Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.
Commentari • 6
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L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento; la scelta del rito abbreviato sana eventuali nullità (e il presupposto legittimante la richiesta di prelievo presso la struttura sanitaria da parte degli agenti operanti è la necessità di apprestare alla predetta imputata le necessarie cure conseguenti all'incidente stradale, con conseguente impossibilità di eseguire le rilevazioni del tasso alcolemico e della assunzione di stupefacenti sul luogo del sinistro). Corte di Cassazione sez. IV penale sentenza ud. 4 dicembre 2024 (dep. 23 dicembre 2024), n. 47324 …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2017, n. 16131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16131 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
1613 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 9/17569 SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI Presidente N. - - Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 35911/2016 Dott. EUGENIA SERRAO Dott. GABRIELLA CAPPELLO Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AU N. IL 25/04/1985 avverso la sentenza n. 983/2015 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 24/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Frence Lecco che ha concluso per ('mam infilite - Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Roach (auche in wit. avr. Sempre che ha diouts "accoglimento The excous RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia, in data 24 novembre 2015, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il 24 marzo 2015, RO LL era stato condannato alla pena di giustizia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza (rilevato in g/l 1,95 alla prima misurazione e g/l 2,32 alla seconda), aggravato dall'orario notturno (art. 186, commi 2, lettera c., e 2- sexies Codice della Strada), commesso in Foligno l'1 dicembre 2013. Per l'esattezza la Corte distrettuale, confermando le pene principali applicate al LL, revocava la confisca dell'autoveicolo da lui condotto e sostituiva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione della patente stessa per la durata di due anni.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il LL, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in tre motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso, in realtà, ha ad oggetto una pluralità di censure (cinque, per l'esattezza), mosse dal ricorrente per violazione di legge e vizio di motivazione e già dedotte con i motivi d'appello.
2.1.1. La prima delle lagnanze, ampiamente illustrata, riguarda la prova che il ricorrente ritiene carente dell'avvenuto avviso al LL, all'atto della - misurazione del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorrente ritiene al riguardo che non sia soddisfacente, sul piano probatorio, il riferimento a detto avviso (seguito da un rifiuto del LL) nel verbale riepilogativo degli accertamenti, laddove doveva essere comprovato che detto avviso precedesse la verifica dello stato d'ebbrezza del conducente, a pena di nullità. Inoltre, deduce l'esponente che il verbale degli accertamenti urgenti sulle persone non risultava sottoscritto dal LL, al quale non veniva consegnato, e risultava per di più redatto alle ore 03:15, mentre gli scontrini della rilevazione etilometrica risultavano emessi rispettivamente alle ore 02:56 e alle ore 03:08. Infine si duole il ricorrente, a fronte di quanto precedentemente dedotto, che gli elementi sintomatici rilevati dai verbalizzanti (sulla cui irrilevanza vengono fornite articolate spiegazioni di natura descrittiva basate sulla tabella allegata al D.L. n. 117/2007) non erano sufficienti ad affermarne lo stato d'ebbrezza e rendevano inattendibile l'esito della misurazione del tasso alcolemico del prevenuto.
2.1.2. La seconda doglianza compresa nel primo motivo di ricorso concerne la dedotta nullità e/o inutilizzabilità della tardiva comunicazione di notizia di 2 reato alla Procura della Repubblica, avvenuta dopo oltre 48 ore, in violazione di quanto stabilito dall'art. 347, comma 2-bis, cod. proc.pen.; si deduce altresì che il verbale di accertamento e rilievi non é stato depositato nella segreteria del Pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto (in violazione dell'art. 366 cod. proc.pen.).
2.1.3. La terza censura inserita nel primo motivo di ricorso concerne la dedotta inidoneità probatoria degli scontrini emessi all'atto delle due misurazioni etilometriche sul LL: essi, secondo l'esponente, presentavano incongruenze tali da non potersi considerare attendibili, sia per quanto riguarda i risultati (prima rilevazione g/l 1,95, seconda rilevazione g/l 2,32), sia perché il secondo scontrino non indica in modo chiaro il luogo di accertamento ed é redatto con grafia diversa rispetto ai campi compilati.
