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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4225/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
e
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICO SALVINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in SA (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA
(Lucca) il 22 settembre 2001 regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di SA anno 2001, parte 2, serie A, n. 42, con conseguente ordine al competente Ufficio di Stato Civile di SA (Lucca) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) si impegna ed obbliga al versamento a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, direttamente alla Parte_3 stessa (modalità subordinata al deposito dell'atto di intervento con il quale viene accettata detta forma di pagamento da parte di ), ovvero, in caso di mancata adesione, in favore della Sig.ra Parte_3
della somma di euro 400,00 mensile, da rivalutare annualmente secondo gli Parte_2 indici Istat, il giorno 25 di ogni mese. , con la sottoscrizione del presente atto, dichiara Parte_1
1 di voler provvedere al versamento del contributo al mantenimento direttamente alla figlia, contestualmente, , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di Parte_2 accettare la suddetta modalità di pagamento del mantenimento direttamente alla figlia Parte_3
(subordinatamente all'adesione di quest'ultima);
3) si impegna ed obbliga al pagamento della somma di euro 250,00 mensile, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, il giorno 25 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile in favore di;
Parte_2
4) le spese straordinarie di saranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun Parte_3 genitore, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad averne il rimborso dall'altro entro 10 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Al riguardo, per spese straordinarie, cui le parti fanno espresso riferimento, devono intendersi:
a) Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per
Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); spese per il mantenimento e la cura del cane, già facente parte del nucleo familiare, che seguirà i bambini e si sposterà con loro presso il genitore ove questi si troveranno. Resta inteso che, relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita;
5) per quanto occorrer possa, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rilasciarsi reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido
2 per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SA (LU) il 22/9/2001, dal quale è nata la figlia (nata il Pt_3
31/7/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia , ritiene che le stesse Pt_3 possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in SA (LU) in data 22/9/2001, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SA (LU) all'Atto Numero 42, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2001;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
e
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICO SALVINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in SA (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA
(Lucca) il 22 settembre 2001 regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di SA anno 2001, parte 2, serie A, n. 42, con conseguente ordine al competente Ufficio di Stato Civile di SA (Lucca) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) si impegna ed obbliga al versamento a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, direttamente alla Parte_3 stessa (modalità subordinata al deposito dell'atto di intervento con il quale viene accettata detta forma di pagamento da parte di ), ovvero, in caso di mancata adesione, in favore della Sig.ra Parte_3
della somma di euro 400,00 mensile, da rivalutare annualmente secondo gli Parte_2 indici Istat, il giorno 25 di ogni mese. , con la sottoscrizione del presente atto, dichiara Parte_1
1 di voler provvedere al versamento del contributo al mantenimento direttamente alla figlia, contestualmente, , con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di Parte_2 accettare la suddetta modalità di pagamento del mantenimento direttamente alla figlia Parte_3
(subordinatamente all'adesione di quest'ultima);
3) si impegna ed obbliga al pagamento della somma di euro 250,00 mensile, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, il giorno 25 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile in favore di;
Parte_2
4) le spese straordinarie di saranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun Parte_3 genitore, con diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad averne il rimborso dall'altro entro 10 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Al riguardo, per spese straordinarie, cui le parti fanno espresso riferimento, devono intendersi:
a) Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per
Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); spese per il mantenimento e la cura del cane, già facente parte del nucleo familiare, che seguirà i bambini e si sposterà con loro presso il genitore ove questi si troveranno. Resta inteso che, relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita;
5) per quanto occorrer possa, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rilasciarsi reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido
2 per l'espatrio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SA (LU) il 22/9/2001, dal quale è nata la figlia (nata il Pt_3
31/7/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia , ritiene che le stesse Pt_3 possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in SA (LU) in data 22/9/2001, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SA (LU) all'Atto Numero 42, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2001;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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