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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 712192/2015
(causa separata dalla n. 12192/2015)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 712192 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:
, con sede in Capoterra, via Mameli n. 16, Controparte_1
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Cagliari, nella via Bellini n. 26, presso lo studio dell'Avv. Marcello Colamatteo (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata C.F._1 all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Cagliari, in via Bellini n. 26; attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Milva Pili, che la rappresenta e difende in virtù P.IVA_2 di procura speciale in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cagliari in via Pessina n. 36; convenuta con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. - la P.IVA_3 [...] con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (C.F., P. IVA n. ), quale mandataria di P.IVA_4 Parte_2 con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. , quest'ultima, a propria volta, P.IVA_5 mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio IA CP_3
e DO IA, come da procura allegata all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei difensori, sito in Cagliari, via Cugia n. 1; intervenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore: come da atto di citazione;
nell'interesse della convenuta e della parte intervenuta, come da memoria di costituzione della e di Controparte_2 CP_3
confermate con la comparsa conclusionale depositata da quest'ultima.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la , insieme a CP_1 Controparte_1
, , e (la cui posizione è stata Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 successivamente separata) hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la , Controparte_2 esponendo che:
- in data 6.5.2009 la aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario (a Controparte_1 rogito del notaio , Rep. N. 34262 – Arcc. 13495) per l'importo complessivo di Persona_1 euro 219.000,00 ai sensi dell'art. 38 D.L.vo 385/1993 per la costruzione/ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitativo sito in Capoterra, via Monteverdi n. 7, il cui rimborso era garantito da ipoteca di primo grado dell'importo di euro 438.000,00, nonché da fideiussioni personali dei sig. , e;
Parte_3 Parte_4 Parte_6
- in seguito al ritardato pagamento di alcune rate e all'addebito di interessi e spese, in base ad una perizia econometrica di parte, gli attori si erano avveduti del fatto che sul rapporto oggetto di causa l'istituto di credito aveva applicato poste non dovute in violazione delle disposizioni di legge e degli obblighi di trasparenza su di esso gravanti, in particolare:
i) l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori, considerate tutte le voci di costo (anche potenziali) del finanziamento, ivi compresa la penale di estinzione anticipata dell'1%, al netto di imposte e tasse. In base a quanto calcolato dagli attori, la banca avrebbe addebitato illecitamente interessi per complessivi euro 50.483,67, incorrendo persino nel reato di usura ai sensi dell'art. 644 c.p.;
ii) l'indeterminatezza dell' .A.E.G., stante la difformità tra il tasso pattuito (6,94%) e Pt_7 quello effettivamente applicato (10,29%), in violazione delle regole sulla trasparenza, con conseguente nullità della clausola;
iii) l'illegittimo effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese;
iv) l'illegittimità della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5 del suddetto contratto, in quanto tale pattuizione non renderebbe lecita l'applicazione di interessi usurari prevista sin dalla stipula del mutuo.
Per tali ragioni, gli attori avrebbero diritto “alla restituzione di tutte le somme corrisposte, in virtù del predetto mutuo, nel tempo alla banca convenuta a titolo di interessi usurari, oneri e spese comunque denominate, oltre interessi creditori e rivalutazione monetaria da ogni singola data fino all'effettivo pagamento”, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito, a fronte della modifica unilaterale dei tassi d'interesse.
Quanto alle garanzie prestate, si è sostenuta l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sull'immobile a fronte della nullità del contratto di mutuo, nonché il diritto dei fideiussori a sollevare “l'exceptio doli e excepio nullitatis”, alla luce dei vizi patologici del contratto a monte del rapporto principale, con conseguente dichiarazione di invalidità derivata delle fideiussioni prestate e liberazione ex art. 1956 c.c.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto, a fronte della sanzione prevista dall'art. 1815, co. 2 c.c., di essere rimessi in termini per il pagamento dei soli ratei del capitale, compensando le somme illegittimamente versate a titolo di interessi e spese.
Gli attori hanno quindi rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la che si è opposta Controparte_2 all'accoglimento delle avverse domande, osservando che:
a) nel contratto erano state chiaramente indicate tutte le condizioni economiche, con particolare riferimento al saggio degli interessi moratori, stabilito all'interno del contratto del
6.5.2008 nella misura del 6,45% nominale annuo per il primo trimestre solare in corso e per la successiva prima rata di ammortamento, con variazioni trimestrali per il periodo successivo ottenute con maggiorazione di 1,80 punti la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 mesi;
inoltre, con successivo atto di erogazione a saldo/atto quietanza del 3.3.2009, il tasso di interesse è stato rideterminato nella misura fissa del 5,35 nominale annuo;
b) i suddetti saggi erano entrambi inferiori al tasso-soglia vigente all'epoca della stipulazione;
inoltre, a tali fini, non poteva ritenersi corretta l'impostazione degli attori, basata sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, oltre che sul computo della penale di anticipata estinzione;
c) in ragione di quanto sopra, non poteva in alcun modo sostenersi l'indeterminatezza dei tassi applicati;
d) l' indicato nel contratto in realtà coincideva con quello effettivamente Pt_8 applicato. Sul punto la convenuta ha contestato i rilievi della perizia di controparte, che ha incluso nel TEG spese ed oneri eventuali e meramente accessori non strettamente collegati all'erogazione del credito, ivi compresa la commissione per l'estinzione anticipata;
e) devono ritenersi infondati i rilievi relativi alla presunta illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”, in quanto lo stesso non dà luogo ad interessi anatocistici;
f) nessun danno è stato cagionato agli attori, così come non è ravvisabile alcuna condotta illecita imputabile all'istituto di credito.
Di conseguenza, la convenuta ha ritenuto infondate le pretese risarcitorie di controparte, al pari dell'eccezione di invalidità della garanzia prestata dai fideiussori e della richiesta di rimessione in termini per il pagamento delle rate a titolo di capitale, apparendo a suo giudizio evidente l'inadempimento in cui sono incorse le controparti.
In definitiva, la convenuta ha domandato il rigetto di tutte le domande proposte da controparte, con la condanna alla rifusione delle spese di lite;
solo in via subordinata, ha chiesto al Giudice di determinare l'esatto importo delle somme dovute alla . Controparte_2
3. A séguito della prima udienza, la ha eccepito l'improcedibilità delle Controparte_2 domande delle controparti, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
4. Con sentenza n. 1226/2018 emessa in data 18.4.2018, il giudice istruttore ha così stabilito:
“A) definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dagli attori Parte_6 [...]
E nei confronti di;
1. Dichiara Parte_9 Parte_3 Controparte_2 improcedibili le domande di parte attrice;
2. Condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione […]; B) non definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_1 Controparte_2
e deduzione:
1. Rigetta l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità del presente giudizio per instaurazione tardiva del procedimento di mediazione obbligatoria […]”.
5. Con ordinanza emessa il 18.04.2018, la causa veniva rimessa sul ruolo (ed iscritta con il numero di procedimento indicato in epigrafe), con l'ulteriore istruzione della causa per la decisione delle domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 convenuta.
6. Con memoria depositata in data 17.10.2018, si è costituita in giudizio la società
[...]
quale parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., a séguito della cessione del credito da parte CP_3 di , rappresentando di avere acquistato il credito in virtù di un'operazione di Controparte_2 cessione in blocco conclusa 14.7.2018 ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., insistendo al contempo nelle domande ed eccezioni formulate dalla convenuta.
7. Con ordinanza dell'11.10.2022, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
8. Con memoria ex art. 183, co. 2 c.p.c., la parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte intervenuta, contestando sia l'avvenuta cessione del credito che l'inclusione dello stesso all'interno della cessione dei crediti in blocco;
ha poi ribadito le medesime deduzioni ed eccezioni svolte con l'atto introduttivo, evidenziando l'asserita violazione dei principi di trasparenza bancaria da parte della convenuta e l'immeritevolezza della protezione ex art. 1322, co. 2 c.c., la divergenza tra il TAEG pattuito e quello in concreto applicato, con la conseguente nullità della clausola e la sostituzione automatica del tasso ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB. In via istruttoria, ha chiesto ai sensi dell'att. 210 c.p.c. l'acquisizione in originale di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del contratto di mutuo, nonché
l'espletamento di una CTU contabile al fine di ricostruire il saldo dare-avere del rapporto.
9. A séguito di plurimi rinvii, con ordinanza emessa in data 29.10.2024, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie proposte nell'interesse di parte attrice, aggiornando il processo per la precisazione delle conclusioni.
10. All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulla base delle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti difensivi finali.
Da ultimo, la parte attrice risulta aver depositato unicamente la memoria di replica, mentre l'intervenuta ha depositato entrambi gli scritti difensivi finali, producendo tuttavia la propria memoria di replica tardivamente (oltre la scadenza del 7.7.2025).
****
11. Nel presente giudizio occorre esaminare unicamente le domande presentate dalla CP_1
(essendo la posizione dei fideiussori separata a séguito della sentenza definitiva sopra
[...] menzionata), la quale ha presentato domanda di accertamento negativo, in qualità di debitore principale, in virtù del credito vantato da derivante dal contratto di mutuo Controparte_2 fondiario in data 6.5.2008 (atto pubblicato a rogito del notaio, , rep. N. 34262 – Persona_1
Racc. 13495), nonché ulteriori domande connesse a quella principale.
11.1. Preliminarmente occorre prendere posizione in merito all'eccezione di legittimazione attiva, sollevata dall'attrice nei confronti della società – e per essa Controparte_3 [...]
-, in qualità di cessionaria del credito. Parte_1
L'eccezione è infondata.
Sul punto deve richiamarsi il constante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. nn. 17944/2023, 5478/2024,
28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dalla parte intervenuta può dirsi sufficiente a dimostrare con certezza la titolarità del credito in capo alla cessionaria del credito. A tal fine risultano dirimenti: 1) la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
14.7.2018, recante l'indicazione per categorie dei crediti acquistati in blocco e il riferimento alla cessione di crediti non-performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra gennaio 2005 e dicembre 2016 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione;
2) il file tratto dal sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/ - menzionato nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - nel quale sono elencate le singole posizioni oggetto di cessione, individuate per
NDG, ove viene evidenziata quella in esame al n. 7153946, per l'importo di euro 261.884,04
(all. 7 prod. intervenuta del 9.1.2024); 3) il contratto di cessione dei crediti stipulato tra CP_2
e in data 27.6.2018; 4) la dichiarazione della del
[...] Controparte_3 CP_2
28.9.2021, con la quale l'istituto di credito, oltre richiamare espressamente il medesimo numero identificativo suindicato, ha confermato l'intervenuta cessione in favore dell'intervenuta, menzionando il credito oggetto del mutuo fondiario del 6.5.2008, stipulato con la società
(all. 6). CP_1
Risulta poi documentata la procura in favore della società Controparte_4
e, a sua volta, quella in favore di finalizzata alla gestione dei crediti Parte_1 acquistati dalla cedente.
Alla luce di quanto sopra, non sussistono dubbi in merito alla cessione del credito, scaturente dal mutuo fondiario, in favore dell'intervenuta.
11.2. Venendo all'esame del merito delle domande proposte da parte attrice, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve concludersi che risulta ravvisabile unicamente una delle molteplici patologie segnalate all'interno del contratto di mutuo in esame, la quale tuttavia - come meglio si dirà nel proseguo della motivazione - non comporta l'accoglimento della domanda restitutoria e quella di risarcimento dei danni, non risultando provato l'illegittimo addebito di costi da parte della banca. Occorre preliminarmente ricostruire le condizioni contrattuali del mutuo fondiario, per poi esaminare nel dettaglio le singole censure sollevate dall'attrice.
In particolare, il contratto in questione, stipulato in data 6.5.2008, all'art. 5 prevedeva un tasso d'interesse iniziale valido per il trimestre solare in corso per la prima rata di ammortamento nella misura del 6,45 nominale annuo. Successivamente, per il periodo di ammortamento (per la durata di 30 anni), calcolato mediante il metodo “alla francese”, il tasso previsto era variabile trimestralmente ed ottenuto maggiorando i 1,80 punti la media aritmetica mensile del tasso
Euribor 6 mesi. Gli interessi di mora venivano calcolati al tasso dell'operazione, (pari a 6,45), maggiorato di tre punti percentuali (pari quindi al 9,45). Risulta poi previsto un ISC indicato in misura pari al 6,94%. Al momento della stipula del contratto la mutuataria dichiarava di aver ricevuto la somma di euro 44.000,00, di cui rilasciava quietanza liberatoria.
Con successivo atto di erogazione a saldo del 3.3.2009 - accordo che, nonostante la tesi contraria dell'attrice, ha pacificamente dato luogo ad una modifica delle originarie condizioni contrattuali, le quali venivano concordemente mutate dalle parti con atto sottoscritto dalle medesime dinanzi al notaio -, all'art. 3 i contraenti prevedevano che, con riferimento all'art. 5 del contratto, il tasso di interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento doveva essere rideterminato nella misura fissa del 5,35 anno, pagabile in via posticipata con conteggio giorni Par 360/360 corrispondente a un tasso effettivo annuo del 4,69%. L' veniva rideterminato nella misura pari al 4,71%. All'art. 5 le parti facevano rinvio alla precedente pattuizione per quanto non espressamente derogato, ivi compresa la pattuizione relativa agli interessi di mora. Inoltre, la parte mutuataria all'art. 1 dichiarava di aver ricevuto l'intera somma finanziata.
11.3. Tanto precisato, la pretesa relativa all'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, derivante dalla nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione dei tassi di interesse può trovare accoglimento solo con riferimento all'usurarietà degli interessi di mora indicati nel contratto del 6.5.2008.
A tal proposito è pacifico che, stante la sostanziale differenza e natura tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori e la loro differente funzione all'interno del contratto, le relative previsioni contrattuali debbano ritenersi autonome. Anche le valutazioni sulla verifica del superamento del tasso soglia si basano su parametri differenti ed è vietato il cumulo materiale tra gli stessi al fine della determinazione della soglia usura (v. tra le tante, Cass. n. 23866/2022,
n. 7352/2022, n. 31615/2021, SS.UU. n. 19597/2020); in altri termini, gli interessi corrispettivi e moratori devono essere valutati separatamente e con riferimento al momento della loro pattuizione, essendo ormai pacifica la non configurabilità della c.d. “usura sopravvenuta” in relazione ai mutui, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24675/2017. Occorre poi rammentare che “in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto,
e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo
l'inadempimento; inoltre, dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma
1, c.c.” (Cass. n. 5484/2024). Ancora, deve evidenziarsi che, “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/2022).