2.1.4. La quarta censura inserita nel primo motivo, sempre riferita ai risultati dell'alcoltest, riguarda il fatto che lo scarto fra le due misurazioni sarebbe incompatibile con quanto previsto dal D.M. 22 maggio 1990, n. 196. 2.1.5. La quinta censura inserita nel primo motivo di ricorso attiene infine alle caratteristiche dell'apparecchio con il quale sono state eseguite le misurazioni, riguardo al quale l'esponente deduce che non vi fosse prova che esso presentasse le caratteristiche prescritte dall'art. 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed in specie in relazione al mancato - contenimento della pena nei minimi edittali e alla mancata concessione delle attenuanti generiche - sul rilievo che il richiamo ai plurimi precedenti specifici dell'imputato, sul quale la Corte di merito ha basato le proprie statuizioni, non dovevano essere presi in considerazione in quanto al LL non é mai stata contestata la recidiva nel biennio.
2.3. Con il terzo e ultimo motivo, l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla misura della sospensione della patente di guida dell'imputato, ingiustificatamente determinata nel massimo previsto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato, in tutti i motivi di doglianza in cui esso si articola. 3 2. Quanto al primo motivo, esso contiene in realtà una sostanziale riproposizione di doglianze già formulate nei motivi d'appello, sulle quali la Corte distrettuale ha fornito puntuale e adeguata risposta, in termini conformi alla pacifica giurisprudenza di legittimità. Quanto alla prima lagnanza (relativa al mancato avviso al LL della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia), é ben vero che la nullità conseguente al mancato avvertimento può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023); ma, poiché nel caso di specie si é proceduto nelle forme del rito abbreviato, la dedotta nullità sarebbe in ogni caso sanata con la scelta di detto rito da parte dell'imputato (il principio, enunciato in un caso analogo da Sez. 4, n. 48843 del 26/10/2016, Colombo, n.m., viene pacificamente affermato per tutte le nullità appartenenti a tale categoria: si veda ad es. Sez. 2, n. 13465 del 22/03/2016, Candita, Rv. 266748; Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite e altri, Rv. 260786; Sez. 2, n. 18781 del 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523). A parte tale assorbente rilievo, correttamente la Corte di merito ha osservato che l'avviso all'imputato di farsi assistere da un difensore di fiducia prima della rilevazione etilometrica é stato riportato in un verbale riassuntivo di polizia giudiziaria assistito, come tale, da fede privilegiata;
e le lagnanze del ricorrente in ordine all'orario del verbale di accertamenti urgenti, successivo rispetto agli scontrini emessi all'atto della misurazione, sono prive di pregio, atteso che, per ragioni di ordine logico, la narrativa recepita nel verbale de quo non può che dare conto dell'effettuazione di operazioni svoltesi precedentemente. Ulteriormente va osservato che sono corrette e condivisibili le osservazioni della Corte di merito a proposito dell'affidabilità dell'esito dell'alcoltest, sia perché avvalorate dalla sintomatologia riscontrata sul LL dagli accertatori, sia perché il richiamo a tabelle descrittive dei sintomi d'ebbrezza ha valore puramente indicativo e non vincolante. Ciò assume particolare importanza se si considera che, non essendo ammesse nel nostro sistema le cosiddette "prove legali", non assume tale valore neppure la rilevazione del tasso etilico attraverso il cosiddetto alcoltest: l'indicazione in sede normativa di detto metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico si giustifica, invece, in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014 - dep. 2015, Bosso, Rv. 261777). Nel caso di specie, come si evince anche dalla motivazione della sentenza impugnata, la penale responsabilità del LL é stata ravvisata 4 sulla base di elementi convergenti: ossia l'esito dell'accertamento etilometrico (marcatamente superiore, in ambo le rilevazioni, anche alla soglia di gravità massima di g/l 1,50) e gli elementi