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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27797 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA, sul ricorso proposto nell'interesse di: RO IR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 29 febbraio 2024 della CORTE di appello di Milano;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Pernotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. RO IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lancellotti, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata o, in subordine, per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione al testo dell'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27797 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO. 1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 29 febbraio 2024, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo, emessa in data 27 giugno 2023. Riteneva il giudice di appello che, dichiarata correttamente l'assenza nel giudizio di primo grado, dovesse farsi applicazione della nuova disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di ufficio dell'imputato, con atto non accompagnato da specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente al deposito del provvedimento che aveva definito il giudizio in grado di appello. 2.1. Nell'ambito del primo motivo, evidenziava, innanzi tutto, il ricorrente l'ammissibilità del ricorso, avendo egli impugnato l'ordinanza emessa de plano dalla Corte milanese e non una sentenza;
il ricorrente invitava quindi la Corte a sollevare questione incidentale di costituzionalità della norma processuale introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, stante anche l'evidente disparità di trattamento processuale, in tema di facoltà di impugnazione, tra l'imputato assente, quello presente, il Pubblico ministero, la parte civile e le altre parti private del processo, che non vedono frapposti limiti normativi alla loro legittima facoltà di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che, una volta incardinato il ricorso nella procedura camerale (garantita dal contraddittorio cartolare) disciplinata dall'art. 611 cod. proc. pen., la questione relativa alla ammissibilità della impugnazione della ordinanza che (definendo il grado di giudizio ed essendo, per questo, autonomamente impugnabile) dichiara, senza formalità di rito, l'inammissibilità dell'appello, non sia dirimente nella presente fattispecie processuale, non influendo la soluzione della questione preliminare, posta con il primo motivo di impugnazione, sull'esito del ricorso, in ogni caso inammissibile. 2. Il ricorso risulta essere stato proposto per motivi (compatibilità costituzionale della normativa processuale, commi uno ter e 1 quater interpolati nel testo dell'art. 581 del codice di rito, introdotta con il d.lgs. 150/2022) manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2.1. Questa Corte ha, infatti, già escluso che la discrezionalità legislativa sia stata in parte qua esercitata in modo irragionevole, evidenziando come la novella abbia, al contrario, perseguito «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Si è pure precisato che l'intervento volto solo a "regolamentare" la 9 facoltà di impugnazione, non implica alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, «essendosi contemporaneamente previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, ri. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; ampiamente, anche Sez. 4 n. 44630 del 10/10/2023, non mass.; Sez. 6, n. 223 del 7/11/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 6, n. 6424 del 10/01/2024, non. mass.; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, che valorizza la "modulazione" della facoltà di impugnazione e non già la sua secca limitazione, da ultimo, Sez. 2, n. 9424, del 01/02/2024, non mass., che si richiama anche per la messe di precedenti conformi citati in motivazione). Né è parso irragionevole (Sez. 2, da ultimo cit.) l'intervento normativo di natura p -ocessuale volto anche ad agevolare il lavoro delle cancellerie, nell'ottica della necessaria contrazione dei tempi di definizione dei giudizi di impugnazione (cfr. relazione illustrativa che accompagna il provvedimento normativo novellatore). La modulazione della facoltà di impugnazione, si è detto, neppure collide con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, tantomeno con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365/2024, cit.), trattandosi appunto della regolamentazione di una facoltà riconosciuta alla parte, non della sua arbitraria compressione (per analogo precedente intervento novellatore, si veda Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011 - 01). 2.2. Orbene, detti principi vanno certamente ribaditi, poiché l'esercizio del diritto di difesa non può comportare una sua applicazione talmente estensiva da ammettere lo svolgimento di impugnazioni all'insaputa dello stesso imputato, unico soggetto legittimato a valutare e riconoscere l'interesse alla proposizione di un ulteriore grado di giudizio;
così che nei casi in cui sussista una precisa attestazione della mancata volontaria partecipazione dell'imputato al precedente grado, risultante dalla dichiarazione di assenza già pronunciata e non contestata, il legislatore correttamente richiede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare, che, solo, può confermare la conoscenza della pronuncia emessa nei confronti dell'imputato e la sua precisa volontà di chiederne la riforma in appello. La norma suddetta costituisce, quindi, espressione dei principi stabiliti proprio dall'art. 111 della Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso, permettendo lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio, evitando altresì l'inutile svolgimento delle fasi preliminari al giudizio di appello. Inoltre, con 'a previsione suddetta, il legislatore ha inteso adeguarsi anche a quelle pronunce della Corte EDU (vedi ad es. Grande Camera 1-3-2006 Sejdovic c. Italia) che hanno più volte censurato l'ordinamento italiano per non avere assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti dei soli imputati consapevoli;
