Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, difeso dall'avvocato COSIMA CAFFORIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
DE IS LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 547/01 della Commissione Tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 1749 28/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato D'AMATO (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Teramo ha rettificato,mediante avviso di accertamento, il settore di attività denunciato a fini ICIAP da UI De ER, agente di assicurazione, per gli anni dal 1994 al 1997, inquadrando l'attività del contribuente nel settore 9^ (servizi vari) invece che nel settore 5^ (intermediari di commercio), indicato da De ER.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza 28 maggio 2001, ha accolto la tesi del contribuente, sul presupposto che il D.L. 2 marzo 1989 n. 66, pur non definendo la natura dell'attività esercitata, fa riferimento alla normativa IVA per quanto attiene l'esercizio di imprese, arti e professioni, e tale normativa si richiama a sua volta espressamente alla definizione di impresa fornita, sul piano civilistico dagli artt. 2195, 1742 e 1743 c.c., che inquadrano nell'esercizio di impresa l'esercizio per professione abituale di attività commerciali (o agricole) anche se non organizzate in forma di impresa. Il Comune di Teramo ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Adducendo la violazione della legge n. 144/1989 e dell'allegata tabella, nonché della normativa IVA e degli artt. 2195, 1742 e 1753 c.c., il ricorrente sostiene che la commistione fra l'IVA e l'ICIAP
riguarda esclusivamente la condivisione dei contribuenti, poiché il titolare di partita IVA era considerato anche soggetto all'abolita ICIAP, ma non consente di identificare, neppure mediante il richiamo ai principi civilistici citati nella sentenza impugnata, l'attività di circolazione dei beni con quella di intermediazione nei servizi. L'assimilazione del servizio assicurativo a quello di commercio, ancorché sostenibile in forza di alcune normative, non lo è in relazione alla tabella ICIAP, che distingue le due attività in base alla diversa capacità contributiva, considerata in progressione, con riferimento all'ordine numerico dei settori. L'attività dell'agente di commercio non costituisce, in tale ottica, attività di commercio di beni di consumo (distinta peraltro nelle voci tabellari a seconda del tipo di commercio esercitato) ma di prestazione di un servizio assicurativo per conto dalla società preponente, ed è quindi inquadrabile, secondo il Comune, nella tabella 9^, immediatamente precedente quella relativa alle imprese di assicurazione (10^). Il ricorso è fondato.
Infatti, anche se la categoria degli agenti di commercio ricomprende senza dubbio anche gli agenti di assicurazione, la cui attività ha ad oggetto la promozione della conclusione di contratti nell'interesse altrui (art. 1742 c.c.), restando quindi il servizio prodotto sostanzialmente identico, sia che si abbia riguardo alla intermediazione di beni che a quella di servizi, tuttavia tale assonanza non rileva ai fini dell'inquadramento nella Tabella allegata al D.L. 66/89, istitutivo dell'ICIAP; infatti tale sistema di tassazione gradua la determinazione del tributo alla stregua di criteri che prescindono dalla natura dell'attività esercitata e che si relazionano, invece, al grado di utilizzazione dei servizi comunali e ad un indice di redditività, il quale ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile utilizzato ed un correttivo nel reddito effettivamente prodotto (C. Cost. 13 maggio 1993/238). Come è stato rilevato (Cass. 9601/2000), ciò spiega perché attività identiche,dal punto di vista intrinseco, come quelle del "commercio al minuto", sono inserite in settori diversi (quinto, sesto e settimo) e perché attività differenti,come quelle del "commercio all'ingrosso" e di "trasporti e comunicazioni", sono invece ricomprese in un medesimo settore (il quarto). La comunanza di caratteri e il trattamento tendenzialmente unitario adottato dal legislatore in relazione agli agenti di commercio, trova dunque una deroga nella normativa ICIAP, essendo differenti gli elementi presi in considerazione per la suddivisione delle singole attività, in funzione della determinazione del tributo in argomento. Nè ulteriormente rileva la considerazione che gli agenti di assicurazione, in quanto attivi senza vincolo di subordinazione, siano qualificabili come imprenditori commerciali, in quanto titolari di un'impresa ausiliaria (art. 2195 n.
5. c..). Infatti in tale norma l'espressione "impresa commerciale" è utilizzata in antitesi a quella di "impresa agricola", e non solo in funzione di definizione dell'attività intermediaria alla produzione di beni e servizi. Dunque, mentre le attività ricomprese nel quinto settore della Tabella ICIAP riguardano la commercializzazione di alcuni "beni di consumo", le cui caratteristiche non si ritrovano nei servizi offerti dalle compagnie assicuratrici, l'attività degli agenti di assicurazione, innegabilmente collegata a quella assicurativa (inquadrata nell'ultimo settore, il decimo) è giustificatamene riferibile al nono settore (riservato ai "servizi"), contiguo a quello assicurativo, al quale appresta appunto un "servizio", anche se di intermediazione (6621/2002).
Il ricorso deve essere pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnato. Non dovendo essere compiuti ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.c., con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004