Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/06/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza telematica del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1187/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Parte_1
Amodio e Antonio Amodio, in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.2.2024, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1968 al
1998 – alle dipendenze delle Fincantieri in Castellammare di
Stabia, prima come operaio specializzato addetto al montaggio, poi, come addetto al controllo produzione, esponeva di avere contratto a causa dell'esposizione lavorativa all'amianto le patologie respiratorie indicate in ricorso, che in sede
1
6%.
Pertanto, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere CP_1
il diritto alla corresponsione dell'indennizzo da inabilità permanente nella misura superiore al 6% o nella percentuale maggiore che risulterà in corso di causa.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione che segue .
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che l'istante è affetto da sindrome disventilatoria restrittiva lieve asbesto correlata .
Il C.T.U., inoltre, sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura del 10% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante fin dall'epoca della denuncia della malattia professionale (13.3.2023) .
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo in conto capitale per inabilità permanente parziale nella misura come innanzi accertata, con la condanna dell a corrispondere al ricorrente la differenza CP_1
tra l'indennizzo corrisposto e quello dovuto secondo la percentuale del 10%, oltre interessi legali a decorrere dal
13.3.2023 al saldo.
2 Le spese, oltre quelle di CTU, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
1) in accoglimento della domanda dichiara che il ricorrente ha diritto alla differenza tra l'indennizzo corrisposto e quello dovuto secondo la percentuale del 10%, oltre interessi legali a decorrere dal 13.3.2023 al saldo.
2) condanna inoltre l convenuto alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio che liquida per l'intero in € 2.700,00, oltre CPA ed
IVA secondo legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Torre Annunziata, 26.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
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