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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7098 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa AR D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3343/2023 r.g., posta in deliberazione dal 20 ottobre 2025 e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sandra Salvigni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in Viale dello Statuto 24/B a Latina (LT), come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC
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Appellante ed appellato in riassunzione e
(c.f. ), rappresentata e difesa, anche CP_1 C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Alessio Pica e dall'avv. Fabio De Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via
Girolamo Vitelli n. 10, come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C. e Email_2
) Email_3
Appellante ed appellata in riassunzione Oggetto: appello in riassunzione, a seguito di rinvio dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 8671/2023 r.g. (pubblicata il 27/o3/2023) con annullamento della sentenza emessa dalla Terza sezione della Corte d'Appello di Roma n. 7612/2016 (pubblicata il 19/12/2016), avverso la sentenza n.
724/2015 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 17.03.2015
CONCLUSIONI: per parte appellante e appellata in riassunzione, Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte:
1)- condannare la a corrispondere all'avv. la tassa di CP_1 Pt_1 opinamento da questi pagata in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00) maggiorata degli interessi a far data dalla domanda (v. tassa pagata all. 2 e 2 ter fascicolo di parte di I grado) pari ad euro 1.189,94;
2)- condannare la ex art. 96 c.p.c. a corrispondere all'avv. CP_1 la somma di euro centomila per i danni materiali e morali subiti, o a quella Pt_1 somma minore o maggiore che si terrà congrua in via equitativa;
3)- accerti e dichiari che gli onorari da corrispondere all' avv. siano Pt_1 quelli già determinati da codesta stessa onorevole Corte con sentenza n. 7612/16 della III sezione della Corte di appello di Roma (all. 3) a seguito del comportamento processuale della pari ad euro 14.191,00 maggiorata degli interessi a far CP_1 data dalla domanda;
4)- condanni la al pagamento delle spese e competenze del CP_1 presente e giudizio e di quelle relative ai precedenti gradi di giudizio”. per parte appellante e appellata in riassunzione “Piaccia CP_1 all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in virtù della pronuncia della
Suprema Corte n. 8571/2023 che ha cassato la sentenza n. 7612/2016, in riforma parziale della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina n. 724/2015 e, quindi, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7612/2016, determinare, nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili, il compenso dovuto all'avv. pe l'attività professionale svolta in Parte_1
pag. 2/34 favore della sig.ra , limitatamente a quella dalla stessa ritenuta e CP_1 accertata.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge, della fase dell'appello che di quella di legittimità che della presente fase di rinvio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello in riassunzione proposto da
[...]
, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che, con Parte_1 sentenza n. 8671/2023 r.g. (pubblicata il 27/o3/2023) ha cassato, limitatamente alle censure accolte, la sentenza della Terza sezione della Corte
d'Appello di Roma n. 7612/2016 (pubblicata il 19/12/2016), rinviando la causa, anche per le spese del giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
La vicenda che ha dato origine al presente giudizio è stata ricostruita e narrata, nella sentenza della Corte di Cassazione, nei termini di seguito esposti.
Con atto di citazione notificato in data 19/09/2013, ha CP_1 convenuto “l'avvocato dinanzi al Tribunale di Latina per Parte_1 sentir determinare “nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili”, il compenso dovutogli per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'attrice. Negli atti si espone che nell'aprile del 2011 conferì mandato al legale CP_1 dapprima per la presentazione di una denuncia per circonvenzione di incapaci in danno di tale , la quale avrebbe abusato dello stato di infermità in cui Persona_1 versava l'anziano architetto nonno della e poi per Persona_2 CP_1 ottenere la nomina ad amministratrice di sostegno del Gli incarichi Persona_2 vennero revocati nel dicembre del 2011. L'avvocato richiese all'ex cliente il Pt_1 pagamento dei propri compensi quantificati in € 61.389,00, come da parere del competente ordine degli avvocati. Nel giudizio di primo grado il convenuto Pt_1 si costituì senza rispettare il termine di cui all'art. 166 c.p.c., deducendo di essere stato investito da di quattro distinti mandati, il cui contenuto si legge CP_1 anche nella sentenza della Corte d'appello. Un primo incarico era volto a ricostruire pag. 3/34 le proprietà intestate alla madre ed ai nonni materni di , in vista CP_1 dell'eredità a lei spettante;
un secondo mandato era finalizzato a richiedere copia di tutti gli atti pubblici di disposizione del patrimonio del nonno e della madre della compiuti negli ultimi anni;
un terzo mandato, sempre volto a ricostruire la CP_1 consistenza del patrimonio familiare, aveva lo scopo di recuperare quanto fosse stato oggetto di condotte fraudolente da parte di terzi che avessero approfittato delle condizioni di salute del nonno e della madre della il quarto mandato, infine, CP_1 era diretto ad accertare quali fossero le condizioni di vita ed a Persona_2 perseguire in sede civile e penale chi si fosse approfittato del suo stato psichico”.
§1.1- Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 724 del 12 marzo 2015, ha rigettato la domanda proposta da e, in accoglimento CP_1 parziale della eccezione riconvenzionale proposta di , ha Parte_1 condannato la predetta attrice al pagamento, in favore dell'avvocato , Pt_1 della somma di € 38.363,94, rilevando in particolare:
-che i quattro mandati professionali conferiti dalla parte attrice all'avv.
, contrariamente a quanto dedotto dalla prima, non Parte_1 risultavano sovrapponibili, essendo al contrario “connotati dall'esigenza di acquisire la preventiva conoscenza di una situazione patrimoniale, rilevatasi successivamente favorevole, che di fatto l'attrice sconosceva al fine di dare ingresso a tutte quelle iniziative, stragiudiziali e giudiziali, finalizzate alla salvaguardia del ricostruito patrimonio familiare”;
-che la specificità dei mandati difensivi conferiti evidenziavano “del tutto correttamente, la necessità di una preliminare fase stragiudiziale proprio al fine di conseguire, eventualmente anche in sede giudiziaria, la puntuale tutela degli interessi della mandante”;
-che, pertanto, il compenso riconosciuto all'avv. doveva essere Pt_1 ricavato dalla somma delle seguenti voci: i) voce “A” della parcella, relativa all'attività stragiudiziale, rideterminata dal Giudice di prime cure, in via equitativa, in euro 5.485,00; ii) voce “B” della parcella, relativa ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale, quantificata, come da documenti in atti, in euro 13.046,00; iii) voce “C” della parcella, relativa ai compensi per l'attività
pag. 4/34 giudiziale finalizzata alla nomina di un amministratore di sostegno, quantificata, come da documenti in atti, in euro 22.143,00;
-che dal totale dovuto per le tre voci sopra riportate (pari ad euro
40.764,00) andava detratto l'acconto già versato dalla parte attrice pari ad euro 3.500,00, sì da ottenere una somma pari ad euro 37.174,00;
-che alla somma così ottenuta andava aggiunta la tassa pagata dall'avv.
al Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità, pari ad euro Pt_1
1.189,94;
-che, pertanto, la parte attrice doveva essere CP_1 condannata al pagamento, in favore del convenuto , di Parte_1 complessivi euro 38.363,94, oltre interessi e accessori di legge, quale compenso per l'attività professionale resa, nonché al pagamento delle spese processuali;
-che, al contrario, andava rigettata la richiesta, avanzata dal convenuto
, di condannare la parte attrice per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c., stante la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
§1.2- Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Latina,
[...]
ha proposto appello principale, chiedendo di riformare l'impugnata CP_1 sentenza e, per l'effetto, di rideterminare, “nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili, il compenso dovuto all'Avv. per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore della sig.ra e limitatamente a quella CP_1 dalla stessa riconosciuta”, mentre ha proposto appello Parte_1 incidentale.
La Terza sezione della Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n.
7612/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016, pronunciando sui contrapposti gravami, ha rideterminato in € 14.191,00 il compenso residuo spettante all'avv. (detratto l'acconto di € 3.500,00 già corrisposto da Pt_1 CP_1
.
[...]
In particolare, il Giudice di secondo grado ha affermato anzitutto che la pronuncia di condanna di primo grado fosse affetta da ultrapetizione,
pag. 5/34 essendo tardiva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto consistente nella duplice richiesta di una diversa determinazione del compenso e di emissione dell'ordinanza di ingiunzione, mentre ha ritenuto non viziata “la statuizione in punto di determinazione del corrispettivo”.
Nel merito, la Corte d'Appello di Roma, dopo aver ritenuto sussistente e acquisita in atti la prova in ordine all'attività professionale svolta dall'avv.
: Parte_1
- ha escluso la vincolatività del parare reso dal Consiglio dell'ordine sulla liquidazione degli onorari, rilevando come quest'ultimo, secondo l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità, costituisce soltanto un elemento di valutazione che il giudice può tener conto per decidere sull'ammontare dei compensi professionali;
- ha rilevato che i quattro mandati conferiti all'avv. dovevano Pt_1 ritenersi tutti sovrapponibili, essendo intercorso tra le parti sostanzialmente
“un unico mandato, volto a definire il patrimonio dei nonni e della madre della
verificarne la corretta gestione e, eventualmente la necessità di azioni a CP_1 tutela”;
- ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
l'attività stragiudiziale, posta in essere dall'avv. in favore di Pt_1 [...]
, finalizzata al proponimento dell'azione civile per la nomina di un CP_1 amministratore di sostegno per il nonno della predetta, Persona_2 oltre che alla denuncia per circonvenzione di incapace e all'avvio del procedimento penale, si poneva “in un rapporto di necessaria strumentalità e dipendenza, così perdendo ogni autonomia riguardo la liquidazione dei compensi spettanti al professionista”;
- ha ribadito che la “possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora la prestazione stragiudiziale accessoria non trovi adeguato compenso nella tariffa giudiziale”;
- ha escluso, di conseguenza, che all'avv. dovesse essere Pt_1 riconosciuto anche il compenso per la predetta “attività stragiudiziale” di cui alla voce “A” della parcella;
pag. 6/34 - con riguardo all'attività giudiziale svolta in sede penale (“voce B” della parcella), la Corte d'Appello di Roma ha liquidato € 9.781,00, riducendo pertanto la somma liquidata in primo grado e sottraendo alcune voci dall'importo richiesto in parcella (euro 13.046,00- euro 1.000,00 – euro
795,00-euro 1470,00+ euro 90);
- con riguardo all'attività giudiziale volta alla nomina dell'Amministratore di Sostegno ha rideterminato l'importo, in ragione della consistenza patrimoniale e della complessità del lavoro svolto in euro
6.910,00.
I giudici di secondo grado, infine, hanno negato che dovesse riconoscersi all'avvocato la liquidazione della “tassa di opinamento”, Pt_1 rideterminando i compensi dovuti all'Avv. in euro Parte_1
14.191,00.
§1.3- Avverso la citata pronuncia della Corte d'Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione , articolato in undici Parte_1 motivi, chiedendo:
1) di dichiarare inammissibile l'appello proposto da per CP_1
l'intervenuta mutatio libelli, ex art. 345 c.p.c.;
2) conseguentemente, anche in accoglimento degli altri motivi esposti nel ricorso, di ritenere che l'emesso parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina n. 92/12 sia a tutti gli effetti da ritenersi corretto e, per l'effetto, di dichiarare che i compensi dovuti da CP_1 all'avv. per tutta l'attività professionale resa sono quelli accertati Pt_1 nella complessiva somma di euro 57.889,00 oltre iva e cpa ed interessi sulla sorte dalla domanda al soddisfo, come da parere di congruità n. 92/12 emesso dal Consiglio dell'Ordine Forense di Latina nella seduta del 02.07.13 (dep. all.
2 fascicolo di l grado) oppure, in subordine, di dichiarare ed accertare che i compensi dovuti da all'avv. per tutta l'attività CP_1 Pt_1 professionale resa sono quelli di curo 38.363,94, oltre accessori di legge e gli interessi sulla sorte dalla domanda al soddisfo, così come accertati dal
Tribunale di Latina con la sentenza o. 724/2015 emessa in data 12.03.15 e depositata in data 17.03.15 (all. 1 fascicolo di Il grado);
pag. 7/34 3) di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto nel giudizio di primo grado, non aveva CP_1 contestato la documentazione prodotta dall'avvocato convenuto per dimostrare le attività espletate, peraltro munita del conforto del parere del consiglio dell'ordine;
4) di accertare e dichiarare la “violazione delle disposizioni del D.M. n.
127/2004 relativo alle tariffe da applicare”, censurando in particolare lo
“stralcio” della “intera opera stragiudiziale” operato dalla Corte d'Appello di
Roma;
5) di accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del cap. III del D.M. n. 127/2004, sempre in ragione dell'“erroneo stralcio dell'attività stragiudiziale”;
6) di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. n. 127/2004, in quanto la particolare difficoltà dell'attività svolta avrebbe giustificato la liquidazione del quadruplo dei massimi;
7) di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione del D.M.
n. 127/2004 relativamente ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale;
8) di accertare e dichiarare la “violazione di legge” in ordine al
“mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine”
9) di accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di;
CP_1
10) di accertare la violazione dell'art. 88 c.p.c., per essere stata negata la cancellazione di due frasi offensive rese dalla difesa di;
CP_1
11) di accertare e dichiarare il “difetto di giurisdizione” quanto al parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine.
ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso CP_1 incidentale articolato in tre motivi. Con i primi due motivi, la ricorrente incidentale ha denunciato la violazione degli artt.1, 3, 5, 6 e 11 del D.M. n.
127 del 2004; con il terzo motivo, invece, ha denunciato la violazione degli pag. 8/34 artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione parziale delle spese processuali.
