Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 28/04/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05941/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5941 del 2024, proposto da -OMISSIS- nella qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Bartolomeo Sorrentino e Flavio Drugmira Di Casola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Ercolano - Settore III – Servizi alla Persona Ambito n. 29 in persona del Responsabile p.t. - in ordine all’istanza di accesso ai documenti avanzata, ex articoli 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990, da parte ricorrente, a mezzo P.E.C. datata 19 settembre 2024 e con cui essa richiedeva <<…l’accesso - onde prenderne visione ed estrarne copia conforme all’originale - a tutti gli atti del procedimento con cui è stata disposta, a discapito del signor -OMISSIS-, come sopra generalizzato, la sospensione dell’erogazione, a suo favore, dell’assegno di cura a valere su FNA 2022, unitamente alla compensazione delle “…somme indebitamente percepite per assegno di cura 2023 (a valere su FNA 2021), con quelle cui avrebbe avuto diritto per l’anno 2024 (a valere su FNA 2022)…”: procedimento a cui afferisce la nota contraddistinta dal numero di protocollo -OMISSIS- del 9 maggio 2024, inoltrata all’istante mediante raccomandata a.r. n.15457681530-1 del 14 maggio 2024…e più in particolare: 1) nota prot. n. -OMISSIS- resa dal Settore III – Servizi alla persona – Ambito n. 29 del Comune di Ercolano; 2) determina n. -OMISSIS- - ed elenco allegato - resa dal Settore III – Servizi alla persona – Ambito n. 29 del Comune di Ercolano; 3) nota ASL prot. n. -OMISSIS-; 4) nota prot. n. -OMISSIS- - U - 28/03/2024 resa dal Settore III – Servizi alla persona – Ambito n. 29 del Comune di Ercolano; 5) nota prot. ASL n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell'Ente con estremo Prt.G. -OMISSIS- -E - 09/04/2024; 6) determina n. -OMISSIS- del 11.04.2024, poi integrata e rettificata con determina n. -OMISSIS- del 24.04.2024, resa dal Settore III – Servizi alla persona del Comune di Ercolano…>> (cfr. doc. n. 1); 2) di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, collegato, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente introdotto, la signora -OMISSIS-, nella qualità di Amministratore di Sostegno del figlio -OMISSIS- e previa autorizzazione del Giudice tutelare competente, ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Ercolano in ordine all’istanza di accesso ai documenti ex artt. 22 e ss. della l. 241 del 1990 inviata all’anzidetto Comune a mezzo p.e.c. del 19 settembre 2024.
2. Con l’anzidetta istanza, formulata dichiaratamente con finalità difensiva, la ricorrente aveva richiesto l’ostensione, mediante visione ed estrazione di copia conforme all’originale, di tutti gli atti del procedimento di sospensione dell’erogazione dell’assegno di cura a valere su FNA 2022 in uno alla compensazione delle “ …somme indebitamente percepite per assegno di cura 2023 (a valere su FNA 2021), con quelle cui avrebbe avuto diritto per l’anno 2024 (a valere su FNA 2022)… ”.
3. In particolare, erano stati richiesti i seguenti documenti: 1) nota prot. n. -OMISSIS- resa dal Settore III – Servizi alla persona – Ambito n. 29 del Comune di Ercolano; 2) determina n.-OMISSIS- - ed elenco allegato - resa dal Settore III – Servizi alla persona – Ambito n. 29 del Comune di Ercolano; 3) nota ASL prot. n. -OMISSIS-; 4) nota prot. n. -OMISSIS- - U - 28/03/2024 resa dal Settore III – Servizi alla persona – Ambito n. 29 del Comune di Ercolano; 5) nota prot. ASL n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell'Ente con estremo Prt.G. -OMISSIS- -E - 09/04/2024; 6) determina n. -OMISSIS- del 11.04.2024, poi integrata e rettificata con determina n. -OMISSIS- del 24.04.2024, resa dal Settore III – Servizi alla persona del Comune di Ercolano.
4. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 2 BIS E 22 DELLA LEGGE DEL 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E PRIVATO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE ASSOLUTAMENTE CARENTE;
2) SULLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD OTTENERE L’OSTENSIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RICHIESTI AL COMUNE DI ERCOLANO A MEZZO DELL’ISTANZA DI ACCESSO AVANZATA, EX ARTICOLI 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, IN DATA 19 SETTEMBRE 2024. ESISTENZA DI TUTTI I PRESUPPOSTI ATTI AD INTEGRARE IL PREDETTO DIRITTO. GIURIDICA RILEVANZA DELL’INTERESSE, SERIETÀ, ATTUALITÀ E CONCRETEZZA DELLO STESSO;
3) SULLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD OTTENERE L’OSTENSIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RICHIESTI AL COMUNE DI ERCOLANO A MEZZO DELL’ISTANZA AVANZATA, EX ARTICOLI 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, IN DATA 19 SETTEMBRE 2024, ALLA LUCE DEL CARATTERE CD. DIFENSIVO O DIFENSIONALE DELL’ACCESSO DA ESSA ESERCITATO MEDIANTE LA PREDETTA ISTANZA. SUSSUMIBILITÀ DELLA FATTISPECIE CONCRETA OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO IN QUELLA ASTRATTA “DELINEATA” DALL’ARTICOLO 24, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.
5. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Ercolano e l’Asl Napoli Sud 3.
6. Con le memorie del 10 gennaio 2025 il Comune di Ercolano ha eccepito, in ragione della documentazione depositata in giudizio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Indi, in sede di repliche, la ricorrente ha partitamente contestato l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
8. All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa, sentito il difensore parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
9. In punto di ammissibilità dell’accesso “difensivo” azionato il Collegio rileva la tempestività della domanda giudiziale, la formulazione puntuale dell’istanza di accesso e l’obiettiva sussistenza dell’interesse di parte ricorrente alla conoscenza integrale della documentazione richiesta intendendo contestare, anche in sede giudiziale, il provvedimento di sospensione dell’assegno di cura.
10. Ciò premesso, l’esame degli atti di causa dà evidenza che solo una parte della documentazione risulta effettivamente depositata in giudizio dall’Amministrazione civica.
11. Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere per effetto della spontanea attività dell’Amministrazione in corso di causa (in termini, T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 18 ottobre 2024 n.1-OMISSIS-9).
12. Difatti, come dedotto dalla difesa attorea, non risultano prodotti in giudizio né la nota prot. n. -OMISSIS- del 27 aprile 2023 resa dal Settore III - Servizi alla persona - Ambito n. 29 del Comune di Ercolano, né la nota prot. n. -OMISSIS- - U – 28 marzo 2024 resa dal Settore III - Servizi alla persona - Ambito n. 29 del Comune di Ercolano.
13. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in riferimento alla parte dell’istanza di accesso non ancora soddisfatta essendo il contestato silenzio inficiato dalle illegittimità denunciate.
14.Ne risulta, quindi, accertato il diritto dell'interessato ad ottenere copia della documentazione richiesta e non ancora ottenuta al cui rilascio va condannato il Comune intimato, mediante esibizione ed estrazione di copia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Ercolano e si liquidano come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti della Asl Napoli 3 Sud.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte accoglie la domanda ex art. 116 c.p.a nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ercolano al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che vengono liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Compensa le spese di lite nei rapporti con la Asl Napoli 3 Sud.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.