Nel dettaglio, la liceità degli interessi corrispettivi deve essere valutata con riferimento al tasso soglia indicato nei decreti ministeriali e si determina aumentando il T.E.G.M. della metà
(T.E.G.M. x1,5), mentre il controllo sugli interessi di mora si basa su parametri differenti a seconda della data di stipula del contratto, alla luce dei criteri interpretativi dettati dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19597 del 18/09/2020.
Considerato che
il mutuo in esame è stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011, il tasso di interesse moratorio medio, ai fini della determinazione del tasso soglia usura, deve essere ricavato dalla sommatoria del TEGM pertinente all'operazione di mutuo e della maggiorazione media di mora, pari al
2,1% (v. D.M. valido per il II trimestre 2008). Il tasso così ottenuto deve aumentarsi della metà ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, pro tempore vigente, al fine di ricavare il limite oltre il quale gli interessi devono ritenersi usurari (formula: T.E.G.M. + 2,1 x 1,5).
Orbene, nel caso di specie è pacifica la liceità degli interessi corrispettivi indicati nei due contratti sopra menzionati, tenuto conto dei tassi soglia rispettivamente previsti per il secondo trimestre 2008 (pari al 9%) e per il primo trimestre 2009 (pari all'8,085%) per i mutui con garanzia ipotecaria.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento al tasso convenzionale di mora indicato nel contratto del 6.5.2008. In tal caso risulta che lo stesso, indicato nella misura del 9,45 (6,45
+ 3) per la prima rata di ammortamento, risulta superiore alla soglia usura, da individuarsi in misura pari a 9,15 (6 + 2,1 x 1,5). Ne consegue che tale pattuizione deve ritenersi viziata da nullità. Viceversa, risulta valida la clausola contenuta nel saggio contrattuale del 3.3.2009, giacché il tasso di mora è stato rimodulato nella misura fissa pari a 8,35 (5,35 + 3), ovverosia al di sotto della soglia prevista nel periodo di riferimento, pari a 8,54 (5,39 + 2,1 x 1,5).
In questo quadro, deve rilevarsi che, in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite del 2020, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, occorre esaminare anche il momento della relativa applicazione, ossia l'effettivo addebito di interessi usurari, tenendo in considerazione che i parametri di riferimento restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. Conseguentemente, ciò che rileva in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio in concreto applicato. Ove lo stesso sia sottosoglia, esso sarà certamente dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero.
Ebbene, nel caso di specie non risultano mai applicati interessi moratori in misura superiore alla soglia usura.
Ed invero, dalle risultanze in atti emerge che nel periodo di vigenza delle condizioni contrattuali originarie (compreso tra il 6.5.2008 e marzo 2009) era previsto il rimborso di sole tre rate, la prima delle quali pagata con sette giorni di ritardo e le altre due entro le scadenze pattuite.
Come si evince dai documenti bancari prodotti dall'attrice (in particolare da quello relativo alle rendicontazioni annuali: doc. 6 F, p. 7 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) può evincersi che per l'anno 2008 non sono stati addebitati interessi di mora, mentre quelli applicati negli anni successivi si basano chiaramente sulle condizioni contrattuali previste con l'atto di erogazione e quietanza. Tanto è vero che sia nel piano di ammortamento che nelle quietanze dei pagamenti è specificato in maniera inequivocabile che il tasso di mora applicato è pari all'8,35, mentre il tasso corrispettivo in misura fissa al 5,35 (v. doc. 5 e 7 parte attrice).
Pertanto, non è condivisibile la metodologia di calcolo impiegata dall'attrice, siccome basata sulla mera sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, comprensiva anche della penale di estinzione anticipata e basata (in entrambe le perizie di parte allegate) su criteri di calcolo senza dubbio errati.
Risulta quindi del tutto infondata la deduzione dell'attrice secondo cui la banca avrebbe illegittimamente addebitato interessi per complessivi euro 50.483,67.
11.4. Quanto alla differenza tra l'ISC/TAEG pattuito e quello in concreto applicato, la società attrice, utilizzando come detto due diverse perizie di parte, ha sostenuto che, attraverso la sommatoria delle varie voci indicate nelle rate, il TAEG indicato in contratto (pari a 6,94%) sarebbe difforme da quello effettivamente applicato (10,29%), in violazione delle regole sulla trasparenza, con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 117 TUB. Inoltre, la difesa della società attrice ha eccepito nel corso del giudizio “l'immeritevolezza di protezione ex art.
1322 II co. c.c.” del contratto in oggetto e tale da determinarne la nullità.
In riferimento alla nullità del contratto o della clausola relativa al TAEG la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21)” e, conseguentemente, detto indice “non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art.
117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs. citato)” (tra le più recenti, Cass. n. 35676/2023).
La pronuncia sopra menzionata afferma alcuni principi decisivi ai fini della decisione, in quanto: 1) non essendo un vero e proprio tasso d'interesse, il TAEG non costituisce parametro per la valutazione di usurarietà del saggio degli interessi corrispettivi nell'ambito dei contratti di mutuo o comunque di finanziamento;
2) la difformità tra il TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante (analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto) non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB (rimedio in alcun modo azionabile in relazione al rapporto di causa, trattandosi di un mutuo fondiario in favore di una società).
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che, oltre a non potersi rilevare dalla lettura degli atti indici comprovanti l'addebito di costi a carico della società in misura superiore a quelli pubblicizzati, la clausola contrattuale deve ritenersi valida ed efficace per le ragioni sopra esposte. Inoltre, la dedotta censura di immeritevolezza di protezione ex art. 1322, co. 2 c.c. si rivela del tutto inconferente rispetto alla patologia negoziale lamentata ed è comunque priva di fondamento, non essendo ravvisabile alcuna lesione dei principi in tema di trasparenza bancaria.
11.5. In relazione alla dedotta capitalizzazione composta degli interessi, è sufficiente osservare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15130/2024) abbiano recentemente chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Il contratto oggetto di causa è un mutuo fondiario, a tasso dapprima variabile e poi fisso e con piano di “ammortamento alla francese”, pertanto, in parte qua la pattuizione non è affetta da alcun profilo di invalidità. Come chiarito dalla Suprema Corte, è “legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce
- non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo
2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva, per "eadem ratio", a tutte le forme di rateizzazione fiscale” (v.
Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023); né l'applicazione di siffatto metodo dà luogo, di per sé, ad una pratica anatocistica (v. Cass., ordinanza n. 33314/2024), atteso che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
11.6. Rispetto, poi, alla doglianza relativa all'asserita indeterminatezza dei tassi d'interesse
(censura che, peraltro, si rivela contraddittoria a fronte di quella dell'usura, che presuppone la specificità dei tassi indicati in contratto) deve affermarsi la relativa infondatezza, dal momento che il regolamento contrattuale contiene in maniera sufficientemente precisa e dettagliata le condizioni negoziali e i singoli costi addebitabili alla mutuataria.
Sul punto, è priva di pregio l'allegazione secondo cui sarebbe indeterminata la clausola di determinazione variabile costituito da una componente fissa, cui viene aggiunta una componente variabile determinata con rinvio all'Euribor a sei mesi. È infatti pacifico che il tasso di interesse può essere determinato anche per relationem senza contrastare con l'art. 1346
c.c. allorquando lo stesso - come nel caso di specie - sia determinabile mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, così da salvaguardare il mutuatario sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma.
Del pari, non può ritenersi indeterminata o comunque illecita la c.d. clausola “floor” che stabilisce un tasso d'interesse minimo, e ciò in quanto – contrariamente a quanto asserito dall'attrice – non è individuabile un'ipotesi di nullità di protezione, stante l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle tutele previste dal Codice del Consumo, così come non vi sono riscontri positivi in ordine alla dedotta illegittimità di tale pattuizione. 11.7. Oltre a ciò, si rileva che l'eccezione dell'attrice relativa all'asserita manipolazione del tasso Euribor - poiché contenuta all'interno di una pattuizione tra il 29/09/2005 e il 30/05/2008, per effetto di un cartello bancario tra otto delle principali Banche Europee - è innanzitutto tardiva, essendo sollevata per la prima volta dal difensore in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (la quale peraltro, come correttamente segnalato dalla convenuta, a ben vedere assume il contenuto di comparsa conclusionale, tuttavia non depositata nei termini di legge), in violazione delle preclusioni di legge e del diritto al contraddittorio.
Sebbene possa ritenersi che una simile patologia sia comunque rilevabile d'ufficio dal giudice, nell'ipotesi che ci occupa non vi sono elementi per ritenere dimostrata una manipolazione dei tassi applicati dalla banca.
A tal proposito, occorre richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass., Sez.
3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).
Calando tale principio di diritto al caso di specie, deve sostenersi che non vi è alcuna evidenza in ordine al fatto che la fosse parte di pratiche restrittive della concorrenza, né CP_2 che fosse a conoscenza delle medesime o che abbia agito nei confronti della controparte al fine di adeguare il regolamento contrattuale al risultato di simili intese illecite.
A conferma di ciò, la parte attrice si è limitata ad un generico richiamo di principi di diritto espressi dalla giurisprudenza, senza tuttavia alcun puntuale riferimento al caso di specie.
Sulla scorta di quanto sinora esposto, deve quindi ribadirsi la superfluità dei mezzi di prova dedotti dall'attrice, rivelandosi la CTU del tutto esplorativa, in assenza di alcuna necessità di ricalcolo delle somme addebitate (legittimamente) dall'istituto di credito;
del pari, non poteva essere in alcun modo accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c., per le medesime ragioni di cui sopra e per il fatto che l'attrice non ha dimostrato né l'invio, né tantomeno la ricezione da parte dell'istituto di credito dell'istanza ex art. 119 TUB (risulta, infatti, prodotta al doc. 5 di parte attrice unicamente la lettera alla banca, non accompagnata dalla prova della notifica).
11.8. Ciò chiarito, le ulteriori domande proposte dall'attrice devono essere rigettate.
Più precisamente, l'infondatezza della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi applicati nell'ambito del rapporto di mutuo comporta logicamente, oltre alla legittimità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5 del contratto, che la mutuataria non ha diritto alla restituzione dei pagamenti addebitati a titolo di interessi, né può sostenersi che la stessa ha subìto alcun danno ingiusto sotto tale profilo, essendo invero la banca titolare del credito vantato nei suoi confronti.
Del pari, dalle risultanze processuali non è individuabile alcuna violazione da parte della CP_2 convenuta, delle regole di correttezza e buona fede e trasparenza nella esecuzione dei rapporti con essa intercorsi. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che gli importi oggetto di finanziamento siano stati effettivamente accreditati alla parte mutuataria e come, a fronte della grave esposizione debitoria maturata in relazione a tale finanziamento, la CP_2 ha legittimamente dichiarato la controparte decaduta dal beneficio del termine e ha
[...] risolto in via unilaterale il contratto.
La pretesa risarcitoria si appalesa comunque infondata per due ragioni distinte, ciascuna delle quali autonomamente idonea a giustificarne il rigetto, rispettivamente: da un lato, il regolamento negoziale riporta tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese varie); in ogni caso, parte attrice non ha allegato, né tantomeno provato l'ubi consistam dei pregiudizi a suo dire subiti in conseguenza del contegno scorretto tenuto dalla banca. Per converso, occorre considerare che la banca, nonostante la previsione iniziale di interessi moratori al di sopra del tasso soglia, ha successivamente provveduto a concordare con mutuataria l'applicazione di tassi di interesse (corrispettivi e moratori) a condizioni migliorative per la controparte, evitando così di addebitare sin dall'inizio del rapporto costi illeciti non dovuti.
È chiaro pertanto che, non essendo ravvisabile alcuna delle illegittimità eccepite, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di rimessione in termini della mutuataria per il pagamento delle rate a titolo di capitale.
Risulta poi radicalmente infondata anche la domanda di cancellazione dell'ipoteca, non essendo ravvisabile l'ipotesi prevista dall'art. 2884 c.c.
11.9. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, può trovare accoglimento unicamente l'eccezione dell'attrice di nullità degli interessi convenzionali di mora contenuti all'interno del contratto di mutuo del 6.5.2008, con il conseguente accertamento dichiarativo in dispositivo;
per converso, devono essere rigettate tutte le ulteriori domande presentate da parte della società attrice.
****
12. Le spese processuali, stante il complessivo andamento del giudizio in cui sono state rigettate quasi tutte le domande della società attrice (ad eccezione di una) e che, invece, ha visto il riconoscimento del credito della banca per un importo identico a quello dalla stessa affermato, devono essere compensate per 1/4 tra l'attore e le controparti, stante la parziale fondatezza della doglianza riguardante l'illecita previsione di interessi convenzionali di mora, contenuta all'interno del contratto di mutuo del 6.5.2008.
Tanto chiarito, per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) per le cause di valore dal valore indeterminabile – complessità media (essendo il valore richiesto dagli attori certamente superiore alla soglia dei 52.000,00, risultando il solo valore della richiesta restitutoria pari ad euro 50.483,67), tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, stante il livello di non minima complessità della controversia, e di valori pari ai minimi per la fase introduttiva e decisoria, tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita esclusivamente sulla base delle produzioni documentali delle parti e che in occasione della fase decisoria i difensori di parte intervenuta si sono limitati a richiamare il contenuto delle difese precedentemente svolte e rassegnate dal difensore dell'istituto di credito.
Pertanto, le spese di lite devono essere liquidate per l'importo complessivo di euro 5.450,00 e così ripartite:
- euro 2.700,00 per compensi da liquidarsi in favore del difensore della convenuta CP_2 in relazione alle fasi di studio e introduttiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come
[...] per legge;
- euro 2.750,00 per compensi in favore dei difensori della parte intervenuta CP_3 per le fasi istruttoria e decisionale (non essendo dovuti i compensi per le fasi precedenti, essendo tale parte costituitasi in giudizio a séguito della introduttiva). A tale importo devono aggiungersi le spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara la nullità degli interessi convenzionali di mora contenuti all'interno del contratto di mutuo fondiario (atto pubblicato a rogito del notaio, , rep. N. 34262 – Racc. Persona_1
13495) stipulato tra e la società in data 6.5.2008; Controparte_2 CP_1 rigetta tutte le ulteriori domande proposte nell'interesse della parte attrice;
compensa per 1/4 le spese processuali tra le parti e condanna l'attrice al pagamento della restante parte delle medesime in favore della per l'importo complessivo di euro CP_2
2.700,00, per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nonché in favore dell'intervenuta per l'importo di euro 2.750,00 per compensi, oltre spese CP_3 generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi
(causa separata dalla n. 12192/2015)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 712192 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:
, con sede in Capoterra, via Mameli n. 16, Controparte_1
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Cagliari, nella via Bellini n. 26, presso lo studio dell'Avv. Marcello Colamatteo (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata C.F._1 all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Cagliari, in via Bellini n. 26; attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Milva Pili, che la rappresenta e difende in virtù P.IVA_2 di procura speciale in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cagliari in via Pessina n. 36; convenuta con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. - la P.IVA_3 [...] con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (C.F., P. IVA n. ), quale mandataria di P.IVA_4 Parte_2 con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. , quest'ultima, a propria volta, P.IVA_5 mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio IA CP_3
e DO IA, come da procura allegata all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei difensori, sito in Cagliari, via Cugia n. 1; intervenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore: come da atto di citazione;
nell'interesse della convenuta e della parte intervenuta, come da memoria di costituzione della e di Controparte_2 CP_3
confermate con la comparsa conclusionale depositata da quest'ultima.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la , insieme a CP_1 Controparte_1
, , e (la cui posizione è stata Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 successivamente separata) hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la , Controparte_2 esponendo che:
- in data 6.5.2009 la aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario (a Controparte_1 rogito del notaio , Rep. N. 34262 – Arcc. 13495) per l'importo complessivo di Persona_1 euro 219.000,00 ai sensi dell'art. 38 D.L.vo 385/1993 per la costruzione/ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitativo sito in Capoterra, via Monteverdi n. 7, il cui rimborso era garantito da ipoteca di primo grado dell'importo di euro 438.000,00, nonché da fideiussioni personali dei sig. , e;
Parte_3 Parte_4 Parte_6
- in seguito al ritardato pagamento di alcune rate e all'addebito di interessi e spese, in base ad una perizia econometrica di parte, gli attori si erano avveduti del fatto che sul rapporto oggetto di causa l'istituto di credito aveva applicato poste non dovute in violazione delle disposizioni di legge e degli obblighi di trasparenza su di esso gravanti, in particolare:
i) l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori, considerate tutte le voci di costo (anche potenziali) del finanziamento, ivi compresa la penale di estinzione anticipata dell'1%, al netto di imposte e tasse. In base a quanto calcolato dagli attori, la banca avrebbe addebitato illecitamente interessi per complessivi euro 50.483,67, incorrendo persino nel reato di usura ai sensi dell'art. 644 c.p.;
ii) l'indeterminatezza dell' .A.E.G., stante la difformità tra il tasso pattuito (6,94%) e Pt_7 quello effettivamente applicato (10,29%), in violazione delle regole sulla trasparenza, con conseguente nullità della clausola;
iii) l'illegittimo effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese;
iv) l'illegittimità della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5 del suddetto contratto, in quanto tale pattuizione non renderebbe lecita l'applicazione di interessi usurari prevista sin dalla stipula del mutuo.
Per tali ragioni, gli attori avrebbero diritto “alla restituzione di tutte le somme corrisposte, in virtù del predetto mutuo, nel tempo alla banca convenuta a titolo di interessi usurari, oneri e spese comunque denominate, oltre interessi creditori e rivalutazione monetaria da ogni singola data fino all'effettivo pagamento”, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito, a fronte della modifica unilaterale dei tassi d'interesse.
Quanto alle garanzie prestate, si è sostenuta l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sull'immobile a fronte della nullità del contratto di mutuo, nonché il diritto dei fideiussori a sollevare “l'exceptio doli e excepio nullitatis”, alla luce dei vizi patologici del contratto a monte del rapporto principale, con conseguente dichiarazione di invalidità derivata delle fideiussioni prestate e liberazione ex art. 1956 c.c.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto, a fronte della sanzione prevista dall'art. 1815, co. 2 c.c., di essere rimessi in termini per il pagamento dei soli ratei del capitale, compensando le somme illegittimamente versate a titolo di interessi e spese.
Gli attori hanno quindi rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la che si è opposta Controparte_2 all'accoglimento delle avverse domande, osservando che:
a) nel contratto erano state chiaramente indicate tutte le condizioni economiche, con particolare riferimento al saggio degli interessi moratori, stabilito all'interno del contratto del
6.5.2008 nella misura del 6,45% nominale annuo per il primo trimestre solare in corso e per la successiva prima rata di ammortamento, con variazioni trimestrali per il periodo successivo ottenute con maggiorazione di 1,80 punti la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 mesi;
inoltre, con successivo atto di erogazione a saldo/atto quietanza del 3.3.2009, il tasso di interesse è stato rideterminato nella misura fissa del 5,35 nominale annuo;
b) i suddetti saggi erano entrambi inferiori al tasso-soglia vigente all'epoca della stipulazione;
inoltre, a tali fini, non poteva ritenersi corretta l'impostazione degli attori, basata sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, oltre che sul computo della penale di anticipata estinzione;
c) in ragione di quanto sopra, non poteva in alcun modo sostenersi l'indeterminatezza dei tassi applicati;
d) l' indicato nel contratto in realtà coincideva con quello effettivamente Pt_8 applicato. Sul punto la convenuta ha contestato i rilievi della perizia di controparte, che ha incluso nel TEG spese ed oneri eventuali e meramente accessori non strettamente collegati all'erogazione del credito, ivi compresa la commissione per l'estinzione anticipata;
e) devono ritenersi infondati i rilievi relativi alla presunta illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”, in quanto lo stesso non dà luogo ad interessi anatocistici;
f) nessun danno è stato cagionato agli attori, così come non è ravvisabile alcuna condotta illecita imputabile all'istituto di credito.
Di conseguenza, la convenuta ha ritenuto infondate le pretese risarcitorie di controparte, al pari dell'eccezione di invalidità della garanzia prestata dai fideiussori e della richiesta di rimessione in termini per il pagamento delle rate a titolo di capitale, apparendo a suo giudizio evidente l'inadempimento in cui sono incorse le controparti.
In definitiva, la convenuta ha domandato il rigetto di tutte le domande proposte da controparte, con la condanna alla rifusione delle spese di lite;
solo in via subordinata, ha chiesto al Giudice di determinare l'esatto importo delle somme dovute alla . Controparte_2
3. A séguito della prima udienza, la ha eccepito l'improcedibilità delle Controparte_2 domande delle controparti, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
4. Con sentenza n. 1226/2018 emessa in data 18.4.2018, il giudice istruttore ha così stabilito:
“A) definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dagli attori Parte_6 [...]
E nei confronti di;
1. Dichiara Parte_9 Parte_3 Controparte_2 improcedibili le domande di parte attrice;
2. Condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione […]; B) non definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_1 Controparte_2
e deduzione:
1. Rigetta l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità del presente giudizio per instaurazione tardiva del procedimento di mediazione obbligatoria […]”.
5. Con ordinanza emessa il 18.04.2018, la causa veniva rimessa sul ruolo (ed iscritta con il numero di procedimento indicato in epigrafe), con l'ulteriore istruzione della causa per la decisione delle domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 convenuta.
6. Con memoria depositata in data 17.10.2018, si è costituita in giudizio la società
[...]
quale parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., a séguito della cessione del credito da parte CP_3 di , rappresentando di avere acquistato il credito in virtù di un'operazione di Controparte_2 cessione in blocco conclusa 14.7.2018 ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., insistendo al contempo nelle domande ed eccezioni formulate dalla convenuta.
7. Con ordinanza dell'11.10.2022, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
8. Con memoria ex art. 183, co. 2 c.p.c., la parte attrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte intervenuta, contestando sia l'avvenuta cessione del credito che l'inclusione dello stesso all'interno della cessione dei crediti in blocco;
ha poi ribadito le medesime deduzioni ed eccezioni svolte con l'atto introduttivo, evidenziando l'asserita violazione dei principi di trasparenza bancaria da parte della convenuta e l'immeritevolezza della protezione ex art. 1322, co. 2 c.c., la divergenza tra il TAEG pattuito e quello in concreto applicato, con la conseguente nullità della clausola e la sostituzione automatica del tasso ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB. In via istruttoria, ha chiesto ai sensi dell'att. 210 c.p.c. l'acquisizione in originale di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del contratto di mutuo, nonché
l'espletamento di una CTU contabile al fine di ricostruire il saldo dare-avere del rapporto.
9. A séguito di plurimi rinvii, con ordinanza emessa in data 29.10.2024, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie proposte nell'interesse di parte attrice, aggiornando il processo per la precisazione delle conclusioni.
10. All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulla base delle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti difensivi finali.
Da ultimo, la parte attrice risulta aver depositato unicamente la memoria di replica, mentre l'intervenuta ha depositato entrambi gli scritti difensivi finali, producendo tuttavia la propria memoria di replica tardivamente (oltre la scadenza del 7.7.2025).
****
11. Nel presente giudizio occorre esaminare unicamente le domande presentate dalla CP_1
(essendo la posizione dei fideiussori separata a séguito della sentenza definitiva sopra
[...] menzionata), la quale ha presentato domanda di accertamento negativo, in qualità di debitore principale, in virtù del credito vantato da derivante dal contratto di mutuo Controparte_2 fondiario in data 6.5.2008 (atto pubblicato a rogito del notaio, , rep. N. 34262 – Persona_1
Racc. 13495), nonché ulteriori domande connesse a quella principale.
11.1. Preliminarmente occorre prendere posizione in merito all'eccezione di legittimazione attiva, sollevata dall'attrice nei confronti della società – e per essa Controparte_3 [...]
-, in qualità di cessionaria del credito. Parte_1
L'eccezione è infondata.
Sul punto deve richiamarsi il constante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. nn. 17944/2023, 5478/2024,
28790/2024, 841/2025, 9073/2025 e 15088/2025).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dalla parte intervenuta può dirsi sufficiente a dimostrare con certezza la titolarità del credito in capo alla cessionaria del credito. A tal fine risultano dirimenti: 1) la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
14.7.2018, recante l'indicazione per categorie dei crediti acquistati in blocco e il riferimento alla cessione di crediti non-performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra gennaio 2005 e dicembre 2016 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione;
2) il file tratto dal sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/ - menzionato nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - nel quale sono elencate le singole posizioni oggetto di cessione, individuate per
NDG, ove viene evidenziata quella in esame al n. 7153946, per l'importo di euro 261.884,04
(all. 7 prod. intervenuta del 9.1.2024); 3) il contratto di cessione dei crediti stipulato tra CP_2
e in data 27.6.2018; 4) la dichiarazione della del
[...] Controparte_3 CP_2
28.9.2021, con la quale l'istituto di credito, oltre richiamare espressamente il medesimo numero identificativo suindicato, ha confermato l'intervenuta cessione in favore dell'intervenuta, menzionando il credito oggetto del mutuo fondiario del 6.5.2008, stipulato con la società
(all. 6). CP_1
Risulta poi documentata la procura in favore della società Controparte_4
e, a sua volta, quella in favore di finalizzata alla gestione dei crediti Parte_1 acquistati dalla cedente.
Alla luce di quanto sopra, non sussistono dubbi in merito alla cessione del credito, scaturente dal mutuo fondiario, in favore dell'intervenuta.
11.2. Venendo all'esame del merito delle domande proposte da parte attrice, tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve concludersi che risulta ravvisabile unicamente una delle molteplici patologie segnalate all'interno del contratto di mutuo in esame, la quale tuttavia - come meglio si dirà nel proseguo della motivazione - non comporta l'accoglimento della domanda restitutoria e quella di risarcimento dei danni, non risultando provato l'illegittimo addebito di costi da parte della banca. Occorre preliminarmente ricostruire le condizioni contrattuali del mutuo fondiario, per poi esaminare nel dettaglio le singole censure sollevate dall'attrice.
In particolare, il contratto in questione, stipulato in data 6.5.2008, all'art. 5 prevedeva un tasso d'interesse iniziale valido per il trimestre solare in corso per la prima rata di ammortamento nella misura del 6,45 nominale annuo. Successivamente, per il periodo di ammortamento (per la durata di 30 anni), calcolato mediante il metodo “alla francese”, il tasso previsto era variabile trimestralmente ed ottenuto maggiorando i 1,80 punti la media aritmetica mensile del tasso
Euribor 6 mesi. Gli interessi di mora venivano calcolati al tasso dell'operazione, (pari a 6,45), maggiorato di tre punti percentuali (pari quindi al 9,45). Risulta poi previsto un ISC indicato in misura pari al 6,94%. Al momento della stipula del contratto la mutuataria dichiarava di aver ricevuto la somma di euro 44.000,00, di cui rilasciava quietanza liberatoria.
Con successivo atto di erogazione a saldo del 3.3.2009 - accordo che, nonostante la tesi contraria dell'attrice, ha pacificamente dato luogo ad una modifica delle originarie condizioni contrattuali, le quali venivano concordemente mutate dalle parti con atto sottoscritto dalle medesime dinanzi al notaio -, all'art. 3 i contraenti prevedevano che, con riferimento all'art. 5 del contratto, il tasso di interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento doveva essere rideterminato nella misura fissa del 5,35 anno, pagabile in via posticipata con conteggio giorni Par 360/360 corrispondente a un tasso effettivo annuo del 4,69%. L' veniva rideterminato nella misura pari al 4,71%. All'art. 5 le parti facevano rinvio alla precedente pattuizione per quanto non espressamente derogato, ivi compresa la pattuizione relativa agli interessi di mora. Inoltre, la parte mutuataria all'art. 1 dichiarava di aver ricevuto l'intera somma finanziata.
11.3. Tanto precisato, la pretesa relativa all'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo, derivante dalla nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione dei tassi di interesse può trovare accoglimento solo con riferimento all'usurarietà degli interessi di mora indicati nel contratto del 6.5.2008.
A tal proposito è pacifico che, stante la sostanziale differenza e natura tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori e la loro differente funzione all'interno del contratto, le relative previsioni contrattuali debbano ritenersi autonome. Anche le valutazioni sulla verifica del superamento del tasso soglia si basano su parametri differenti ed è vietato il cumulo materiale tra gli stessi al fine della determinazione della soglia usura (v. tra le tante, Cass. n. 23866/2022,
n. 7352/2022, n. 31615/2021, SS.UU. n. 19597/2020); in altri termini, gli interessi corrispettivi e moratori devono essere valutati separatamente e con riferimento al momento della loro pattuizione, essendo ormai pacifica la non configurabilità della c.d. “usura sopravvenuta” in relazione ai mutui, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24675/2017. Occorre poi rammentare che “in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto,
e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo
l'inadempimento; inoltre, dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma
1, c.c.” (Cass. n. 5484/2024). Ancora, deve evidenziarsi che, “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/2022).
Nel dettaglio, la liceità degli interessi corrispettivi deve essere valutata con riferimento al tasso soglia indicato nei decreti ministeriali e si determina aumentando il T.E.G.M. della metà
(T.E.G.M. x1,5), mentre il controllo sugli interessi di mora si basa su parametri differenti a seconda della data di stipula del contratto, alla luce dei criteri interpretativi dettati dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19597 del 18/09/2020.
Considerato che
il mutuo in esame è stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011, il tasso di interesse moratorio medio, ai fini della determinazione del tasso soglia usura, deve essere ricavato dalla sommatoria del TEGM pertinente all'operazione di mutuo e della maggiorazione media di mora, pari al
2,1% (v. D.M. valido per il II trimestre 2008). Il tasso così ottenuto deve aumentarsi della metà ex art. 2, comma 4, L. 108/1996, pro tempore vigente, al fine di ricavare il limite oltre il quale gli interessi devono ritenersi usurari (formula: T.E.G.M. + 2,1 x 1,5).
Orbene, nel caso di specie è pacifica la liceità degli interessi corrispettivi indicati nei due contratti sopra menzionati, tenuto conto dei tassi soglia rispettivamente previsti per il secondo trimestre 2008 (pari al 9%) e per il primo trimestre 2009 (pari all'8,085%) per i mutui con garanzia ipotecaria.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento al tasso convenzionale di mora indicato nel contratto del 6.5.2008. In tal caso risulta che lo stesso, indicato nella misura del 9,45 (6,45
+ 3) per la prima rata di ammortamento, risulta superiore alla soglia usura, da individuarsi in misura pari a 9,15 (6 + 2,1 x 1,5). Ne consegue che tale pattuizione deve ritenersi viziata da nullità. Viceversa, risulta valida la clausola contenuta nel saggio contrattuale del 3.3.2009, giacché il tasso di mora è stato rimodulato nella misura fissa pari a 8,35 (5,35 + 3), ovverosia al di sotto della soglia prevista nel periodo di riferimento, pari a 8,54 (5,39 + 2,1 x 1,5).
In questo quadro, deve rilevarsi che, in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite del 2020, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, occorre esaminare anche il momento della relativa applicazione, ossia l'effettivo addebito di interessi usurari, tenendo in considerazione che i parametri di riferimento restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. Conseguentemente, ciò che rileva in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio in concreto applicato. Ove lo stesso sia sottosoglia, esso sarà certamente dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero.
Ebbene, nel caso di specie non risultano mai applicati interessi moratori in misura superiore alla soglia usura.
Ed invero, dalle risultanze in atti emerge che nel periodo di vigenza delle condizioni contrattuali originarie (compreso tra il 6.5.2008 e marzo 2009) era previsto il rimborso di sole tre rate, la prima delle quali pagata con sette giorni di ritardo e le altre due entro le scadenze pattuite.
Come si evince dai documenti bancari prodotti dall'attrice (in particolare da quello relativo alle rendicontazioni annuali: doc. 6 F, p. 7 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) può evincersi che per l'anno 2008 non sono stati addebitati interessi di mora, mentre quelli applicati negli anni successivi si basano chiaramente sulle condizioni contrattuali previste con l'atto di erogazione e quietanza. Tanto è vero che sia nel piano di ammortamento che nelle quietanze dei pagamenti è specificato in maniera inequivocabile che il tasso di mora applicato è pari all'8,35, mentre il tasso corrispettivo in misura fissa al 5,35 (v. doc. 5 e 7 parte attrice).
Pertanto, non è condivisibile la metodologia di calcolo impiegata dall'attrice, siccome basata sulla mera sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, comprensiva anche della penale di estinzione anticipata e basata (in entrambe le perizie di parte allegate) su criteri di calcolo senza dubbio errati.
Risulta quindi del tutto infondata la deduzione dell'attrice secondo cui la banca avrebbe illegittimamente addebitato interessi per complessivi euro 50.483,67.
11.4. Quanto alla differenza tra l'ISC/TAEG pattuito e quello in concreto applicato, la società attrice, utilizzando come detto due diverse perizie di parte, ha sostenuto che, attraverso la sommatoria delle varie voci indicate nelle rate, il TAEG indicato in contratto (pari a 6,94%) sarebbe difforme da quello effettivamente applicato (10,29%), in violazione delle regole sulla trasparenza, con conseguente nullità della clausola ai sensi dell'art. 117 TUB. Inoltre, la difesa della società attrice ha eccepito nel corso del giudizio “l'immeritevolezza di protezione ex art.
1322 II co. c.c.” del contratto in oggetto e tale da determinarne la nullità.
In riferimento alla nullità del contratto o della clausola relativa al TAEG la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21)” e, conseguentemente, detto indice “non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art.
117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per clienti di quelli pubblicizzati» (art. 117, comma 6, del d.lgs. citato)” (tra le più recenti, Cass. n. 35676/2023).
La pronuncia sopra menzionata afferma alcuni principi decisivi ai fini della decisione, in quanto: 1) non essendo un vero e proprio tasso d'interesse, il TAEG non costituisce parametro per la valutazione di usurarietà del saggio degli interessi corrispettivi nell'ambito dei contratti di mutuo o comunque di finanziamento;
2) la difformità tra il TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante (analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto) non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB (rimedio in alcun modo azionabile in relazione al rapporto di causa, trattandosi di un mutuo fondiario in favore di una società).
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che, oltre a non potersi rilevare dalla lettura degli atti indici comprovanti l'addebito di costi a carico della società in misura superiore a quelli pubblicizzati, la clausola contrattuale deve ritenersi valida ed efficace per le ragioni sopra esposte. Inoltre, la dedotta censura di immeritevolezza di protezione ex art. 1322, co. 2 c.c. si rivela del tutto inconferente rispetto alla patologia negoziale lamentata ed è comunque priva di fondamento, non essendo ravvisabile alcuna lesione dei principi in tema di trasparenza bancaria.
11.5. In relazione alla dedotta capitalizzazione composta degli interessi, è sufficiente osservare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15130/2024) abbiano recentemente chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Il contratto oggetto di causa è un mutuo fondiario, a tasso dapprima variabile e poi fisso e con piano di “ammortamento alla francese”, pertanto, in parte qua la pattuizione non è affetta da alcun profilo di invalidità. Come chiarito dalla Suprema Corte, è “legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce
- non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo
2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva, per "eadem ratio", a tutte le forme di rateizzazione fiscale” (v.
Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023); né l'applicazione di siffatto metodo dà luogo, di per sé, ad una pratica anatocistica (v. Cass., ordinanza n. 33314/2024), atteso che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
11.6. Rispetto, poi, alla doglianza relativa all'asserita indeterminatezza dei tassi d'interesse
(censura che, peraltro, si rivela contraddittoria a fronte di quella dell'usura, che presuppone la specificità dei tassi indicati in contratto) deve affermarsi la relativa infondatezza, dal momento che il regolamento contrattuale contiene in maniera sufficientemente precisa e dettagliata le condizioni negoziali e i singoli costi addebitabili alla mutuataria.
Sul punto, è priva di pregio l'allegazione secondo cui sarebbe indeterminata la clausola di determinazione variabile costituito da una componente fissa, cui viene aggiunta una componente variabile determinata con rinvio all'Euribor a sei mesi. È infatti pacifico che il tasso di interesse può essere determinato anche per relationem senza contrastare con l'art. 1346
c.c. allorquando lo stesso - come nel caso di specie - sia determinabile mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, così da salvaguardare il mutuatario sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma.
Del pari, non può ritenersi indeterminata o comunque illecita la c.d. clausola “floor” che stabilisce un tasso d'interesse minimo, e ciò in quanto – contrariamente a quanto asserito dall'attrice – non è individuabile un'ipotesi di nullità di protezione, stante l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle tutele previste dal Codice del Consumo, così come non vi sono riscontri positivi in ordine alla dedotta illegittimità di tale pattuizione. 11.7. Oltre a ciò, si rileva che l'eccezione dell'attrice relativa all'asserita manipolazione del tasso Euribor - poiché contenuta all'interno di una pattuizione tra il 29/09/2005 e il 30/05/2008, per effetto di un cartello bancario tra otto delle principali Banche Europee - è innanzitutto tardiva, essendo sollevata per la prima volta dal difensore in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (la quale peraltro, come correttamente segnalato dalla convenuta, a ben vedere assume il contenuto di comparsa conclusionale, tuttavia non depositata nei termini di legge), in violazione delle preclusioni di legge e del diritto al contraddittorio.
Sebbene possa ritenersi che una simile patologia sia comunque rilevabile d'ufficio dal giudice, nell'ipotesi che ci occupa non vi sono elementi per ritenere dimostrata una manipolazione dei tassi applicati dalla banca.
A tal proposito, occorre richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass., Sez.
3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).
Calando tale principio di diritto al caso di specie, deve sostenersi che non vi è alcuna evidenza in ordine al fatto che la fosse parte di pratiche restrittive della concorrenza, né CP_2 che fosse a conoscenza delle medesime o che abbia agito nei confronti della controparte al fine di adeguare il regolamento contrattuale al risultato di simili intese illecite.
A conferma di ciò, la parte attrice si è limitata ad un generico richiamo di principi di diritto espressi dalla giurisprudenza, senza tuttavia alcun puntuale riferimento al caso di specie.
Sulla scorta di quanto sinora esposto, deve quindi ribadirsi la superfluità dei mezzi di prova dedotti dall'attrice, rivelandosi la CTU del tutto esplorativa, in assenza di alcuna necessità di ricalcolo delle somme addebitate (legittimamente) dall'istituto di credito;
del pari, non poteva essere in alcun modo accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c., per le medesime ragioni di cui sopra e per il fatto che l'attrice non ha dimostrato né l'invio, né tantomeno la ricezione da parte dell'istituto di credito dell'istanza ex art. 119 TUB (risulta, infatti, prodotta al doc. 5 di parte attrice unicamente la lettera alla banca, non accompagnata dalla prova della notifica).
11.8. Ciò chiarito, le ulteriori domande proposte dall'attrice devono essere rigettate.
Più precisamente, l'infondatezza della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi applicati nell'ambito del rapporto di mutuo comporta logicamente, oltre alla legittimità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5 del contratto, che la mutuataria non ha diritto alla restituzione dei pagamenti addebitati a titolo di interessi, né può sostenersi che la stessa ha subìto alcun danno ingiusto sotto tale profilo, essendo invero la banca titolare del credito vantato nei suoi confronti.
Del pari, dalle risultanze processuali non è individuabile alcuna violazione da parte della CP_2 convenuta, delle regole di correttezza e buona fede e trasparenza nella esecuzione dei rapporti con essa intercorsi. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che gli importi oggetto di finanziamento siano stati effettivamente accreditati alla parte mutuataria e come, a fronte della grave esposizione debitoria maturata in relazione a tale finanziamento, la CP_2 ha legittimamente dichiarato la controparte decaduta dal beneficio del termine e ha
[...] risolto in via unilaterale il contratto.
La pretesa risarcitoria si appalesa comunque infondata per due ragioni distinte, ciascuna delle quali autonomamente idonea a giustificarne il rigetto, rispettivamente: da un lato, il regolamento negoziale riporta tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese varie); in ogni caso, parte attrice non ha allegato, né tantomeno provato l'ubi consistam dei pregiudizi a suo dire subiti in conseguenza del contegno scorretto tenuto dalla banca. Per converso, occorre considerare che la banca, nonostante la previsione iniziale di interessi moratori al di sopra del tasso soglia, ha successivamente provveduto a concordare con mutuataria l'applicazione di tassi di interesse (corrispettivi e moratori) a condizioni migliorative per la controparte, evitando così di addebitare sin dall'inizio del rapporto costi illeciti non dovuti.
È chiaro pertanto che, non essendo ravvisabile alcuna delle illegittimità eccepite, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di rimessione in termini della mutuataria per il pagamento delle rate a titolo di capitale.
Risulta poi radicalmente infondata anche la domanda di cancellazione dell'ipoteca, non essendo ravvisabile l'ipotesi prevista dall'art. 2884 c.c.
11.9. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, può trovare accoglimento unicamente l'eccezione dell'attrice di nullità degli interessi convenzionali di mora contenuti all'interno del contratto di mutuo del 6.5.2008, con il conseguente accertamento dichiarativo in dispositivo;
per converso, devono essere rigettate tutte le ulteriori domande presentate da parte della società attrice.
****
12. Le spese processuali, stante il complessivo andamento del giudizio in cui sono state rigettate quasi tutte le domande della società attrice (ad eccezione di una) e che, invece, ha visto il riconoscimento del credito della banca per un importo identico a quello dalla stessa affermato, devono essere compensate per 1/4 tra l'attore e le controparti, stante la parziale fondatezza della doglianza riguardante l'illecita previsione di interessi convenzionali di mora, contenuta all'interno del contratto di mutuo del 6.5.2008.
Tanto chiarito, per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) per le cause di valore dal valore indeterminabile – complessità media (essendo il valore richiesto dagli attori certamente superiore alla soglia dei 52.000,00, risultando il solo valore della richiesta restitutoria pari ad euro 50.483,67), tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, stante il livello di non minima complessità della controversia, e di valori pari ai minimi per la fase introduttiva e decisoria, tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita esclusivamente sulla base delle produzioni documentali delle parti e che in occasione della fase decisoria i difensori di parte intervenuta si sono limitati a richiamare il contenuto delle difese precedentemente svolte e rassegnate dal difensore dell'istituto di credito.
Pertanto, le spese di lite devono essere liquidate per l'importo complessivo di euro 5.450,00 e così ripartite:
- euro 2.700,00 per compensi da liquidarsi in favore del difensore della convenuta CP_2 in relazione alle fasi di studio e introduttiva, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come
[...] per legge;
- euro 2.750,00 per compensi in favore dei difensori della parte intervenuta CP_3 per le fasi istruttoria e decisionale (non essendo dovuti i compensi per le fasi precedenti, essendo tale parte costituitasi in giudizio a séguito della introduttiva). A tale importo devono aggiungersi le spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara la nullità degli interessi convenzionali di mora contenuti all'interno del contratto di mutuo fondiario (atto pubblicato a rogito del notaio, , rep. N. 34262 – Racc. Persona_1
13495) stipulato tra e la società in data 6.5.2008; Controparte_2 CP_1 rigetta tutte le ulteriori domande proposte nell'interesse della parte attrice;
compensa per 1/4 le spese processuali tra le parti e condanna l'attrice al pagamento della restante parte delle medesime in favore della per l'importo complessivo di euro CP_2
2.700,00, per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nonché in favore dell'intervenuta per l'importo di euro 2.750,00 per compensi, oltre spese CP_3 generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Luca Angioi