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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 3279/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del primo aprile 2025, sostituita dallo scambio di memorie conclusionali anticipate tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
p.i.v.a. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te
1 Elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c.
e rappresentata e difesa dagli Avv. Email_1
Giuseppe Fevola ed Irene Ferrazzo per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te
Elett.te domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Serena Di Muro che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del Notaio di Bologna Per_1
repertorio n. 115840/33105
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
2087/2021 pubblicata il 30.11.2021.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note depositate il
17.3.2025; l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
Svolgimento del processo
L'appellante, con la citazione notificata Parte_2
ad il 30.5.2022, ha impugnato la sentenza di cui in Controparte_1
epigrafe, premettendo che:
2 essa intratteneva, al tempo della notificazione della citazione in primo grado, 19.10.2015, con la banca convenuta ed odierna appellata: il conto corrente n. 500035155, aperto il 1^.4.1994, in corso;
il conto corrente n. 102500820, aperto il 27.2.2013, in corso;
il conto corrente n. 32419194 aperto il 1^.4.1994, in corso;
aveva inoltre intrattenuto i seguenti rapporti bancari: il conto corrente n. 30031918, aperto il 5.10.2004 e chiuso il
26.11.2009; il conto corrente anticipi n. 30036753, aperto il 5.10.2004 e chiuso il 26.11.2009; il conto corrente n. 8225/31 aperto il 22.12.2004 e chiuso l'8.11.2005; il conto corrente anticipi s.b.f. n. 32006698 aperto il 5.6.2003; ciò premesso, espose di averne chiesto al Tribunale di Latina la dichiarazione di nullità, anche parziale, in riferimento alle clausole anatocistiche ed a quelle che avevano previsto interessi ultra legali, nonché a quelle che avevano previsto variazioni di condizioni successive, sfavorevoli alla correntista e commissioni di massimo scoperto;
espose altresì di aver chiesto l'accertamento dell'entità degli interessi percepiti in conformità con la l. 108/96, nonché la
3 condanna della banca al pagamento in proprio favore della somma di euro 800.000 a titolo di ripetizione d'indebito.
Espose ancora l'appellante che il Tribunale di Latina, istruita la causa con c.t.u. contabile, premesso che per i conti correnti in corso poteva emettersi solo pronuncia di accertamento, aveva accertato che: quanto al c/c n. 500035155, il saldo era negativo per euro
116.029,55; quanto al c/c n. 32419194, il saldo era negativo per euro 9.198,45; quanto al c/c n. 102500820, il saldo era negativo per euro
131.979,84; quanto al c/c n. 30031918, il saldo era positivo per euro 13.432,60, condannando la convenuta alla restituzione di tale importo in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dalla chiusura del conto al pagamento.
Il Tribunale aveva invece respinto la domanda inerente ad entrambi i conti anticipi, nn. 30036753 e 32006698, perché non erano stati prodotti i contratti, “ e/o” tutti gli “ scalari”; nonché la domanda inerente al conto n. 822531 per genericità della stessa.
Con l'appello la società impugnante lamentò che la sentenza fosse erronea per i seguenti motivi:
il Tribunale aveva sottovalutato che l'attrice aveva richiesto alla banca tutta la documentazione idonea a provare la propria domanda,
4 in base all' art. 119 t.u.b. prima di introdurre il giudizio, cosicché – non avendovi la banca ottemperato – sarebbe stato a carico della stessa il mancato ossequio all'onere della prova. E ciò avuto riguardo al c/c n. 32419124, per il quale la c.t.u. aveva accertato il credito di euro 189.118.25 in favore della correntista, nonché ad entrambi i conti anticipi, nonché al conto corrente n. 30031918, i cui rapporti di dare/avere erano stati calcolati dal primo saldo utile, mancando gli estratti conto anteriori al 4.10.2004; sia avuto riguardo al conto corrente n. 822531. il Tribunale non aveva accolto la propria istanza di correzione di errore materiale , ritenendo che il c/c n. 32419194 riportasse il saldo negativo di euro 9.198,45, anziché quello – corretto – positivo di euro 189.118.25.
Concluse pertanto per la dichiarazione di nullità dei contratti suindicati nei termini già richiesti in primo grado, per la rideterminazione dei saldi, per l'accertamento negativo di alcun credito della banca nei propri confronti, per la condanna della banca alla restituzione dell'indebito, quale accertato dalla c.t.u. nominata in primo grado, o previa rinnovazione della c.t.u., con la condanna della banca al risarcimento del danno per non aver potuto utilizzare maggiori risorse finanziarie nella propria attività, nonché ex art. 1224 c.c., nonché a seguito della illegittima segnalazione alla “ centrale rischi”. 5 L'appellata si è costituita, eccependo la tardività dell'appello, in quanto l'appellante aveva notificato la sentenza in data 11.1.2022, in tal modo facendo decorrere il termine breve per impugnare, a nulla rilevando che la predetta notifica era avvenuta in occasione del procedimento per correzione di errore materiale.
Nel merito, ha contestato l'appello.
In seguito, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello non è tardivo.
La notificazione della sentenza ai fini del procedimento per correzione di errore materiale, come nella specie, è avvenuta a questo specifico fine;
il medesimo adempimento, cioè la notificazione della sentenza, è idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare solo quando sia inequivoca la volontà del notificante di porre fine al processo, “attraverso un atto chiaramente preordinato al far decorrere i termini per l'impugnazione nei
6 confronti sia del notificato sia del notificante”: Cass. del 2020 n.
1717.
Tale volontà, alla luce di quanto su osservato, non è invece ravvisabile, allorquando la notifica sia funzionale all'istanza di correzione di errore materiale, cosicché la notifica medesima non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
2.L'appello è tuttavia infondato nel merito e va respinto.
Esaminando congiuntamente i motivi su riassunti, si osserva quanto segue.
L'attrice, odierna appellante, ha domandato l'accertamento dell'applicazione – da parte della banca - di alcune voci o clausole illegittime, quali riassunte in narrativa, che avrebbero comportato addebiti non dovuti a carico della correntista.
In relazione ai contratti non prodotti agli atti e per i quali la domanda è stata respinta, si deve notare che le doglianze circa la nullità parziale dei contratti sono state esposte in termini del tutto generici ed esplorativi, in quanto in assenza dei contratti medesimi.
E ciò, nonostante l'onere della loro produzione incombesse sull'attrice medesima.
7 Il ricorso all'art. 119 t.u.b., richiamato in citazione, non è
risolutivo per ritenere che essa abbia assolto al proprio onere probatorio.
Non ignora questa Corte l'ampia interpretazione del diritto potestativo riconosciuto al correntista dall'art. 119 t.u.b. in sede stragiudiziale o giudiziale ( su cui cfr. da ultimo Cass. del 2020
n. 24181 e Cass. del 2023 n. 9082).
Tuttavia, deve osservarsi che l'art. 119 IV comma t.u.b. consente al correntista di ottenere la “ documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, cioè singoli documenti che il correntista possa non più conservare;
invece non si tratta di un diritto che consenta al correntista di proporre domanda di nullità di singole clausole di un conto corrente, a prescindere dall'esame del contratto, salvo in seguito specificare o dimostrare la propria pretesa attraverso il ricorso all'art. 119
t.u.b., una volta esaminati i contratti.
L'art. 119 t.u.b., cioè, non può essere interpretato in guisa talmente ampia da consentire la proposizione di una inammissibile domanda del tutto generica, proposta cioè allegando nullità di un contratto che non si è neppure esaminato e che l'attore è esonerato dal produrre, potendo avvalersi dell'art. 119 t.u.b.
8 Le norme processualcivilistiche sulla necessaria determinatezza e specificità della domanda e sull'onere di allegazione delle parti, devono invero in ogni caso essere osservate quando si instaura il giudizio;
esse non sono derogate in alcun modo dall'art. 119
t.u.b.
Nel caso in esame, l'assenza dei contratti, nonché della serie degli “ scalari” idonei alla ricostruzione dei rapporti ha comportato, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, il rigetto della domanda relativamente a tali titoli.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al conto corrente n. 30031918, i cui rapporti di dare/avere erano stati calcolati dal primo saldo utile, mancando gli estratti conto anteriori al
4.10.2004; ed anche quanto al conto corrente n. 822531, per il quale non erano stati prodotti né gli estratti conto, né i c.d. “ scalari”.
E' infondato anche il motivo di appello con il quale si è censurata la decisione di primo grado, laddove non aveva fatto proprie le conclusioni della c.t.u. in ordine al c/c n. 32419194, che aveva accertato il saldo positivo per euro 189.118,25.
A prescindere invero dalla circostanza che tale questione ha formato oggetto dell'istanza di allegato errore materiale, respinta dal Tribunale, il ragionamento del primo Giudice è stato 9 censurato con l'impugnazione e deve essere in tal senso esaminato.
La sentenza di primo grado è, ad avviso di questa Corte, del tutto condivisibile.
Il calcolo eseguito dalla c.t.u., del saldo positivo a favore della correntista per euro 189.118,25, è originato dall'applicazione, per il periodo anteriore al maggio/giugno 2011, dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., dalla decurtazione di commissioni e spese, nonché della capitalizzazione;
ciò in quanto, secondo la c.t.u., o non erano pattuite o alla luce del quesito n. 9 o, per il periodo successivo al 1.1.2014, ai sensi dell'art. 120 t.u.b. ( pag.
27 della c.t.u.).
Tuttavia, dagli atti prodotti non vi è alcun riscontro dei presupposti per eseguire le decurtazioni avuto riguardo al periodo
“ante” maggio/giugno 2011: il primo contratto prodotto – inerente a tale conto – è datato 1.6.2011.
Per il periodo anteriore, in cui il conto aveva altra numerazione,
30000692, non è stato prodotto alcun contratto, cosicché manca ogni termine di riferimento per ritenere indebite le voci che la c.t.u. ha decurtato e che condurrebbero al riconoscimento del maggior credito della correntista.
10 Dagli estratti conto e dagli scalari successivi al 1.1.2014 ( all.
19/22 della produzione della banca) non vi è alcuna evidenza di anatocismo applicato, cosicché neppure sotto tale profilo possono riconoscersi maggiori indebiti in favore della correntista.
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello va respinto,
l'appellante va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto
( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 2087/2021 pubblicata il 30.11.2021: respinge l'appello;
11 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro
10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, primo aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 3279/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del primo aprile 2025, sostituita dallo scambio di memorie conclusionali anticipate tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
p.i.v.a. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te
1 Elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c.
e rappresentata e difesa dagli Avv. Email_1
Giuseppe Fevola ed Irene Ferrazzo per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te
Elett.te domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Serena Di Muro che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del Notaio di Bologna Per_1
repertorio n. 115840/33105
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
2087/2021 pubblicata il 30.11.2021.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da note depositate il
17.3.2025; l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
Svolgimento del processo
L'appellante, con la citazione notificata Parte_2
ad il 30.5.2022, ha impugnato la sentenza di cui in Controparte_1
epigrafe, premettendo che:
2 essa intratteneva, al tempo della notificazione della citazione in primo grado, 19.10.2015, con la banca convenuta ed odierna appellata: il conto corrente n. 500035155, aperto il 1^.4.1994, in corso;
il conto corrente n. 102500820, aperto il 27.2.2013, in corso;
il conto corrente n. 32419194 aperto il 1^.4.1994, in corso;
aveva inoltre intrattenuto i seguenti rapporti bancari: il conto corrente n. 30031918, aperto il 5.10.2004 e chiuso il
26.11.2009; il conto corrente anticipi n. 30036753, aperto il 5.10.2004 e chiuso il 26.11.2009; il conto corrente n. 8225/31 aperto il 22.12.2004 e chiuso l'8.11.2005; il conto corrente anticipi s.b.f. n. 32006698 aperto il 5.6.2003; ciò premesso, espose di averne chiesto al Tribunale di Latina la dichiarazione di nullità, anche parziale, in riferimento alle clausole anatocistiche ed a quelle che avevano previsto interessi ultra legali, nonché a quelle che avevano previsto variazioni di condizioni successive, sfavorevoli alla correntista e commissioni di massimo scoperto;
espose altresì di aver chiesto l'accertamento dell'entità degli interessi percepiti in conformità con la l. 108/96, nonché la
3 condanna della banca al pagamento in proprio favore della somma di euro 800.000 a titolo di ripetizione d'indebito.
