questioni riguardanti la notifica degli avvisi di addebito ed il merito dei crediti previdenziali. Sosteneva, in ogni caso, la inammissibilità e la infondatezza della domanda.
Evidenziava che gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale sottesi alla opposta intimazione risultavano tutti regolarmente notificati e rilevava altresì che la prescrizione
“successiva” alla notifica dei cennati titoli era comunque stata efficacemente interrotta, allegando quali atti interruttivi la Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e la Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022 (docc. 4/6). Concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa conferma del provvedimento previa revoca del provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- sempre in via preliminare, dichiarare l'estraneità e/o carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio con riferimento agli avvisi di Controparte_3 addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, trattandosi di atti emessi e notificati dall'ente impositore;
- senza recesso dalle superiori eccezioni di carattere preliminare, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, stante – tra l'altro – la notifica di atti interruttivi della prescrizione”. L' h, a sua volta, dedotto l'avvenuta regolare notifica a mezzo pec degli avvisi di CP_8 addebito, eccependo in ogni caso il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid.
L' ha rappresentato altresì che, dopo la notifica Controparte_9 degli AVA a cura dell' , i successivi atti interruttivi della prescrizione, comprese le CP_8 eventuali azioni esecutive, sono a carico dell' e che nella specie Controparte_10 risultano attivate procedure esecutive da parte del Concessionario.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale, rigettare l'opposizione nel merito con vittoria di spese. Cont In subordine, nel caso di inerzia dell' , ESONERARE l' DALLE SPESE DEL CP_8 Cont GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, addebitandole esclusivamente all' . L' preliminarmente eccepiva la inammissibilità della domanda per tardività CP_5 dell'opposizione alla cartella esattoriale n. 071/2016/00642237/29 sottostante l'opposta intimazione di pagamento, ex art. 24, comma quinto, del D.lgs n. 46/99; eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva per eventuali negligenze dell' Controparte_3
circa l'omessa notifica della cartella esattoriale e dei successivi atti interruttivi
[...] della prescrizione.
Deduceva inoltre che non era maturato nella specie il termine di prescrizione.
Concludeva
“in via principale, per il rigetto della domanda poiché inammissibile per tardività della domanda proposta, ex art. 24, comma quinto, D.lgs n. 46/1999, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla notifica della contestata cartella esattoriale n.
071/2016/00642237/29 e per essere, altresì, maturato il termine perentorio di gg. 20 dalla data di ricezione dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 per le sollevate eccezioni di tipo formale.
Nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata e non provata. In ogni caso, per la carente legittimazione passiva dell' in ordine ad eccezioni di CP_5 tipo formale relative alla procedura coattiva (con particolare riferimento alla notifica della cartella esattoriale impugnata), poiché responsabile l' Controparte_12
.
[...] In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola . Vinte le spese del Controparte_12 giudizio”. La causa, all'esito del deposito di note difensive, veniva da ultimo rinviata al 27.3.2025. All'odierna udienza la causa è stata decisa, con dispositivo contestuale letto il giorno dell'udienza con fissazione di un termine per il deposito dei motivi.
***** Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Va premesso che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n. 22292). Passando all'esame del ricorso, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti presupposti e carenza di motivazione, anche in ordine alla quantificazione delle sanzioni. Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato per consolidata giurisprudenza, in quanto attiene al quomodo dell'opposizione e come tale qualificabile come opposizione agli atti esecutivi;
per effetto di tale qualificazione, deve ritenersi che la pretesa in parte qua risulta tardivamente proposta, in quanto il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto in data 7.3.2024, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato ( 29.1.2024), previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 29 del d.lgs. n. 46 \1999. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tale parte.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la omessa notifica della cartella esattoriale e degli
Avvisi di addebito sottesi alla opposta Intimazione di pagamento e la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori ivi sottesi.
Considerato che in materia opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/1995, l'eccezione è infondata, avendo l' fornito prova, CP_8 mediante la documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica dei seguenti AVA, rispetto ai quali ha documentato di avere notificato i CP_13 seguenti atti interruttivi della prescrizione successiva (ovvero calcolata a decorrere dalle date di notifica degli AVA presupposti):
1) AVA 371/2016/00016647/41 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
2) AVA 371/2016/00082605/62 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
3) AVA 371/2016/00097676/67 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 4) AVA 371/2016/00101395/66 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 5) AVA 371/2016/00196327/45 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
6) AVA 371/2016/00228295/21 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
7) AVA 371/2016/00229357/60 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
8) AVA 371/2017/00005591/35 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 9) AVA 371/2017/00009787/46 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
10) AVA 371/2017/00013082/86 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
11) AVA 371/2017/00025007/14 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
12) AVA 371/2017/00030156/48 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
13) AVA 371/2017/00128057/20 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120229003973458000, notificata il 03.03.2022; 14) AVA 371/2017/00139303/13 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
15) AVA 371/2017/00161871/75 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120229003973458000, notificata il 03.03.2022;
16) AVA 371/2017/00162483/36 contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120229003973458000, notificata il 03.03.2022. Del pari la prescrizione risulta interrotta rispetto alle pretese assicurative di cui alla CP_5 cartella esattoriale n. 071/2016/00642237/29 (notificata il 25.8.2016) e contenuta nelle successive Intimazioni di pagamento n. 07120189045333462000 (notificata il 05.09.2018)
e n. 07120229003973458000 (notificata il 03.03.2022).
Risultano al contrario prescritte (per maturazione del termine successivo di prescrizione) le pretese creditorie di cui ai seguenti Avvisi di addebito CP_8 1) AVA 371 2015 00119841 22 000 contributi 2015 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti notificato il 16/10/2015 e contenuto nella Intimazione di pagamento n.
07120189045333462000, notificata il 05.09.2018
2) AVA 371 2015 00128658 04 000 contributi anni 2014/2015 notificato via pec il 26/11/2015 e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018
3) AVA 371/2015/00128659/05 notificato via pec il 26/11/2015 e contenuto nella
Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018
4) AVA 371/2015/00128968/35 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000, notificata il 05.09.2018, risultando decorso il termine quinquennale di prescrizione ex lege 335/1995 fra la data di notifica della citata Intimazione di pagamento n. 07120189045333462000 (5.09.2018) e la data di notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione, idest della qui opposta
Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 (29.1.2024). Pertanto, l'opposizione va parzialmente accolta nei limiti di cui in parte motiva. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 27.3.2025 sulla domanda proposta da ei confronti di , e con Parte_1 CP_8 CP_13 CP_5 ricorso del 7.3.2024 contrassegnato dal N.R.G. 5755/2024, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'Intimazione di pagamento n. 071/2024/90/06780004/000 notificata in data 29.1.2024 limitatamente agli Avvisi di addebito n. 37120150011984122000, n. 37120150012865804000, n.
371/2015/00128659/05 e n. 371/2015/00128968/35, i cui importi dichiara non dovuti;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa le spese di lite;
d) Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione;
Napoli 29.4.2025
Il giudice Dott. Federico Bile