Con la sentenza n. 850/2023 del 27 marzo 2023, la Corte di Cassazione, decidendo sulle reciproche impugnazioni, ha statuito nei termini di seguito esposti: “accoglie l'ottavo motivo del ricorso di dichiara Parte_1 assorbito il nono motivo e rigetta i restanti motivi del ricorso principale;
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di
e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in CP_1 relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione”.
§2- Il presente giudizio è stato riassunto, innanzi alla Corte di Appello di
Roma, su impulso di che, con atto di citazione in Parte_1 riassunzione del 19/06/2023 (notificato in data 22.06.2023 ed iscritto in data
28.06.2023 al R.G.n.3343/2023) ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte:
1)- condannare la a corrispondere all'avv. la tassa di CP_1 Pt_1 opinamento da questi pagata in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00) maggiorata degli interessi a far data dalla domanda (v. tassa pagata all. 2 e 2 ter fascicolo di parte di I grado) pari ad euro 1.189,94;
2)- condannare la ex art. 96 c.p.c. a corrispondere all'avv. la CP_1 Pt_1 somma di euro centomila per i danni materiali e morali subiti, o a quella somma minore o maggiore che si riterrà congrua in via equitativa;
3)- accerti e dichiari che gli onorari da corrispondere all'avv. siano quelli Pt_1 già determinati da codesta stessa onorevole Corte con sentenza 7616/16 della III sezione della Corte di Appello di Roma (all. 3) a seguito del comportamento processuale della pari ad euro 14.191,00 maggiorata a far data dalla CP_1 domanda;
4)- condanni la al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio e di quelle relative ai precedenti gradi di giudizio”.
pag. 9/34 Anche ha riassunto il giudizio, innanzi alla medesima CP_1
Corte, con atto di citazione del 23/06/2023, notificato all'avv.
[...]
in data 23.06.2023 ed iscritto in data 30.06.2023 al R.G. con il Parte_1
n.3371/2023, chiedendo quanto segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in virtù della pronuncia della Suprema Corte n. 8571/2023 che ha cassato la sentenza n. 7612/2016, in riforma parziale della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina n. 724/2015 e, quindi, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7612/2016, determinare, nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili, il compenso dovuto all'avv. Parte_1 per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra ,
[...] CP_1 limitatamente a quella dalla stessa ritenuta e accertata.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge, della fase dell'appello che di quella di legittimità che della presente fase di rinvio”.
Nel procedimento instaurato da e qui riunito, si è CP_1 costituito anche l'avv. , richiamando integralmente tutti gli elencati Pt_1 motivi del proprio atto di appello ex art 392 c.p.c. e chiedendo la condanna della parte ricorrente in riassunzione non solo alle spese dei quattro gradi di giudizio, ma anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento assunto in data 21.09.2023, la Corte ha disposto la riunione al presente procedimento (R.G.n.3343/2023), assegnato alla V sezione civile, di quello n. 3371/2023, pendente in altra sezione, avendo entrambi ad oggetto appello avverso la medesima sentenza, ed ha rinviato, per la trattazione del procedimento così riunito, all'udienza del 9/11/2023.
All'esito della predetta udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, la Corte ha rinviato all'udienza del 18/09/2025 per la discussione e le conclusioni con termine per note conclusionali;
con successiva sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 121-ter c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.
Lette le conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione dal 20 ottobre 2025, riservando il deposito della sentenza nei termini di Legge. pag. 10/34 §3- Tanto premesso, ai fini della decisione, va innanzitutto delimitato l'ambito delle questioni riservate al giudice di rinvio, che – per le ragioni di seguito esplicitate – risultano relative alle sole parti della sentenza appellata inerenti alle censure accolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
850/2023 del 27 marzo 2023.
In particolare, con riferimento al ricorso principale proposto da
(odierno appellante in riassunzione e appellato nel Parte_1 giudizio riunito), i cui motivi sono stati precedentemente indicati, la Corte di
Cassazione ha accolto unicamente l'ottavo motivo, avente ad oggetto il mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine, dichiarando, invece, assorbito il nono motivo, relativo al mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata della ex art. CP_1
96, co. 3, c.p.c., trattandosi di una “statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”.
Con riguardo, invece, al ricorso incidentale proposto da CP_1
(odierna appellata in riassunzione e appellante nel giudizio riunito), i cui motivi sono stati precedentemente indicati, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, con i quali si contestava la determinazione, operata dalla Corte d'Appello di Roma:
- dei compensi per l'attività svolta dall'avv. nel giudizio penale, Pt_1
- nonché, nei limiti di seguito esposti, di quelli relativi al procedimento di amministrazione di sostegno,
-dichiarando altresì assorbito il terzo motivo, in quanto attinente “alla regolamentazione delle spese di lite, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”.
Ciò posto, per meglio delimitare l'ambito delle questioni da esaminare, occorre premettere, in punto di diritto, talune considerazioni di carattere generale.
In primo luogo, va richiamato l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudizio di rinvio, quando la pag. 11/34 Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito”. (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2025, n. 16915).
Peraltro, secondo quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, del Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità” (ex multis, Cass. civ., sez. II, 02 settembre
2025, n. 24367).
Ed ancora, sempre ai fini che rilevano in questa sede, appare opportuno ribadire che “le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione
pag. 12/34 espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2022, n. 37270); il giudice del rinvio, pertanto, una volta compiuta o rinnovata la valutazione indicata dal giudice di legittimità, ne deve tener conto anche ai fini delle questioni ulteriori sollevate con il motivo “assorbito”, che richiede parimenti un nuovo esame.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento all'atto in riassunzione dell'avv. , come sopra indicato, la Corte di Cassazione ha accolto Pt_1
l'ottavo motivo del ricorso principale per violazione di legge in ordine al
“mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine” e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004, ritenendo assorbito, in ragione del suo carattere accessorio, il nono motivo, con cui il ricorrente deduceva falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di . CP_1
Ne consegue che, all'esito del rigetto degli altri motivi del ricorso principale, devono ritenersi oramai coperti dal giudicato (e, per l'effetto, esenti da sindacato in questa sede) i restanti capi della pronuncia di gravame ivi impugnati.
In particolare, essendo stato accolto l'ottavo motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, questa Corte, in sede di rinvio, è tenuta ad uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, del c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo in relazione al mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine, per poi esaminare il nono motivo, dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione, relativo al mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di . CP_1
Per quanto attiene, invece, alla citazione in riassunzione di CP_1
(odierna appellata in riassunzione e appellante nel giudizio riunito), occorre rilevare sin d'ora che la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ed il pag. 13/34 secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la ricorrente aveva denunciato la violazione dell'art. 1 del D.M. n. 127 del 2004 e l'omesso esame, nonché la violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 11 del D.M. n. 127 del 2004; in particolare, con la sentenza di annullamento e di rinvio, la Corte di Cassazione ha rilevato, da un lato, che il giudice di secondo grado non ha dato motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate da dall'altro, che “la CP_1 circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato sicché la avrebbe Pt_1 CP_1 dovuto gli onorari e i diritti soltanto per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata”.
È evidente, pertanto, che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7612/2016, sotto tali profili, è stata cassata per vizi di motivazione, con riferimento alla complessiva rideterminazione dell'onorario dell'avv. Pt_1 compiuta dalla Corte di Appello con la sentenza oggetto di annullamento, con la conseguenza che questa Corte, in quanto giudice del rinvio, ha il potere di rivalutare anche l'impianto probatorio, fermo il passaggio in giudicato della sentenza sui punti non controversi.
Per quanto attiene, invece, al terzo motivo del ricorso incidentale di
, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, valgono le CP_1 considerazioni innanzi esposte circa i poteri del giudice del rinvio sulle questioni sollevate con il motivo espressamente ritenuto “assorbito” dall'accoglimento dei primi due motivi.
In definitiva, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra citate, le questioni da esaminare nel presente gravame attengono: i) al mancato rimborso, in favore dell'avv. , della tassa di opinamento Parte_1 del parere di congruità emesso dall'Ordine ii) alla richiesta di condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c.; iii) alla determinazione dei CP_1 compensi del predetto avvocato per l'attività svolta nel giudizio penale;
iv) alla quantificazione dei compensi per l'attività giudiziale resa nel procedimento di amministrazione di sostegno, non essendo stata pag. 14/34 correttamente esaminata, nella sentenza impugnata, “la circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ”; v) alla ritenuta violazione degli artt. 91 e Pt_1
92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese processuali disposta nella sentenza impugnata.
Si osserva che la componente di cui alla voce A) della parcella dell'onorario dell'avv. relativo all'attività stragiudiziale non Pt_1 costituisce oggetto di esame, in quanto le relative statuizioni sono coperte dal giudicato.
§4- Venendo quindi all'esame delle questioni riservate alla fase di rinvio, così come sopra individuate, occorre prendere le mosse dall'esame delle doglianze dell'appellante avv. che, con atto di citazione in Pt_1 riassunzione, ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'ottavo motivo del suo ricorso in cassazione, che venga condannata a CP_1 corrispondere al predetto ricorrente la tassa di opinamento da questi pagata in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00), maggiorata a far data dalla domanda, pari ad euro 1.189,95.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che la Corte d'appello di
Roma ha errato nel ritenere fondata la contestazione della in merito al CP_1 richiesto rimborso del pagamento della tassa di opinamento pagata dall'avv.
all' rimborso che, invece, proprio alla luce dei Pt_1 CP_2 principi ermeneutici richiamati dallo stesso Giudice di secondo grado nella sentenza impugnata, deve essere riconosciuto all'avvocato laddove “il giudice riconosca giustificato il superamento dei massimi tabellari”.
Richiamando siffatta giurisprudenza, citata peraltro dalla stessa Corte
d'appello, la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, ha accolto il relativo motivo di gravame proposto da , statuendo che Parte_1
“in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore,
l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa pag. 15/34 inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio” (massima).
Ebbene, nel caso di specie oggetto del presente giudizio, risulta che la
Terza sezione della Corte d'Appello, per le prestazioni giudiziali civili, ha fatto applicazione degli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare, stimando la causa come di valore indeterminato e praticando la maggiorazione fino al doppio dei massimi stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della tariffa giudiziale.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, quanto segue: “La complessità del lavoro svolto dal professionista sia per ottenere la nomina della CP_1 ad amministratore di sostegno del nonno, anche contestata dalla figlia dell'amministrato, sia riguardo la documentata attività di affiancamento, una volta intervenuta la nomina ad amministratore di sostegno, consentono di liquidare un importo pari a 6.910,00 euro pari al massimo della tariffa raddoppiato ai sensi dell'art. 5 delle citate tariffe professionali;
oltre 1000,00 euro, per diritti di avvocato, portando al massimo i valori previsti per lo scaglione indicato” (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).
Appare, pertanto, contraddittoria l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove ha rilevato, per escludere il rimborso della predetta tassa, che “nella fattispecie, nulla è dedotto riguardo il superamento dei massimi tabellari e, in ogni caso, la determinazione dei compensi, ne esclude il rimborso”.
Alla luce dei principi ermeneutici dettati dalla Corte di Cassazione, va pertanto accolto il motivo d'appello in esame;
ne consegue la condanna di al pagamento del rimborso della tassa di opinamento pagata CP_1 dall'avv. in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto Parte_1 congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00), maggiorata a far data dalla domanda, pari ad euro 1.189,95.
pag. 16/34 §5- Per quanto attiene, invece, al secondo motivo proposto dall'appellante , con cui ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_1
ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di € 100.000,00 (o a quella
[...] minore o maggiore ritenuta congrua in via equitativa) per i danni materiali e morali asseritamente subiti in conseguenza dell'abuso del diritto di azione per fini dilatori o emulativi da parte della predetta, occorre rilevare quanto segue.
Premesso che, come già evidenziato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale motivo di ricorso fosse assorbito, trattandosi di una “statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”, nel proprio atto di costituzione in riassunzione, l'odierno appellante, a sostegno della richiesta di condanna per lite temeraria, si è riportato integralmente ai motivi della propria comparsa di costituzione ed appello incidentale (all. 5), elencando poi solamente alcune ragioni “di più incisivo impatto nella determinazione del Giudice adito”.
Si tratta di una doglianza che, anche in ragione di quanto si dirà oltre con riguardo all'appello di , non può trovare accoglimento. CP_1
A tal proposito, occorre infatti rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 30 maggio 2024, n.15232).
Ed invero, dal tenore testuale dell'art. 96, co. 3, c.p.c., si evince chiaramente che “la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III,
30/09/2021, n. 26545)”, non è “d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91” (ex multis, Cass. civ. sez. I, 30 maggio
2024, n.15232). pag. 17/34 In particolare, posto che l'art. 91 c.p.c. disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, “il rinvio operatovi dall'art.
96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta” (cfr. Cass. civ. sez. I, 30 maggio 2024, n.15232).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come non possano ritenersi sussistenti i presupposti della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. nei confronti di atteso che l'esito del giudizio di appello ha comunque CP_1 comportato “un notevole ridimensionamento, oltre la metà, delle pretese economiche del professionista” . Parte_1
A ciò si aggiunga il fatto che, come già evidenziato, la Corte di
Cassazione ha accolto, sia pure nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di sicché non può CP_1 affermarsi che la condotta processuale di quest'ultima, complessivamente considerata, sia da ritenere meritevole di sanzione per abuso del processo, non avendo ella agito o resistito pretestuosamente.