Espose ancora l'appellante che il Tribunale di Latina, istruita la causa con c.t.u. contabile, premesso che per i conti correnti in corso poteva emettersi solo pronuncia di accertamento, aveva accertato che: quanto al c/c n. 500035155, il saldo era negativo per euro
116.029,55; quanto al c/c n. 32419194, il saldo era negativo per euro 9.198,45; quanto al c/c n. 102500820, il saldo era negativo per euro
131.979,84; quanto al c/c n. 30031918, il saldo era positivo per euro 13.432,60, condannando la convenuta alla restituzione di tale importo in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dalla chiusura del conto al pagamento.
Il Tribunale aveva invece respinto la domanda inerente ad entrambi i conti anticipi, nn. 30036753 e 32006698, perché non erano stati prodotti i contratti, “ e/o” tutti gli “ scalari”; nonché la domanda inerente al conto n. 822531 per genericità della stessa.
Con l'appello la società impugnante lamentò che la sentenza fosse erronea per i seguenti motivi:
il Tribunale aveva sottovalutato che l'attrice aveva richiesto alla banca tutta la documentazione idonea a provare la propria domanda,
4 in base all' art. 119 t.u.b. prima di introdurre il giudizio, cosicché – non avendovi la banca ottemperato – sarebbe stato a carico della stessa il mancato ossequio all'onere della prova. E ciò avuto riguardo al c/c n. 32419124, per il quale la c.t.u. aveva accertato il credito di euro 189.118.25 in favore della correntista, nonché ad entrambi i conti anticipi, nonché al conto corrente n. 30031918, i cui rapporti di dare/avere erano stati calcolati dal primo saldo utile, mancando gli estratti conto anteriori al 4.10.2004; sia avuto riguardo al conto corrente n. 822531. il Tribunale non aveva accolto la propria istanza di correzione di errore materiale , ritenendo che il c/c n. 32419194 riportasse il saldo negativo di euro 9.198,45, anziché quello – corretto – positivo di euro 189.118.25.
Concluse pertanto per la dichiarazione di nullità dei contratti suindicati nei termini già richiesti in primo grado, per la rideterminazione dei saldi, per l'accertamento negativo di alcun credito della banca nei propri confronti, per la condanna della banca alla restituzione dell'indebito, quale accertato dalla c.t.u. nominata in primo grado, o previa rinnovazione della c.t.u., con la condanna della banca al risarcimento del danno per non aver potuto utilizzare maggiori risorse finanziarie nella propria attività, nonché ex art. 1224 c.c., nonché a seguito della illegittima segnalazione alla “ centrale rischi”. 5 L'appellata si è costituita, eccependo la tardività dell'appello, in quanto l'appellante aveva notificato la sentenza in data 11.1.2022, in tal modo facendo decorrere il termine breve per impugnare, a nulla rilevando che la predetta notifica era avvenuta in occasione del procedimento per correzione di errore materiale.
Nel merito, ha contestato l'appello.
In seguito, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello non è tardivo.
La notificazione della sentenza ai fini del procedimento per correzione di errore materiale, come nella specie, è avvenuta a questo specifico fine;
il medesimo adempimento, cioè la notificazione della sentenza, è idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare solo quando sia inequivoca la volontà del notificante di porre fine al processo, “attraverso un atto chiaramente preordinato al far decorrere i termini per l'impugnazione nei
6 confronti sia del notificato sia del notificante”: Cass. del 2020 n.
1717.
Tale volontà, alla luce di quanto su osservato, non è invece ravvisabile, allorquando la notifica sia funzionale all'istanza di correzione di errore materiale, cosicché la notifica medesima non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
2.L'appello è tuttavia infondato nel merito e va respinto.
Esaminando congiuntamente i motivi su riassunti, si osserva quanto segue.
L'attrice, odierna appellante, ha domandato l'accertamento dell'applicazione – da parte della banca - di alcune voci o clausole illegittime, quali riassunte in narrativa, che avrebbero comportato addebiti non dovuti a carico della correntista.
In relazione ai contratti non prodotti agli atti e per i quali la domanda è stata respinta, si deve notare che le doglianze circa la nullità parziale dei contratti sono state esposte in termini del tutto generici ed esplorativi, in quanto in assenza dei contratti medesimi.
E ciò, nonostante l'onere della loro produzione incombesse sull'attrice medesima.
7 Il ricorso all'art. 119 t.u.b., richiamato in citazione, non è
risolutivo per ritenere che essa abbia assolto al proprio onere probatorio.
Non ignora questa Corte l'ampia interpretazione del diritto potestativo riconosciuto al correntista dall'art. 119 t.u.b. in sede stragiudiziale o giudiziale ( su cui cfr. da ultimo Cass. del 2020
n. 24181 e Cass. del 2023 n. 9082).
Tuttavia, deve osservarsi che l'art. 119 IV comma t.u.b. consente al correntista di ottenere la “ documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, cioè singoli documenti che il correntista possa non più conservare;
invece non si tratta di un diritto che consenta al correntista di proporre domanda di nullità di singole clausole di un conto corrente, a prescindere dall'esame del contratto, salvo in seguito specificare o dimostrare la propria pretesa attraverso il ricorso all'art. 119
t.u.b., una volta esaminati i contratti.
L'art. 119 t.u.b., cioè, non può essere interpretato in guisa talmente ampia da consentire la proposizione di una inammissibile domanda del tutto generica, proposta cioè allegando nullità di un contratto che non si è neppure esaminato e che l'attore è esonerato dal produrre, potendo avvalersi dell'art. 119 t.u.b.
8 Le norme processualcivilistiche sulla necessaria determinatezza e specificità della domanda e sull'onere di allegazione delle parti, devono invero in ogni caso essere osservate quando si instaura il giudizio;
esse non sono derogate in alcun modo dall'art. 119
t.u.b.
Nel caso in esame, l'assenza dei contratti, nonché della serie degli “ scalari” idonei alla ricostruzione dei rapporti ha comportato, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, il rigetto della domanda relativamente a tali titoli.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al conto corrente n. 30031918, i cui rapporti di dare/avere erano stati calcolati dal primo saldo utile, mancando gli estratti conto anteriori al
4.10.2004; ed anche quanto al conto corrente n. 822531, per il quale non erano stati prodotti né gli estratti conto, né i c.d. “ scalari”.
E' infondato anche il motivo di appello con il quale si è censurata la decisione di primo grado, laddove non aveva fatto proprie le conclusioni della c.t.u. in ordine al c/c n. 32419194, che aveva accertato il saldo positivo per euro 189.118,25.
A prescindere invero dalla circostanza che tale questione ha formato oggetto dell'istanza di allegato errore materiale, respinta dal Tribunale, il ragionamento del primo Giudice è stato 9 censurato con l'impugnazione e deve essere in tal senso esaminato.
La sentenza di primo grado è, ad avviso di questa Corte, del tutto condivisibile.
Il calcolo eseguito dalla c.t.u., del saldo positivo a favore della correntista per euro 189.118,25, è originato dall'applicazione, per il periodo anteriore al maggio/giugno 2011, dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., dalla decurtazione di commissioni e spese, nonché della capitalizzazione;
ciò in quanto, secondo la c.t.u., o non erano pattuite o alla luce del quesito n. 9 o, per il periodo successivo al 1.1.2014, ai sensi dell'art. 120 t.u.b. ( pag.
27 della c.t.u.).
Tuttavia, dagli atti prodotti non vi è alcun riscontro dei presupposti per eseguire le decurtazioni avuto riguardo al periodo
“ante” maggio/giugno 2011: il primo contratto prodotto – inerente a tale conto – è datato 1.6.2011.
Per il periodo anteriore, in cui il conto aveva altra numerazione,
30000692, non è stato prodotto alcun contratto, cosicché manca ogni termine di riferimento per ritenere indebite le voci che la c.t.u. ha decurtato e che condurrebbero al riconoscimento del maggior credito della correntista.
10 Dagli estratti conto e dagli scalari successivi al 1.1.2014 ( all.
19/22 della produzione della banca) non vi è alcuna evidenza di anatocismo applicato, cosicché neppure sotto tale profilo possono riconoscersi maggiori indebiti in favore della correntista.
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello va respinto,
l'appellante va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto
( Cass. S.U. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 2087/2021 pubblicata il 30.11.2021: respinge l'appello;
11 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro
10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, primo aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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