così che il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza anche per la fase di impugnazione, altrimenti potendosi instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. 3 In.questo senso occorre richiamare anche il contenuto della Relazione del Massimario di questa Corte di cassazione che nel commentare il nuovo istituto ha sottolineato, nello stesso senso di quanto precedentemente esposto, come:" sempre in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, nell'intento di saldare la scelta di proporre la doglianza all'effettiva sussistenza della volontà dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, è previsto il rilascio di uno specifico mandato a impugnare nei confronti del difensore. Nel caso in cui l'imputato abbia partecipato al processo di primo grado, non vi è dubbio che egli ne abbia conoscenza per cui si richiede soltanto, a pena d'inammissibilità, che unitamente all'atto del difensore, sia depositata la dichiarazione ovvero l'elezione di domicilio per la notifica dell'atto di citazione a giudizio, previsione, come si è detto, volta a rendere più agevoli le notificazioni dell'atto introduttivo. Laddove l'imputato sia rimasto assente durante il processo di primo grado, è stata invece introdotta una previsione (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) ispirata a garantire che l'impugnazione sia espressione del personale interesse al gravame da parte dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatico tuziorismo difensivo". 2.3. La giurisprudenza recente di questa Corte ha pure affrontato il tema della dedotta disparità di "armi" processuali tra l'imputato assente, quello presente e le altre parti processuali. Si è già detto, poco sopra, delle ragioni atte a differenziare il percorso che regola l'impugnazione dell'imputato assente rispetto a quello presente. Quanto alle altre parti del processo (parte civile, responsabile civile e soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria), si è pure evidenziato (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Rv. 285975 - 01) che l'adempimento oggi previsto dai commi 1 ter ed 1 quater dell'art. 581 del codice di rito risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale già previsto per tali parti dagli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.. Si può, pertanto, dichiarare la manifesta infondatezza della doglianza in punto illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni processuali, apparendo le stesse espressione regolatoria di un diritto di difesa, pur sempre personale dell'imputato, che si esprime nell'an, ma non nel quom odo. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Pernotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. RO IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lancellotti, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata o, in subordine, per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione al testo dell'art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27797 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO. 1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 29 febbraio 2024, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo, emessa in data 27 giugno 2023. Riteneva il giudice di appello che, dichiarata correttamente l'assenza nel giudizio di primo grado, dovesse farsi applicazione della nuova disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di ufficio dell'imputato, con atto non accompagnato da specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente al deposito del provvedimento che aveva definito il giudizio in grado di appello. 2.1. Nell'ambito del primo motivo, evidenziava, innanzi tutto, il ricorrente l'ammissibilità del ricorso, avendo egli impugnato l'ordinanza emessa de plano dalla Corte milanese e non una sentenza;
il ricorrente invitava quindi la Corte a sollevare questione incidentale di costituzionalità della norma processuale introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, stante anche l'evidente disparità di trattamento processuale, in tema di facoltà di impugnazione, tra l'imputato assente, quello presente, il Pubblico ministero, la parte civile e le altre parti private del processo, che non vedono frapposti limiti normativi alla loro legittima facoltà di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che, una volta incardinato il ricorso nella procedura camerale (garantita dal contraddittorio cartolare) disciplinata dall'art. 611 cod. proc. pen., la questione relativa alla ammissibilità della impugnazione della ordinanza che (definendo il grado di giudizio ed essendo, per questo, autonomamente impugnabile) dichiara, senza formalità di rito, l'inammissibilità dell'appello, non sia dirimente nella presente fattispecie processuale, non influendo la soluzione della questione preliminare, posta con il primo motivo di impugnazione, sull'esito del ricorso, in ogni caso inammissibile. 2. Il ricorso risulta essere stato proposto per motivi (compatibilità costituzionale della normativa processuale, commi uno ter e 1 quater interpolati nel testo dell'art. 581 del codice di rito, introdotta con il d.lgs. 150/2022) manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2.1. Questa Corte ha, infatti, già escluso che la discrezionalità legislativa sia stata in parte qua esercitata in modo irragionevole, evidenziando come la novella abbia, al contrario, perseguito «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Si è pure precisato che l'intervento volto solo a "regolamentare" la 9 facoltà di impugnazione, non implica alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, «essendosi contemporaneamente previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, ri. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; ampiamente, anche Sez. 4 n. 44630 del 10/10/2023, non mass.; Sez. 6, n. 223 del 7/11/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 6, n. 6424 del 10/01/2024, non. mass.; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, che valorizza la "modulazione" della facoltà di impugnazione e non già la sua secca limitazione, da ultimo, Sez. 2, n. 9424, del 01/02/2024, non mass., che si richiama anche per la messe di precedenti conformi citati in motivazione). Né è parso irragionevole (Sez. 2, da ultimo cit.) l'intervento normativo di natura p -ocessuale volto anche ad agevolare il lavoro delle cancellerie, nell'ottica della necessaria contrazione dei tempi di definizione dei giudizi di impugnazione (cfr. relazione illustrativa che accompagna il provvedimento normativo novellatore). La modulazione della facoltà di impugnazione, si è detto, neppure collide con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, tantomeno con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365/2024, cit.), trattandosi appunto della regolamentazione di una facoltà riconosciuta alla parte, non della sua arbitraria compressione (per analogo precedente intervento novellatore, si veda Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011 - 01). 2.2. Orbene, detti principi vanno certamente ribaditi, poiché l'esercizio del diritto di difesa non può comportare una sua applicazione talmente estensiva da ammettere lo svolgimento di impugnazioni all'insaputa dello stesso imputato, unico soggetto legittimato a valutare e riconoscere l'interesse alla proposizione di un ulteriore grado di giudizio;
così che nei casi in cui sussista una precisa attestazione della mancata volontaria partecipazione dell'imputato al precedente grado, risultante dalla dichiarazione di assenza già pronunciata e non contestata, il legislatore correttamente richiede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare, che, solo, può confermare la conoscenza della pronuncia emessa nei confronti dell'imputato e la sua precisa volontà di chiederne la riforma in appello. La norma suddetta costituisce, quindi, espressione dei principi stabiliti proprio dall'art. 111 della Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso, permettendo lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio, evitando altresì l'inutile svolgimento delle fasi preliminari al giudizio di appello. Inoltre, con 'a previsione suddetta, il legislatore ha inteso adeguarsi anche a quelle pronunce della Corte EDU (vedi ad es. Grande Camera 1-3-2006 Sejdovic c. Italia) che hanno più volte censurato l'ordinamento italiano per non avere assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti dei soli imputati consapevoli;
così che il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza anche per la fase di impugnazione, altrimenti potendosi instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. 3 In.questo senso occorre richiamare anche il contenuto della Relazione del Massimario di questa Corte di cassazione che nel commentare il nuovo istituto ha sottolineato, nello stesso senso di quanto precedentemente esposto, come:" sempre in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, nell'intento di saldare la scelta di proporre la doglianza all'effettiva sussistenza della volontà dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, è previsto il rilascio di uno specifico mandato a impugnare nei confronti del difensore. Nel caso in cui l'imputato abbia partecipato al processo di primo grado, non vi è dubbio che egli ne abbia conoscenza per cui si richiede soltanto, a pena d'inammissibilità, che unitamente all'atto del difensore, sia depositata la dichiarazione ovvero l'elezione di domicilio per la notifica dell'atto di citazione a giudizio, previsione, come si è detto, volta a rendere più agevoli le notificazioni dell'atto introduttivo. Laddove l'imputato sia rimasto assente durante il processo di primo grado, è stata invece introdotta una previsione (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) ispirata a garantire che l'impugnazione sia espressione del personale interesse al gravame da parte dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatico tuziorismo difensivo". 2.3. La giurisprudenza recente di questa Corte ha pure affrontato il tema della dedotta disparità di "armi" processuali tra l'imputato assente, quello presente e le altre parti processuali. Si è già detto, poco sopra, delle ragioni atte a differenziare il percorso che regola l'impugnazione dell'imputato assente rispetto a quello presente. Quanto alle altre parti del processo (parte civile, responsabile civile e soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria), si è pure evidenziato (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Rv. 285975 - 01) che l'adempimento oggi previsto dai commi 1 ter ed 1 quater dell'art. 581 del codice di rito risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale già previsto per tali parti dagli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.. Si può, pertanto, dichiarare la manifesta infondatezza della doglianza in punto illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni processuali, apparendo le stesse espressione regolatoria di un diritto di difesa, pur sempre personale dell'imputato, che si esprime nell'an, ma non nel quom odo. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.