Si tratta di considerazioni che, del resto, si pongono in linea con l'orientamento oramai consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto
pag. 18/34 vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. II,
03 maggio 2022, n.13859).
In conseguenza delle argomentazioni sopra esposte, la doglianza in esame, proposta da e volta ad ottenere la condanna per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.p. nei confronti di , deve CP_1 essere respinta.
§6- Venendo all'esame dei motivi di appello in riassunzione di CP_1
occorre ribadire anzitutto che, come già rilevato, la Corte di
[...]
Cassazione ha accolto i primi due motivi di gravame proposti dalla predetta nel ricorso incidentale per violazione di legge e omesso esame, rilevando, in particolare, come la sentenza della Terza sezione della Corte d'Appello di
Roma non abbia “dato motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate dall'appellante principale, che la stessa Corte d'appello ha ricondotto ad uno “stralcio delle memorie ex art. 183 cpc”; secondo la Corte di Cassazione, peraltro, “la circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato sicché la avrebbe Pt_1 CP_1 dovuto gli onorari e i diritti soltanto per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento e rinvio, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma per vizi di motivazione, essendosi quest'ultima effettivamente limitata ad affermare che “i compensi per l'attività svolta nel giudizio penale vanno così determinati in 9781,00 euro, sottraendo dall'importo richiesto di 13.046.00 euro,
1000,00 euro alla voce riguardante la predisposizione della querela;
795,00 euro, alla voce 'esame e collazione', 1470 euro, alla voce vacazione prevista per due volte in
780,00 euro, liquidandosi, invece, 90 euro, 45 euro, cadauno, come previsto in parcella per voci analoghe”, senza però fornire una “motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate dall'appellante principale, che la stessa Corte
d'appello ha ricondotto ad uno “stralcio delle memorie ex art. 183 cpc”, e delle quali
pag. 19/34 ha dichiarato di tener conto “in un raffronto con la parcella e la decisione del tribunale”.
§6.1- Ciò posto, per quanto attiene all'onorario per il giudizio penale, evidenzia come, nel corso del giudizio di primo grado, e CP_1 precisamente con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 3, sia stata puntualmente contestata la quantificazione di tali onorari, “indicando per ogni singola voce della tariffa l'importo minimo e massimo previsto dal D.M. n.
127/2004” (cfr. documento allegato in atti); sennonché, la Corte d'Appello di
Roma, nel ritenere fondate le censure mosse da , pur rinviando CP_1 alle contestazioni mosse nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata davanti al
Tribunale, “ha rideterminato i compensi professionali decurtandoli esclusivamente in relazione ad alcune voci (predisposizione della querela, esame e collazione, vacazione), disattendendo la richiesta in relazione anche alle censure mosse in ordine alle altre causali (predisposizione memoria integrativa, predisposizione atto di integrazione di denuncia e richiesta di sequestro), omettendo altresì di rideterminare gli importi per altre voci analoghe (esame documenti)”.
Si contesta, altresì, che la Corte d'Appello di Roma avrebbe
“correttamente quantificato in € 45,00 la voce “esame e collazione”, come l'esame dei tre documenti allegati alla denuncia, ma non avrebbe però operato la medesima riduzione per altre voci analoghe.
In particolare, la Corte d'Appello di Roma ha liquidato i compensi per l'attività svolta in sede penale in euro 9.781,00.
Sul punto, va preliminarmente evidenziato che tutta l'attività professionale posta in essere dall'avv. risulta documentata e Pt_1 comprovata dagli atti allegati e acquisiti nel corso dei pregressi giudizi, da cui emergono altresì le ripetute contestazioni da parte di in CP_1 merito alla liquidazione e quantificazione delle prestazioni professionali di natura penale contabilizzate dall'avv. . Pt_1
pag. 20/34 In relazione a tale attività, pertanto, non si pone alcuna questione di prova delle prestazioni eseguite, bensì soltanto di rideterminazione dei compensi dovuti all'avv. per lo svolgimento delle stesse. Pt_1
Ebbene, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, tenendo conto altresì di quanto sopra rilevato sui poteri del giudice del rinvio a seguito di annullamento per vizi della motivazione, in questa sede, ferme le decurtazioni ai predetti compensi professionali che la Corte d'appello di Roma ha già operato con esclusivo riferimento ad alcune voci (predisposizione della querela (250,00 euro); esame e collazione (45,00 euro); vacazione (90 euro, 45 euro cadauno)), occorre procedere alla analisi e alla correlativa determinazione dei compensi professionali “in ordine alle altre citate causali”, e segnatamente in merito alle voci, di seguito riportate, che la Corte territoriale ha omesso di rideterminare ma che, parimenti, risultano essere state oggetto di specifiche contestazioni da parte di;
tali voci attengono: CP_1
i) alla “predisposizione memoria integrativa”,
ii) alla “predisposizione atto di integrazione di denuncia e richiesta di sequestro”,
iii) all'“esame documenti”.
Dal raffronto operato tra la quantificazione per le suddette voci contenuta nella parcella presentata dall'avv. e quella Parte_1 effettuata, invece, da , secondo i criteri di cui al D.M. n. CP_1
127/2004 (contenuta in uno stralcio delle memorie ex art. 183 c.p.c. e riprodotta nell'atto di appello in riassunzione) emerge che:
i) in relazione alla voce “predisposizione memoria integrativa a denuncia presentata”, la richiesta dell'avv. è pari ad euro 1.400,00 + Parte_1
335,00 (“per la richiesta di sequestro dei conti correnti bancari intestati a
[...]
, inclusa nella medesima voce), mentre la quantificazione operata da Persona_2
, è pari ad euro 45,00 + 255,00; CP_1
ii) in relazione alla voce “predisposizione atto di integrazione di denuncia e richiesta di sequestro”, la richiesta indicata nella parcella dell'avv. è pari Pt_1
pag. 21/34 ad euro 225,00 + 5.480,00, mentre la quantificazione della medesima voce operata da , è pari ad euro 45,00 + 255,00; CP_1
iii) in relazione alla voce “esame documenti”, la quantificazione dell'avv.
è pari ad euro 280,00, mentre quella operata, secondo i criteri di cui al Pt_1
D.M. n. 127/2004, da è di euro 45,00. CP_1
Sulla base di quanto esposto analiticamente negli atti di causa e tenendo conto, in particolare, della natura e degli esiti dell'attività concretamente svolta (che ha portato unicamente all'avvio del procedimento penale a carico della badante/assistente del nonno di in CP_1 concorso con il notaio), si ritiene equo rideterminare il compenso spettante all'avv. , previa riduzione delle predette voci, in conformità ai criteri Pt_1 di cui al D.M. n. 127/2004, ratione temporis applicabili, in importi ricompresi tra i valori minimi e massimi, nei termini di seguito indicati:
i) per la voce “predisposizione memoria integrativa a denuncia presentata”, la somma di euro 70,00 (pari al valore minimo indicato in tabella), a cui si aggiunge l'importo di euro 255,000 per la “richiesta di sequestro dei conti correnti bancari intestati a (pari al valore massimo indicato in Persona_2 tabella, riconosciuto anche nella quantificazione effettuata dalla , per CP_1 un totale di euro 325,00; di conseguenza, deve essere sottratta dal relativo importo richiesto dall'avv. (pari a 1.735,00 euro) la somma di Pt_1
1.410,00 euro;
ii) per la voce “predisposizione atto di integrazione di denuncia”, la somma di euro 70,00 (pari al valore minimo indicato in tabella), a cui si aggiunge l'importo di euro 255,000 per la “richiesta di sequestro, proc. n.
36508/11 previa ricerca, esame e collazione” dei documenti di seguito indicati negli atti delle parti (pari al valore massimo indicato in tabella, riconosciuto anche nella quantificazione effettuata dalla , per un totale di euro CP_1
325,00; di conseguenza, deve essere sottratta dal relativo importo richiesto dall'avv. (pari a 5.705,00 euro) la somma di 5.380,00 euro;
Pt_1
iii) per la voce “esame documenti (ricevuti da avv. Bonetti)”, la somma di euro 45,00 (pari al valore minimo indicato in tabella, riconosciuto anche nella quantificazione effettuata dalla;
di conseguenza, deve essere sottratta CP_1
pag. 22/34 dal relativo importo richiesto dall'avv. (pari a 280 euro) la somma di Pt_1
235,00 euro.
Tali decurtazioni si giustificano in ragione delle considerazioni innanzi esposte in merito alla natura dell'attività concretamente svolta in sede penale dall'avv. , la quale risulta, peraltro, essersi arrestata ad Parte_1 uno stadio primordiale del procedimento, come dimostra la circostanza che il suo mandato è cessato nel dicembre 2011, e dunque ben prima dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. (giugno 2014).
Ne consegue che, alla luce delle suddette riduzioni, che si aggiungono a quelle già operate dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza impugnata con riguardo alle altre voci, il compenso per le attività svolte dall'avv. Pt_1 in sede penale deve essere rideterminato e liquidato, complessivamente, nella somma di euro 2.756,00, in quanto ritenuta conforme alle risultanze in atti e alle tariffe applicabili, calcolata sottraendo dall'importo riconosciuto dalla
Corte d'Appello di Roma (pari a 9.781,00 euro) il totale delle decurtazioni operate, in questa sede, per le restanti voci, pari a 7.025,00 euro.
§6.2- Passando quindi alla quantificazione dei compensi per l'attività giudiziale resa nel procedimento di amministrazione di sostegno, sul rilievo che non è stata correttamente esaminata, nella sentenza annullata della Corte di Appello, “la circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ”, si osserva Pt_1 quanto segue.
In primo luogo, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo in esame, ha invero precisato che, sebbene la suddetta circostanza
“effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata”, al contempo, la ricorrente incidentale, non ha adempiuto “all'onere, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specificare “come” e “quando” tale circostanza fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito, al fine di smentire la “novità” di tale profilo di fatto introdotto nel giudizio di cassazione”.
pag. 23/34 Sul punto, pare opportuno evidenziare sin d'ora che, come espressamente riconosciuto dalla stessa nel proprio atto di appello in CP_1 riassunzione, “non vi è stato mai motivo di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito in ordine alla cessazione del rapporto professionale alla data del
09.12.2011 con la revoca del mandato defensionale dell'avv. , in Parte_1 quanto circostanza oggettiva e pacifica tra le parti”.
Trattandosi, pertanto, di una circostanza che non è mai stata, specificamente, oggetto di discussione nel corso dei pregressi giudizi di merito, è necessario valutare se e in che misura essa presenta, anche in questa sede, elementi di “novità”.
A tal proposito, va anzitutto ribadito che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “la riassunzione della causa — a seguito di cassazione della sentenza — dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione” (Cass. civ., sez.
II, 22/06/2022, n. 20148).
Ebbene, nel caso di specie, il profilo relativo alla “circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ”, risulta essere necessariamente involto dalle Pt_1 statuizioni di cui alla sentenza rescindente, che ha comunque accolto il motivo in esame.
Si è già detto, peraltro, che, quando la pronuncia di annullamento ha accolto il ricorso, oltre che per violazione di legge, anche per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice del rinvio non solo può riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto, ma può anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova.
pag. 24/34 Nel caso di specie oggetto del presente giudizio, è pacifico fra le parti che la revoca del mandato all'avv. è intervenuta in data Parte_1
09.12.2011; sicché il conseguente accertamento in ordine alla “circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ” presuppone una valutazione di fatto che, Pt_1 sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, non può ritenersi preclusa al giudice del rinvio.
Ciò posto, ai fini che rilevano in questa sede, appare necessario ricostruire la sequenza temporale del procedimento di amministrazione di sostegno (r.g.a.s. 14169/2011), evidenziando quanto segue:
-che il 21/10/2011 l'avv. ha presentato, innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma (sez. civ. I-bis) un ricorso per amministratore di sostegno in via d'urgenza, per conto di e in favore del nonno CP_1 [...]
e che, nella medesima data, è avvenuta l'iscrizione a ruolo Persona_3 generale del suddetto procedimento;
-che in data 02/11/2011, l'avv. ha presentato una Parte_1 istanza di sollecitazione per la nomina di amministratore di sostegno in via provvisoria;
-che il 03/11/2011 è stato emesso il decreto di nomina come ADS provvisorio di la quale ha poi proceduto al relativo CP_1 giuramento in data 07/11/2011;
-che, sempre in data 07/11/2011, l'avv. ha Parte_1 presentato un'ulteriore istanza per l'estensione dei poteri della ADS provvisoria;
-che, con decreto del 07/11/2011, il Giudice tutelare ha autorizzato l'amministratore di sostegno provvisorio a compiere ulteriori atti civili di ordinaria amministrazione, ivi indicati;
-che soltanto in data 05/03/2012 è stata disposta la nomina di amministratore di sostegno in via definitiva;
-che in data 17/05/2012 è stata disposta la sostituzione dell'amministratore di sostegno;
pag. 25/34 -che in data 20/05/2012, a seguito della morte del beneficiario, è stata disposta la chiusura dell'amministrazione di sostegno.
Posto dunque che la revoca del mandato all'avv. è Parte_1 intervenuta, pacificamente, in data 09.12.2011, appare evidente come essa si collochi, nella riportata sequenza temporale, in un momento antecedente alla nomina definitiva di amministratore di sostegno, avvenuta in data
05/03/2012.
