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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] l' 8.07.1952, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Doriana
Saraniti;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cerami, alla Via Idria n. 6, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Doriana Saraniti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13.05.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Petralia Sottana, in data 10.07.1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cerami,
Numero 5, Parte II, Serie B, Anno 1999, precisando che dall'unione coniugale è nata la figlia R_
(nata il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Accertare e dichiarare la separazione tra e , autorizzando Parte_1 Parte_2
i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerami di annotare l'emananda separazione dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Cerami alla via Idria n.
5-6 alla moglie per Parte_2
abitarla unitamente alla figlia.
4. Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento R_
presso la madre e il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente alle esigenze scolastiche e agli impegni extrascolastici della minore;
in ogni caso con la figlia (atteso anche l'età della stessa 17) i genitori manterranno e gestiranno autonomamente il rapporto parentale, nel pieno rispetto della singola personalità e dell'altro coniuge. A riguardo, ciascun genitore si impegna a far mantenere il rapporto esistente tra la figlia e l'altro coniuge, con pieno spirito di collaborazione.
5. In ordine al mantenimento della figlia non ancora autonoma, fermo restando l'obbligo dei coniugi di provvedere a tale mantenimento, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di reddito, il padre si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia mediante Parte_2
versamenti sul c/c intestato alle coordinante che questa formalmente comunicherà o in contanti, la somma di € 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie per i figli minori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
7. il Signor autorizza sin d'ora la signora a chiedere e ottenere il versamento Parte_1 Parte_2 integrale dell'Assegno Unico e Universale spettante per la figlia.
8. I coniugi e dichiarano di rinunciare a qualunque pretesa reciproca in ordine Parte_1 Parte_2
agli alimenti e/o al mantenimento, atteso lo stato di disoccupazione di entrambi. 9. Quanto attiene i rapporti economici-patrimoniali della coppia, si stabilisce che entrambi i coniugi non hanno pretese reciproche in merito sia a beni mobili che a quelli immobili.
10. Entrambi i genitori avranno cura di salvaguardare il benessere psicofisico della figlia minorenne, la quale ha diritto:
• alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
• a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
• a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• a non essere usata come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 13.05.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia minore,
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in Persona_2
ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 19.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] l' 8.07.1952 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
5.04.1967, che hanno contratto matrimonio concordatario a Petralia Sottana in data 10.07.1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cerami,
Atto n. 5, Parte II, Serie B, Anno 1999;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia minore, ed ai rapporti Persona_2
economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 18.04.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 14.02.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Cerami di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] l' 8.07.1952, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Doriana
Saraniti;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cerami, alla Via Idria n. 6, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Doriana Saraniti;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13.05.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Petralia Sottana, in data 10.07.1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cerami,
Numero 5, Parte II, Serie B, Anno 1999, precisando che dall'unione coniugale è nata la figlia R_
(nata il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Accertare e dichiarare la separazione tra e , autorizzando Parte_1 Parte_2
i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerami di annotare l'emananda separazione dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Cerami alla via Idria n.
5-6 alla moglie per Parte_2
abitarla unitamente alla figlia.
4. Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento R_
presso la madre e il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente alle esigenze scolastiche e agli impegni extrascolastici della minore;
in ogni caso con la figlia (atteso anche l'età della stessa 17) i genitori manterranno e gestiranno autonomamente il rapporto parentale, nel pieno rispetto della singola personalità e dell'altro coniuge. A riguardo, ciascun genitore si impegna a far mantenere il rapporto esistente tra la figlia e l'altro coniuge, con pieno spirito di collaborazione.
5. In ordine al mantenimento della figlia non ancora autonoma, fermo restando l'obbligo dei coniugi di provvedere a tale mantenimento, ciascuno secondo le proprie sostanze e capacità di reddito, il padre si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia mediante Parte_2
versamenti sul c/c intestato alle coordinante che questa formalmente comunicherà o in contanti, la somma di € 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie per i figli minori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
7. il Signor autorizza sin d'ora la signora a chiedere e ottenere il versamento Parte_1 Parte_2 integrale dell'Assegno Unico e Universale spettante per la figlia.
8. I coniugi e dichiarano di rinunciare a qualunque pretesa reciproca in ordine Parte_1 Parte_2
agli alimenti e/o al mantenimento, atteso lo stato di disoccupazione di entrambi. 9. Quanto attiene i rapporti economici-patrimoniali della coppia, si stabilisce che entrambi i coniugi non hanno pretese reciproche in merito sia a beni mobili che a quelli immobili.
10. Entrambi i genitori avranno cura di salvaguardare il benessere psicofisico della figlia minorenne, la quale ha diritto:
• alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
• a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
• a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• a non essere usata come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 13.05.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia minore,
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in Persona_2
ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 19.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] l' 8.07.1952 e (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
5.04.1967, che hanno contratto matrimonio concordatario a Petralia Sottana in data 10.07.1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cerami,
Atto n. 5, Parte II, Serie B, Anno 1999;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia minore, ed ai rapporti Persona_2
economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 18.04.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 14.02.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Cerami di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo