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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CANCRINI ARTURO (c.f. , unitamente all'Avv. NUNZIATA C.F._1
MASSIMO ( ) PIAZZA SAN BERNARDO 101 ROMA;
C.F._2
( ) C/O CANCRINI PIAZZA SAN Parte_2 C.F._3
BERNARDO 101 ROMA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in VIA DONATELLO CP_1 P.IVA_2
75 ROMA, presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI ALBERTO (c.f.
, che lo rappresenta e difende. C.F._4
APPELLATO, appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2591/2019 emessa dal Tribunale di
Latrina in data 29/10/2019.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni eventuale contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale civile di Latina [G.I. dott.ssa Concetta Serino] n. 2591 del r.g. n. 1 29/10/2019 [e dunque con esclusivo riferimento alle fatture emesse per gli interventi c.d. straordinari eseguiti nel periodo 2012-2014], condannare il in Controparte_2
persona del Sindaco e/o Legale Rappresentante pro tempore [C.F. , con P.IVA_2
sede a in via Diaz n. 1 [CAP 04018], a pagare a favore della società CP_1 Parte_1
con sede in Rovigo, Via delle Industrie n. 9 [C.F. e P.IVA ,
[...] P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, la somma di € 417.330,44 oltre gli interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo, nonché le spese e competenze per l'assistenza nel precedente e presente giudizio e successive occorrende.”
Conclusioni dell'appellato: “In via principale “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, rigettare le domande tutte svolte dell'appellante, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata nei capi ex adverso impugnati”. In via incidentale “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettare, siccome inammissibile ed infondata, la domanda di condanna del al pagamento della somma di € Controparte_2
92.974,64, oltre interessi e, per l'effetto, assolvere il detto da ogni obbligo e CP_2 responsabilità verso la In ogni caso Condannare l'appellante Parte_1
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Latina, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha accertato e dichiarato Parte_1
l'inadempimento del condannandolo al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma di euro € 92.974,64, oltre interessi nella dalle singole scadenze al saldo;
ha respinto ogni diversa domanda e compensato le spese di lite.
Le pretese azionate in giudizio da discendevano dalla Parte_1
Convenzione (rep. n.
6.808 del 18.12.1993) “per l'affidamento della gestione dei servizi relativi al ciclo idrico nel territorio comunale”; sono state riconosciute fondate soltanto quelle relative alla fornitura idrica eccedente la quantità pattuita, mentre sono state respinte le domande relative a prestazioni di manutenzione straordinaria ed urgente degli impianti - anche sotto il subordinato profilo dell'indebito arricchimento – in r.g. n. 2 quanto di dette prestazioni non era stata offerta prova sufficiente né risultavano autorizzate dall'ente pubblico secondo la disciplina convenzionale.
ha proposto appello. Parte_1
Il vi ha resistito e spiegato appello incidentale. Controparte_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale si articola in cinque motivi di seguito esaminati tenendo conto delle difese svolte dal CP_2
Col primo e secondo motivo è dedotta l'erronea interpretazione della convenzione che regolava i rapporti tra le parti e l'erronea valutazione della prova.
Secondo l'appellante “la Convenzione si suddivide in tre parti: la prima parte dedicata al servizio di acquedotto, la seconda parte dedicata al servizio di fognatura, la terza parte infine dedicata al servizio di depurazione. … per quanto riguarda il servizio acquedotto l'articolo 10 prevedeva la possibilità di eseguire tutte le attività e gli interventi la cui esecuzione fosse urgente e indifferibile dandone tempestiva comunicazione al Concedente;
parimenti per quanto riguarda l'articolo 6 della
Convenzione in ordine al servizio di fognatura, si prevedeva la possibilità di svolgere gli interventi di natura straordinaria dandone comunicazione scritta al Concedente entro il termine di 15 giorni… la preventiva autorizzazione non era richiesta né per gli interventi sull'acquedotto, né per quelli fognari … solamente per quanto riguarda il servizio di depurazione, l'articolo 20 della Parte III della Convenzione prevedeva la necessità di un benestare scritto da parte del Concedente, necessità peraltro temperata laddove fosse stato necessario intervenire immediatamente al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'impianto.”
Negare ogni corrispettivo per le prestazioni non autorizzate equivaleva, secondo l'impugnante, all'applicazione di una clausola penale sproporzionata ed il mancato esercizio del potere di riduzione del giudice configurava anche violazione dell'art. 112 cpc.
La prova delle prestazioni era offerta, oltre che dalle fatture, dalla documentazione offerta con le memorie ex art. 183 cpc, secondo termine, in primo grado.
Il ha difeso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva Controparte_2
correttamente osservato che “la doveva eseguire a sua cura e spese CP_3
tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete idrica e degli
r.g. n. 3 impianti di depurazione e quelle di manutenzione ordinaria della rete fognaria”; solo
“le attività eccedenti” rispetto a quelle attribuite alla concessionaria avrebbero potuto essere eseguite previa autorizzazione del concedente, tuttavia mai chiesta.
Ciò in base all'art.1, lett. a), della Parte I^ quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete di distribuzione dell'acqua potabile;
all'art. 1, lett. d) ed e), della
Parte II^ relativa alla manutenzione ordinaria della rete fognaria;
all'art. 4 della Parte
III^ per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione.
Pertanto, rientrando la manutenzione straordinaria della rete di distribuzione dell'acqua potabile e degli impianti di depurazione negli impegni convenzionalmente a carico della concessionaria nulla le era dovuto. Solo taluni interventi di manutenzione straordinaria (quelli relativi alla rete fognaria) o di estrema urgenza avrebbero potuto determinare un incremento tariffario a condizione del rispetto delle previsioni relative agli obblighi di comunicazione ed autorizzazione degli interventi.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Va ricordato che il contenzioso nei confronti del era stato Controparte_2
avviato da con un ricorso monitorio proposto (nel settembre 2016) ad un Parte_1
giudice non competente, sulla base di fatture relative a prestazioni piuttosto risalenti nel tempo, in un quadro di conflittualità sfociato nella risoluzione della concessione per inadempimento della concessionaria (del luglio 2014).
Conseguentemente alcun valore probatorio poteva riconoscersi alle fatture che accompagnarono il ricorso monitorio nel giudizio a cognizione piena poi riassunto dinanzi al tribunale di Latina (dopo la dichiarazione d'incompetenza del tribunale di
Rovigo), né la prova delle molteplici prestazioni per le quali si pretende il corrispettivo può essere fornita “a campione” come sembra suggerire l'appellante che, sin dal primo grado, aveva l'onere di allegare e specificamente documentare che ogni corrispettivo preteso era collegato a specifici interventi eccedenti quanto già a suo carico su base convenzionale, tanto più in considerazione del notevole lasso temporale intercorso tra la prestazione e l'iniziativa giudiziale volta alla sua retribuzione.
Il difetto di autorizzazione delle prestazioni “eccedenti” quelle che già costituivano obbligo convenzionale della concessionaria (onerata anche della manutenzione straordinaria delle reti idriche e di depurazione) ha correttamente indotto il tribunale ad escluderne la compensabilità su base contrattuale, senza che ciò si traduca nella surrettizia applicazione di una “clausola penale”, come impropriamente ipotizzato dall'appellante in relazione agli impianti di depurazione.
r.g. n. 4 La penale è necessariamente espressa in una clausola contrattuale e sanziona un inadempimento. Nella fattispecie il tribunale ha escluso il corrispettivo per prestazioni che lo stesso appellante ammette essere avvenute (se avvenute) senza l'osservanza delle procedure concordate (autorizzazione del Comune). Non si tratta, cioè, della “sanzione” di un inadempimento, ma del rigetto della pretesa di pagamento per una prestazione non autorizzata secondo gli accordi.
Col terzo motivo viene aggredita la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rilevato che i compensi pretesi non erano stati oggetto di previa pattuizione scritta, com'è invece imposto per i contratti con una pubblica amministrazione.
Sostiene l'appellante che opera, per i contratti a prestazioni continuative, la regola della prenotazione nel bilancio dell'ente delle spese non preventivabili.
Il motivo è privo di concreta rilevanza poiché il rigetto della domanda ancora coltivata in questa sede si fonda su autonome ed autosufficienti ragioni, anche sotto il profilo dell'indebito arricchimento del quale si occupano il quarto ed il quinto motivo di appello.
La fondamentale ragione per la quale il tribunale aveva respinto anche tale domanda è la carenza di prova delle prestazioni che ipotizzava essere state Parte_1 rese oltre gli impegni contrattuali prestabiliti. Prestazioni che, secondo l'appellante, il convenuto non aveva fatto oggetto di specifiche contestazioni (art. Controparte_2
115 cpc).
Il appellato, sul punto, ha reiterato l'eccezione di tardività della domanda CP_2
di indebito arricchimento che era stata introdotta in prime cure soltanto con la prima memoria ex art. 183 cpc, ricordando che l'approdo del contenzioso al tribunale di Latina costituiva il seguito dell'opposizione (vittoriosa) al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Rovigo, poi dichiaratosi incompetente.
Eccezione che non era stata scrutinata dal tribunale e che risulta fondata.
La domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è stata presentata tardivamente, solo in sede di memoria ex art. 183,6 comma, n. 1, c.p.c., mentre l'opposta avrebbe dovuto presentare tale domanda con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (da ultimo si veda Cass. Civ. sez. I,
15/11/2024, n.29536).
L'appello incidentale.
r.g. n. 5 Il si lamenta della condanna al pagamento della somma di euro CP_2
92.974,64, oltre interessi, per il consumo di acqua a suo avviso non provato dalle misurazioni valorizzate dal tribunale che, sebbene avvenute alla presenza di dipendenti dell'ente pubblico, non avevano ricevuto il benestare dell'obbligato.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato perché fa discendere l'obbligo di pagamento dall'accettazione della misurazione del consumo di acqua, la cui veridicità non mette in discussione, limitandosi a ritenere non opponibile la lettura effettuata dalla alla presenza di dipendenti del Comune così come provato dalle Parte_1
testimonianze raccolte in prime cure.
Al rigetto di entrambi gli appelli consegue la compensazione delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello principale e quello incidentale;
b) compensa le spese di questo giudizio;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6