Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 2
Per la sussistenza del c.d. furto di cose d'antichità e d'arte di cui all'art. 67 legge 1 giugno 1939, n. 1089 oggetto della tutela penale non è qualsiasi cosa proveniente dall'antichità, essendo necessario che si tratti di cosa che abbia un valore che giustifichi l'interesse collettivo alla protezione e alla conservazione. Peraltro non è richiesto che la cosa presenti un interesse artistico o storico rilevante perché la norma incriminatrice richiede solo un interesse semplice.
In materia di tutela del patrimonio archeologico nazionale, l'art. 1 L. 1 giugno 1939 n. 1080 nel definire l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in essa dettata, non ha operato una catalogazione, cioè un'elencazione del genere delle cose da tutelare, sicché la tutela si realizzi senza limiti per il solo fatto dell'appartenenza del reperto a un determinato genere di cose; ma ha graduato, invece, tale tutela in relazione all'interesse che le cose stesse, mobili o immobili, presentano sotto il profilo artistico, storico, archeologico o etnografico. L'interesse che sta alla base della tutela è, infatti, variamente considerato anche nelle successive disposizioni degli artt. 2, 3 e 5, nelle quali in relazione alle diverse forme di intervento si parla di interesse particolarmente importante e di eccezionale interesse artistico o storico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 9470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9470 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 27/3/1999
Dr. Antonio MORGIGNI Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 1458
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 40772/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA IO IU
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 3 marzo 1998 n.227, con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Vittoria 12 ottobre 1996 n. 404 appellata dal P.M. presso la Pretura di Ragusa e dal P. G. di Catania, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt. 56 c.p. e 67 L. 1^ giugno 1939 n. 1089 in relazione all'art. 624 c.p., accertato in contrada Passo Marinaro di Ragusa fino al 10 marzo 1993, e condannato, con la continuazione, alla pena di mesi uno di reclusione e L. 100.000 di multa. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. Mannino;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata per il reato suddetto per aver compiuto, in concorso con altri, atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi, a seguito di ricerche non autorizzate, di n. 12 frammenti di vasi greci rinvenuti in zona di interesse archeologico il non giungere di riuscendo nell'intento per il sopraggiungere di ufficiali e agenti di P.G. t LL IO PP propone tramite il proprio difensore ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Erroneità della decisione mancanza di motivazione e contraddittorietà perché la Corte di appello, dopo aver dichiarato di condividere il principio, pacifico, secondo il quale la tutela delle cose di interesse storico, artistico e archeologico deriva non dall'appartenenza a una determinata categoria bensì dalla loro rilevanza culturale, aveva sposato apoditticamente la tesi del P.G. per cui parte degli oggetti rinvenuti dalla G. di P. sarebbero di sicuro pregio ed era pervenuta in tal modo alla condanna con la sentenza impugnata, malgrado l'irrilevanza culturale del reperto constatata a seguito della perizia esperita.
2. Eccessività della pena irrogata rispetto al fatto contestato e mancata applicazione della sanzione sostitutiva di cui agli artt. 53 e sgg. L. 1981 n. 689, applicazione che viene invocata in questa sede, in caso di non accoglimento del primo motivo di ricorso. Il ricorso è manifestamente infondato e dev'essere dichiarato inammissibile.
L'art.1 L.1 agosto 1939 n.1089 nel definire l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in essa dettata, non ha operato una catalogazione, cioè un'elencazione del genere delle cose da tutelare, sicché la tutela si realizzi senza limiti per il Solo fatto dell'appartenenza del reperto a un determinato genere di cose, ma ha graduato, invece, tale tutela in relazione all'interesse che le cose stesse, mobili o immobili, presentano sotto il profilo artistico, storico, archeologico o etnografico. L'interesse che sta alla base della tutela è, infatti, variamente considerato anche nelle successive disposizioni degli artt. 2, 3 e 5, nelle quali in relazione alle diverse forme di intervento si parla di interesse particolarmente importante e di eccezionale interesse artistico storico (Cass., Sez. III, 8 novembre 1985 n. 10392; Id., 11 gennaio 1986 n. 49). Con tale impostazione normativa, fondata sulla presenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, si coordina la fattispecie di reato configurata all'art. 67 L. 1939 n.1089 cit., consistente nell'impossessamento di cose d'antichità e d'arte rinvenute fortuitamente o in seguito a ricerche od opere in genere, perché l'endiadi adoperata per qualificare l'oggetto della tutela penale esclude che la condotta criminosa si realizzi con riguardo a qualsiasi oggetto proveniente dall'antichità e la circoscrive a quelli che siano artisticamente importanti o storicamente significativi, che abbiano cioè un valore che giustifichi l'interesse collettivo alla protezione e alla conservazione di essi. A questo principio si è ispirata la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del P.M. e del P.G., pur se il ricorrente contesta la coerenza della decisione, tuttavia con argomentazioni che involgono valutazioni di fatto in ordine all'esecuzione della perizia e alla reale valenza del giudizio peritale espresso e che risultano complessivamente infondate, come, ad es., quando si pretende che le cose repertate rispondano a un interesse archeologico rilevante laddove la norma richiede un semplice interesse.
In realtà la decisione impugnata si riporta a un giudizio peritale che ha ritenuto anche i frammenti di vasi greci originali risalenti all'antica civiltà greca;
pertanto correttamente si è ritenuto che essi abbiano interesse archeologico specifico, che va al di là di quello che genericamente ogni oggetto antico possiede, considerando che nell'attuazione della tutela delle cose di valore archeologico è significativo piuttosto lo stato che il numero dei reperti perché, in assenza all'epoca di una produzione di tipo industriale, ciascun reperto ha una sua propria individualità che lo diversifica dagli altri e gli attribuisce un valore culturale specifico. Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, perché la pena, assai prossima al minimo, è proporzionata al fatto contestato, mentre l'applicazione della sanzione sostitutiva richiede un giudizio di fatto che non può essere espresso in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999