In particolare, da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che le prestazioni professionali rese dall'avv. , ampiamente documentate e Pt_1 comprovate dagli atti di causa, sono state sì strumentali all'ottenimento della nomina di come ADS provvisorio del nonno CP_1 [...]
a cui è conseguita la revoca di tutte le procure e deleghe Persona_3 precedentemente disposte dal predetto beneficiario in favore della badante/assistente nondimeno, siffatta attività professionale Persona_1 svolta da si è indubbiamente interrotta, per effetto della revoca del Pt_1 Contr mandato, ben prima della nomina definitiva di e, a fortiori, prima della chiusura del relativo procedimento, avvenuta a seguito della morte del beneficiario in data 20/05/2012.
Ne consegue che, le contestazioni mosse, sul punto, da CP_1 appaiono, sia pure nei limiti di seguito esplicitati, fondate, segnatamente nella parte in cui rileva che “gli importi previsti dalla tariffa per i procedimenti speciali sono determinati secondo gli importi di cui alla Tabella “A” qualora l'opera prestata abbia avuto ad oggetto l'intero giudizio”, in linea con quanto affermato dall'art. 3 del D.M. n. 127/2004 in materia civile, secondo cui “nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale”.
Nel caso di specie, pertanto, occorre rideterminare il compenso dell'avv.
per l'attività professionale svolta in sede civile, tenendo conto del Pt_1 fatto che le attività professionali del predetto avvocato, nel procedimento di amministrazione di sostegno in oggetto, sono cessate in un momento pag. 26/34 antecedente alla chiusura dello stesso, ed in particolare, prima della nomina di come ADS definitiva del nonno. CP_1
Nondimeno, nel rimodulare l'importo da liquidare all'avv. Parte_1
per le prestazioni rese nel procedimento di amministrazione di
[...] sostegno – che la Corte d'Appello di Roma ha determinato in euro 6.910,00 –
è necessario tener conto della “complessità delle questioni giuridiche trattate” e
“dell'importanza della controversia”, come riconosciuto, nel caso di specie, dai giudici di merito e condiviso, del resto, dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, laddove ha affermato che “in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato, la valutazione della straordinaria importanza delle questioni, o dei risultati del giudizio, dei vantaggi conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività, che consente di
“arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine” (art. 5, comma 3, Capitolo I della tariffa giudiziale in materia civile), è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra
i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa;
pertanto, l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il riconoscimento del quadruplo dei massimi, neppure essendo il giudice obbligato a motivare il mancato uso della massima maggiorazione consentita dalla legge”.
A tal proposito, si ritengono pertanto condivisibili le considerazioni già svolte dalla Corte d'Appello di Roma nella parte in cui ha affermato che “la consistenza del patrimonio, anche solo immobiliare, è sostanzialmente incontestata, anche se non individuato il valore specifico e, quindi, si può ricorrere allo scaglione riguardante cause di un valore di particolare importanza, che prevede una forbice da
250 a 3.455 euro, per i procedimenti speciali, innanzi al Tribunale” (cfr. sentenza, pag. 7).
Del pari condivisibili appaiono poi le osservazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove ha affermato che “la complessità del lavoro svolto dal professionista sia per ottenere la nomina della ad amministratore di CP_1
pag. 27/34 sostegno del nonno, anche contestata dalla figlia dell'amministrato, sia riguardo la documentata attività di affiancamento una volta intervenuta la nomina di amministratore di sostegno”, con la doverosa puntualizzazione che, per quanto sopra evidenziato, l'attività prestata dall'avv. ha portato alla nomina Pt_1 di come ADS provvisorio del nonno CP_1 Persona_3 essendosi poi interrotta, a seguito dell'intervenuta revoca della mandato, prima del completamento definitivo della suddetta procedura di amministrazione di sostegno.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene equo rideterminare l'importo dovuto all'avv. per l'attività professionale svolta per la procedura di Pt_1 amministrazione di sostegno (fino alla revoca del mandato) in euro 5.500,00, decurtando, pertanto, dalla somma di 6.910,00 euro riconosciuta dalla Corte
d'appello di Roma, unicamente la somma di 1.410,00 euro, fermo quanto si dirà al §6.3 in merito alla quantificazione dei diritti spettanti al professionista.
Il riconoscimento delle suddette maggiorazioni consente di mantenere impregiudicata la statuizione relativa al rimborso del pagamento della tassa di opinamento pagata dall'avv. all'Ordine Forense (§4), in conformità Pt_1 con la massima della Corte di Cassazione innanzi riportata, secondo cui “in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore,
l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio”.
§6.3- Per quanto attiene, infine, alla quantificazione dei diritti spettanti al professionista, va rilevato anzitutto che nella sentenza di annullamento, la
Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo del ricorso incidentale di nei termini anzidetti, ha altresì rilevato che “i diritti liquidati in CP_1
€ 1.000,00 risultano poi eccedenti rispetto all'importo massimo di € 161,00 fissato nella Tabella B II procedimenti speciali, 75, allegata al D.M. n. 127 del 2004, in
pag. 28/34 relazione alle materie di competenza del giudice tutelare”; anche l'analisi di tale profilo, pertanto, è demandato al giudice del rinvio.
Dal tenore della motivazione della sentenza, si evince peraltro che la
Corte di Cassazione ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 11 D.M. n. 127/2004; sicché si impone, in questa sede, una rideterminazione anche della quantificazione dei diritti spettanti all'avv.
per l'attività prestata in sede civile. Parte_1
Posto che la Tariffa B III Procedimenti Speciali n. 75, per le materie di competenza del Giudice Tutelare, indica, in relazione alle cause di valore indeterminabile come quella in oggetto, come importo minimo, la somma di euro 121,00 e, come importo massimo, quella di 161,00 euro, si ritiene equo liquidare la somma pari al valore massimo di 161,00 euro, trattandosi di importi previsti, nella disciplina ratione temporis applicabile, in misura fissa;
di conseguenza, deve essere sottratta dall'importo liquidato dalla Corte
d'Appello all'avv. per i diritti spettanti (pari a 1.000,00 euro) la Pt_1 somma di 839,00 euro.
In definitiva, sulla scorta di quanto sin qui esposto, la somma spettante all'avv. per l'attività professionale complessivamente svolta (che era Pt_1 stata determinata dalla Corte d'Appello di Roma nella misura di euro
17.691,00, a cui andavano detratti 3.500,00 di acconto già versato, per un totale di 14.191,00 euro) deve essere rideterminata come segue:
- in euro 2.756,00 per le attività svolte dall'avv. in sede penale;
Pt_1
- in euro 5.500,00 per l'attività professionale svolta per la procedura di amministrazione di sostegno (fino alla revoca del mandato);
- in euro 161,00 per i diritti spettanti al professionista, per un totale di 8.417,00 euro, da cui deve sottrarsi l'acconto di euro
3.500,00 già corrisposto da per un residuo di euro 4.917,00 CP_1
(oltre accessori di legge), a cui va aggiunta la somma dovuta a titolo di rimborso della tassa di opinamento pari ad euro 1.189,95.
§7- Da ultimo, in ordine alla ritenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese processuali disposta nella sentenza pag. 29/34 oggetto di annullamento, deve osservarsi anzitutto che tale motivo di ricorso, presentato dalla ricorrente incidentale è stato ritenuto CP_1 assorbito dalla Corte di Cassazione, in ragione dell'accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale e del ricorso incidentale.
In particolare, contesta la statuizione della Corte CP_1
d'Appello di Roma che, nella sentenza impugnata, ha disposto - in ragione “del ridimensionamento dell'importo dovuto, valutato in relazione all'esito finale della lite” - la compensazione, per la metà, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidandole secondo le nuove tariffe introdotte con il D.M. 55/2014
e, per l'effetto, condannando al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di 1.500,00 euro per il giudizio innanzi al Parte_1 tribunale e di 2.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali e accessori di legge.
Secondo la prospettazione di tuttavia, la disposta CP_1 compensazione parziale delle spese processuale risulterebbe “iniqua, arbitraria, immotivata, erronea ed illogica e comunque riduttiva”, proprio alla luce dell'esito complessivo della vicenda giudiziaria in oggetto, che ha portato comunque
“all'accertamento del giusto compenso rispetto ad una richiesta di pagamento ritenuta spropositata” e, di fatto, all'accoglimento delle domande avanzate dalla CP_1 in entrambi i pregressi giudizi di merito.
Si tratta di doglianze che, nei termini di seguito esplicitati, meritano un parziale accoglimento.
Va, sul punto, premesso che, secondo l'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
pag. 30/34 tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte
(ex multis, Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2025, n. 13057).
Ciò posto, ai fini che rilevano in questa sede, pare opportuno rilevare che:
1) il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 724/2015, ha rigettato la domanda proposta da e, in accoglimento parziale della CP_1 eccezione riconvenzionale svolta da , ha condannato parte Parte_1 attrice al pagamento in favore del convenuto dell'importo complessivo di euro
38.363,94 quale compenso per l'attività professionale (oltre accessori e interessi legali), condannando altresì al pagamento, in favore CP_1 della parte convenuta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro
1.500,00 (oltre accessori di legge);
2) la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7612/2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in euro 14.191,00
(17.691,00 – 3.500,00 di acconto già versato) l'importo dovuto da CP_1 in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali (oltre
[...] Pt_1 interessi legali e accessori), rigettando l'appello incidentale di Parte_1
e condannando al pagamento delle spese di lite,
[...] CP_1 liquidate, nella misura del 50%, in 1.500,00 euro per il giudizio innanzi il
Tribunale, ed in 2.000,00 euro per il secondo grado (oltre spese e accessori di legge);
3) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8571/2023, ha:
- accolto l'ottavo motivo del ricorso di , Parte_1 dichiarando assorbito il nono motivo e rigettando i restanti motivi del ricorso principale;
- accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di dichiarando assorbito il terzo CP_1 motivo;
- cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
- rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
pag. 31/34 Per quanto riguarda il presente giudizio di rinvio, riassumendo quanto sopra esposto in relazione ai singoli motivi di appello, si rileva altresì che:
- va accolto il primo motivo di appello in riassunzione proposto da relativo al mancato rimborso della tassa di opinamento Parte_1 pagata dall'avv. , cui consegue la condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento della predetta tassa pari ad euro 1.189,95;
[...]
- va, invece, rigettato, in quanto infondato, il secondo motivo di appello in riassunzione proposto da , che chiedeva la condanna di Parte_1
per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.; CP_1
- in accoglimento di tutti i motivi di appello in riassunzione proposti da va rideterminato l'importo dovuto per i compensi spettanti CP_1 all'avv. per l'attività svolta in sede civile e in sede penale, che si Pt_1 liquidano complessivamente in 8.417,00 euro, da cui deve sottrarsi l'acconto di euro 3.500,00 già corrisposto da per un residuo di euro CP_1
4.917,00 (oltre accessori di legge) a cui va aggiunta la somma dovuta a titolo di rimborso della tassa di opinamento pari ad euro 1.189,95.
Ne consegue che, alla luce dell'esito finale del processo complessivamente considerato, appare aderente alle risultanze processuali e conforme ai principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, disporre la compensazione integrale delle spese per tutti i gradi di giudizio, tenendo conto, in particolare, che – sebbene vi sia stata, all'esito dei vari giudizi di merito, una significativa riduzione delle somme dovute, a titolo di compenso professionale, all'avv. – nondimeno, nel caso concreto, Pt_1 concorrono diverse e specifiche ragioni che sorreggono la disposta compensazione delle spese processuali.
Questa Corte è consapevole che, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza costituzionale, la regola generale è quella della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, quale “normale complemento” dell'accoglimento della domanda;
senonché, la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che è possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 pag. 32/34 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999).
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c., “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, non solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(cfr. Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
La Corte di Cassazione ha poi specificato che l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
«gravi ed eccezionali ragioni», costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”
(ex multis, Cass., 07 agosto 2019, n. 21157).
Ebbene, tra le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l'operatività della regola “speciale” della compensazione delle spese vi è anche quella correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare anche in relazione all'incidenza di fattori esterni;
nel caso di specie, non può non tenersi conto, da un lato, del fatto che l'avv. abbia fatto affidamento Pt_1 anche su quanto accertato nel parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, dall'altro, e soprattutto, del fatto che, sebbene sia risultato vittorioso soltanto in relazione a determinati profili (come, ad esempio, quello relativo alla debenza del rimborso della tassa di opinamento), l'avv. Pt_1 ha comunque ottenuto la liquidazione dei predetti compensi in misura superiore a quella indicata originariamente da . CP_1
pag. 33/34 In definitiva, le spese processuali vanno integralmente compensate in relazione a tutte le fasi della lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che militano in tal senso, costituite, in particolare, dal contegno extraprocessuale e processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nei giudizi riuniti avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) in accoglimento delle impugnative, principale e incidentale, proposte dalle parti in lite e in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 tassa di opinamento pari ad euro 1.189,95;
2) ridetermina l'importo dovuto per i compensi spettanti all'avv. per Pt_1
l'attività svolta in sede civile e in sede penale, liquidandole complessivamente in 8.417,00 euro, da cui detrarre l'acconto di euro 3.500,00, già corrisposto da per un residuo di euro 4.917,00, oltre accessori di legge e CP_1 interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite di tutti gradi, compreso quello di legittimità, tra e . Parte_1 CP_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
La Consigliera rel.
Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente
Dott.ssa AR D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio
Dott.ssa TI IA
pag. 34/34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa AR D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3343/2023 r.g., posta in deliberazione dal 20 ottobre 2025 e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sandra Salvigni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in Viale dello Statuto 24/B a Latina (LT), come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC
Email_1
Appellante ed appellato in riassunzione e
(c.f. ), rappresentata e difesa, anche CP_1 C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Alessio Pica e dall'avv. Fabio De Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via
Girolamo Vitelli n. 10, come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C. e Email_2
) Email_3
Appellante ed appellata in riassunzione Oggetto: appello in riassunzione, a seguito di rinvio dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 8671/2023 r.g. (pubblicata il 27/o3/2023) con annullamento della sentenza emessa dalla Terza sezione della Corte d'Appello di Roma n. 7612/2016 (pubblicata il 19/12/2016), avverso la sentenza n.
724/2015 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 17.03.2015
CONCLUSIONI: per parte appellante e appellata in riassunzione, Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte:
1)- condannare la a corrispondere all'avv. la tassa di CP_1 Pt_1 opinamento da questi pagata in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00) maggiorata degli interessi a far data dalla domanda (v. tassa pagata all. 2 e 2 ter fascicolo di parte di I grado) pari ad euro 1.189,94;
2)- condannare la ex art. 96 c.p.c. a corrispondere all'avv. CP_1 la somma di euro centomila per i danni materiali e morali subiti, o a quella Pt_1 somma minore o maggiore che si terrà congrua in via equitativa;
3)- accerti e dichiari che gli onorari da corrispondere all' avv. siano Pt_1 quelli già determinati da codesta stessa onorevole Corte con sentenza n. 7612/16 della III sezione della Corte di appello di Roma (all. 3) a seguito del comportamento processuale della pari ad euro 14.191,00 maggiorata degli interessi a far CP_1 data dalla domanda;
4)- condanni la al pagamento delle spese e competenze del CP_1 presente e giudizio e di quelle relative ai precedenti gradi di giudizio”. per parte appellante e appellata in riassunzione “Piaccia CP_1 all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in virtù della pronuncia della
Suprema Corte n. 8571/2023 che ha cassato la sentenza n. 7612/2016, in riforma parziale della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina n. 724/2015 e, quindi, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7612/2016, determinare, nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili, il compenso dovuto all'avv. pe l'attività professionale svolta in Parte_1
pag. 2/34 favore della sig.ra , limitatamente a quella dalla stessa ritenuta e CP_1 accertata.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge, della fase dell'appello che di quella di legittimità che della presente fase di rinvio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello in riassunzione proposto da
[...]
, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che, con Parte_1 sentenza n. 8671/2023 r.g. (pubblicata il 27/o3/2023) ha cassato, limitatamente alle censure accolte, la sentenza della Terza sezione della Corte
d'Appello di Roma n. 7612/2016 (pubblicata il 19/12/2016), rinviando la causa, anche per le spese del giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
La vicenda che ha dato origine al presente giudizio è stata ricostruita e narrata, nella sentenza della Corte di Cassazione, nei termini di seguito esposti.
Con atto di citazione notificato in data 19/09/2013, ha CP_1 convenuto “l'avvocato dinanzi al Tribunale di Latina per Parte_1 sentir determinare “nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili”, il compenso dovutogli per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'attrice. Negli atti si espone che nell'aprile del 2011 conferì mandato al legale CP_1 dapprima per la presentazione di una denuncia per circonvenzione di incapaci in danno di tale , la quale avrebbe abusato dello stato di infermità in cui Persona_1 versava l'anziano architetto nonno della e poi per Persona_2 CP_1 ottenere la nomina ad amministratrice di sostegno del Gli incarichi Persona_2 vennero revocati nel dicembre del 2011. L'avvocato richiese all'ex cliente il Pt_1 pagamento dei propri compensi quantificati in € 61.389,00, come da parere del competente ordine degli avvocati. Nel giudizio di primo grado il convenuto Pt_1 si costituì senza rispettare il termine di cui all'art. 166 c.p.c., deducendo di essere stato investito da di quattro distinti mandati, il cui contenuto si legge CP_1 anche nella sentenza della Corte d'appello. Un primo incarico era volto a ricostruire pag. 3/34 le proprietà intestate alla madre ed ai nonni materni di , in vista CP_1 dell'eredità a lei spettante;
un secondo mandato era finalizzato a richiedere copia di tutti gli atti pubblici di disposizione del patrimonio del nonno e della madre della compiuti negli ultimi anni;
un terzo mandato, sempre volto a ricostruire la CP_1 consistenza del patrimonio familiare, aveva lo scopo di recuperare quanto fosse stato oggetto di condotte fraudolente da parte di terzi che avessero approfittato delle condizioni di salute del nonno e della madre della il quarto mandato, infine, CP_1 era diretto ad accertare quali fossero le condizioni di vita ed a Persona_2 perseguire in sede civile e penale chi si fosse approfittato del suo stato psichico”.
§1.1- Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 724 del 12 marzo 2015, ha rigettato la domanda proposta da e, in accoglimento CP_1 parziale della eccezione riconvenzionale proposta di , ha Parte_1 condannato la predetta attrice al pagamento, in favore dell'avvocato , Pt_1 della somma di € 38.363,94, rilevando in particolare:
-che i quattro mandati professionali conferiti dalla parte attrice all'avv.
, contrariamente a quanto dedotto dalla prima, non Parte_1 risultavano sovrapponibili, essendo al contrario “connotati dall'esigenza di acquisire la preventiva conoscenza di una situazione patrimoniale, rilevatasi successivamente favorevole, che di fatto l'attrice sconosceva al fine di dare ingresso a tutte quelle iniziative, stragiudiziali e giudiziali, finalizzate alla salvaguardia del ricostruito patrimonio familiare”;
-che la specificità dei mandati difensivi conferiti evidenziavano “del tutto correttamente, la necessità di una preliminare fase stragiudiziale proprio al fine di conseguire, eventualmente anche in sede giudiziaria, la puntuale tutela degli interessi della mandante”;
-che, pertanto, il compenso riconosciuto all'avv. doveva essere Pt_1 ricavato dalla somma delle seguenti voci: i) voce “A” della parcella, relativa all'attività stragiudiziale, rideterminata dal Giudice di prime cure, in via equitativa, in euro 5.485,00; ii) voce “B” della parcella, relativa ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale, quantificata, come da documenti in atti, in euro 13.046,00; iii) voce “C” della parcella, relativa ai compensi per l'attività
pag. 4/34 giudiziale finalizzata alla nomina di un amministratore di sostegno, quantificata, come da documenti in atti, in euro 22.143,00;
-che dal totale dovuto per le tre voci sopra riportate (pari ad euro
40.764,00) andava detratto l'acconto già versato dalla parte attrice pari ad euro 3.500,00, sì da ottenere una somma pari ad euro 37.174,00;
-che alla somma così ottenuta andava aggiunta la tassa pagata dall'avv.
al Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità, pari ad euro Pt_1
1.189,94;
-che, pertanto, la parte attrice doveva essere CP_1 condannata al pagamento, in favore del convenuto , di Parte_1 complessivi euro 38.363,94, oltre interessi e accessori di legge, quale compenso per l'attività professionale resa, nonché al pagamento delle spese processuali;
-che, al contrario, andava rigettata la richiesta, avanzata dal convenuto
, di condannare la parte attrice per lite temeraria ex art. 96 Parte_1
c.p.c., stante la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
§1.2- Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Latina,
[...]
ha proposto appello principale, chiedendo di riformare l'impugnata CP_1 sentenza e, per l'effetto, di rideterminare, “nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili, il compenso dovuto all'Avv. per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore della sig.ra e limitatamente a quella CP_1 dalla stessa riconosciuta”, mentre ha proposto appello Parte_1 incidentale.
La Terza sezione della Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n.
7612/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016, pronunciando sui contrapposti gravami, ha rideterminato in € 14.191,00 il compenso residuo spettante all'avv. (detratto l'acconto di € 3.500,00 già corrisposto da Pt_1 CP_1
.
[...]
In particolare, il Giudice di secondo grado ha affermato anzitutto che la pronuncia di condanna di primo grado fosse affetta da ultrapetizione,
pag. 5/34 essendo tardiva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto consistente nella duplice richiesta di una diversa determinazione del compenso e di emissione dell'ordinanza di ingiunzione, mentre ha ritenuto non viziata “la statuizione in punto di determinazione del corrispettivo”.
Nel merito, la Corte d'Appello di Roma, dopo aver ritenuto sussistente e acquisita in atti la prova in ordine all'attività professionale svolta dall'avv.
: Parte_1
- ha escluso la vincolatività del parare reso dal Consiglio dell'ordine sulla liquidazione degli onorari, rilevando come quest'ultimo, secondo l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità, costituisce soltanto un elemento di valutazione che il giudice può tener conto per decidere sull'ammontare dei compensi professionali;
- ha rilevato che i quattro mandati conferiti all'avv. dovevano Pt_1 ritenersi tutti sovrapponibili, essendo intercorso tra le parti sostanzialmente
“un unico mandato, volto a definire il patrimonio dei nonni e della madre della
verificarne la corretta gestione e, eventualmente la necessità di azioni a CP_1 tutela”;
- ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
l'attività stragiudiziale, posta in essere dall'avv. in favore di Pt_1 [...]
, finalizzata al proponimento dell'azione civile per la nomina di un CP_1 amministratore di sostegno per il nonno della predetta, Persona_2 oltre che alla denuncia per circonvenzione di incapace e all'avvio del procedimento penale, si poneva “in un rapporto di necessaria strumentalità e dipendenza, così perdendo ogni autonomia riguardo la liquidazione dei compensi spettanti al professionista”;
- ha ribadito che la “possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora la prestazione stragiudiziale accessoria non trovi adeguato compenso nella tariffa giudiziale”;
- ha escluso, di conseguenza, che all'avv. dovesse essere Pt_1 riconosciuto anche il compenso per la predetta “attività stragiudiziale” di cui alla voce “A” della parcella;
pag. 6/34 - con riguardo all'attività giudiziale svolta in sede penale (“voce B” della parcella), la Corte d'Appello di Roma ha liquidato € 9.781,00, riducendo pertanto la somma liquidata in primo grado e sottraendo alcune voci dall'importo richiesto in parcella (euro 13.046,00- euro 1.000,00 – euro
795,00-euro 1470,00+ euro 90);
- con riguardo all'attività giudiziale volta alla nomina dell'Amministratore di Sostegno ha rideterminato l'importo, in ragione della consistenza patrimoniale e della complessità del lavoro svolto in euro
6.910,00.
I giudici di secondo grado, infine, hanno negato che dovesse riconoscersi all'avvocato la liquidazione della “tassa di opinamento”, Pt_1 rideterminando i compensi dovuti all'Avv. in euro Parte_1
14.191,00.
§1.3- Avverso la citata pronuncia della Corte d'Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione , articolato in undici Parte_1 motivi, chiedendo:
1) di dichiarare inammissibile l'appello proposto da per CP_1
l'intervenuta mutatio libelli, ex art. 345 c.p.c.;
2) conseguentemente, anche in accoglimento degli altri motivi esposti nel ricorso, di ritenere che l'emesso parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina n. 92/12 sia a tutti gli effetti da ritenersi corretto e, per l'effetto, di dichiarare che i compensi dovuti da CP_1 all'avv. per tutta l'attività professionale resa sono quelli accertati Pt_1 nella complessiva somma di euro 57.889,00 oltre iva e cpa ed interessi sulla sorte dalla domanda al soddisfo, come da parere di congruità n. 92/12 emesso dal Consiglio dell'Ordine Forense di Latina nella seduta del 02.07.13 (dep. all.
2 fascicolo di l grado) oppure, in subordine, di dichiarare ed accertare che i compensi dovuti da all'avv. per tutta l'attività CP_1 Pt_1 professionale resa sono quelli di curo 38.363,94, oltre accessori di legge e gli interessi sulla sorte dalla domanda al soddisfo, così come accertati dal
Tribunale di Latina con la sentenza o. 724/2015 emessa in data 12.03.15 e depositata in data 17.03.15 (all. 1 fascicolo di Il grado);
pag. 7/34 3) di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto nel giudizio di primo grado, non aveva CP_1 contestato la documentazione prodotta dall'avvocato convenuto per dimostrare le attività espletate, peraltro munita del conforto del parere del consiglio dell'ordine;
4) di accertare e dichiarare la “violazione delle disposizioni del D.M. n.
127/2004 relativo alle tariffe da applicare”, censurando in particolare lo
“stralcio” della “intera opera stragiudiziale” operato dalla Corte d'Appello di
Roma;
5) di accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del cap. III del D.M. n. 127/2004, sempre in ragione dell'“erroneo stralcio dell'attività stragiudiziale”;
6) di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. n. 127/2004, in quanto la particolare difficoltà dell'attività svolta avrebbe giustificato la liquidazione del quadruplo dei massimi;
7) di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione del D.M.
n. 127/2004 relativamente ai compensi per l'attività giudiziale in sede penale;
8) di accertare e dichiarare la “violazione di legge” in ordine al
“mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine”
9) di accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di;
CP_1
10) di accertare la violazione dell'art. 88 c.p.c., per essere stata negata la cancellazione di due frasi offensive rese dalla difesa di;
CP_1
11) di accertare e dichiarare il “difetto di giurisdizione” quanto al parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine.
ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso CP_1 incidentale articolato in tre motivi. Con i primi due motivi, la ricorrente incidentale ha denunciato la violazione degli artt.1, 3, 5, 6 e 11 del D.M. n.
127 del 2004; con il terzo motivo, invece, ha denunciato la violazione degli pag. 8/34 artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione parziale delle spese processuali.
