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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 12/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 487/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 31.10.1957, CF PA
, difeso dall'Avv. Massimo Biscardi C.F._1
ATTORE E
n. a Lanciano il 25.12.1961, CF CP_1
difesa dall'Avv. Maria Pia Benedetti C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Massimo Biscardi per conclude: “ Voglia PA
l'LL.mo RI , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra PA CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
revocare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione giudiziale in favore della figlia maggiorenne e per l'effetto revocare il provvedimento di CP_1 assegnazione della casa coniugale ad con restituzione CP_1 dell'immobile al legittimo proprietario . PA
Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura ritenuta di giustizia da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
L'Avv. Maria Pia Benedetti per conclude: “ Voglia il CP_1
RI dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lanciano il 29.06.1986, voglia determinare a carico di il versamento di contributo di mantenimento per PA la figlia in € 200,00 mensili, oltre 50% spese straordinarie, e Per_1 assegnare la casa coniugale sita in Lanciano via Santa Giusta n. 90 alla
Sig.ra con cui la figlia convive. Voglia infine il CP_1 Per_1
RI dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente ad eccezione di quella di scioglimento matrimonio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sullo “status libertatis”, va osservato che ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 3, numero 2, lettera b) della legge 1 dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni, e, segnatamente, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal giorno della comparizione delle parti avanti al
Presidente del RI per la separazione, per il tempo previsto dalla legge, quindi, considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa da entrambe le parti di non volersi riconciliare, deve emettersi la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Le questioni da affrontare riguardano la richiesta di parte attrice di revoca dell'assegno di mantenimento di euro 190,00 mensili per la figlia maggiorenne e del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la Per_1 CP_1 chiede che l'assegno per la figlia venga determinato in euro 200,00. Per_1
È noto che il discrimine per la percezione dell'assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne dipende dalla sussistenza o meno della autosufficienza economica, in giurisprudenza i casi analizzati sono stati i più disparati e la Cassazione con ordinanza n. 1448/2020, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica". Specificando poi che: "il raggiungimento dell'indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”.
In conclusione, per il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio non è sufficiente l'ottenimento di una borsa di studio, bensì è necessaria una posizione lavorativa quantomeno stabile.
Nel caso che ci occupa, sta svolgendo un dottorato di ricerca che Parte_2 terminerà nell'anno accademico 2024/2025, tale condizione precaria, che aveva si portato nel 2022 ad una riduzione dell'importo dovuto dal padre dal momento che la situazione della ragazza era comunque migliorata rispetto all'epoca della separazione, non consente di ritenere raggiunta una effettiva autosufficienza economica, tale da eliminare la contribuzione a carico del padre, la cui richiesta, pertanto non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, considerata la situazione delle parti, si ritiene congruo determinarlo in euro 190,00, così come attualmente previsto;
pertanto, la domanda avanzata dalla di aumento dello stesso viene CP_1 rigettata. Riguardo l'ulteriore aspetto dell'assegnazione della casa coniugale, la
Cassazione pacificamente ritiene che: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.” (Cass. n.
32151/2023).
Emerge dagli atti di causa che , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, vive stabilmente con la madre nella casa coniugale;
pertanto, neanche la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale può essere accolta.
La natura delle questioni trattate induce a ritenere di poter operare la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il RI di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 487/2024 RG, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di e PA
, contratto in Lanciano il 29.6.1986 ed ordina l'annotazione CP_1 del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 1986 numero 63 parte II serie A);
- Assegna la casa coniugale, sita in Lanciano alla Via Santa Giusta n. 90 ad;
CP_1
- Dispone che versi a , a titolo di assegno di PA CP_1 mantenimento per la figlia , la somma mensile di euro 190,00 Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento Così deciso in Lanciano il 12.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa