Art. 9. Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza 1. Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente:
« Art. 5-ter (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza). - 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilita' genitoriale per ricevere informazioni e orientamento ».
« Art. 5-ter (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza). - 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilita' genitoriale per ricevere informazioni e orientamento ».