sintomatici rilevati dai verbalizzanti. Le ulteriori doglianze formulate sul punto dal ricorrente si presentano affatto generiche e comunque protese a introdurre nel giudizio elementi di fatto il cui scrutinio non può proporsi in sede di sindacato di legittimità, specie a fronte della logicità e congruità argomentativa della pronunzia impugnata. E' poi corretta la risposta fornita dalla Corte di merito in ordine al fatto che la tardiva trasmissione al Pubblico ministero della comunicazione di notizia di reato e del deposito presso l'Ufficio di procura del verbale contenente gli esiti dell'alcoltest non integrano alcuna nullità né alcuna inutilizzabilità, in assenza di previsioni di legge circa la configurabilità di sanzioni processuali in dette ipotesi ed avuto riguardo, da un lato, all'insussistenza di ipotesi di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cod. proc.pen. e, dall'altro, alla tassatività del regime delle nullità nel nostro codice di rito (art. 177 cod. proc.pen.). A proposito delle dedotte incongruenze degli scontrini emessi all'atto della rilevazione etilometrica, dell'incompatibilità dello scarto fra le due misurazioni e quanto previsto dal D.M. 196/1990, nonché dell'asserito malfunzionamento dell'apparecchio con cui fu effettuato l'alcoltest, la Corte di merito ha condivisibilmente evidenziato la natura fidefaciente e l'autosufficienza probatoria delle operazioni eseguite e documentate dai verbalizzanti;
l'inconferenza del richiamo alle tabelle di cui al succitato decreto ministeriale (riferito unicamente alle modalità di verifica, misurazione e riscontro allora previste per gli apparecchi impiegati per le rilevazioni alcolimetriche); nonché il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al preteso malfunzionamento dell'apparecchiatura (onere pacificamente attribuito all'imputato dalla giurisprudenza di legittimità: da ultimo vds. Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Chinello, Rv. 264716). In ordine a tutti i suddetti rilievi, la motivazione della sentenza impugnata é puntuale e corretta, nonché perfettamente aderente alla costante giurisprudenza di legittimità, e tale da sottrarsi al vizio motivazionale dedotto dal ricorrente. A fronte di essa le lagnanze di quest'ultimo si risolvono, infatti, in una serie di mere ipotesi di contrasto, del tutto inidonee a fornire elementi valutabili a contrario.
3. Parimenti manifesta é l'infondatezza delle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio. Al riguardo, sia per ciò che concerne in generale la determinazione della pena sopra il limite minimo edittale, sia per ciò che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione resa dalla Corte territoriale é 5 pienamente rispondente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo fatto richiamo sia ai plurimi precedenti specifici dell'imputato (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), sia alla gravità del fatto in sé considerato (cfr. ex multis Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959), e non assumendo alcun rilievo il fatto che non sia stata contestata al prevenuto la recidiva nel biennio: scelta, quest'ultima, che non incide in sé sulla gravità del fatto contestato, né sul giudizio di pericolosità del soggetto tratto dalla sua vita anteatta, e che pertanto in nulla sminuisce gli altri elementi valutati ad altri fini dal giudicante ex art. 133 cod.pen.. 4. Si sottrae, parimenti, alle censure del ricorrente (anche sul punto manifestamente infondate) la sentenza impugnata, nella parte in cui essa applica la sospensione della patente di guida nella misura di due anni: sul punto il ragionamento enunciato dalla Corte di merito si basa sulla biografia penale dell'imputato e sul suo elevato tasso alcolemico, e tanto appare bastevole a giustificare l'elevata durata della sanzione amministrativa accessoria, statuizione che, in quanto assistita da motivazione congrua e adeguata, non é sindacabile in questa sede.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe Ravich) (Luisa Bianchi), fu se Depositata in Cancelleria Oggi, 30 MAR. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciora