Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 9470
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

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Per la sussistenza del c.d. furto di cose d'antichità e d'arte di cui all'art. 67 legge 1 giugno 1939, n. 1089 oggetto della tutela penale non è qualsiasi cosa proveniente dall'antichità, essendo necessario che si tratti di cosa che abbia un valore che giustifichi l'interesse collettivo alla protezione e alla conservazione. Peraltro non è richiesto che la cosa presenti un interesse artistico o storico rilevante perché la norma incriminatrice richiede solo un interesse semplice.

In materia di tutela del patrimonio archeologico nazionale, l'art. 1 L. 1 giugno 1939 n. 1080 nel definire l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in essa dettata, non ha operato una catalogazione, cioè un'elencazione del genere delle cose da tutelare, sicché la tutela si realizzi senza limiti per il solo fatto dell'appartenenza del reperto a un determinato genere di cose; ma ha graduato, invece, tale tutela in relazione all'interesse che le cose stesse, mobili o immobili, presentano sotto il profilo artistico, storico, archeologico o etnografico. L'interesse che sta alla base della tutela è, infatti, variamente considerato anche nelle successive disposizioni degli artt. 2, 3 e 5, nelle quali in relazione alle diverse forme di intervento si parla di interesse particolarmente importante e di eccezionale interesse artistico o storico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 9470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9470
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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