Con la sentenza n. 850/2023 del 27 marzo 2023, la Corte di Cassazione, decidendo sulle reciproche impugnazioni, ha statuito nei termini di seguito esposti: “accoglie l'ottavo motivo del ricorso di dichiara Parte_1 assorbito il nono motivo e rigetta i restanti motivi del ricorso principale;
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di
e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in CP_1 relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione”.
§2- Il presente giudizio è stato riassunto, innanzi alla Corte di Appello di
Roma, su impulso di che, con atto di citazione in Parte_1 riassunzione del 19/06/2023 (notificato in data 22.06.2023 ed iscritto in data
28.06.2023 al R.G.n.3343/2023) ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte:
1)- condannare la a corrispondere all'avv. la tassa di CP_1 Pt_1 opinamento da questi pagata in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00) maggiorata degli interessi a far data dalla domanda (v. tassa pagata all. 2 e 2 ter fascicolo di parte di I grado) pari ad euro 1.189,94;
2)- condannare la ex art. 96 c.p.c. a corrispondere all'avv. la CP_1 Pt_1 somma di euro centomila per i danni materiali e morali subiti, o a quella somma minore o maggiore che si riterrà congrua in via equitativa;
3)- accerti e dichiari che gli onorari da corrispondere all'avv. siano quelli Pt_1 già determinati da codesta stessa onorevole Corte con sentenza 7616/16 della III sezione della Corte di Appello di Roma (all. 3) a seguito del comportamento processuale della pari ad euro 14.191,00 maggiorata a far data dalla CP_1 domanda;
4)- condanni la al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1 giudizio e di quelle relative ai precedenti gradi di giudizio”.
pag. 9/34 Anche ha riassunto il giudizio, innanzi alla medesima CP_1
Corte, con atto di citazione del 23/06/2023, notificato all'avv.
[...]
in data 23.06.2023 ed iscritto in data 30.06.2023 al R.G. con il Parte_1
n.3371/2023, chiedendo quanto segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in virtù della pronuncia della Suprema Corte n. 8571/2023 che ha cassato la sentenza n. 7612/2016, in riforma parziale della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina n. 724/2015 e, quindi, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7612/2016, determinare, nella misura ritenuta conforme alle tariffe applicabili, il compenso dovuto all'avv. Parte_1 per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra ,
[...] CP_1 limitatamente a quella dalla stessa ritenuta e accertata.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge, della fase dell'appello che di quella di legittimità che della presente fase di rinvio”.
Nel procedimento instaurato da e qui riunito, si è CP_1 costituito anche l'avv. , richiamando integralmente tutti gli elencati Pt_1 motivi del proprio atto di appello ex art 392 c.p.c. e chiedendo la condanna della parte ricorrente in riassunzione non solo alle spese dei quattro gradi di giudizio, ma anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento assunto in data 21.09.2023, la Corte ha disposto la riunione al presente procedimento (R.G.n.3343/2023), assegnato alla V sezione civile, di quello n. 3371/2023, pendente in altra sezione, avendo entrambi ad oggetto appello avverso la medesima sentenza, ed ha rinviato, per la trattazione del procedimento così riunito, all'udienza del 9/11/2023.
All'esito della predetta udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, la Corte ha rinviato all'udienza del 18/09/2025 per la discussione e le conclusioni con termine per note conclusionali;
con successiva sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 121-ter c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.
Lette le conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione dal 20 ottobre 2025, riservando il deposito della sentenza nei termini di Legge. pag. 10/34 §3- Tanto premesso, ai fini della decisione, va innanzitutto delimitato l'ambito delle questioni riservate al giudice di rinvio, che – per le ragioni di seguito esplicitate – risultano relative alle sole parti della sentenza appellata inerenti alle censure accolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
850/2023 del 27 marzo 2023.
In particolare, con riferimento al ricorso principale proposto da
(odierno appellante in riassunzione e appellato nel Parte_1 giudizio riunito), i cui motivi sono stati precedentemente indicati, la Corte di
Cassazione ha accolto unicamente l'ottavo motivo, avente ad oggetto il mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine, dichiarando, invece, assorbito il nono motivo, relativo al mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata della ex art. CP_1
96, co. 3, c.p.c., trattandosi di una “statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”.
Con riguardo, invece, al ricorso incidentale proposto da CP_1
(odierna appellata in riassunzione e appellante nel giudizio riunito), i cui motivi sono stati precedentemente indicati, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, con i quali si contestava la determinazione, operata dalla Corte d'Appello di Roma:
- dei compensi per l'attività svolta dall'avv. nel giudizio penale, Pt_1
- nonché, nei limiti di seguito esposti, di quelli relativi al procedimento di amministrazione di sostegno,
-dichiarando altresì assorbito il terzo motivo, in quanto attinente “alla regolamentazione delle spese di lite, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”.
Ciò posto, per meglio delimitare l'ambito delle questioni da esaminare, occorre premettere, in punto di diritto, talune considerazioni di carattere generale.
In primo luogo, va richiamato l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudizio di rinvio, quando la pag. 11/34 Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito”. (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2025, n. 16915).
Peraltro, secondo quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, del Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità” (ex multis, Cass. civ., sez. II, 02 settembre
2025, n. 24367).
Ed ancora, sempre ai fini che rilevano in questa sede, appare opportuno ribadire che “le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione
pag. 12/34 espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate” (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2022, n. 37270); il giudice del rinvio, pertanto, una volta compiuta o rinnovata la valutazione indicata dal giudice di legittimità, ne deve tener conto anche ai fini delle questioni ulteriori sollevate con il motivo “assorbito”, che richiede parimenti un nuovo esame.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento all'atto in riassunzione dell'avv. , come sopra indicato, la Corte di Cassazione ha accolto Pt_1
l'ottavo motivo del ricorso principale per violazione di legge in ordine al
“mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine” e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004, ritenendo assorbito, in ragione del suo carattere accessorio, il nono motivo, con cui il ricorrente deduceva falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di . CP_1
Ne consegue che, all'esito del rigetto degli altri motivi del ricorso principale, devono ritenersi oramai coperti dal giudicato (e, per l'effetto, esenti da sindacato in questa sede) i restanti capi della pronuncia di gravame ivi impugnati.
In particolare, essendo stato accolto l'ottavo motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, questa Corte, in sede di rinvio, è tenuta ad uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, del c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo in relazione al mancato rimborso della tassa di opinamento del parere di congruità emesso dall'Ordine, per poi esaminare il nono motivo, dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione, relativo al mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata di . CP_1
Per quanto attiene, invece, alla citazione in riassunzione di CP_1
(odierna appellata in riassunzione e appellante nel giudizio riunito), occorre rilevare sin d'ora che la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ed il pag. 13/34 secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la ricorrente aveva denunciato la violazione dell'art. 1 del D.M. n. 127 del 2004 e l'omesso esame, nonché la violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 11 del D.M. n. 127 del 2004; in particolare, con la sentenza di annullamento e di rinvio, la Corte di Cassazione ha rilevato, da un lato, che il giudice di secondo grado non ha dato motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate da dall'altro, che “la CP_1 circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato sicché la avrebbe Pt_1 CP_1 dovuto gli onorari e i diritti soltanto per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata”.
È evidente, pertanto, che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7612/2016, sotto tali profili, è stata cassata per vizi di motivazione, con riferimento alla complessiva rideterminazione dell'onorario dell'avv. Pt_1 compiuta dalla Corte di Appello con la sentenza oggetto di annullamento, con la conseguenza che questa Corte, in quanto giudice del rinvio, ha il potere di rivalutare anche l'impianto probatorio, fermo il passaggio in giudicato della sentenza sui punti non controversi.
Per quanto attiene, invece, al terzo motivo del ricorso incidentale di
, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, valgono le CP_1 considerazioni innanzi esposte circa i poteri del giudice del rinvio sulle questioni sollevate con il motivo espressamente ritenuto “assorbito” dall'accoglimento dei primi due motivi.
In definitiva, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra citate, le questioni da esaminare nel presente gravame attengono: i) al mancato rimborso, in favore dell'avv. , della tassa di opinamento Parte_1 del parere di congruità emesso dall'Ordine ii) alla richiesta di condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c.; iii) alla determinazione dei CP_1 compensi del predetto avvocato per l'attività svolta nel giudizio penale;
iv) alla quantificazione dei compensi per l'attività giudiziale resa nel procedimento di amministrazione di sostegno, non essendo stata pag. 14/34 correttamente esaminata, nella sentenza impugnata, “la circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ”; v) alla ritenuta violazione degli artt. 91 e Pt_1
92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese processuali disposta nella sentenza impugnata.
Si osserva che la componente di cui alla voce A) della parcella dell'onorario dell'avv. relativo all'attività stragiudiziale non Pt_1 costituisce oggetto di esame, in quanto le relative statuizioni sono coperte dal giudicato.
§4- Venendo quindi all'esame delle questioni riservate alla fase di rinvio, così come sopra individuate, occorre prendere le mosse dall'esame delle doglianze dell'appellante avv. che, con atto di citazione in Pt_1 riassunzione, ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'ottavo motivo del suo ricorso in cassazione, che venga condannata a CP_1 corrispondere al predetto ricorrente la tassa di opinamento da questi pagata in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00), maggiorata a far data dalla domanda, pari ad euro 1.189,95.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che la Corte d'appello di
Roma ha errato nel ritenere fondata la contestazione della in merito al CP_1 richiesto rimborso del pagamento della tassa di opinamento pagata dall'avv.
all' rimborso che, invece, proprio alla luce dei Pt_1 CP_2 principi ermeneutici richiamati dallo stesso Giudice di secondo grado nella sentenza impugnata, deve essere riconosciuto all'avvocato laddove “il giudice riconosca giustificato il superamento dei massimi tabellari”.
Richiamando siffatta giurisprudenza, citata peraltro dalla stessa Corte
d'appello, la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, ha accolto il relativo motivo di gravame proposto da , statuendo che Parte_1
“in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore,
l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa pag. 15/34 inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio” (massima).
Ebbene, nel caso di specie oggetto del presente giudizio, risulta che la
Terza sezione della Corte d'Appello, per le prestazioni giudiziali civili, ha fatto applicazione degli onorari per i procedimenti davanti al giudice tutelare, stimando la causa come di valore indeterminato e praticando la maggiorazione fino al doppio dei massimi stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della tariffa giudiziale.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, quanto segue: “La complessità del lavoro svolto dal professionista sia per ottenere la nomina della CP_1 ad amministratore di sostegno del nonno, anche contestata dalla figlia dell'amministrato, sia riguardo la documentata attività di affiancamento, una volta intervenuta la nomina ad amministratore di sostegno, consentono di liquidare un importo pari a 6.910,00 euro pari al massimo della tariffa raddoppiato ai sensi dell'art. 5 delle citate tariffe professionali;
oltre 1000,00 euro, per diritti di avvocato, portando al massimo i valori previsti per lo scaglione indicato” (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).
Appare, pertanto, contraddittoria l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove ha rilevato, per escludere il rimborso della predetta tassa, che “nella fattispecie, nulla è dedotto riguardo il superamento dei massimi tabellari e, in ogni caso, la determinazione dei compensi, ne esclude il rimborso”.
Alla luce dei principi ermeneutici dettati dalla Corte di Cassazione, va pertanto accolto il motivo d'appello in esame;
ne consegue la condanna di al pagamento del rimborso della tassa di opinamento pagata CP_1 dall'avv. in ragione del 2 per cento dell'importo ritenuto Parte_1 congruo dal Consiglio dell'Ordine (euro 59.497,00), maggiorata a far data dalla domanda, pari ad euro 1.189,95.
pag. 16/34 §5- Per quanto attiene, invece, al secondo motivo proposto dall'appellante , con cui ha chiesto la condanna di Parte_1 CP_1
ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di € 100.000,00 (o a quella
[...] minore o maggiore ritenuta congrua in via equitativa) per i danni materiali e morali asseritamente subiti in conseguenza dell'abuso del diritto di azione per fini dilatori o emulativi da parte della predetta, occorre rilevare quanto segue.
Premesso che, come già evidenziato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale motivo di ricorso fosse assorbito, trattandosi di una “statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”, nel proprio atto di costituzione in riassunzione, l'odierno appellante, a sostegno della richiesta di condanna per lite temeraria, si è riportato integralmente ai motivi della propria comparsa di costituzione ed appello incidentale (all. 5), elencando poi solamente alcune ragioni “di più incisivo impatto nella determinazione del Giudice adito”.
Si tratta di una doglianza che, anche in ragione di quanto si dirà oltre con riguardo all'appello di , non può trovare accoglimento. CP_1
A tal proposito, occorre infatti rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 30 maggio 2024, n.15232).
Ed invero, dal tenore testuale dell'art. 96, co. 3, c.p.c., si evince chiaramente che “la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III,
30/09/2021, n. 26545)”, non è “d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91” (ex multis, Cass. civ. sez. I, 30 maggio
2024, n.15232). pag. 17/34 In particolare, posto che l'art. 91 c.p.c. disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, “il rinvio operatovi dall'art.
96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta” (cfr. Cass. civ. sez. I, 30 maggio 2024, n.15232).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come non possano ritenersi sussistenti i presupposti della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. nei confronti di atteso che l'esito del giudizio di appello ha comunque CP_1 comportato “un notevole ridimensionamento, oltre la metà, delle pretese economiche del professionista” . Parte_1
A ciò si aggiunga il fatto che, come già evidenziato, la Corte di
Cassazione ha accolto, sia pure nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di sicché non può CP_1 affermarsi che la condotta processuale di quest'ultima, complessivamente considerata, sia da ritenere meritevole di sanzione per abuso del processo, non avendo ella agito o resistito pretestuosamente.
Si tratta di considerazioni che, del resto, si pongono in linea con l'orientamento oramai consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto
pag. 18/34 vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. II,
03 maggio 2022, n.13859).
In conseguenza delle argomentazioni sopra esposte, la doglianza in esame, proposta da e volta ad ottenere la condanna per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.p. nei confronti di , deve CP_1 essere respinta.
§6- Venendo all'esame dei motivi di appello in riassunzione di CP_1
occorre ribadire anzitutto che, come già rilevato, la Corte di
[...]
Cassazione ha accolto i primi due motivi di gravame proposti dalla predetta nel ricorso incidentale per violazione di legge e omesso esame, rilevando, in particolare, come la sentenza della Terza sezione della Corte d'Appello di
Roma non abbia “dato motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate dall'appellante principale, che la stessa Corte d'appello ha ricondotto ad uno “stralcio delle memorie ex art. 183 cpc”; secondo la Corte di Cassazione, peraltro, “la circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato sicché la avrebbe Pt_1 CP_1 dovuto gli onorari e i diritti soltanto per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento e rinvio, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma per vizi di motivazione, essendosi quest'ultima effettivamente limitata ad affermare che “i compensi per l'attività svolta nel giudizio penale vanno così determinati in 9781,00 euro, sottraendo dall'importo richiesto di 13.046.00 euro,
1000,00 euro alla voce riguardante la predisposizione della querela;
795,00 euro, alla voce 'esame e collazione', 1470 euro, alla voce vacazione prevista per due volte in
780,00 euro, liquidandosi, invece, 90 euro, 45 euro, cadauno, come previsto in parcella per voci analoghe”, senza però fornire una “motivata risposta alle specifiche contestazioni avanzate dall'appellante principale, che la stessa Corte
d'appello ha ricondotto ad uno “stralcio delle memorie ex art. 183 cpc”, e delle quali
pag. 19/34 ha dichiarato di tener conto “in un raffronto con la parcella e la decisione del tribunale”.
§6.1- Ciò posto, per quanto attiene all'onorario per il giudizio penale, evidenzia come, nel corso del giudizio di primo grado, e CP_1 precisamente con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 3, sia stata puntualmente contestata la quantificazione di tali onorari, “indicando per ogni singola voce della tariffa l'importo minimo e massimo previsto dal D.M. n.
127/2004” (cfr. documento allegato in atti); sennonché, la Corte d'Appello di
Roma, nel ritenere fondate le censure mosse da , pur rinviando CP_1 alle contestazioni mosse nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata davanti al
Tribunale, “ha rideterminato i compensi professionali decurtandoli esclusivamente in relazione ad alcune voci (predisposizione della querela, esame e collazione, vacazione), disattendendo la richiesta in relazione anche alle censure mosse in ordine alle altre causali (predisposizione memoria integrativa, predisposizione atto di integrazione di denuncia e richiesta di sequestro), omettendo altresì di rideterminare gli importi per altre voci analoghe (esame documenti)”.
Si contesta, altresì, che la Corte d'Appello di Roma avrebbe
“correttamente quantificato in € 45,00 la voce “esame e collazione”, come l'esame dei tre documenti allegati alla denuncia, ma non avrebbe però operato la medesima riduzione per altre voci analoghe.
In particolare, la Corte d'Appello di Roma ha liquidato i compensi per l'attività svolta in sede penale in euro 9.781,00.
Sul punto, va preliminarmente evidenziato che tutta l'attività professionale posta in essere dall'avv. risulta documentata e Pt_1 comprovata dagli atti allegati e acquisiti nel corso dei pregressi giudizi, da cui emergono altresì le ripetute contestazioni da parte di in CP_1 merito alla liquidazione e quantificazione delle prestazioni professionali di natura penale contabilizzate dall'avv. . Pt_1
pag. 20/34 In relazione a tale attività, pertanto, non si pone alcuna questione di prova delle prestazioni eseguite, bensì soltanto di rideterminazione dei compensi dovuti all'avv. per lo svolgimento delle stesse. Pt_1
Ebbene, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, tenendo conto altresì di quanto sopra rilevato sui poteri del giudice del rinvio a seguito di annullamento per vizi della motivazione, in questa sede, ferme le decurtazioni ai predetti compensi professionali che la Corte d'appello di Roma ha già operato con esclusivo riferimento ad alcune voci (predisposizione della querela (250,00 euro); esame e collazione (45,00 euro); vacazione (90 euro, 45 euro cadauno)), occorre procedere alla analisi e alla correlativa determinazione dei compensi professionali “in ordine alle altre citate causali”, e segnatamente in merito alle voci, di seguito riportate, che la Corte territoriale ha omesso di rideterminare ma che, parimenti, risultano essere state oggetto di specifiche contestazioni da parte di;
tali voci attengono: CP_1
i) alla “predisposizione memoria integrativa”,
ii) alla “predisposizione atto di integrazione di denuncia e richiesta di sequestro”,
iii) all'“esame documenti”.
Dal raffronto operato tra la quantificazione per le suddette voci contenuta nella parcella presentata dall'avv. e quella Parte_1 effettuata, invece, da , secondo i criteri di cui al D.M. n. CP_1
127/2004 (contenuta in uno stralcio delle memorie ex art. 183 c.p.c. e riprodotta nell'atto di appello in riassunzione) emerge che:
i) in relazione alla voce “predisposizione memoria integrativa a denuncia presentata”, la richiesta dell'avv. è pari ad euro 1.400,00 + Parte_1
335,00 (“per la richiesta di sequestro dei conti correnti bancari intestati a
[...]
, inclusa nella medesima voce), mentre la quantificazione operata da Persona_2
, è pari ad euro 45,00 + 255,00; CP_1
ii) in relazione alla voce “predisposizione atto di integrazione di denuncia e richiesta di sequestro”, la richiesta indicata nella parcella dell'avv. è pari Pt_1
pag. 21/34 ad euro 225,00 + 5.480,00, mentre la quantificazione della medesima voce operata da , è pari ad euro 45,00 + 255,00; CP_1
iii) in relazione alla voce “esame documenti”, la quantificazione dell'avv.
è pari ad euro 280,00, mentre quella operata, secondo i criteri di cui al Pt_1
D.M. n. 127/2004, da è di euro 45,00. CP_1
Sulla base di quanto esposto analiticamente negli atti di causa e tenendo conto, in particolare, della natura e degli esiti dell'attività concretamente svolta (che ha portato unicamente all'avvio del procedimento penale a carico della badante/assistente del nonno di in CP_1 concorso con il notaio), si ritiene equo rideterminare il compenso spettante all'avv. , previa riduzione delle predette voci, in conformità ai criteri Pt_1 di cui al D.M. n. 127/2004, ratione temporis applicabili, in importi ricompresi tra i valori minimi e massimi, nei termini di seguito indicati:
i) per la voce “predisposizione memoria integrativa a denuncia presentata”, la somma di euro 70,00 (pari al valore minimo indicato in tabella), a cui si aggiunge l'importo di euro 255,000 per la “richiesta di sequestro dei conti correnti bancari intestati a (pari al valore massimo indicato in Persona_2 tabella, riconosciuto anche nella quantificazione effettuata dalla , per CP_1 un totale di euro 325,00; di conseguenza, deve essere sottratta dal relativo importo richiesto dall'avv. (pari a 1.735,00 euro) la somma di Pt_1
1.410,00 euro;
ii) per la voce “predisposizione atto di integrazione di denuncia”, la somma di euro 70,00 (pari al valore minimo indicato in tabella), a cui si aggiunge l'importo di euro 255,000 per la “richiesta di sequestro, proc. n.
36508/11 previa ricerca, esame e collazione” dei documenti di seguito indicati negli atti delle parti (pari al valore massimo indicato in tabella, riconosciuto anche nella quantificazione effettuata dalla , per un totale di euro CP_1
325,00; di conseguenza, deve essere sottratta dal relativo importo richiesto dall'avv. (pari a 5.705,00 euro) la somma di 5.380,00 euro;
Pt_1
iii) per la voce “esame documenti (ricevuti da avv. Bonetti)”, la somma di euro 45,00 (pari al valore minimo indicato in tabella, riconosciuto anche nella quantificazione effettuata dalla;
di conseguenza, deve essere sottratta CP_1
pag. 22/34 dal relativo importo richiesto dall'avv. (pari a 280 euro) la somma di Pt_1
235,00 euro.
Tali decurtazioni si giustificano in ragione delle considerazioni innanzi esposte in merito alla natura dell'attività concretamente svolta in sede penale dall'avv. , la quale risulta, peraltro, essersi arrestata ad Parte_1 uno stadio primordiale del procedimento, come dimostra la circostanza che il suo mandato è cessato nel dicembre 2011, e dunque ben prima dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. (giugno 2014).
Ne consegue che, alla luce delle suddette riduzioni, che si aggiungono a quelle già operate dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza impugnata con riguardo alle altre voci, il compenso per le attività svolte dall'avv. Pt_1 in sede penale deve essere rideterminato e liquidato, complessivamente, nella somma di euro 2.756,00, in quanto ritenuta conforme alle risultanze in atti e alle tariffe applicabili, calcolata sottraendo dall'importo riconosciuto dalla
Corte d'Appello di Roma (pari a 9.781,00 euro) il totale delle decurtazioni operate, in questa sede, per le restanti voci, pari a 7.025,00 euro.
§6.2- Passando quindi alla quantificazione dei compensi per l'attività giudiziale resa nel procedimento di amministrazione di sostegno, sul rilievo che non è stata correttamente esaminata, nella sentenza annullata della Corte di Appello, “la circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ”, si osserva Pt_1 quanto segue.
In primo luogo, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo in esame, ha invero precisato che, sebbene la suddetta circostanza
“effettivamente non risulta esaminata nella sentenza impugnata”, al contempo, la ricorrente incidentale, non ha adempiuto “all'onere, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specificare “come” e “quando” tale circostanza fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito, al fine di smentire la “novità” di tale profilo di fatto introdotto nel giudizio di cassazione”.
pag. 23/34 Sul punto, pare opportuno evidenziare sin d'ora che, come espressamente riconosciuto dalla stessa nel proprio atto di appello in CP_1 riassunzione, “non vi è stato mai motivo di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito in ordine alla cessazione del rapporto professionale alla data del
09.12.2011 con la revoca del mandato defensionale dell'avv. , in Parte_1 quanto circostanza oggettiva e pacifica tra le parti”.
Trattandosi, pertanto, di una circostanza che non è mai stata, specificamente, oggetto di discussione nel corso dei pregressi giudizi di merito, è necessario valutare se e in che misura essa presenta, anche in questa sede, elementi di “novità”.
A tal proposito, va anzitutto ribadito che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “la riassunzione della causa — a seguito di cassazione della sentenza — dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione” (Cass. civ., sez.
II, 22/06/2022, n. 20148).
Ebbene, nel caso di specie, il profilo relativo alla “circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ”, risulta essere necessariamente involto dalle Pt_1 statuizioni di cui alla sentenza rescindente, che ha comunque accolto il motivo in esame.
Si è già detto, peraltro, che, quando la pronuncia di annullamento ha accolto il ricorso, oltre che per violazione di legge, anche per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice del rinvio non solo può riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto, ma può anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova.
pag. 24/34 Nel caso di specie oggetto del presente giudizio, è pacifico fra le parti che la revoca del mandato all'avv. è intervenuta in data Parte_1
09.12.2011; sicché il conseguente accertamento in ordine alla “circostanza che il procedimento di amministrazione di sostegno fosse stato iniziato, ma non compiuto col patrocinio dell'avvocato ” presuppone una valutazione di fatto che, Pt_1 sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, non può ritenersi preclusa al giudice del rinvio.
Ciò posto, ai fini che rilevano in questa sede, appare necessario ricostruire la sequenza temporale del procedimento di amministrazione di sostegno (r.g.a.s. 14169/2011), evidenziando quanto segue:
-che il 21/10/2011 l'avv. ha presentato, innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma (sez. civ. I-bis) un ricorso per amministratore di sostegno in via d'urgenza, per conto di e in favore del nonno CP_1 [...]
e che, nella medesima data, è avvenuta l'iscrizione a ruolo Persona_3 generale del suddetto procedimento;
-che in data 02/11/2011, l'avv. ha presentato una Parte_1 istanza di sollecitazione per la nomina di amministratore di sostegno in via provvisoria;
-che il 03/11/2011 è stato emesso il decreto di nomina come ADS provvisorio di la quale ha poi proceduto al relativo CP_1 giuramento in data 07/11/2011;
-che, sempre in data 07/11/2011, l'avv. ha Parte_1 presentato un'ulteriore istanza per l'estensione dei poteri della ADS provvisoria;
-che, con decreto del 07/11/2011, il Giudice tutelare ha autorizzato l'amministratore di sostegno provvisorio a compiere ulteriori atti civili di ordinaria amministrazione, ivi indicati;
-che soltanto in data 05/03/2012 è stata disposta la nomina di amministratore di sostegno in via definitiva;
-che in data 17/05/2012 è stata disposta la sostituzione dell'amministratore di sostegno;
pag. 25/34 -che in data 20/05/2012, a seguito della morte del beneficiario, è stata disposta la chiusura dell'amministrazione di sostegno.
Posto dunque che la revoca del mandato all'avv. è Parte_1 intervenuta, pacificamente, in data 09.12.2011, appare evidente come essa si collochi, nella riportata sequenza temporale, in un momento antecedente alla nomina definitiva di amministratore di sostegno, avvenuta in data
05/03/2012.
In particolare, da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che le prestazioni professionali rese dall'avv. , ampiamente documentate e Pt_1 comprovate dagli atti di causa, sono state sì strumentali all'ottenimento della nomina di come ADS provvisorio del nonno CP_1 [...]
a cui è conseguita la revoca di tutte le procure e deleghe Persona_3 precedentemente disposte dal predetto beneficiario in favore della badante/assistente nondimeno, siffatta attività professionale Persona_1 svolta da si è indubbiamente interrotta, per effetto della revoca del Pt_1 Contr mandato, ben prima della nomina definitiva di e, a fortiori, prima della chiusura del relativo procedimento, avvenuta a seguito della morte del beneficiario in data 20/05/2012.
Ne consegue che, le contestazioni mosse, sul punto, da CP_1 appaiono, sia pure nei limiti di seguito esplicitati, fondate, segnatamente nella parte in cui rileva che “gli importi previsti dalla tariffa per i procedimenti speciali sono determinati secondo gli importi di cui alla Tabella “A” qualora l'opera prestata abbia avuto ad oggetto l'intero giudizio”, in linea con quanto affermato dall'art. 3 del D.M. n. 127/2004 in materia civile, secondo cui “nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale”.
Nel caso di specie, pertanto, occorre rideterminare il compenso dell'avv.
per l'attività professionale svolta in sede civile, tenendo conto del Pt_1 fatto che le attività professionali del predetto avvocato, nel procedimento di amministrazione di sostegno in oggetto, sono cessate in un momento pag. 26/34 antecedente alla chiusura dello stesso, ed in particolare, prima della nomina di come ADS definitiva del nonno. CP_1
Nondimeno, nel rimodulare l'importo da liquidare all'avv. Parte_1
per le prestazioni rese nel procedimento di amministrazione di
[...] sostegno – che la Corte d'Appello di Roma ha determinato in euro 6.910,00 –
è necessario tener conto della “complessità delle questioni giuridiche trattate” e
“dell'importanza della controversia”, come riconosciuto, nel caso di specie, dai giudici di merito e condiviso, del resto, dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, laddove ha affermato che “in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato, la valutazione della straordinaria importanza delle questioni, o dei risultati del giudizio, dei vantaggi conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività, che consente di
“arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine” (art. 5, comma 3, Capitolo I della tariffa giudiziale in materia civile), è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra
i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa;
pertanto, l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il riconoscimento del quadruplo dei massimi, neppure essendo il giudice obbligato a motivare il mancato uso della massima maggiorazione consentita dalla legge”.
A tal proposito, si ritengono pertanto condivisibili le considerazioni già svolte dalla Corte d'Appello di Roma nella parte in cui ha affermato che “la consistenza del patrimonio, anche solo immobiliare, è sostanzialmente incontestata, anche se non individuato il valore specifico e, quindi, si può ricorrere allo scaglione riguardante cause di un valore di particolare importanza, che prevede una forbice da
250 a 3.455 euro, per i procedimenti speciali, innanzi al Tribunale” (cfr. sentenza, pag. 7).
Del pari condivisibili appaiono poi le osservazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove ha affermato che “la complessità del lavoro svolto dal professionista sia per ottenere la nomina della ad amministratore di CP_1
pag. 27/34 sostegno del nonno, anche contestata dalla figlia dell'amministrato, sia riguardo la documentata attività di affiancamento una volta intervenuta la nomina di amministratore di sostegno”, con la doverosa puntualizzazione che, per quanto sopra evidenziato, l'attività prestata dall'avv. ha portato alla nomina Pt_1 di come ADS provvisorio del nonno CP_1 Persona_3 essendosi poi interrotta, a seguito dell'intervenuta revoca della mandato, prima del completamento definitivo della suddetta procedura di amministrazione di sostegno.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene equo rideterminare l'importo dovuto all'avv. per l'attività professionale svolta per la procedura di Pt_1 amministrazione di sostegno (fino alla revoca del mandato) in euro 5.500,00, decurtando, pertanto, dalla somma di 6.910,00 euro riconosciuta dalla Corte
d'appello di Roma, unicamente la somma di 1.410,00 euro, fermo quanto si dirà al §6.3 in merito alla quantificazione dei diritti spettanti al professionista.
Il riconoscimento delle suddette maggiorazioni consente di mantenere impregiudicata la statuizione relativa al rimborso del pagamento della tassa di opinamento pagata dall'avv. all'Ordine Forense (§4), in conformità Pt_1 con la massima della Corte di Cassazione innanzi riportata, secondo cui “in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore,
l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio”.
§6.3- Per quanto attiene, infine, alla quantificazione dei diritti spettanti al professionista, va rilevato anzitutto che nella sentenza di annullamento, la
Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo del ricorso incidentale di nei termini anzidetti, ha altresì rilevato che “i diritti liquidati in CP_1
€ 1.000,00 risultano poi eccedenti rispetto all'importo massimo di € 161,00 fissato nella Tabella B II procedimenti speciali, 75, allegata al D.M. n. 127 del 2004, in
pag. 28/34 relazione alle materie di competenza del giudice tutelare”; anche l'analisi di tale profilo, pertanto, è demandato al giudice del rinvio.
Dal tenore della motivazione della sentenza, si evince peraltro che la
Corte di Cassazione ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 11 D.M. n. 127/2004; sicché si impone, in questa sede, una rideterminazione anche della quantificazione dei diritti spettanti all'avv.
per l'attività prestata in sede civile. Parte_1
Posto che la Tariffa B III Procedimenti Speciali n. 75, per le materie di competenza del Giudice Tutelare, indica, in relazione alle cause di valore indeterminabile come quella in oggetto, come importo minimo, la somma di euro 121,00 e, come importo massimo, quella di 161,00 euro, si ritiene equo liquidare la somma pari al valore massimo di 161,00 euro, trattandosi di importi previsti, nella disciplina ratione temporis applicabile, in misura fissa;
di conseguenza, deve essere sottratta dall'importo liquidato dalla Corte
d'Appello all'avv. per i diritti spettanti (pari a 1.000,00 euro) la Pt_1 somma di 839,00 euro.
In definitiva, sulla scorta di quanto sin qui esposto, la somma spettante all'avv. per l'attività professionale complessivamente svolta (che era Pt_1 stata determinata dalla Corte d'Appello di Roma nella misura di euro
17.691,00, a cui andavano detratti 3.500,00 di acconto già versato, per un totale di 14.191,00 euro) deve essere rideterminata come segue:
- in euro 2.756,00 per le attività svolte dall'avv. in sede penale;
Pt_1
- in euro 5.500,00 per l'attività professionale svolta per la procedura di amministrazione di sostegno (fino alla revoca del mandato);
- in euro 161,00 per i diritti spettanti al professionista, per un totale di 8.417,00 euro, da cui deve sottrarsi l'acconto di euro
3.500,00 già corrisposto da per un residuo di euro 4.917,00 CP_1
(oltre accessori di legge), a cui va aggiunta la somma dovuta a titolo di rimborso della tassa di opinamento pari ad euro 1.189,95.
§7- Da ultimo, in ordine alla ritenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese processuali disposta nella sentenza pag. 29/34 oggetto di annullamento, deve osservarsi anzitutto che tale motivo di ricorso, presentato dalla ricorrente incidentale è stato ritenuto CP_1 assorbito dalla Corte di Cassazione, in ragione dell'accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale e del ricorso incidentale.
In particolare, contesta la statuizione della Corte CP_1
d'Appello di Roma che, nella sentenza impugnata, ha disposto - in ragione “del ridimensionamento dell'importo dovuto, valutato in relazione all'esito finale della lite” - la compensazione, per la metà, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidandole secondo le nuove tariffe introdotte con il D.M. 55/2014
e, per l'effetto, condannando al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di 1.500,00 euro per il giudizio innanzi al Parte_1 tribunale e di 2.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali e accessori di legge.
Secondo la prospettazione di tuttavia, la disposta CP_1 compensazione parziale delle spese processuale risulterebbe “iniqua, arbitraria, immotivata, erronea ed illogica e comunque riduttiva”, proprio alla luce dell'esito complessivo della vicenda giudiziaria in oggetto, che ha portato comunque
“all'accertamento del giusto compenso rispetto ad una richiesta di pagamento ritenuta spropositata” e, di fatto, all'accoglimento delle domande avanzate dalla CP_1 in entrambi i pregressi giudizi di merito.
Si tratta di doglianze che, nei termini di seguito esplicitati, meritano un parziale accoglimento.
Va, sul punto, premesso che, secondo l'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
pag. 30/34 tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte
(ex multis, Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2025, n. 13057).
Ciò posto, ai fini che rilevano in questa sede, pare opportuno rilevare che:
1) il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 724/2015, ha rigettato la domanda proposta da e, in accoglimento parziale della CP_1 eccezione riconvenzionale svolta da , ha condannato parte Parte_1 attrice al pagamento in favore del convenuto dell'importo complessivo di euro
38.363,94 quale compenso per l'attività professionale (oltre accessori e interessi legali), condannando altresì al pagamento, in favore CP_1 della parte convenuta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro
1.500,00 (oltre accessori di legge);
2) la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7612/2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in euro 14.191,00
(17.691,00 – 3.500,00 di acconto già versato) l'importo dovuto da CP_1 in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali (oltre
[...] Pt_1 interessi legali e accessori), rigettando l'appello incidentale di Parte_1
e condannando al pagamento delle spese di lite,
[...] CP_1 liquidate, nella misura del 50%, in 1.500,00 euro per il giudizio innanzi il
Tribunale, ed in 2.000,00 euro per il secondo grado (oltre spese e accessori di legge);
3) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8571/2023, ha:
- accolto l'ottavo motivo del ricorso di , Parte_1 dichiarando assorbito il nono motivo e rigettando i restanti motivi del ricorso principale;
- accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di dichiarando assorbito il terzo CP_1 motivo;
- cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
- rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
pag. 31/34 Per quanto riguarda il presente giudizio di rinvio, riassumendo quanto sopra esposto in relazione ai singoli motivi di appello, si rileva altresì che:
- va accolto il primo motivo di appello in riassunzione proposto da relativo al mancato rimborso della tassa di opinamento Parte_1 pagata dall'avv. , cui consegue la condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento della predetta tassa pari ad euro 1.189,95;
[...]
- va, invece, rigettato, in quanto infondato, il secondo motivo di appello in riassunzione proposto da , che chiedeva la condanna di Parte_1
per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.; CP_1
- in accoglimento di tutti i motivi di appello in riassunzione proposti da va rideterminato l'importo dovuto per i compensi spettanti CP_1 all'avv. per l'attività svolta in sede civile e in sede penale, che si Pt_1 liquidano complessivamente in 8.417,00 euro, da cui deve sottrarsi l'acconto di euro 3.500,00 già corrisposto da per un residuo di euro CP_1
4.917,00 (oltre accessori di legge) a cui va aggiunta la somma dovuta a titolo di rimborso della tassa di opinamento pari ad euro 1.189,95.
Ne consegue che, alla luce dell'esito finale del processo complessivamente considerato, appare aderente alle risultanze processuali e conforme ai principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, disporre la compensazione integrale delle spese per tutti i gradi di giudizio, tenendo conto, in particolare, che – sebbene vi sia stata, all'esito dei vari giudizi di merito, una significativa riduzione delle somme dovute, a titolo di compenso professionale, all'avv. – nondimeno, nel caso concreto, Pt_1 concorrono diverse e specifiche ragioni che sorreggono la disposta compensazione delle spese processuali.
Questa Corte è consapevole che, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza costituzionale, la regola generale è quella della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, quale “normale complemento” dell'accoglimento della domanda;
senonché, la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che è possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 pag. 32/34 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999).
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c., “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, non solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
(cfr. Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
La Corte di Cassazione ha poi specificato che l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
«gravi ed eccezionali ragioni», costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”
(ex multis, Cass., 07 agosto 2019, n. 21157).
Ebbene, tra le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l'operatività della regola “speciale” della compensazione delle spese vi è anche quella correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare anche in relazione all'incidenza di fattori esterni;
nel caso di specie, non può non tenersi conto, da un lato, del fatto che l'avv. abbia fatto affidamento Pt_1 anche su quanto accertato nel parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, dall'altro, e soprattutto, del fatto che, sebbene sia risultato vittorioso soltanto in relazione a determinati profili (come, ad esempio, quello relativo alla debenza del rimborso della tassa di opinamento), l'avv. Pt_1 ha comunque ottenuto la liquidazione dei predetti compensi in misura superiore a quella indicata originariamente da . CP_1
pag. 33/34 In definitiva, le spese processuali vanno integralmente compensate in relazione a tutte le fasi della lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che militano in tal senso, costituite, in particolare, dal contegno extraprocessuale e processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nei giudizi riuniti avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) in accoglimento delle impugnative, principale e incidentale, proposte dalle parti in lite e in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 tassa di opinamento pari ad euro 1.189,95;
2) ridetermina l'importo dovuto per i compensi spettanti all'avv. per Pt_1
l'attività svolta in sede civile e in sede penale, liquidandole complessivamente in 8.417,00 euro, da cui detrarre l'acconto di euro 3.500,00, già corrisposto da per un residuo di euro 4.917,00, oltre accessori di legge e CP_1 interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite di tutti gradi, compreso quello di legittimità, tra e . Parte_1 CP_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
La Consigliera rel.
Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente
Dott.ssa AR D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio
Dott.ssa TI IA
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